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Sentenza 4 settembre 2025
Sentenza 4 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Aosta, sentenza 04/09/2025, n. 131 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Aosta |
| Numero : | 131 |
| Data del deposito : | 4 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 613/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AOSTA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Giuseppe Colazingari - Presidente Relatore/estensore
Dott. Maurizio D'Abrusco - Giudice
Dott. Davide Paladino - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 613/2025 promossa da:
(c.f. ), con il patrocinio dell'avv. GUFFANTI Parte_1 C.F._1
FRANCESCA ed elettivamente domiciliato in CORSO ITALIA 1 20122 MILANO, presso il difensore avv. GUFFANTI FRANCESCA
e
NA LI ER (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BRAMBATI C.F._2
ELENA MARIA ed elettivamente domiciliata in VIA A.CATALANI 1 MONZA presso lo studio dell'avv. BRAMBATI ELENA MARIA
P.M. C/O PROCURA DELLA REPUBBLICA DI AOSTA
INTERVENUTO
In punto: CESSAZIONE EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO
Sulle seguenti conclusioni dei coniugi formulate in ricorso e nelle note scritte:
“voglia il Tribunale ill.mo, designare, ai sensi dell'art. 473-
bis.51, terzo comma, c.p.c. il Giudice Relatore il quale, fissato ai sensi dell'art. 127 ter, secondo comma, c.p.c. il termine per il deposito di note scritte e, trasmessi gli atti al Pubblico Ministero,
pagina 1 di 10 vorrà rimettere la causa in decisione affinché il Collegio con sentenza accolga le seguenti
CONCLUSIONI
−Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto ad Arese in data 27.06.2009, trascritto nei registri degli atti di matrimonio del medesimo Comune (anno 2009, atto n. 31, reg.
atti di matrimonio, parte 2, serie A).
−Ordinare al Comune di Arese (Milano) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
−Dichiarare compensate le spese legali.
−Omologare il divorzio alle seguenti
CONDIZIONI
1)I figli e saranno affidati in via condivisa ad Per_1 Per_2
entrambi i genitori, permanendo con entrambi i genitori per tempi sostanzialmente paritetici e significativi, secondo alternanza.
2)La responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori e così - ai sensi dell'art. 337 ter, terzo comma c.c. - le decisioni di maggiore interesse per i figli relative a istruzione,
educazione, alla salute ed alla residenza abituale saranno assunte di comune accordo dai genitori, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni e delle aspirazioni dei figli;
mentre le decisioni di ordinaria amministrazione potranno essere assunte separatamente dai genitori, per il periodo in cui gli stessi si trovano presso ciascuno dei medesimi.
3)Per favorire il percorso di formativo, dal prossimo mese di settembre e con l'inizio della frequentazione delle scuole superiori a Rho, sarà prevalentemente collocata presso la residenza del Per_1
padre ad Arese, dove trascorrerà la settimana durante il periodo pagina 2 di 10 scolastico, mantenendo per il momento la mera residenza anagrafica presso la madre (salvo che il trasferimento non si renda necessario al fine di poter disporre dell'assistenza di un medico generale di prossimità); rimarrà prevalentemente collocato presso Per_2
l'abitazione materna, dove trascorrerà la settimana durante il periodo scolastico, fino al completamento del ciclo di studi delle scuole elementari, mantenendo quindi ivi la residenza anagrafica;
in ogni caso al termine di ciclo di studi il prevalente collocamento di sarà valutato anche sulla base dei desideri e delle indicazioni Per_2
del minore in ordine alla prosecuzione della propria formazione,
impegnandosi i genitori di assisterlo nella scelta in maniera aperta e costruttiva, cercando al contempo di favorire la ripresa della convivenza tra i fratelli.
