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Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 17/02/2025, n. 91 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 91 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 81/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI PERUGIA
SEZIONE UNICA CIVILE
La Corte di Appello di Perugia – sezione civile composta dai seguenti magistrati: dott. Claudia Matteini Presidente dott. Claudio Baglioni Consigliere avv. Claudio Fraticelli Giudice Ausiliario relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 81/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SURIANO Parte_1 C.F._1
EMANUELA, con domicilio digitale come da PEC tratta dai Registri di Giustizia
Appellante contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FURIA DAVID con Controparte_1 P.IVA_1 domicilio digitale come da PEC tratta dai Registri di Giustizia
(C.F. ), - Contumace - Controparte_2 C.F._2
Appellati
Oggetto: Prestazione d'opera intellettuale
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da udienza di precisazione delle conclusioni del 19.9.24, svoltasi con trattazione scritta ex art 127 ter c.p.c. disposta con provvedimento del 8.8.24
pagina 1 di 9 depositando note scritte e riportandosi, rispettivamente, all'atto di appello e alla comparsa di costituzione.
Svolgimento del processo
1. La ditta ha citato avanti al Tribunale di Spoleto il dott. Controparte_1 Parte_1 premettendo che nel 2010 aveva incaricato il rag. per costituire la
[...] Controparte_2
di conferire nella nuova società la ditta individuale e di Controparte_1 CP_3 procedere alla fusione per incorporazione di In seguito a tale Controparte_4 incarico, il rag. aveva stimato il costo complessivo dell'operazione in circa Controparte_2
€ 1.000,00, avvalendosi della collaborazione di un consulente esterno. Nel marzo 2013 ha ricevuto da dottore commercialista, una parcella di € 3.000,00 per Parte_1
l'assistenza nella fusione per incorporazione che ha immediatamente contestato.
Successivamente ha ricevuto una raccomandata con ricevuta di ritorno in data 1° agosto 2014, in cui richiedeva, per le medesime operazioni, la somma di € Parte_1
39.545,60, sebbene non avesse conferito alcun incarico professionale al ma Pt_1 esclusivamente a Per tale ragione si è vista costretta ad agire in giudizio Controparte_2 per ottenere l'accertamento negativo del credito preteso.
2. Avanti al Tribunale si è costituito il dott. rimarcando che l'attrice era stata Pt_1 messa a conoscenza da della necessità di coinvolgere un professionista Controparte_2 esperto in materia di fusioni e che aveva accettato, tanto da concedere allo stesso convenuto l'accesso ai documenti societari. Aveva inviato all'attrice una prima notula pro forma rimasta senza risposta né contestazione, ha quindi provveduto ad inviare una nuova parcella, questa volta redatta secondo le tariffe professionali.
Eccepita l'inammissibilità della domanda di accertamento negativo del credito per carenza di interesse ad agire, ha spiegato domanda riconvenzionale per il pagamento del compenso professionale richiesto e quantificato in € 37.000,00 oltre accessori di legge. Ha chiesto, inoltre, di essere autorizzato a chiamare in causa perché, in caso Controparte_2 di rigetto della domanda svolta nei confronti della sia condannato al Controparte_1 pagamento del compenso richiesto. In via subordinata, ha richiesto la condanna del anche in concorso con al risarcimento del danno per CP_2 Controparte_1 responsabilità contrattuale ex art 1398 c.c.
3. Autorizzata la chiamata del terzo, si è costituito il Rag. dichiarando Controparte_2 che la società attrice era consapevole di aver conferito l'incarico ad entrambi i professionisti, tanto da essersi più volte rivolta a entrambi per supporto e chiarimenti. Ha affermato che il pagina 2 di 9 presunto costo dell'operazione, come indicato dalla parte attrice (€ 1.000,00 circa), si riferiva solo alle spese vive per i depositi al Registro delle Imprese. ha anticipato tale CP_2 importo per conto della società attrice senza ricevere rimborso né pagamento del proprio compenso professionale per l'attività prestata. Ha inoltre dichiarato che Parte_1 aveva concordato con la un compenso di € 3.000,00 e che il quantum Controparte_1 richiesto da nel presente giudizio è eccessivo e non conforme alle tariffe professionali. Pt_1
Ha aggiunto che ha sempre lavorato per conto della in Parte_1 Controparte_1 collaborazione con ma non su incarico di quest'ultimo, bensì della CP_2 CP_1
Ha quindi chiesto il rigetto delle domande proposte nei suoi confronti.
[...]
