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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 22/10/2025, n. 3396 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3396 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA IV SEZIONE LAVORO
in persona dei signori magistrati:
dott.ssa Maria Antonia GARZIA Presidente dott.ssa Alessandra LUCARINO Consigliere dott.ssa Sara FODERARO Consigliere rel.
ha pronunciato all'udienza del 22 ottobre 2025, mediante lettura in aula di dispositivo e motivazione ai sensi dell'art. 437 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1098 Registro Generale Lavoro dell'anno 2023
TRA
, in persona del e legale rapp.te p.t., Parte_1 Parte_1 rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato,
APPELLANTE
E
, rappresentato e difeso dall'avv. Marco Tavernese, Controparte_1
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso sentenza del Tribunale di Roma n. 9452/2022 del 14.11.2022
CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 12.6.2021, ha chiesto al Tribunale di Roma Controparte_1 di condannare il “a corrispondere in favore del ricorrente l'importo di Euro Parte_1
15.341,39 quale differenze retributive spettanti a titolo di retribuzione ordinaria e differita, rol, indennità di ferie e indennità sostitutiva delle ferie, maturate e non godute, nonché l'ulteriore importo di Euro 1.346,22 a titolo di trattamento di fine rapporto;
e, così, complessivamente la somma di Euro
16.687,61”, oltre accessori come per legge, con ogni conseguenza in punto di regolarizzazione della posizione previdenziale ed assicurativa, e con vittoria di spese, da distrarsi. 1 A tal fine ha dedotto: di essere stato detenuto dall'aprile 1995 sino alla data di redazione del ricorso (giugno 2021) presso l'Istituto Casa di Reclusione di Spoleto;
di aver prestato la propria attività lavorativa dal mese di settembre 2006 al mese di marzo 2020 presso il predetto carcere, svolgendo mansioni di “Porta Vitto”, “Imbianchino”, “Cassa amm. - Imbianchino”, “Muratore spec.”, secondo i periodi e gli orari meglio indicati in ricorso;
di aver percepito per i periodi di lavoro indicati, fino al settembre 2017, gli importi riportati nelle buste-paga emesse dal medesimo Parte_1
e prodotte in atti e, dunque, un trattamento economico pari a 2/3 di quanto previsto dalla contrattazione collettiva vigente nel 1993, senza alcun adeguamento successivo;
di aver pertanto richiesto, inutilmente, al Ministero di corrispondergli le differenze economiche dovute per retribuzione diretta e differita ex art. 22, l. n. 354/1975 in virtù dei contratti collettivi applicabili ratione temporis.
Il , rappresentato dall'Avvocatura Generale dello Stato, si è costituito Parte_1 in giudizio, eccependo l'intervenuta prescrizione del credito per inutile decorso del termine di cui all'art. 2948 c.c., relativamente a quanto maturato dal detenuto nel quinquennio anteriore alla data di notifica del ricorso, risalente al 19.1.2022, e, nello specifico, evidenziando un'interruzione del rapporto di lavoro ad agosto 2016, con conseguente prescrizione delle differenze retributive azionate sino a luglio 2016. Ha infatti invocato l'orientamento giurisprudenziale secondo il quale “per ogni rapporto di lavoro instaurato con l'amministrazione della giustizia deve ritenersi sorto un autonomo diritto a conseguire i relativi crediti (mercede, 13, ferie e indennità sostitutiva) e alla cessazione di ciascun rapporto inizia il decorso del termine prescrizionale relativo ai crediti del detenuto lavoratore” (vd. Cass., 9.4.2015, n. 7147, id, 10.2.2015, n. 2561; id., 26.2.2015, n. 3925)”.
Concesso termine per note, con la sentenza impugnata, il Tribunale, ritenuta la propria competenza territoriale e riscontrata la prova dell'assunto attoreo, ha accolto integralmente il ricorso, disattendendo l'eccezione di prescrizione quinquennale, nonché le ulteriori eccezioni di prescrizione ex artt. 2955 e 2956 c.c. e di genericità delle allegazioni. Ha dunque condannato il al Parte_1 pagamento in favore del ricorrente della somma di € 16.687,61, oltre interessi legali dalle scadenze al saldo, nonché alla refusione delle spese di lite, da distrarsi.
Avverso tale sentenza ha proposto appello il , lamentando che il giudice di prime Parte_1 cure avesse erroneamente respinto l'eccezione di prescrizione quinquennale, stante la discontinuità dei rapporti di lavoro intrattenuti dall'appellato. Ha chiesto, pertanto, riformarsi parzialmente la sentenza, dichiarando prescritte le pretese di controparte fino al mese di luglio 2016, con vittoria di spese del secondo grado e compensazione delle spese del primo.
