Legge 8 marzo 1989, n. 95

Commentari5

  • 1Nomina scrutatori ultrasettantenni
    https://www.publika.it/ · 8 ottobre 2025

  • 2La legge elettorale vigente
    Fulco Lanchester · https://www.nomos-leattualitaneldiritto.it/ · 8 agosto 2020

  • 3DOCUMENTI
    Fulco Lanchester · https://www.nomos-leattualitaneldiritto.it/ · 8 agosto 2020

    Seminario su “Referendum e reviviscenza” 22-9-2011 Sala delle Lauree –Facoltà di Scienze politiche-Università “La Sapienza” A cura di A. Gigliotti – V. Iacovissi – Master in Istituzioni parlamentari europee per consulenti di assemblea Scheda tecnica referendum elettorali 2011 Indice A. Quesiti referendari predisposti dal Prof. Andrea Morrone: A.1-Quesito n.1 – Abrogazione totale della legge elettorale proporzionale con liste bloccate per il ripristino dei collegi uninominali A.2-Quesito n.2 – Abrogazione parziale della legge elettorale proporzionale con liste bloccate per il ripristino dei collegi uninominali A.3-Normativa di risulta a seguito dell'eventuale effetto abrogativo B. Quesiti …

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  • 4Finanziaria 2008: Interventi sulle missioniAccesso limitato
    Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 2 ottobre 2007

  • 5Su Internet i risultati in tempo reale
    Redazione · https://www.giurdanella.it/ · 10 aprile 2006

    Ore 23.59. E' una lunga notte su Internet. E' in corso una maratona, per seguire on line, in tempo reale, l'andamento dei risultati delle elezioni politiche del 2006 [per seguire le elezioni 2008 clicca qui]. Le urne, com'e noto, si sono chiuse alle 15, con l'83,6% dei votanti effettivi. Pero a distanza di otto ore, non ci sono certezze sugli esiti, su chi ha vinto e su chi ha perso. Si inizia il giro, collegandosi al sito di Repubblica.it, in particolare alla pagina dedicata all'aggiornamento in tempo reale dei risultati al Senato, ed alla pagina equivalente dedicata alla Camera. Poi si passa a visitare il sito del Corriere. Poi, per essere sicuri di aver letto bene (in questo momento …

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Giurisprudenza14

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  • 1Trib. Ivrea, sentenza 21/02/2025, n. 730
    Provvedimento: Tribunale ordinario di Ivrea Sezione civile - lavoro R.G.L. 338/2024 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA SEZIONE CIVILE - LAVORO in persona del Giudice dott.ssa Magda D'Amelio, ha pronunciato all'udienza del 05/12/2024, mediante lettura del dispositivo, la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 338/2024 RGL, promossa da: , c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. CRISTIANO Parte_1 C.F._1 LOI PARTE RICORRENTE contro c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. DIEGO Controparte_1 P.IVA_1 DIRTUGLIANO PARTE CONVENUTA Oggetto: sanzione disciplinare conservativa CONCLUSIONI DELLE PARTI Per parte ricorrente: come da ricorso Per parte …
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    • sanzione disciplinare·
    • smistamento corrispondenza·
    • rideterminazione sanzione·
    • art. 72 CCNL·
    • recidiva disciplinare·
    • art. 63 d.lgs. 165/2001·
    • commissione elettorale·
    • proporzionalità della sanzione·
    • negligenza nell'esecuzione dei compiti·
    • prova testimoniale

  • 2Trib. Avellino, sentenza 26/09/2024, n. 869
    Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI AVELLINO Settore Lavoro e Previdenza Il Giudice del lavoro, dott. Domenico Vernillo, all'esito della discussione ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella controversia iscritta al R. G. n. 1715/2022, introdotta DA (c.f.: ,), rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso, in virtù di procura in atti, dall'avv. Sergio Imbimbo, presso cui è elettivamente domiciliato; RICORRENTE CONTRO , in persona del p. t., rappresentato Controparte_1 CP_2 e difeso, in virtù di procura in atti, dall'avv. Severino Nappi, presso cui è elettivamente domiciliato. RESISTENTE CONCLUSIONI PER PARTE RICORRENTE: …
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    • art. 55 quater D. Lgs. 165/2001·
    • violazione obblighi di comportamento·
    • unificazione procedimenti disciplinari·
    • procedimento disciplinare·
    • violazione obblighi di correttezza·
    • proporzionalità sanzione disciplinare·
    • violazione obblighi di diligenza·
    • diritto di difesa·
    • licenziamento per giusta causa·
    • art. 2119 c.c.