4. Assunte le prove orali il Tribunale di Perugia n. 1350/2019, ha pronunciato sentenza n. 1350/2019 emessa in data 27.06.2022, pubblicata il 07.07.2022, (proc n. 5924/2014
R.G.), così disponendo:
“accoglie la domanda principale proposta da parte attrice e, per l'effetto, dichiara che nulla è dovuto a titolo di compenso professionale da a Controparte_1 Parte_1
condanna a pagare a il compenso professionale pari a € Controparte_2 Parte_1
3.000,00 oltre Iva, ove dovuta, ed accessori di legge;
compensa le spese di lite fra tutte le parti”
5. Avverso la decisione del Tribunale il dott. ha proposto appello per: 1) Violazione Pt_1 ed erronea applicazione degli artt. 2697 cc e 115 cpc vizio di motivazione, lamentando che non avrebbe assolto al proprio onere probatorio;
2) Violazione ed erronea CP_1 applicazione degli art. 1398 e 1377 cc vizio di motivazione, a sostegno della riposizione della domanda subordinata per ottenere la condanna del Rag. 3) Violazione ed erronea CP_2 applicazione dell' art. 2233 cc motivazione contraddittoria per avere il giudice di prime cure erroneamente quantifico il dovuto compenso nell'importo di € 3.000,00, non concordato tra le parti, dovendosi quindi applicare le tariffe;
4) Violazione ed erronea applicazione dell'art. 91 cpc per avere il Tribunale da ultimo disposta la compensazione delle spese di lite tra il
Dr . e il Rag. statuizione ritenuta ingiusta. Pt_1 CP_2
Ha concluso chiedendo la condanna della al pagamento di € 37.000,00 e CP_1 in subordine condannare per detto importo il Rag. e in via ulteriormente Controparte_2 subordinata la condanna solidale del e della CP_2 CP_1
6. Si è costituita in appello la sola ribadendo di non avere mai avuto CP_1 rapporti con il dott. che il rag. aveva prospettato di potersi avvalere di un Pt_1 CP_2 collaboratore e non ha mai autorizzato il a conferire incarichi per suo conto. Gli CP_2 atti relativi all'incarico conferito al sono stati sottoscritti dallo stesso CP_2
pagina 3 di 9 professionista. Contesta al secondo motivo di appello la introduzione di inammissibili domande nuove. Precisa, in rapporto al terzo motivo, che la statuizione del Tribunale ha riguardato esclusivamente il rapporto tra e Conclude per il rigetto Pt_1 CP_2 dell'appello.
7. Il , sebbene raggiunto dalla notifica presso il difensore di primo grado, Controparte_2 domiciliatario, non si è costituito, pertanto ne va dichiarata la contumacia
motivi della decisione
8. Il giudice di primo grado ha valutato nel senso che l'attore risulta aver assolto il proprio onere probatorio dimostrando di non aver conferito alcun incarico professionale al dr. né direttamente, né per tramite del Rag. Pt_1 CP_2
Di diverso avviso è l'appellante il quale, confermando che in caso di azione di accertamento negativo del credito permane in capo a parte attrice l'onere di dimostrare l'assenza di debenza, valuta come irrilevante la testimonianza de relato actoris della SI.ra
(dipendente della che avrebbe riferito unicamente di Testimone_1 CP_1 circostanze riportate dal Al pari inattendibile sarebbe la deposizione del teste CP_1 Tes_2 in quanto dipendente della e impegnato nella vendita dei motocicli;
[...] CP_1 quindi, sarebbe improbabile che fosse al corrente di aspetti giuridici. Avrebbe invece dovuto tener conto della testimonianza della dott.ssa (commercialista che Testimone_3 condivideva lo studio con il . La parte attrice si sarebbe limitata negare il Pt_1 conferimento dell'incarico professionale.
Rimarca che le parti con hanno contestato le prestazioni rese dal anzi, Pt_1 sarebbero state utilizzate, l'incarico sarebbe stato comunicato dal Rag. Controparte_2
Sostiene in definitiva che il suo compenso avrebbe dovuto essere di spettanza della CP_1
[...]
9. La convenuta ha ribadito di non avere mai avuto rapporti e di non avere CP_1 conferito alcun incarico al Pt_1
Il Thema decidendum del giudizio di primo grado è stato delineato dalla sentenza impugnata (cfr. pag. 5) nel senso che al Tribunale la domanda è stata formulate al fine di
“verificare se abbia svolto attività professionale in favore della Parte_1 CP_1
ricevendo l'incarico da quest'ultima (direttamente o per mezzo del suo mandatario
[...] munito di rappresentanza), ovvero ricevendo l'incarico da (mandatario senza Controparte_2 rappresentanza) nell'interesse, ma non in nome, della sua mandante.”
Chiarita la distribuzione dell'onere della prova per ciascuna delle parti, avendo il proposto domanda riconvenzionale per vedere soddisfatta la sua pretesa, pertanto, Pt_1 pagina 4 di 9 se l'attore è tenuto a provare di non avere dato l'incarico, il convenuto in riconvenzionale deve provare il contrario, il Tribunale ha valutato gli esiti dell'istruttoria ritenendo di escludere che abbia conferito direttamente incarico al pur sapendo CP_1 Pt_1 che il avrebbe potuto giovarsi di un collaboratore. CP_2
I precedenti sintetici richiami degli argomenti che sorreggono l'impianto motivazionale della sentenza impugnata paiono opportuni, posto che dalla lettura dell'atto di appello non emerge, con adegua nettezza, la considerazione del fatto che non è in discussione la esecuzione del lavoro anche da parte del invece, il Tribunale è stato chiamato ad Pt_1 accertare da chi avesse ricevuto l'incarico il se dal o dal Pt_1 CP_1 CP_2
In tale ottica si pone la valutazione delle risultanze delle prove testimoniali.