4)Salvo diversi accordi da assumersi in funzione delle esigenze dei minori, tenendo conto dei rispettivi impegni scolatici e sportivi oltre che ludici e delle necessità sociali dei ragazzi, i tempi di frequentazione genitoriale di e si atterranno al Per_1 Per_2
seguente schema.
a)Durante il periodo scolastico
−Rebecca e trascorreranno, insieme, fine settimana alternati Per_2
con ciascun genitore (un fine settimana ad Arese con il padre e Per_2
la sorella;
il fine settimana successivo a Torgnon con Per_1 Per_2
e la madre); ciò dal venerdì sera, alle ore 18.30 circa, fino alla sera di domenica alle ore 18.30 circa. Come da abitudine consolidata i genitori si incontreranno a Santhià agli orari sopra indicati (ad eccezione dei mesi di gennaio, febbraio e marzo in cui l'incontro avverrà alle ore 20.30 circa).
pagina 3 di 10 b)Durante le vacanze in occasione delle festività o sospensione delle attività didattiche, i genitori, si atterranno al seguente schema:
- Le vacanze di Natale saranno trascorse da e per metà Per_1 Per_2
con la madre e per metà con il padre, passando ad anni alterni con un genitore il periodo dalla sospensione delle lezioni scolastiche
(indicativamente dai giorni 22.12 o 23.12) fino alla mattinata del
31.12; con l'altro genitore dalla mattinata del 31.12 fino alla ripresa delle lezioni scolastiche (indicativamente fino alla serata del 6.01 ovvero al 7.01). Ciò in modo da favorire viaggi o vacanze durante il periodo natalizio.
Il primo periodo del corrente anno sarà trascorso insieme alla mamma,
viceversa gli anni successivi.
−I coniugi concordano che l'intenzione di organizzare una vacanza per il periodo di cui sopra dovrà essere manifestata all'altro genitore entro e non oltre la fine del mese di ottobre.
−Durante il periodo estivo dell'anno 2025 e Per_1 Per_2
▪Nel mese di luglio, trascorreranno con il papà la prima e seconda settimana di luglio (da venerdì 4 sera alle ore 18.30 circa fino a sabato 19 luglio alle ore 18.30 o domenica 20 in serata); con la mamma la terza e quarta settimana di luglio (da sabato 19 luglio o domenica 20 luglio alle ore 18.30 circa, fino al 2 agosto o domenica
3 alle 18.30 circa).
▪Nel mese di agosto dell'anno 2025 e trascorreranno con Per_1 Per_2
il papà la seconda e terza settimana di agosto (da venerdì 8 agosto alle 18.30 circa, fino al 23 agosto in serata); con la mamma la prima settimana di agosto (da sabato 2 agosto o domenica 3 agosto, fino a venerdì 8 agosto alle ore 18.30 circa) e poi di nuovo l'ultima settimana di agosto (da sabato 23 in serata al 30 agosto).
pagina 4 di 10 −Durante il periodo estivo per gli anni successivi, salvo diversi accordi da concordare entro il 30 aprile di ogni anno, negli anni pari, e trascorreranno: Per_1 Per_2
▪Nei mesi di giugno e luglio, con il papà la quarta settimana di giugno e la prima di luglio (il quale poi trascorrerà con i bambini l'ultima settimana di luglio e la prima di agosto); con la mamma la seconda e terza settimana di luglio.
▪Nel mese di agosto, con il papà l'ultima settimana di luglio e la prima settimana di agosto;
con la mamma la seconda e terza settimana di agosto.
Viceversa negli anni dispari, avendo sempre come parametro di riferimento per l'individuazione delle settimane dal venerdì sera alla domenica sera, salvo diversa specifica esigenza.
Nel restante periodo estivo, fino alla ripresa delle attività
didattiche, i genitori avranno cura di ripartirsi equamente l'accudimento di e , anche secondo gli interessi (campi Per_1 Per_2
estivi, campi sportivi, viaggi con la scuola, corsi scolastici o extra scolatici, etc.) dagli stessi manifestati.
−Saranno trascorse secondo il principio dell'alternanza (un anno con un genitore e un anno con l'altro) per tutto il periodo di sospensione scolastica le ulteriori vacanze di: carnevale;
Pasqua,
ponte del 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 2 novembre, 8-9 dicembre.
Ciò preferibilmente facendo modo che i periodi di sospensione scolastica siano trascorsi con il genitore con cui e Per_1 Per_2
dovrebbero trascorrere il fine settimana in prossimità del ponte stesso, per evitare troppi spostamenti degli stessi e per favorire la permanenza continua e/o eventuali viaggi o piccole vacanze con ciascun genitore. I genitori avranno attenzione al fatto che le pagina 5 di 10 cadenze di calendario possano determinare sperequazioni nei tempi trascorsi da e con l'uno o con l'altro genitore, Per_1 Per_2
impegnandosi a venirsi incontro con ragionevolezza in tale ipotesi prevedendo uno o più giorni di recupero. I genitori avranno cura di organizzare un calendario indicativo dei periodi di sospensione scolastica entro la fine del mese di marzo dell'anno in corso, in modo da potere per tempo di effettuare eventuali prenotazioni.