  • 3Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 04/05/2022, n. 22
    Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE D'APPELLO DI CATANZARO PRIMA SEZIONE CIVILE La Corte d'appello di Catanzaro, prima sezione civile, riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti magistrati dottoressa Antonella Eugenia Rizzo Presidente dottor Antonio Rizzuti Consigliere dottoressa Anna Maria Torchia Consigliere relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1427 del Ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2020 e vertente tra , rappresentato e difeso dagli avvocati Gregorio ed Elisabetta Parte_1 Barba - RECLAMANTE – e , in persona del ministro p.t., rappresentato e difeso Controparte_1 ex …
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    • responsabilità amministrativa·
    • condizionamento criminale·
    • buona amministrazione·
    • notifica procedimento·
    • art. 143 d.lgs. 267/2000·
    • improcedibilità procedimento·
    • incandidabilità temporanea·
    • giurisdizione volontaria·
    • scioglimento consiglio comunale·
    • infiltrazioni mafiose

  • 4TAR Salerno, sez. I, sentenza 23/04/2021, n. 1024
    Provvedimento: Pubblicato il 23/04/2021 N. 01024/2021 REG.PROV.COLL. N. 01285/2020 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di LE (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 1285 del 2020, integrato da motivi aggiunti, proposto da MI NN, IO IO, QU AP, NI D'NI, LU Di AT, QU IA, OL ON, IA IN, CO NI, GE TR, MI TU, rappresentati e difesi dall'avvocato Marcello GI Feola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in LE, via G.V. Quaranta n. 5; contro Comune di TI non costituito in giudizio; …
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    • annullamento di atti amministrativi·
    • compensazione delle spese di lite·
    • irregolarità elettorali·
    • violazione art. 5 e 6 D.P.R. 28 aprile 1993 n. 132·
    • diritto di accesso agli atti amministrativi·
    • principio di trasparenza·
    • principio di strumentalità delle forme·
    • violazione art. 53 e 59 T.U. n. 560/1960·
    • eccesso di potere·
    • principio di regolarità delle operazioni elettorali·
    • violazione art. 71 T.U. n. 267/2000·
    • elezioni amministrative·
    • violazione art. 97 Cost.·
    • onere della prova·
    • violazione art. 57, 64 e 69 T.U. n. 570/1960

  • 5Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 23/06/2014, n. 3151
    Provvedimento: N. 00472/2014 REG.RIC. N. 03151/2014REG.PROV.COLL. N. 00472/2014 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 472 del 2014, proposto da NO DO, GU AR, TA NO, AR AN e AP IO, rappresentati e difesi dall'avvocato Vincenzo Colalillo, con domicilio eletto presso ME AL in Roma, via Albalonga, n. 7; contro Comune di Oratino, in persona el sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Guida, con domicilio eletto presso AL TO in Roma, via G. Ferrari, n. 11; Ministero dell'Interno e …
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    • compensazione delle spese·
    • violazione del giusto procedimento·
    • diritto elettorale·
    • irregolarità elettorali·
    • sostanzialità dei vizi·
    • annullamento operazioni elettorali·
    • principio di strumentalità delle forme·
    • identificazione per conoscenza personale·
    • eccesso di potere·
    • art. 48 D.P.R. n. 570/1960
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Versioni del testo

  • Art. 1. (( 1. In ogni comune della Repubblica e' tenuto un unico albo delle persone idonee all'ufficio di scrutatore di seggio elettorale comprendente i nominativi degli elettori che presentano apposita domanda secondo i termini e le modalita' indicati dagli articoli seguenti.
    2. La inclusione nell'albo di cui al comma 1 e' subordinata al possesso dei seguenti requisiti:
    a) essere elettore del comune;
    b) avere assolto gli obblighi scolastici ))
  • Art. 2. 1. Nei comuni con piu' di duecento sezioni elettorali l'albo e' articolato in piu' settori, che raggruppano sezioni territorialmente contigue, assicurando una eguale ripartizione del numero degli iscritti in ciascun settore.
  • Art. 3. 1. Entro il mese di ottobre di ogni anno, il sindaco, con manifesto da affiggere nell'albo pretorio del comune ed in altri luoghi pubblici, invita gli elettori che desiderano essere inseriti nell'albo a farne apposita domanda entro il mese di novembre.
    2. Le domande vengono trasmesse alla commissione elettorale comunale, la quale, accertato che i richiedenti sono in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1 della presente legge e non si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 38 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, ed all'articolo 23 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570 , li inserisce nell'albo, escludendo sia coloro che, chiamati a svolgere le funzioni di scrutatore, non si sono presentati senza giustificato motivo, sia coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non definitiva, per i reati previsti dall'articolo 96 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e dall'articolo 104, secondo comma , del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 .
    3. A coloro che non siano stati inclusi nell'albo, il sindaco notifica per iscritto la decisione della commissione elettorale comunale, indicandone i motivi.
    4. (( Entro il 15 gennaio di ciascun anno, )) L'albo formato ai sensi dei commi 1 e 2 e' depositato nella segreteria del comune per la durata di giorni quindici ed ogni cittadino del comune ha diritto di prenderne visione.
    5. Il sindaco da' avviso del deposito dell'albo nella segreteria del comune con pubblico manifesto con il quale invita gli elettori del comune che intendono proporre ricorso avverso la denegata iscrizione, oppure avverso la indebita iscrizione nell'albo, a presentarlo alla commissione elettorale circondariale entro dieci giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 4.
    6. Il ricorrente che impugna un'iscrizione deve dimostrare di aver fatto eseguire, entro i cinque giorni successivi alla presentazione, la notificazione del ricorso alla parte interessata, la quale puo', entro cinque giorni dall'avvenuta notificazione, presentare un controricorso alla stessa commissione elettorale circondariale.