10. La difesa appellante genericamente afferma la non attendibilità della teste
[...]
che, quale dipendente della , ha affermato di non avere mai visto il Tes_1 CP_1
e di avere consegnato i documenti al lo stesso ha confermato il teste Pt_1 CP_2 che ha ribadito che l'incarico era stato dato al e le circostanze riferite non Tes_2 CP_2 hanno trovato sementita. La teste collaboratrice del non ha dato Tes_4 CP_2 elementi per ipotizzare un rapporto diretto tra e CP_1 Pt_1
La difesa del ricordiamo, è tenuta a provare che l'incarico gli era stato conferito Pt_1 direttamente da Se è vero, come osserva l'appellante, che parte attrice è onerata a CP_1 negare il conferimento dell'incarico, ed è ciò che ha accertato il Tribunale, da parte del convenuto non sono stati offerti elementi per ritenere il contrario. Con accuratezza il primo giudice ha esteso l'indagine valutando l'insufficienza degli elementi di prova offerti dal e dalle attività che esso ha documentato di aver svolto;
non emerge da tutto ciò un Pt_1 suo diretto coinvolgimento di rapporti con tant'è che gli atti depositati agli uffici CP_1 preposti sono stati firmati digitalmente dal CP_2
Nella completezza dell'indagine svolta, dalla documentazione e dalle prove testimoniali, il primo giudice ha tratto il convincimento che sia stato il a contattare e chiedere CP_2 la collaborazione del che, anche in conclusionale di primo grado “ha affermato di Pt_1 aver ricevuto da la conferma del conferimento dell'incarico da parte della CP_2 CP_1
e di aver, in ragione di ciò, svolto l'attività professionale (cfr. pag. 4 della comparsa
[...] conclusionale)”.
In definitiva il collegio ritiene di poter condividere il percorso motivazionale seguito dal
Tribunale e di ritenere infondato il motivo di impugnazione.
pagina 5 di 9 11. Il secondo motivo si pone nell'ottica della domanda subordinata formulata dal e Pt_1 censura il § 6.2. della sentenza ove il Tribunale ha accertato che il non ha CP_2 ricevuto alcuna procura e non ha speso il nome (oltre che per conto) della . CP_1
Ciò posto il Rag. per gli assunti dell'appellante, si è esposto a corrispondere CP_2 direttamente le competenze professionali al ovvero, in via ulteriormente Pt_1 subordinata, a risarcire il danno (anche in concorso o in solido con , anche ai CP_1 sensi dell'art. 1398 cc, per avere questi affermato (anche in corso di causa) di averne la titolarità.
Il Tribunale, per gli aspetti evocati dal motivo di appello, ha accolto la domanda svolta in via subordinata da giungendo alla condanna di al pagamento del Pt_1 Controparte_2 corrispettivo, evidenziando che con il mandato senza rappresentanza il mandatario
( è direttamente obbligato nei confronti dell'altro contraente. CP_2
Il quantum è stato determinato sulla base della parcella pro-forma di € 3.000,00 che il ha inviato alla ditta , ha poi ritenuto di non dovere decidere sulla ulteriore Pt_1 CP_1 domanda subordinata di condanna del in concorso con al pagamento CP_2 CP_1
o al risarcimento dei danni quantificati in € 37.000,00 essendo stata accolta la prima subordinata.
Il Tribunale ha poi dichiarato inammissibile la domanda introdotta solo nella comparsa conclusionale con cui il ha chiesto la condanna di confronti di Pt_1 CP_1 per aver in mala fede ex art 2041 cc per aver beneficiato della prestazione
[...] professionale.
12. A fronte della ricostruzione del percorso seguito dal Tribunale, il secondo motivo di appello esordisce dirigendosi inizialmente a riaffermare l'obbligo del a CP_2 corrispondere il compenso e che, come si è visto, il Tribunale effettivamente riconosce nel §
6.3, seppur nella misura ridotta di € 3.000,00 sulla base della parcella pro-forma che il ha inviato a . Detta determinazione del quantum da parte del Tribunale è Pt_1 CP_1 oggetto di censura con il successivo terzo motivo.
La lettura del secondo motivo di appello sconta però la difficoltà derivata dalla confusione in cui si muove la critica senza seguire l'ordine logico gerarchico con cui è sviluppata la motivazione del Tribunale.
L'appellante ha cambiato direzione criticando il dictum a pagina 11 della sentenza. Qui si parla della domanda ulteriormente subordinata, che il Tribunale, come detto, non ha esaminato perché aveva già accolto la domanda subordinata superiore. La sentenza spiega anche perché considera questa una "domanda nuova" inammissibile.
pagina 6 di 9 In sostanza, si cerca da parte dell'appellante di recuperare il credito nei confronti della avanzando la responsabilità precontrattuale solidale tra e nei CP_1 CP_1 CP_2 confronti di Pt_1
Tuttavia, il Tribunale non ha risposto alla domanda "ulteriormente subordinata" poiché ha già stabilito l'obbligo del di pagare al € 3.000,00. CP_2 Pt_1
In ogni caso, il Tribunale ha rilevato che la domanda, così come precisata o modificata nella comparsa conclusionale invocando l'indebito arricchimento ex art. 2041 c.c., è da ritenersi comunque inammissibile in quanto costituisce una domanda nuova.
La logica della decisione del Tribunale è da ritenersi sorretta da motivazione congrua che il motivo di appello non scalfisce.
13. Il terzo motivo contesta la quantificazione in € 3.000,00 del compenso riconosciuto al e posto a carico del in quanto si tratta di somma non convenuta dalle Pt_1 CP_2 parti e dovrebbe essere determinato secondo le tariffe dal giudice. Evidenzia l'appellante che, esclusa l'ipotesi di accordo tra il e la non sussistendo rapporto tra Pt_1 CP_1 essi, quello che ha ravvisato il Tribunale riguarda il rapporto tra il e il Pt_1 CP_2
Ciò, secondo gli assunti difensivi dell'appellante costituirebbe una contraddizione.