−Gli eventi di socialità di e (feste di compleanno di Per_1 Per_2
amici, compagni di scuola etc.) saranno trascorsi insieme al genitore con cui si troverà secondo la regolamentazione che precede;
potranno partecipare entrambi i genitori ad eventi sportivi, saggi di fine anno, recite e premiazioni, aperitivi e cene di fine anno o ciclo scolastico ed altri eventi analoghi;
eventi religiosi di particolare rilevanza (comunione, cresima etc..) anche insieme alle rispettive famiglie di origine
−Rebecca e trascorreranno con i genitori il giorno del Per_2
compleanno degli stessi, mentre con entrambi i genitori il giorno del proprio compleanno.
Resta inteso che i genitori potranno sempre concordemente assumere anche diversi e migliori accordi nella gestione dei tempi e delle modalità di organizzazione dello stesso.
Resta altresì inteso che i genitori faranno sempre in modo che, nei tempi e periodi in cui saranno insieme ai figli, garantiranno contatti telefonici con l'altro genitore;
sarà sempre cura dei genitori comunicarsi i luoghi di villeggiatura ove si recheranno con i figli e fornire eventuali ulteriori recapiti oltre al telefono cellulare.
pagina 6 di 10 Resta ugualmente inteso che nei tempi di rispettiva competenza, i genitori avranno modo di far trascorrere ai figli adeguate frequentazioni con le proprie famiglie di origine.
5)Dando atto che i genitori sostengono e sosterranno tempi di accudimento e relativi oneri sostanzialmente paritetici, ciascuno provvederà e sosterrà a proprio carico il sostentamento di e Per_1
nei tempi di permanenza rispettivamente presso l'uno o l'altro Per_2
genitore.
6)Le spese straordinarie saranno ripartite tra i genitori nella misura del 50% ciascuno, concordate e rimborsate secondo il
Protocollo del Tribunale di Milano (da intendersi qui integralmente richiamato), che le parti dichiarano di conoscere e condividere in quanto già seguite con abitudine consolidata.
7)Le spese per le vacanze estive, natalizie, pasquali o per periodi di vacanza saranno sostenute e rimarranno a carico del genitore con cui e trascorreranno il relativo periodo;
ciò ferma la Per_1 Per_2
possibilità di diverso accordo preventivo per particolari progetti educativi o sportivi o culturali (es. sci o altri progetti culturali in vacanza) che potranno essere ripartite nella misura del 50%
ciascuno.
8)I genitori ripartiranno nella misura del 50% ogni detrazione e deduzione fiscale per il figlio, ovvero ogni rimborso e/o sussidio di legge, avendo cura di collaborare tempestivamente per il relativo riconoscimento e accreditamento, conservando e condividendo con sollecitudine ogni utile documentazione necessaria.
9)I coniugi dichiarano di essere autosufficienti e pertanto non viene prevista alcuna forma di contributo a titolo di mantenimento personale.
pagina 7 di 10 10)Nell'interesse prevalente del minore, i genitori si impegnano a mantenere un confronto costruttivo circa le frequentazioni dei figli con eventuali compagni/e dei genitori. I genitori si impegnano a perseguire sempre l'obiettivo di garantire al figlio la migliore qualità di vita e le migliori possibilità di sviluppo personale.
11)I coniugi si danno reciproco consenso, per quanto di necessità,
per il rilascio ed il rinnovo dei documenti validi per l'espatrio per ciascuno di essi e per i figli minore.
12)Gli effetti delle presenti condizioni si produrranno dalla loro sottoscrizione da parte dei ricorrenti.
I coniugi signori Simona Preli Perelli e come sopra Parte_1
rappresentati e assistiti, dichiarano espressamente, ex art. 473-
bis.51, secondo comma, c.p.c., di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e dunque dichiarano di non volersi riconciliare e si esonerano reciprocamente dalla produzione dei documenti indicati nell'ultima parte della norma ora ricordata, impegnandosi a produrre integrazioni rispetto a quanto comunque qui già allegato a corredo ad eventuale richiesta del
Tribunale.
