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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 30/06/2025, n. 1198 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1198 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI - SEZIONE CIVILE in composizione collegiale, nella persona dei Magistrati:
Dott. Gaetano Laviola Presidente
Dott. Matteo Prato Giudice relatore ed estensore
Dott. Gianluca Di Giovanni Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, in primo grado, iscritta al n. 550/2025 R.G., avente ad oggetto “ricorso per la modifica delle condizioni di divorzio”, vertente tra:
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Giorgio Parte_1 C.F._1
Olivieri;
- ricorrente -
contro
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Marisa CP_1 C.F._2
Caravetta;
- resistente - nonché
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Castrovillari;
- interveniente necessario -
Conclusioni: come in atti, qui da intendersi integralmente richiamate e trascritte.
FATTI DI CAUSA e RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 20.3.2025 ha dedotto che con sentenza n. Parte_1
420/2017 l'intestato Tribunale, statuendo sulla domanda congiunta di divorzio avanzata dai coniugi Per odierni contendenti, aveva assegnato a - giacché convivente con la figlia , CP_1 all'epoca maggiorenne ma non ancora autosufficiente economicamente - la casa coniugale in atti Per compiutamente individuata;
ha, poi, rappresentato che , ancorché residente con la madre, già da alcuni lavora stabilmente ed ha raggiunto l'autosufficienza economica.
Tanto premesso, ha invocato la modifica delle condizioni di divorzio limitatamente alla determinazione concernente l'assegnazione della casa coniugale, di sua esclusiva proprietà, con vittoria di spese e competenze di lite. Instaurato il contraddittorio, con comparsa depositata telematicamente il 27.5.2025 si è costituita in giudizio la quale ha invocato la conferma delle statuizioni assunte in sede di CP_1 divorzio ovvero, in subordine, la concessione di un congruo termine per il rilascio dell'immobile in favore del ricorrente.
All'udienza del 27.6.2025 le parti - assistite dai rispettivi procuratori - addivenivano al perfezionamento dell'accordo che di seguito integralmente si trascrive: “Parte ricorrente consegnerà alla resistente le chiavi dell'immobile sito in Schiavonea alla via Camogli n. 27, entro e non oltre la data del 31.12.2025, tanto al fine di sgomberare l'immobile dal mobilio di proprietà del ricorrente;
dopo di ché convengono che parte resistente esegua i lavori di adeguamento del predetto immobile - a propria cura e spese - da ultimarsi entro il 30.06.2026. La resistente rilascerà in favore del ricorrente l'immobile sito in Corigliano Scalo alla via Gentile, già oggetto di assegnazione in sede di separazione, entro la data del 30.06.2026. Le parti convengono altresì che il magazzino sarà venduto e il ricavato sarà diviso al 50% tra le parti. Spese di lite del presente giudizio integralmente compensate”.
Preso atto che il p.m. in sede, pur a fronte della disposta trasmissione degli atti, nulla ha osservato, ritiene questo Collegio che la domanda con cui gli odierni contendenti hanno invocato la parziale modifica delle condizioni di divorzio - limitatamente alla determinazione afferente all'assegnazione della casa coniugale - sia fondata e debba, pertanto, essere accolta, ben potendo essere recepito nella presente sentenza il testé trascritto accordo raggiunto, giacché non contrario a norme imperative e conforme all'interesse della prole.
2. Quanto, poi, alla disciplina delle spese e competenze di lite, si ritiene che possa esserne disposta l'integrale compensazione in ragione della natura necessaria del presente giudizio e dell'accordo intercorso tra i contendenti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, Sezione Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando in ordine al procedimento n. 550/2025 R.G., ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa ed assorbita, così provvede:
1) Accoglie la domanda e, per l'effetto, prende atto dell'accordo intercorso tra le parti.
2) Compensa integralmente tra le parti le spese e competenze di lite.