14. Circa l'esistenza di un accordo tra e il Tribunale è giunto ad Pt_1 CP_2 affermarlo per via presuntiva considerando alcuni elementi. Nella prima notula pro-forma di
€ 3.000,00 inviata al non si pone alcuna riserva rispetto alle previsioni tariffarie, né Pt_1 si avverte della applicazione delle tariffe in caso di mancato immediato pagamento. Per altro verso la difesa del non ha spiegato le ragioni, in rapporto al lavoro effettivamente Pt_1 eseguito, che giustifichino l'applicazione per intero della tariffa dei dottori commercialisti a suo favore.
La pretesa dell'appellante non è stata neppure sottoposta alla valutazione di congruità dell'ordine professionale e comunque, essendovi contestazione, la documentazione prodotta con la memoria di replica non risulta idonea a dimostrare il suo operato. Infatti, il verbale dell'assemblea (all. 9) reca la firma digitale del la mail indirizzata al notaio non CP_2 da elementi che si trattasse della posizione (si parla genericamente di CP_1 incorporazione di due srl unipersonali (all. 6). Anche l'ulteriore documentazione non consente di conoscere se effettivamente si tratta di elaborati prodotti dal Pt_1
Allora, non può revocarsi in dubbio che, quanto meno, l'operazione di fusione societaria è stata eseguita sulla base della cooperazione dei due professionisti e l'appellante non ha specificato né provato, rispetto all'apporto del la consistenza del suo CP_2 operato. Rimane il fatto che il risulta formalmente il professionista che ha CP_2
pagina 7 di 9 depositato gli atti e l'unico effettivamente incaricato dalla ditta il quale si è CP_1 CP_1 giovato della collaborazione di altro professionista.
A tal riguardo giova considerare che la teste (udita alla udienza 5.2.19) – Tes_4 collaboratrice del rag. è teste di cui la stessa parte chiamata in causa ha chiesto CP_2 la audizione - interrogata sul cap. 6 “Vero che per l'attività professionale svolta il dott. aveva richiesto quale compenso professionale circa € 3000,00;” ha risposto “Ho visto Pt_1 presso lo studio del rag. una fattura, forse “pro forma” emessa dal dr. nei CP_2 Pt_1 confronti della;
io non conosco il dr. e non so il motivo per il quale tale CP_1 Pt_1 fattura fosse sulla scrivania del rag. né glielo domandai.”. CP_2
Se di altri aspetti narrati dalla non può tenersi conto in quanto riferiti de Tes_4 relato, la sua diretta conoscenza del “pro formo” per averlo visto nello studio del CP_2 lascia ragionevolmente ritenere che la notula di € 3.000,00 sia stata oggetto di valutazione concordata tra il e il Pt_1 CP_2
15. Con l'ultimo motivo l'appellante lamenta al violazione ed erronea applicazione dell'art
91 c.p.c. per essere stata disposta la compensazione delle spese di lite tra e il Pt_1
Sul punto il Tribunale ha ritenuto che “nella lite tra e CP_2 Parte_1 [...] le spese debbono compensarsi vista la soccombenza reciproca e visto che CP_2 quest'ultimo avrebbe potuto allocare il costo economico dell'incarico sul mandante, chiedendogli in via preventiva la provvista ai sensi dell'art. 1719 c.c.”.
In verità la soccombenza reciproca il Tribunale la riavvisa con quanto anticipato a pag.
4 della sentenza ove precisa che la domanda proposta in via subordinata dal è Pt_1 parzialmente fondata con la condanna di per altra parte, ritiene: “fondata, Controparte_2 invece, è la domanda proposta in via subordinata di rideterminazione dell'importo da lui (ndr. dal dovuto a ” CP_2 Parte_1
Ciò non toglie, a parere del collegio, che la compensazione possa essere ritenuta nella misura di 3/5 mentre i restanti 2/5 devono essere posti a carico del per la sua CP_2 parziale soccombenza, in tal senso va disposto anche per il grado di appello
Ciò ritenuto le spese per i due gradi del giudizio da porre a carico del rag.
[...]
v stabilita sulla base del decisum e tenuto conto dei parametri medi di cui al CP_5
DM. 55/2014 (aggiornati al D.M. n. 147 del 13/08/2022) e vengono liquidati come da dispositivo già ridotti della misura di 3/5
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Perugia, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione pagina 8 di 9 disattesa o assorbita, così dispone:
In parziale accoglimento dell'appello riforma la statuizione delle spese del primo grado, conferma per il resto la sentenza impugnata
Condanna il Rag. a rimborsare al dott. a rimborsare i Controparte_5 Parte_1
2/5 delle spese, qui già ridotte, che, quanto al primo grado si liquidano in complessive €
1.020,00, per competenze professionali, 15 % per spese generali, spese documentate, oltre i.v.a., qualora dovuta e c.p.a.; quanto al secondo grado si liquidano in complessive €
1.166,00, per competenze professionali, 15 % per spese generali, spese documentate, oltre i.v.a., qualora dovuta e c.p.a
Perugia, 13 febbraio 2025
Il Giudice Ausiliario Estensore Il Presidente
avv. Claudio Fraticelli dott.ssa Claudia Matteini
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI PERUGIA
SEZIONE UNICA CIVILE
La Corte di Appello di Perugia – sezione civile composta dai seguenti magistrati: dott. Claudia Matteini Presidente dott. Claudio Baglioni Consigliere avv. Claudio Fraticelli Giudice Ausiliario relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 81/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SURIANO Parte_1 C.F._1
EMANUELA, con domicilio digitale come da PEC tratta dai Registri di Giustizia
Appellante contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FURIA DAVID con Controparte_1 P.IVA_1 domicilio digitale come da PEC tratta dai Registri di Giustizia
(C.F. ), - Contumace - Controparte_2 C.F._2
Appellati
Oggetto: Prestazione d'opera intellettuale
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da udienza di precisazione delle conclusioni del 19.9.24, svoltasi con trattazione scritta ex art 127 ter c.p.c. disposta con provvedimento del 8.8.24
pagina 1 di 9 depositando note scritte e riportandosi, rispettivamente, all'atto di appello e alla comparsa di costituzione.
