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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 10/07/2025, n. 5713 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5713 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In Nome Del Popolo Italiano TRIBUNALE DI NAPOLI Sezione Lavoro e Previdenza IL GIUDICE dott. Francesco Armato
alla pubblica udienza del 10 luglio 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n 23282/2024 del ruolo generale TRA
nata a [...] in data [...] ed ivi residente Parte_1
(Cod. Fisc.: ), elett.te dom.ta in Napoli alla via Luca Giordano n. C.F._1
164, presso lo studio dell'avv. Alessandro Gambardella che la rappresenta e difende giusta procura in atti ricorrente C O N T R O
, in persona del Presidente pro- Controparte_1 tempore, domiciliato come in atti, in persona del legale Rappresentante pro tempore con sede in Roma, rappresentato e difeso dall'avv. Anna di Stefano giusta mandato generale alle liti e presso questi elett.te dom.to presso la sede in Via A. De Gasperi, n° 55 Napoli CP_1 Convenuto Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 30-10-2024, il ricorrente agiva nei confronti dell' , CP_1 rassegnando le seguenti conclusioni: dichiarare illegittima la ripetizione di indebito di cui alle comunicazioni del 20/03/2024 e 22/03/2024 per l'importo di euro 10.030,98 per il periodo dal 1/4/2014 al 30/04/2024 in virtù del principio di buona fede e legittimo CP_ affidamento dell'accipiens; ordinare all' la cessazione di ogni trattenuta effettuata al fine del recupero dell'indebito di cui sopra con condanna alla restituzione delle somme CP_ eventualmente recuperate da quantificarsi in separata sede;
Condannare l' al pagamento delle competenze di lite oltre IVA, CPA e spese generali, come per legge, con attribuzione al sottoscritto procuratore. CP_ Rappresentava di essere titolare di pensione cat. inv civ da invalidità parziale n. 07842481 con decorrenza 1 agosto 2010 (cfr TE08 di prima liquidazione e modelli ObisM in atti - All 9 e 10); in data 20/03/2024 e 22/03/2024, l' comunicava all'istante di aver CP_1 riliquidato la prestazione assistenziale dal 1 aprile 2014, comunicando un indebito pari ad euro 10.030,98 per il periodo dal 1/4/2014 al 30/04/2024 (All 5 e 6); • in data 30/04/2024, CP_ veniva proposto ricorso amministrativo al Comitato Provinciale senza ricevere alcun esito o riscontro (All 7); che, esaurita la fase amministrativa, egli contestava la legittimità
1 del provvedimento di riliquidazione del 20/03/2024 e chiedeva l'annullamento dell'indebito di euro 10.030,98 per il periodo dal 1/4/2014 al 30/04/2024; rassegnava le conclusioni esposte;
il Giudice adito fissava udienza per la data del 17-4-2025, prendendo atto della comparizione della sola parte ricorrente, che chiedeva e otteneva nuovo termine per procedere al perfezionamento della notificazione degli atti introduttivi;
fissata udienza per la data odierna, si costituiva l' che CP_1 Si costituiva il convenuto che rappresentava come l' avesse provveduto in data CP_1 19.6.2025 in sede di autotutela amministrativa al riesame della documentazione ed all'annullamento dell'indebito per cui è causa, emettendo il “Provvedimento di annullamento in Autotutela del provvedimento, notificato in data 22/03/2024, in materia di "Prestazioni pensionistiche - INDEBITI DA PRESTAZIONI PENSIONISTICHE" indebito n.18501201 relativo al periodo dal 01/04/2014 al 30/04/2024 su inv civ n. 07842481”.(all.1); concludeva chiedendo che fosse dichiarata cessata la materia del contendere, non avendo l'Istituto recuperato alcunché, con compensazione delle spese di lite, in ragione della buona fede e correttezza che avevano connotato l'operato della P.A.. Nel corso dell'odierna udienza, parte ricorrente aderiva alla richiesta di dichiarazione della cessazione della materia del contendere, chiedeva, tuttavia, la condanna del convenuto al pagamento delle spese di lite. La causa veniva quindi decisa con sentenza, della quale veniva data lettura.
***** Va dichiarata la cessazione della materia del contendere, attesa la richiesta formulata in tale senso dalla parte ricorrente e la documentazione in atti. Siffatta pronuncia di contenuto dichiarativo deve invero essere adottata anche di ufficio, allorché sia venuta meno l'interesse sostanziale alla contestazione giudiziale, per come precisata in sede pregiudiziale, con conseguente superfluità di ogni ulteriore decisione del giudice. Condizione necessaria e sufficiente per tale dichiarazione è che il fatto dell'avvenuta cessazione della materia del contendere risulti acquisito agli atti di causa, anche indipendentemente da una formale rinunzia al giudizio o al merito delle pretese dedotte nel giudizio stesso (Cass. 20 maggio 1998, n. 5029; Cass. 8 maggio 1998, n. 4672). Orbene, nel caso di specie, risulta che l' non ha portato a conseguenza la richiesta di CP_1 restituzione della somma ritenuta indebitamente erogata. Tuttavia, occorre accertare la virtuale soccombenza avendo parte ricorrente richiesto la condanna del convenuto alle spese del giudizio. Sul punto, deve rilevarsi come soltanto dopo la notificazione del ricorso introduttivo l' CP_1 abbia proceduto al riesame della documentazione prodotta in sede giudiziale da controparte, emettendo il “Provvedimento di annullamento in Autotutela del provvedimento, notificato in data 22/03/2024”. Ne consegue la valutazione della sussistenza dei presupposti per la condanna dell' alla CP_1 rifusione delle spese di lite, liquidate come in dispositivo con attribuzione.
P.Q.M.
a) dichiara cessata la materia del contendere;
b) condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente;
liquida le stesse CP_1 in complessivi euro 678,00 oltre IVA, CPA e spese generali con attribuzione in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario.
Napoli, 10 luglio 2025 Il giudice
dott. Francesco Armato
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