I coniugi rinunciano espressamente all'appello dell'emananda sentenza divorzile. “
DELL'UFFICIO DEL P.M.
“ visti gli atti, lette le richieste, conclude esprimendo parere favorevole alla pronuncia, con rinuncia ai termini di impugnazione”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A seguito del deposito del ricorso in data 5 giugno 2025 e delle note di udienza di cui all'art. 127 c. 3 c.p.c , i coniugi dimostravano di non aver alcun interesse affettivo l'uno nei pagina 8 di 10 confronti dell' altro e di desiderare con fermezza di porre termine al vincolo matrimoniale.
E' quindi senz'altro venuta meno la comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Essendo decorsi più di sei mesi dal 17 maggio 2021, data di comparizione dei coniugi avanti al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale (art. 2 l. 55/2015) e poiché -
come pacifico tra le parti – non risulta ripresa la convivenza tra i coniugi dopo la pronunzia della separazione, sussiste ogni presupposto per l' accoglimento della domanda, alle condizioni in essa specificate.
Appare adeguato compensare tra le parti, che hanno proposto congiuntamente la domanda nel proprio comune interesse, le spese di causa.
P.Q.M.
ogni contraria istanza eccezione e deduzione reietta, definitivamente decidendo;
PRONUNCIA
La cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Arese
il 27 giugno 2009 tra
NA LI ER, C.F. nata a [...] il C.F._2
31.01.1977
e
, C.F. , nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._3
Matrimonio trascritto nei registri dell'Ufficio di Stato Civile del
Comune di Arese al n°31, parte II Serie A;
alle condizioni indicate in epigrafe.
pagina 9 di 10 M A N D A
alla Cancelleria di questo Tribunale di provvedere, al passaggio in giudicato della presente sentenza, alle prescritte comunicazioni all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di ARESE per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n. 396/2000 e successive modificazioni sull'ordinamento civile.
Deliberata ad Aosta nella Camera di Consiglio del 3 settembre 2025
Il Presidente
Giuseppe Colazingari
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AOSTA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Giuseppe Colazingari - Presidente Relatore/estensore
Dott. Maurizio D'Abrusco - Giudice
Dott. Davide Paladino - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 613/2025 promossa da:
(c.f. ), con il patrocinio dell'avv. GUFFANTI Parte_1 C.F._1
FRANCESCA ed elettivamente domiciliato in CORSO ITALIA 1 20122 MILANO, presso il difensore avv. GUFFANTI FRANCESCA
e
NA LI ER (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BRAMBATI C.F._2
ELENA MARIA ed elettivamente domiciliata in VIA A.CATALANI 1 MONZA presso lo studio dell'avv. BRAMBATI ELENA MARIA
P.M. C/O PROCURA DELLA REPUBBLICA DI AOSTA
INTERVENUTO
In punto: CESSAZIONE EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO
Sulle seguenti conclusioni dei coniugi formulate in ricorso e nelle note scritte:
“voglia il Tribunale ill.mo, designare, ai sensi dell'art. 473-
bis.51, terzo comma, c.p.c. il Giudice Relatore il quale, fissato ai sensi dell'art. 127 ter, secondo comma, c.p.c. il termine per il deposito di note scritte e, trasmessi gli atti al Pubblico Ministero,
pagina 1 di 10 vorrà rimettere la causa in decisione affinché il Collegio con sentenza accolga le seguenti
CONCLUSIONI
−Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto ad Arese in data 27.06.2009, trascritto nei registri degli atti di matrimonio del medesimo Comune (anno 2009, atto n. 31, reg.
atti di matrimonio, parte 2, serie A).
−Ordinare al Comune di Arese (Milano) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
−Dichiarare compensate le spese legali.
−Omologare il divorzio alle seguenti
CONDIZIONI
1)I figli e saranno affidati in via condivisa ad Per_1 Per_2
entrambi i genitori, permanendo con entrambi i genitori per tempi sostanzialmente paritetici e significativi, secondo alternanza.