L'appellato si è costituito chiedendo dichiararsi l'inammissibilità dell'appello ai sensi degli artt. 329 e/o 342 c.p.c. e, nel merito, rigettarsi l'impugnazione con conferma della sentenza di primo
2 grado, ribadendo l'infondatezza dell'avversa eccezione di prescrizione e le proprie argomentazioni a sostegno della domanda già proposta. In particolare, ha evidenziato che, secondo giurisprudenza ormai consolidata, gli eventuali periodi di inattività dei detenuti-lavoratori integrano mere sospensioni dell'unico rapporto di lavoro intrattenuto con il , “a nulla Parte_1 rilevando le diverse mansioni di volta in volta svolte ovvero le distinte strutture carcerarie all'interno delle quali (lo stesso) viene eseguito o, infine, gli intervalli di tempo non lavorati”.
All'odierna udienza, la causa, matura per la decisione, è stata definita mediante lettura contestuale di dispositivo e motivazione della presente sentenza.
2. Ebbene, in via preliminare, deve rilevarsi che, benché l'odierno appellato avesse avanzato in primo grado anche domanda di “regolarizzazione della posizione previdenziale ed assicurativa”, il Tribunale non risulta essersi pronunciato sul punto e, ciononostante, il non ha spiegato CP_1 appello incidentale, limitandosi a reiterare la domanda nelle conclusioni della propria memoria di costituzione nel presente grado.
La domanda, pertanto, poiché non ritualmente reiterata, deve intendersi rinunciata e non v'è dunque necessità di integrazione del contraddittorio nei confronti dell'INPS, previa rimessione del giudizio innanzi al Tribunale.
3. Risultano inoltre infondate le eccezioni di inammissibilità dell'appello ai sensi degli artt.
329 e 342 c.p.c., giacché dall'unico motivo di impugnazione si evince chiaramente che la pronuncia del Tribunale, ferma nel resto, viene censurata esclusivamente in diritto sotto il profilo della ritenuta infondatezza dell'eccezione di prescrizione, in ragione della presunta natura discontinua dei rapporti di lavoro intrattenuti dal detenuto e dell'invocata decorrenza della prescrizione al termine di ciascuno di essi.
4. Nel merito, l'appello – incentrato sulla sola prescrizione quinquennale delle differenze retributive – è infondato.
4.1. Sul tema della prescrizione nella materia in esame il Collegio condivide quanto affermato dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 17484/2024, resa nella medesima fattispecie oggetto della presente causa, nella quale i giudici di legittimità, nell'esercizio della funzione di nomofilachia, hanno affermato il seguente principio di diritto: “In tema di lavoro svolto dai detenuti in regime carcerario, la prescrizione dei crediti retributivi del lavoratore inizia a decorrere non già dalla cessazione dello stato detentivo, bensì dalla fine del rapporto di lavoro, il quale va considerato un unico rapporto, non essendo configurabili interruzioni intermedie, volontariamente concordate, nei periodi in cui la persona privata della libertà è in attesa della "chiamata al lavoro", rispetto alla quale il detenuto non ha alcun potere di controllo o di scelta e versa in una condizione di soggezione e di metus”.
3 Nella parte motiva della pronuncia richiamata (confermata da successive decisioni di segno conforme, tra cui, da ultimo, la n. 19007/2024), la Corte, nel respingere il ricorso proposto dal
, avente ad oggetto le medesime censure sollevate dall'Amministrazione nel Parte_1 presente giudizio, ha chiarito: “9. Resta, dunque, ineludibile la stretta connessione con la detenzione e con la funzione di rieducazione della pena a questa collegata. È tale funzione che unifica i rapporti e li rende comunque differenti dal “lavoro libero”, non quanto alle modalità ma sicuramente quanto al contesto (descritto nella sopra citata sentenza della Corte cost. n. 341 del 2006) che in sé è significativo di un 'metus'.
… In particolare, per quanto qui rileva, nei periodi in cui non risulta svolta attività lavorativa, il detenuto è soggetto al 'metus' datoriale in relazione all'attività che aspira a svolgere e valga, al riguardo, sottolineare che: - i posti di lavoro a disposizione della popolazione penitenziaria sono quantitativamente e qualitativamente dimensionati in rapporto alle effettive esigenze di ogni singolo istituto ed ai servizi in esso previsti;
- le stesse lavorazioni penitenziarie sono organizzate, sulla base di direttive, dai provveditorati regionali dell'Amministrazione penitenziaria, sentite le commissioni regionali per il lavoro penitenziario nonché le direzioni dei singoli istituti (cfr. art. 25 bis dell'ord. penitenz. come modificato dall'art. 2, comma 1, lett. g) del d.lgs. n. 124/2018); - non sussiste alcuna possibilità di prevedere, in relazione alla casa circondariale ovvero alle condizioni di reclusione ove si sta scontando la pena, non solo se sia possibile in concreto svolgere attività lavorativa ma neppure se sia ipotizzabile l'assegnazione a mansioni diverse o eguali rispetto ad altre già svolte.