Svolgimento del processo
1. La ditta ha citato avanti al Tribunale di Spoleto il dott. Controparte_1 Parte_1 premettendo che nel 2010 aveva incaricato il rag. per costituire la
[...] Controparte_2
di conferire nella nuova società la ditta individuale e di Controparte_1 CP_3 procedere alla fusione per incorporazione di In seguito a tale Controparte_4 incarico, il rag. aveva stimato il costo complessivo dell'operazione in circa Controparte_2
€ 1.000,00, avvalendosi della collaborazione di un consulente esterno. Nel marzo 2013 ha ricevuto da dottore commercialista, una parcella di € 3.000,00 per Parte_1
l'assistenza nella fusione per incorporazione che ha immediatamente contestato.
Successivamente ha ricevuto una raccomandata con ricevuta di ritorno in data 1° agosto 2014, in cui richiedeva, per le medesime operazioni, la somma di € Parte_1
39.545,60, sebbene non avesse conferito alcun incarico professionale al ma Pt_1 esclusivamente a Per tale ragione si è vista costretta ad agire in giudizio Controparte_2 per ottenere l'accertamento negativo del credito preteso.
2. Avanti al Tribunale si è costituito il dott. rimarcando che l'attrice era stata Pt_1 messa a conoscenza da della necessità di coinvolgere un professionista Controparte_2 esperto in materia di fusioni e che aveva accettato, tanto da concedere allo stesso convenuto l'accesso ai documenti societari. Aveva inviato all'attrice una prima notula pro forma rimasta senza risposta né contestazione, ha quindi provveduto ad inviare una nuova parcella, questa volta redatta secondo le tariffe professionali.
Eccepita l'inammissibilità della domanda di accertamento negativo del credito per carenza di interesse ad agire, ha spiegato domanda riconvenzionale per il pagamento del compenso professionale richiesto e quantificato in € 37.000,00 oltre accessori di legge. Ha chiesto, inoltre, di essere autorizzato a chiamare in causa perché, in caso Controparte_2 di rigetto della domanda svolta nei confronti della sia condannato al Controparte_1 pagamento del compenso richiesto. In via subordinata, ha richiesto la condanna del anche in concorso con al risarcimento del danno per CP_2 Controparte_1 responsabilità contrattuale ex art 1398 c.c.
3. Autorizzata la chiamata del terzo, si è costituito il Rag. dichiarando Controparte_2 che la società attrice era consapevole di aver conferito l'incarico ad entrambi i professionisti, tanto da essersi più volte rivolta a entrambi per supporto e chiarimenti. Ha affermato che il pagina 2 di 9 presunto costo dell'operazione, come indicato dalla parte attrice (€ 1.000,00 circa), si riferiva solo alle spese vive per i depositi al Registro delle Imprese. ha anticipato tale CP_2 importo per conto della società attrice senza ricevere rimborso né pagamento del proprio compenso professionale per l'attività prestata. Ha inoltre dichiarato che Parte_1 aveva concordato con la un compenso di € 3.000,00 e che il quantum Controparte_1 richiesto da nel presente giudizio è eccessivo e non conforme alle tariffe professionali. Pt_1
Ha aggiunto che ha sempre lavorato per conto della in Parte_1 Controparte_1 collaborazione con ma non su incarico di quest'ultimo, bensì della CP_2 CP_1
Ha quindi chiesto il rigetto delle domande proposte nei suoi confronti.
[...]