2)La responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori e così - ai sensi dell'art. 337 ter, terzo comma c.c. - le decisioni di maggiore interesse per i figli relative a istruzione,
educazione, alla salute ed alla residenza abituale saranno assunte di comune accordo dai genitori, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni e delle aspirazioni dei figli;
mentre le decisioni di ordinaria amministrazione potranno essere assunte separatamente dai genitori, per il periodo in cui gli stessi si trovano presso ciascuno dei medesimi.
3)Per favorire il percorso di formativo, dal prossimo mese di settembre e con l'inizio della frequentazione delle scuole superiori a Rho, sarà prevalentemente collocata presso la residenza del Per_1
padre ad Arese, dove trascorrerà la settimana durante il periodo pagina 2 di 10 scolastico, mantenendo per il momento la mera residenza anagrafica presso la madre (salvo che il trasferimento non si renda necessario al fine di poter disporre dell'assistenza di un medico generale di prossimità); rimarrà prevalentemente collocato presso Per_2
l'abitazione materna, dove trascorrerà la settimana durante il periodo scolastico, fino al completamento del ciclo di studi delle scuole elementari, mantenendo quindi ivi la residenza anagrafica;
in ogni caso al termine di ciclo di studi il prevalente collocamento di sarà valutato anche sulla base dei desideri e delle indicazioni Per_2
del minore in ordine alla prosecuzione della propria formazione,
impegnandosi i genitori di assisterlo nella scelta in maniera aperta e costruttiva, cercando al contempo di favorire la ripresa della convivenza tra i fratelli.
4)Salvo diversi accordi da assumersi in funzione delle esigenze dei minori, tenendo conto dei rispettivi impegni scolatici e sportivi oltre che ludici e delle necessità sociali dei ragazzi, i tempi di frequentazione genitoriale di e si atterranno al Per_1 Per_2
seguente schema.
a)Durante il periodo scolastico
−Rebecca e trascorreranno, insieme, fine settimana alternati Per_2
con ciascun genitore (un fine settimana ad Arese con il padre e Per_2
la sorella;
il fine settimana successivo a Torgnon con Per_1 Per_2
e la madre); ciò dal venerdì sera, alle ore 18.30 circa, fino alla sera di domenica alle ore 18.30 circa. Come da abitudine consolidata i genitori si incontreranno a Santhià agli orari sopra indicati (ad eccezione dei mesi di gennaio, febbraio e marzo in cui l'incontro avverrà alle ore 20.30 circa).
pagina 3 di 10 b)Durante le vacanze in occasione delle festività o sospensione delle attività didattiche, i genitori, si atterranno al seguente schema:
- Le vacanze di Natale saranno trascorse da e per metà Per_1 Per_2
con la madre e per metà con il padre, passando ad anni alterni con un genitore il periodo dalla sospensione delle lezioni scolastiche
(indicativamente dai giorni 22.12 o 23.12) fino alla mattinata del
31.12; con l'altro genitore dalla mattinata del 31.12 fino alla ripresa delle lezioni scolastiche (indicativamente fino alla serata del 6.01 ovvero al 7.01). Ciò in modo da favorire viaggi o vacanze durante il periodo natalizio.
Il primo periodo del corrente anno sarà trascorso insieme alla mamma,
viceversa gli anni successivi.
−I coniugi concordano che l'intenzione di organizzare una vacanza per il periodo di cui sopra dovrà essere manifestata all'altro genitore entro e non oltre la fine del mese di ottobre.
−Durante il periodo estivo dell'anno 2025 e Per_1 Per_2
▪Nel mese di luglio, trascorreranno con il papà la prima e seconda settimana di luglio (da venerdì 4 sera alle ore 18.30 circa fino a sabato 19 luglio alle ore 18.30 o domenica 20 in serata); con la mamma la terza e quarta settimana di luglio (da sabato 19 luglio o domenica 20 luglio alle ore 18.30 circa, fino al 2 agosto o domenica
3 alle 18.30 circa).