Così deciso in Castrovillari, in data 30/06/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Matteo Prato Dott. Gaetano Laviola
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI - SEZIONE CIVILE in composizione collegiale, nella persona dei Magistrati:
Dott. Gaetano Laviola Presidente
Dott. Matteo Prato Giudice relatore ed estensore
Dott. Gianluca Di Giovanni Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, in primo grado, iscritta al n. 550/2025 R.G., avente ad oggetto “ricorso per la modifica delle condizioni di divorzio”, vertente tra:
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Giorgio Parte_1 C.F._1
Olivieri;
- ricorrente -
contro
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Marisa CP_1 C.F._2
Caravetta;
- resistente - nonché
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Castrovillari;
- interveniente necessario -
Conclusioni: come in atti, qui da intendersi integralmente richiamate e trascritte.
FATTI DI CAUSA e RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 20.3.2025 ha dedotto che con sentenza n. Parte_1
420/2017 l'intestato Tribunale, statuendo sulla domanda congiunta di divorzio avanzata dai coniugi Per odierni contendenti, aveva assegnato a - giacché convivente con la figlia , CP_1 all'epoca maggiorenne ma non ancora autosufficiente economicamente - la casa coniugale in atti Per compiutamente individuata;
ha, poi, rappresentato che , ancorché residente con la madre, già da alcuni lavora stabilmente ed ha raggiunto l'autosufficienza economica.
Tanto premesso, ha invocato la modifica delle condizioni di divorzio limitatamente alla determinazione concernente l'assegnazione della casa coniugale, di sua esclusiva proprietà, con vittoria di spese e competenze di lite. Instaurato il contraddittorio, con comparsa depositata telematicamente il 27.5.2025 si è costituita in giudizio la quale ha invocato la conferma delle statuizioni assunte in sede di CP_1 divorzio ovvero, in subordine, la concessione di un congruo termine per il rilascio dell'immobile in favore del ricorrente.
All'udienza del 27.6.2025 le parti - assistite dai rispettivi procuratori - addivenivano al perfezionamento dell'accordo che di seguito integralmente si trascrive: “Parte ricorrente consegnerà alla resistente le chiavi dell'immobile sito in Schiavonea alla via Camogli n. 27, entro e non oltre la data del 31.12.2025, tanto al fine di sgomberare l'immobile dal mobilio di proprietà del ricorrente;
dopo di ché convengono che parte resistente esegua i lavori di adeguamento del predetto immobile - a propria cura e spese - da ultimarsi entro il 30.06.2026. La resistente rilascerà in favore del ricorrente l'immobile sito in Corigliano Scalo alla via Gentile, già oggetto di assegnazione in sede di separazione, entro la data del 30.06.2026. Le parti convengono altresì che il magazzino sarà venduto e il ricavato sarà diviso al 50% tra le parti. Spese di lite del presente giudizio integralmente compensate”.
Preso atto che il p.m. in sede, pur a fronte della disposta trasmissione degli atti, nulla ha osservato, ritiene questo Collegio che la domanda con cui gli odierni contendenti hanno invocato la parziale modifica delle condizioni di divorzio - limitatamente alla determinazione afferente all'assegnazione della casa coniugale - sia fondata e debba, pertanto, essere accolta, ben potendo essere recepito nella presente sentenza il testé trascritto accordo raggiunto, giacché non contrario a norme imperative e conforme all'interesse della prole.
2. Quanto, poi, alla disciplina delle spese e competenze di lite, si ritiene che possa esserne disposta l'integrale compensazione in ragione della natura necessaria del presente giudizio e dell'accordo intercorso tra i contendenti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, Sezione Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando in ordine al procedimento n. 550/2025 R.G., ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa ed assorbita, così provvede:
1) Accoglie la domanda e, per l'effetto, prende atto dell'accordo intercorso tra le parti.
2) Compensa integralmente tra le parti le spese e competenze di lite.
Così deciso in Castrovillari, in data 30/06/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Matteo Prato Dott. Gaetano Laviola