4. Assunte le prove orali il Tribunale di Perugia n. 1350/2019, ha pronunciato sentenza n. 1350/2019 emessa in data 27.06.2022, pubblicata il 07.07.2022, (proc n. 5924/2014
R.G.), così disponendo:
“accoglie la domanda principale proposta da parte attrice e, per l'effetto, dichiara che nulla è dovuto a titolo di compenso professionale da a Controparte_1 Parte_1
condanna a pagare a il compenso professionale pari a € Controparte_2 Parte_1
3.000,00 oltre Iva, ove dovuta, ed accessori di legge;
compensa le spese di lite fra tutte le parti”
5. Avverso la decisione del Tribunale il dott. ha proposto appello per: 1) Violazione Pt_1 ed erronea applicazione degli artt. 2697 cc e 115 cpc vizio di motivazione, lamentando che non avrebbe assolto al proprio onere probatorio;
2) Violazione ed erronea CP_1 applicazione degli art. 1398 e 1377 cc vizio di motivazione, a sostegno della riposizione della domanda subordinata per ottenere la condanna del Rag. 3) Violazione ed erronea CP_2 applicazione dell' art. 2233 cc motivazione contraddittoria per avere il giudice di prime cure erroneamente quantifico il dovuto compenso nell'importo di € 3.000,00, non concordato tra le parti, dovendosi quindi applicare le tariffe;
4) Violazione ed erronea applicazione dell'art. 91 cpc per avere il Tribunale da ultimo disposta la compensazione delle spese di lite tra il
Dr . e il Rag. statuizione ritenuta ingiusta. Pt_1 CP_2
Ha concluso chiedendo la condanna della al pagamento di € 37.000,00 e CP_1 in subordine condannare per detto importo il Rag. e in via ulteriormente Controparte_2 subordinata la condanna solidale del e della CP_2 CP_1
6. Si è costituita in appello la sola ribadendo di non avere mai avuto CP_1 rapporti con il dott. che il rag. aveva prospettato di potersi avvalere di un Pt_1 CP_2 collaboratore e non ha mai autorizzato il a conferire incarichi per suo conto. Gli CP_2 atti relativi all'incarico conferito al sono stati sottoscritti dallo stesso CP_2
pagina 3 di 9 professionista. Contesta al secondo motivo di appello la introduzione di inammissibili domande nuove. Precisa, in rapporto al terzo motivo, che la statuizione del Tribunale ha riguardato esclusivamente il rapporto tra e Conclude per il rigetto Pt_1 CP_2 dell'appello.
7. Il , sebbene raggiunto dalla notifica presso il difensore di primo grado, Controparte_2 domiciliatario, non si è costituito, pertanto ne va dichiarata la contumacia
motivi della decisione
8. Il giudice di primo grado ha valutato nel senso che l'attore risulta aver assolto il proprio onere probatorio dimostrando di non aver conferito alcun incarico professionale al dr. né direttamente, né per tramite del Rag. Pt_1 CP_2
Di diverso avviso è l'appellante il quale, confermando che in caso di azione di accertamento negativo del credito permane in capo a parte attrice l'onere di dimostrare l'assenza di debenza, valuta come irrilevante la testimonianza de relato actoris della SI.ra
(dipendente della che avrebbe riferito unicamente di Testimone_1 CP_1 circostanze riportate dal Al pari inattendibile sarebbe la deposizione del teste CP_1 Tes_2 in quanto dipendente della e impegnato nella vendita dei motocicli;
[...] CP_1 quindi, sarebbe improbabile che fosse al corrente di aspetti giuridici. Avrebbe invece dovuto tener conto della testimonianza della dott.ssa (commercialista che Testimone_3 condivideva lo studio con il . La parte attrice si sarebbe limitata negare il Pt_1 conferimento dell'incarico professionale.
Rimarca che le parti con hanno contestato le prestazioni rese dal anzi, Pt_1 sarebbero state utilizzate, l'incarico sarebbe stato comunicato dal Rag. Controparte_2
Sostiene in definitiva che il suo compenso avrebbe dovuto essere di spettanza della CP_1
[...]
9. La convenuta ha ribadito di non avere mai avuto rapporti e di non avere CP_1 conferito alcun incarico al Pt_1
Il Thema decidendum del giudizio di primo grado è stato delineato dalla sentenza impugnata (cfr. pag. 5) nel senso che al Tribunale la domanda è stata formulate al fine di
“verificare se abbia svolto attività professionale in favore della Parte_1 CP_1
ricevendo l'incarico da quest'ultima (direttamente o per mezzo del suo mandatario
[...] munito di rappresentanza), ovvero ricevendo l'incarico da (mandatario senza Controparte_2 rappresentanza) nell'interesse, ma non in nome, della sua mandante.”
Chiarita la distribuzione dell'onere della prova per ciascuna delle parti, avendo il proposto domanda riconvenzionale per vedere soddisfatta la sua pretesa, pertanto, Pt_1 pagina 4 di 9 se l'attore è tenuto a provare di non avere dato l'incarico, il convenuto in riconvenzionale deve provare il contrario, il Tribunale ha valutato gli esiti dell'istruttoria ritenendo di escludere che abbia conferito direttamente incarico al pur sapendo CP_1 Pt_1 che il avrebbe potuto giovarsi di un collaboratore. CP_2
I precedenti sintetici richiami degli argomenti che sorreggono l'impianto motivazionale della sentenza impugnata paiono opportuni, posto che dalla lettura dell'atto di appello non emerge, con adegua nettezza, la considerazione del fatto che non è in discussione la esecuzione del lavoro anche da parte del invece, il Tribunale è stato chiamato ad Pt_1 accertare da chi avesse ricevuto l'incarico il se dal o dal Pt_1 CP_1 CP_2
In tale ottica si pone la valutazione delle risultanze delle prove testimoniali.