▪Nel mese di agosto dell'anno 2025 e trascorreranno con Per_1 Per_2
il papà la seconda e terza settimana di agosto (da venerdì 8 agosto alle 18.30 circa, fino al 23 agosto in serata); con la mamma la prima settimana di agosto (da sabato 2 agosto o domenica 3 agosto, fino a venerdì 8 agosto alle ore 18.30 circa) e poi di nuovo l'ultima settimana di agosto (da sabato 23 in serata al 30 agosto).
pagina 4 di 10 −Durante il periodo estivo per gli anni successivi, salvo diversi accordi da concordare entro il 30 aprile di ogni anno, negli anni pari, e trascorreranno: Per_1 Per_2
▪Nei mesi di giugno e luglio, con il papà la quarta settimana di giugno e la prima di luglio (il quale poi trascorrerà con i bambini l'ultima settimana di luglio e la prima di agosto); con la mamma la seconda e terza settimana di luglio.
▪Nel mese di agosto, con il papà l'ultima settimana di luglio e la prima settimana di agosto;
con la mamma la seconda e terza settimana di agosto.
Viceversa negli anni dispari, avendo sempre come parametro di riferimento per l'individuazione delle settimane dal venerdì sera alla domenica sera, salvo diversa specifica esigenza.
Nel restante periodo estivo, fino alla ripresa delle attività
didattiche, i genitori avranno cura di ripartirsi equamente l'accudimento di e , anche secondo gli interessi (campi Per_1 Per_2
estivi, campi sportivi, viaggi con la scuola, corsi scolastici o extra scolatici, etc.) dagli stessi manifestati.
−Saranno trascorse secondo il principio dell'alternanza (un anno con un genitore e un anno con l'altro) per tutto il periodo di sospensione scolastica le ulteriori vacanze di: carnevale;
Pasqua,
ponte del 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 2 novembre, 8-9 dicembre.
Ciò preferibilmente facendo modo che i periodi di sospensione scolastica siano trascorsi con il genitore con cui e Per_1 Per_2
dovrebbero trascorrere il fine settimana in prossimità del ponte stesso, per evitare troppi spostamenti degli stessi e per favorire la permanenza continua e/o eventuali viaggi o piccole vacanze con ciascun genitore. I genitori avranno attenzione al fatto che le pagina 5 di 10 cadenze di calendario possano determinare sperequazioni nei tempi trascorsi da e con l'uno o con l'altro genitore, Per_1 Per_2
impegnandosi a venirsi incontro con ragionevolezza in tale ipotesi prevedendo uno o più giorni di recupero. I genitori avranno cura di organizzare un calendario indicativo dei periodi di sospensione scolastica entro la fine del mese di marzo dell'anno in corso, in modo da potere per tempo di effettuare eventuali prenotazioni.
−Gli eventi di socialità di e (feste di compleanno di Per_1 Per_2
amici, compagni di scuola etc.) saranno trascorsi insieme al genitore con cui si troverà secondo la regolamentazione che precede;
potranno partecipare entrambi i genitori ad eventi sportivi, saggi di fine anno, recite e premiazioni, aperitivi e cene di fine anno o ciclo scolastico ed altri eventi analoghi;
eventi religiosi di particolare rilevanza (comunione, cresima etc..) anche insieme alle rispettive famiglie di origine
−Rebecca e trascorreranno con i genitori il giorno del Per_2
compleanno degli stessi, mentre con entrambi i genitori il giorno del proprio compleanno.
Resta inteso che i genitori potranno sempre concordemente assumere anche diversi e migliori accordi nella gestione dei tempi e delle modalità di organizzazione dello stesso.
Resta altresì inteso che i genitori faranno sempre in modo che, nei tempi e periodi in cui saranno insieme ai figli, garantiranno contatti telefonici con l'altro genitore;
sarà sempre cura dei genitori comunicarsi i luoghi di villeggiatura ove si recheranno con i figli e fornire eventuali ulteriori recapiti oltre al telefono cellulare.
pagina 6 di 10 Resta ugualmente inteso che nei tempi di rispettiva competenza, i genitori avranno modo di far trascorrere ai figli adeguate frequentazioni con le proprie famiglie di origine.
5)Dando atto che i genitori sostengono e sosterranno tempi di accudimento e relativi oneri sostanzialmente paritetici, ciascuno provvederà e sosterrà a proprio carico il sostentamento di e Per_1
nei tempi di permanenza rispettivamente presso l'uno o l'altro Per_2
genitore.