10. Il meccanismo sopra descritto pone i detenuti che aspirano a lavorare in una condizione di “metus” che si qualifica come tale anche ove in sé considerata, stante l'assoluta specialità del lavoro carcerario. In particolare, questo si desume da plurimi elementi: a) l'essere rimessa alla direzione dell'istituto l'elaborazione e l'indicazione di un piano di lavoro in relazione al numero dei detenuti, all'organico del personale civile e di polizia penitenziaria disponibile e alle strutture produttive;
b) l'inidoneità della previsione legislativa di una commissione interna a realizzare un sistema che non rimetta in concreto alla discrezionalità dell'istituto la scelta del detenuto da assegnare al lavoro (commissione, come detto, introdotta solo con la riforma del 2018 e comunque autonoma nel deliberare criteri ed elenchi: si consideri che il comma 6 del nuovo art. 20 dell'ord. penitenz. prevede che alle riunioni della commissione partecipa un rappresentante dei detenuti e degli internati ma «senza potere deliberativo»); c) la notoria scarsezza dei lavori in rapporto al numero dei detenuti;
d) la endemica carenza di risorse da investire in retribuzioni;
e) la presenza di possibilità di lavoro solo in taluni istituti penitenziari e non in altri;
f) l'assenza di regole generali e predeterminate tali da garantire una certa forma di controllo preventivo (come ad esempio graduatorie …).
4 11. Questa Corte (cfr. Cass. 9 aprile 2015, n. 7147; Cass. 26 febbraio 2015, n. 3925; Cass.
11 febbraio 2015, n. 2696; Cass. 16 febbraio 2015, n. 3062; si veda anche Cass. 15 ottobre 2007, n.
21573 e la più recente Cass. 24 ottobre 2019, n. 27340 che tali precedenti richiama) ha già affermato che la prescrizione non corre in costanza di rapporto di lavoro tra il detenuto lavoratore e l'amministrazione carceraria ma soltanto dalla cessazione del rapporto stesso … In tali precedenti non si discuteva, però, della questione della decorrenza della prescrizione dalle singole cessazioni
(sul punto v. più avanti) ovvero dall'ultima, che è la questione oggetto del presente giudizio.
12. Se è vero, infatti, che, con la riforma di cui ai d.lgs. nn. 123 e 124/2018 …, il lavoro svolto dalle persone detenute è sostanzialmente allineato a quello svolto dai cittadini liberi, non è formalmente obbligatorio (ancorché con le precisazioni di cui sopra), in ragione del principio di libera adesione al trattamento, non è afflittivo, ha una funzione risocializzante coerente con il dettato degli artt. 1, primo comma e 27, terzo comma della Costituzione e deve favorire l'acquisizione di una formazione professionale adeguata al mercato, tuttavia, per quanto sopra evidenziato, vi è una condizione del detenuto lavoratore di soggezione alle determinazioni dell'istituto penitenziario ed ai disposti avvicendamenti per periodi limitati sul medesimo posto di lavoro con modalità necessarie a conciliare l'impegno sancito a carico dell'Amministrazione di «assicurare» ai detenuti il lavoro (art. 15, comma 2, ord. penitenz. cit.) con la richiamata scarsità quantitativa dell'offerta di lavoro in carcere.
13. Ed allora rileva la speciale situazione dei lavoratori carcerari che si trovano in una situazione di attesa della “chiamata al lavoro” rispetto alla quale non hanno alcun potere di controllo o di scelta. Lo stato di soggezione quanto a tale “chiamata al lavoro” ed il connesso
“metus” riverbera, poi, i suoi effetti sul percorso di rieducazione sul quale il proficuo svolgimento di attività lavorativa ha certamente una significativa valenza.