10. La difesa appellante genericamente afferma la non attendibilità della teste
[...]
che, quale dipendente della , ha affermato di non avere mai visto il Tes_1 CP_1
e di avere consegnato i documenti al lo stesso ha confermato il teste Pt_1 CP_2 che ha ribadito che l'incarico era stato dato al e le circostanze riferite non Tes_2 CP_2 hanno trovato sementita. La teste collaboratrice del non ha dato Tes_4 CP_2 elementi per ipotizzare un rapporto diretto tra e CP_1 Pt_1
La difesa del ricordiamo, è tenuta a provare che l'incarico gli era stato conferito Pt_1 direttamente da Se è vero, come osserva l'appellante, che parte attrice è onerata a CP_1 negare il conferimento dell'incarico, ed è ciò che ha accertato il Tribunale, da parte del convenuto non sono stati offerti elementi per ritenere il contrario. Con accuratezza il primo giudice ha esteso l'indagine valutando l'insufficienza degli elementi di prova offerti dal e dalle attività che esso ha documentato di aver svolto;
non emerge da tutto ciò un Pt_1 suo diretto coinvolgimento di rapporti con tant'è che gli atti depositati agli uffici CP_1 preposti sono stati firmati digitalmente dal CP_2
Nella completezza dell'indagine svolta, dalla documentazione e dalle prove testimoniali, il primo giudice ha tratto il convincimento che sia stato il a contattare e chiedere CP_2 la collaborazione del che, anche in conclusionale di primo grado “ha affermato di Pt_1 aver ricevuto da la conferma del conferimento dell'incarico da parte della CP_2 CP_1
e di aver, in ragione di ciò, svolto l'attività professionale (cfr. pag. 4 della comparsa
[...] conclusionale)”.
In definitiva il collegio ritiene di poter condividere il percorso motivazionale seguito dal
Tribunale e di ritenere infondato il motivo di impugnazione.
pagina 5 di 9 11. Il secondo motivo si pone nell'ottica della domanda subordinata formulata dal e Pt_1 censura il § 6.2. della sentenza ove il Tribunale ha accertato che il non ha CP_2 ricevuto alcuna procura e non ha speso il nome (oltre che per conto) della . CP_1
Ciò posto il Rag. per gli assunti dell'appellante, si è esposto a corrispondere CP_2 direttamente le competenze professionali al ovvero, in via ulteriormente Pt_1 subordinata, a risarcire il danno (anche in concorso o in solido con , anche ai CP_1 sensi dell'art. 1398 cc, per avere questi affermato (anche in corso di causa) di averne la titolarità.
Il Tribunale, per gli aspetti evocati dal motivo di appello, ha accolto la domanda svolta in via subordinata da giungendo alla condanna di al pagamento del Pt_1 Controparte_2 corrispettivo, evidenziando che con il mandato senza rappresentanza il mandatario
( è direttamente obbligato nei confronti dell'altro contraente. CP_2
Il quantum è stato determinato sulla base della parcella pro-forma di € 3.000,00 che il ha inviato alla ditta , ha poi ritenuto di non dovere decidere sulla ulteriore Pt_1 CP_1 domanda subordinata di condanna del in concorso con al pagamento CP_2 CP_1
o al risarcimento dei danni quantificati in € 37.000,00 essendo stata accolta la prima subordinata.
Il Tribunale ha poi dichiarato inammissibile la domanda introdotta solo nella comparsa conclusionale con cui il ha chiesto la condanna di confronti di Pt_1 CP_1 per aver in mala fede ex art 2041 cc per aver beneficiato della prestazione
[...] professionale.
12. A fronte della ricostruzione del percorso seguito dal Tribunale, il secondo motivo di appello esordisce dirigendosi inizialmente a riaffermare l'obbligo del a CP_2 corrispondere il compenso e che, come si è visto, il Tribunale effettivamente riconosce nel §
6.3, seppur nella misura ridotta di € 3.000,00 sulla base della parcella pro-forma che il ha inviato a . Detta determinazione del quantum da parte del Tribunale è Pt_1 CP_1 oggetto di censura con il successivo terzo motivo.
La lettura del secondo motivo di appello sconta però la difficoltà derivata dalla confusione in cui si muove la critica senza seguire l'ordine logico gerarchico con cui è sviluppata la motivazione del Tribunale.
L'appellante ha cambiato direzione criticando il dictum a pagina 11 della sentenza. Qui si parla della domanda ulteriormente subordinata, che il Tribunale, come detto, non ha esaminato perché aveva già accolto la domanda subordinata superiore. La sentenza spiega anche perché considera questa una "domanda nuova" inammissibile.
pagina 6 di 9 In sostanza, si cerca da parte dell'appellante di recuperare il credito nei confronti della avanzando la responsabilità precontrattuale solidale tra e nei CP_1 CP_1 CP_2 confronti di Pt_1
Tuttavia, il Tribunale non ha risposto alla domanda "ulteriormente subordinata" poiché ha già stabilito l'obbligo del di pagare al € 3.000,00. CP_2 Pt_1
In ogni caso, il Tribunale ha rilevato che la domanda, così come precisata o modificata nella comparsa conclusionale invocando l'indebito arricchimento ex art. 2041 c.c., è da ritenersi comunque inammissibile in quanto costituisce una domanda nuova.
La logica della decisione del Tribunale è da ritenersi sorretta da motivazione congrua che il motivo di appello non scalfisce.
13. Il terzo motivo contesta la quantificazione in € 3.000,00 del compenso riconosciuto al e posto a carico del in quanto si tratta di somma non convenuta dalle Pt_1 CP_2 parti e dovrebbe essere determinato secondo le tariffe dal giudice. Evidenzia l'appellante che, esclusa l'ipotesi di accordo tra il e la non sussistendo rapporto tra Pt_1 CP_1 essi, quello che ha ravvisato il Tribunale riguarda il rapporto tra il e il Pt_1 CP_2
Ciò, secondo gli assunti difensivi dell'appellante costituirebbe una contraddizione.
