Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 1 aprile 1989 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 29 gennaio 2006 |
Commentari • 6
- 1. Nomina scrutatori ultrasettantennihttps://www.publika.it/ · 8 ottobre 2025 · 1
Domanda In fase di aggiornamento dell'albo scrutatori non abbiamo provveduto ad effettuare la cancellazione di coloro i quali hanno compiuto il settantesimo anno di età, in quanto la norma non prevede più il requisito in questione. Non ci è chiaro però se, in occasione delle prossime elezioni, tali scrutatori ultra settantenni potranno essere nominati come componenti dei seggi elettorali? Risposta Si è agito correttamente in quanto il limite massimo di età è un requisito che per gli scrutatori è stato abrogato. Pertanto chi ha compiuto 70 anni non deve più essere cancellato dall'albo. In effetti però sia l'art. 38 del DPR 361/57 (Testo unico delle norme per l'elezione della Camera), sia …
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Giurisprudenza • 14
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- sanzione disciplinare·
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Versioni del testo
- Art. 1. (( 1. In ogni comune della Repubblica e' tenuto un unico albo delle persone idonee all'ufficio di scrutatore di seggio elettorale comprendente i nominativi degli elettori che presentano apposita domanda secondo i termini e le modalita' indicati dagli articoli seguenti.
2. La inclusione nell'albo di cui al comma 1 e' subordinata al possesso dei seguenti requisiti:
a) essere elettore del comune;
b) avere assolto gli obblighi scolastici )) - Art. 2. 1. Nei comuni con piu' di duecento sezioni elettorali l'albo e' articolato in piu' settori, che raggruppano sezioni territorialmente contigue, assicurando una eguale ripartizione del numero degli iscritti in ciascun settore.
- Art. 3. 1. Entro il mese di ottobre di ogni anno, il sindaco, con manifesto da affiggere nell'albo pretorio del comune ed in altri luoghi pubblici, invita gli elettori che desiderano essere inseriti nell'albo a farne apposita domanda entro il mese di novembre.
2. Le domande vengono trasmesse alla commissione elettorale comunale, la quale, accertato che i richiedenti sono in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1 della presente legge e non si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 38 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, ed all'articolo 23 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570 , li inserisce nell'albo, escludendo sia coloro che, chiamati a svolgere le funzioni di scrutatore, non si sono presentati senza giustificato motivo, sia coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non definitiva, per i reati previsti dall'articolo 96 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e dall'articolo 104, secondo comma , del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 .
3. A coloro che non siano stati inclusi nell'albo, il sindaco notifica per iscritto la decisione della commissione elettorale comunale, indicandone i motivi.
4. (( Entro il 15 gennaio di ciascun anno, )) L'albo formato ai sensi dei commi 1 e 2 e' depositato nella segreteria del comune per la durata di giorni quindici ed ogni cittadino del comune ha diritto di prenderne visione.
5. Il sindaco da' avviso del deposito dell'albo nella segreteria del comune con pubblico manifesto con il quale invita gli elettori del comune che intendono proporre ricorso avverso la denegata iscrizione, oppure avverso la indebita iscrizione nell'albo, a presentarlo alla commissione elettorale circondariale entro dieci giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 4.
6. Il ricorrente che impugna un'iscrizione deve dimostrare di aver fatto eseguire, entro i cinque giorni successivi alla presentazione, la notificazione del ricorso alla parte interessata, la quale puo', entro cinque giorni dall'avvenuta notificazione, presentare un controricorso alla stessa commissione elettorale circondariale.