14. In questo quadro, non rilevano ai fini della prescrizione le cessazioni intermedie, che, a ben guardare, neppure sono realmente tali configurandosi piuttosto come sospensioni del rapporto di lavoro, se si considera che vi sono una chiamata e un prefissato periodo di lavoro secondo turni e per un tempo limitato, cui seguono altre chiamate in un unico contesto di detenzione. Certamente, una cessazione del rapporto di lavoro vi è con la fine dello stato di detenzione che non dipende dalla volontà del recluso o internato il quale non può rifiutarla, al fine di mantenere il rapporto di lavoro
(come affermato da questa Corte nella già citata recente Cass. 5 gennaio 2024, n. 396 la cessazione per fine pena del rapporto di lavoro intramurario svolto alle dipendenze dell'amministrazione penitenziaria dà luogo ad uno stato di disoccupazione involontaria rilevante ai fini della tutela previdenziale della NASPI). Ma prima di questo momento, le peculiari caratteristiche dell'attività lavorativa e la sua funzione rieducativa e di reinserimento sociale che, per tali motivi, prevede la
5 predisposizione di meri elenchi per l'ammissione al lavoro ed è soggetta a turni di rotazione ed avvicendamento, escludono la configurabilità di periodi di lavoro, come quelli dei contratti a termine, volontariamente concordati in un sistema legislativamente disciplinato quanto a causali, oggetto e durata.
15. In ogni caso, è onere dell'amministrazione individuare il momento nel quale il rapporto di lavoro sostanzialmente unico debba considerarsi concluso, qualora ciò sia avvenuto prima della fine dello stato di detenzione ed a tal fine, oltre alla cessazione della detenzione, possono rilevare altre circostanze (come ad es. l'età, lo stato di salute o di idoneità al lavoro etc.) che non possono qui essere esaminate in dettaglio, non venendo in evidenza nel caso di specie.
16. In conclusione, per quanto qui rileva, la decorrenza della prescrizione non va collegata alla data di cessazione dello stato di detenzione (ciò in conformità con i plurimi precedenti di questa
Corte sopra ricordati), ma va piuttosto collegata al momento del venir meno del rapporto di lavoro
(da ritenersi unico, non essendo configurabili cessazioni intermedie)”.
4.2. Ebbene, dall'applicazione dei principi innanzi richiamati discende l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione sollevata dall'Amministrazione posto che, come detto, la prescrizione dei crediti retributivi per cui è causa, correlati all'unico rapporto di lavoro del on il Ministero CP_1 della Giustizia – rispetto al quale sono irrilevanti le cessazioni/interruzioni intermedie (corrispondenti ai mesi in cui non sono presenti buste-paga) – non decorre prima della cessazione definitiva del rapporto stesso.
Ed invero, nella specie, il lavoratore ha dichiarato nell'incipit del ricorso ex art. 414 c.p.c.
(“sui fatti di causa”) di essere ancora detenuto all'epoca di redazione dell'atto (giugno 2021).
E, alla luce delle buste-paga in atti, egli risulta aver lavorato quantomeno fino al mese di marzo
2020 (ultima busta-paga depositata), mentre la notifica del ricorso introduttivo risale al 19.1.2022, come ammesso dallo stesso . Parte_1
Peraltro, l'Amministrazione non ha dimostrato che il rapporto di lavoro, da ritenersi unico, nella specie sia definitivamente cessato nel marzo 2020 e, a ben vedere, non può darsi per scontata neanche la cessazione in tale data, che potrebbe corrispondere a una cessazione intermedia nell'ambito delle periodiche turnazioni.
In ogni caso, anche a voler ritenere che il rapporto di lavoro fosse cessato in tale mese, il termine di prescrizione non sarebbe maturato avuto riguardo alla data dell'atto interruttivo della prescrizione rappresentato dalla notifica del ricorso ex art. 414 c.p.c., come innanzi specificata.
Ne consegue che, esclusa la prescrizione parziale della pretesa azionata dal l'appello CP_1
– incentrato esclusivamente su tale motivo di impugnazione – va respinto, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
6 5. Le spese del presente grado vanno poste a carico del secondo il principio di Parte_1 soccombenza e liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della causa, dell'assenza di attività istruttoria e della serialità della controversia.
Pur essendo stato respinto l'appello, non sussistono tuttavia le condizioni processuali richieste dall'art. 13, co.
1-quater, d.P.R. n. 115/2002, giacché la norma non può trovare applicazione nei confronti di quelle parti che, come le Amministrazioni dello Stato, mediante il meccanismo della prenotazione a debito siano istituzionalmente esonerate, per valutazione normativa della loro qualità soggettiva, dal materiale versamento del contributo (Cass. SS.UU. n. 4315/2020 e n. 9938/2014, nonché Cass. n. 1778/2016, n. 28250/2017 e n. 24286/2022).
P.Q.M.
La Corte, sull'appello proposto, così provvede:
1. respinge l'appello;
2. condanna il alla refusione in favore dell'appellato delle spese di Parte_1 lite del presente grado, che liquida in € 2.000,00, oltre oneri accessori come per legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito, dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Roma, lì 22.10.2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
Dott.ssa Sara Foderaro LA PRESIDENTE
Dott.ssa Maria Antonia Garzia
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