6)Le spese straordinarie saranno ripartite tra i genitori nella misura del 50% ciascuno, concordate e rimborsate secondo il
Protocollo del Tribunale di Milano (da intendersi qui integralmente richiamato), che le parti dichiarano di conoscere e condividere in quanto già seguite con abitudine consolidata.
7)Le spese per le vacanze estive, natalizie, pasquali o per periodi di vacanza saranno sostenute e rimarranno a carico del genitore con cui e trascorreranno il relativo periodo;
ciò ferma la Per_1 Per_2
possibilità di diverso accordo preventivo per particolari progetti educativi o sportivi o culturali (es. sci o altri progetti culturali in vacanza) che potranno essere ripartite nella misura del 50%
ciascuno.
8)I genitori ripartiranno nella misura del 50% ogni detrazione e deduzione fiscale per il figlio, ovvero ogni rimborso e/o sussidio di legge, avendo cura di collaborare tempestivamente per il relativo riconoscimento e accreditamento, conservando e condividendo con sollecitudine ogni utile documentazione necessaria.
9)I coniugi dichiarano di essere autosufficienti e pertanto non viene prevista alcuna forma di contributo a titolo di mantenimento personale.
pagina 7 di 10 10)Nell'interesse prevalente del minore, i genitori si impegnano a mantenere un confronto costruttivo circa le frequentazioni dei figli con eventuali compagni/e dei genitori. I genitori si impegnano a perseguire sempre l'obiettivo di garantire al figlio la migliore qualità di vita e le migliori possibilità di sviluppo personale.
11)I coniugi si danno reciproco consenso, per quanto di necessità,
per il rilascio ed il rinnovo dei documenti validi per l'espatrio per ciascuno di essi e per i figli minore.
12)Gli effetti delle presenti condizioni si produrranno dalla loro sottoscrizione da parte dei ricorrenti.
I coniugi signori Simona Preli Perelli e come sopra Parte_1
rappresentati e assistiti, dichiarano espressamente, ex art. 473-
bis.51, secondo comma, c.p.c., di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e dunque dichiarano di non volersi riconciliare e si esonerano reciprocamente dalla produzione dei documenti indicati nell'ultima parte della norma ora ricordata, impegnandosi a produrre integrazioni rispetto a quanto comunque qui già allegato a corredo ad eventuale richiesta del
Tribunale.
I coniugi rinunciano espressamente all'appello dell'emananda sentenza divorzile. “
DELL'UFFICIO DEL P.M.
“ visti gli atti, lette le richieste, conclude esprimendo parere favorevole alla pronuncia, con rinuncia ai termini di impugnazione”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A seguito del deposito del ricorso in data 5 giugno 2025 e delle note di udienza di cui all'art. 127 c. 3 c.p.c , i coniugi dimostravano di non aver alcun interesse affettivo l'uno nei pagina 8 di 10 confronti dell' altro e di desiderare con fermezza di porre termine al vincolo matrimoniale.
E' quindi senz'altro venuta meno la comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Essendo decorsi più di sei mesi dal 17 maggio 2021, data di comparizione dei coniugi avanti al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale (art. 2 l. 55/2015) e poiché -
come pacifico tra le parti – non risulta ripresa la convivenza tra i coniugi dopo la pronunzia della separazione, sussiste ogni presupposto per l' accoglimento della domanda, alle condizioni in essa specificate.
Appare adeguato compensare tra le parti, che hanno proposto congiuntamente la domanda nel proprio comune interesse, le spese di causa.
P.Q.M.
ogni contraria istanza eccezione e deduzione reietta, definitivamente decidendo;
PRONUNCIA
La cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Arese
il 27 giugno 2009 tra
NA LI ER, C.F. nata a [...] il C.F._2
31.01.1977
e
, C.F. , nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._3
Matrimonio trascritto nei registri dell'Ufficio di Stato Civile del
Comune di Arese al n°31, parte II Serie A;
alle condizioni indicate in epigrafe.
pagina 9 di 10 M A N D A
alla Cancelleria di questo Tribunale di provvedere, al passaggio in giudicato della presente sentenza, alle prescritte comunicazioni all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di ARESE per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n. 396/2000 e successive modificazioni sull'ordinamento civile.
Deliberata ad Aosta nella Camera di Consiglio del 3 settembre 2025
Il Presidente
Giuseppe Colazingari
pagina 10 di 10