14. Circa l'esistenza di un accordo tra e il Tribunale è giunto ad Pt_1 CP_2 affermarlo per via presuntiva considerando alcuni elementi. Nella prima notula pro-forma di
€ 3.000,00 inviata al non si pone alcuna riserva rispetto alle previsioni tariffarie, né Pt_1 si avverte della applicazione delle tariffe in caso di mancato immediato pagamento. Per altro verso la difesa del non ha spiegato le ragioni, in rapporto al lavoro effettivamente Pt_1 eseguito, che giustifichino l'applicazione per intero della tariffa dei dottori commercialisti a suo favore.
La pretesa dell'appellante non è stata neppure sottoposta alla valutazione di congruità dell'ordine professionale e comunque, essendovi contestazione, la documentazione prodotta con la memoria di replica non risulta idonea a dimostrare il suo operato. Infatti, il verbale dell'assemblea (all. 9) reca la firma digitale del la mail indirizzata al notaio non CP_2 da elementi che si trattasse della posizione (si parla genericamente di CP_1 incorporazione di due srl unipersonali (all. 6). Anche l'ulteriore documentazione non consente di conoscere se effettivamente si tratta di elaborati prodotti dal Pt_1
Allora, non può revocarsi in dubbio che, quanto meno, l'operazione di fusione societaria è stata eseguita sulla base della cooperazione dei due professionisti e l'appellante non ha specificato né provato, rispetto all'apporto del la consistenza del suo CP_2 operato. Rimane il fatto che il risulta formalmente il professionista che ha CP_2
pagina 7 di 9 depositato gli atti e l'unico effettivamente incaricato dalla ditta il quale si è CP_1 CP_1 giovato della collaborazione di altro professionista.
A tal riguardo giova considerare che la teste (udita alla udienza 5.2.19) – Tes_4 collaboratrice del rag. è teste di cui la stessa parte chiamata in causa ha chiesto CP_2 la audizione - interrogata sul cap. 6 “Vero che per l'attività professionale svolta il dott. aveva richiesto quale compenso professionale circa € 3000,00;” ha risposto “Ho visto Pt_1 presso lo studio del rag. una fattura, forse “pro forma” emessa dal dr. nei CP_2 Pt_1 confronti della;
io non conosco il dr. e non so il motivo per il quale tale CP_1 Pt_1 fattura fosse sulla scrivania del rag. né glielo domandai.”. CP_2
Se di altri aspetti narrati dalla non può tenersi conto in quanto riferiti de Tes_4 relato, la sua diretta conoscenza del “pro formo” per averlo visto nello studio del CP_2 lascia ragionevolmente ritenere che la notula di € 3.000,00 sia stata oggetto di valutazione concordata tra il e il Pt_1 CP_2
15. Con l'ultimo motivo l'appellante lamenta al violazione ed erronea applicazione dell'art
91 c.p.c. per essere stata disposta la compensazione delle spese di lite tra e il Pt_1
Sul punto il Tribunale ha ritenuto che “nella lite tra e CP_2 Parte_1 [...] le spese debbono compensarsi vista la soccombenza reciproca e visto che CP_2 quest'ultimo avrebbe potuto allocare il costo economico dell'incarico sul mandante, chiedendogli in via preventiva la provvista ai sensi dell'art. 1719 c.c.”.
In verità la soccombenza reciproca il Tribunale la riavvisa con quanto anticipato a pag.
4 della sentenza ove precisa che la domanda proposta in via subordinata dal è Pt_1 parzialmente fondata con la condanna di per altra parte, ritiene: “fondata, Controparte_2 invece, è la domanda proposta in via subordinata di rideterminazione dell'importo da lui (ndr. dal dovuto a ” CP_2 Parte_1
Ciò non toglie, a parere del collegio, che la compensazione possa essere ritenuta nella misura di 3/5 mentre i restanti 2/5 devono essere posti a carico del per la sua CP_2 parziale soccombenza, in tal senso va disposto anche per il grado di appello
Ciò ritenuto le spese per i due gradi del giudizio da porre a carico del rag.
[...]
v stabilita sulla base del decisum e tenuto conto dei parametri medi di cui al CP_5
DM. 55/2014 (aggiornati al D.M. n. 147 del 13/08/2022) e vengono liquidati come da dispositivo già ridotti della misura di 3/5
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Perugia, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione pagina 8 di 9 disattesa o assorbita, così dispone:
In parziale accoglimento dell'appello riforma la statuizione delle spese del primo grado, conferma per il resto la sentenza impugnata
Condanna il Rag. a rimborsare al dott. a rimborsare i Controparte_5 Parte_1
2/5 delle spese, qui già ridotte, che, quanto al primo grado si liquidano in complessive €
1.020,00, per competenze professionali, 15 % per spese generali, spese documentate, oltre i.v.a., qualora dovuta e c.p.a.; quanto al secondo grado si liquidano in complessive €
1.166,00, per competenze professionali, 15 % per spese generali, spese documentate, oltre i.v.a., qualora dovuta e c.p.a
Perugia, 13 febbraio 2025
Il Giudice Ausiliario Estensore Il Presidente
avv. Claudio Fraticelli dott.ssa Claudia Matteini
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