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Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 14/05/2025, n. 738 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 738 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Agrigento, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Gemma Di Stefano, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al numero di ruolo generale 24 del 2024, e vertente
TRA
, rappresentata e difesa dagli Avv.ti LAURICELLA Parte_1
SALVATORE e LAURICELLA PIETRO, giusta procura depositata telematicamente;
-ricorrente-
CONTRO
, in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. ILARDO
GIANTONY, giusta procura depositata telematicamente;
-resistente -
Oggetto: Indennità di accompagnamento
Conclusioni: come in atti.
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 3.1.2024 parte ricorrente adiva il Tribunale di Agrigento, in funzione di Giudice del Lavoro, a seguito di contestazione delle conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo previsto dall'art. 445 bis c.p.c.. Premetteva di aver presentato ricorso per accertamento tecnico preventivo al fine di accertare i requisiti sanitari per beneficiare dell'indennità di accompagnamento e dello status di soggetto portatore di handicap grave ai sensi dell'art. 3 c. 3 l. 104/1992, all'esito del quale aveva presentato rituale dissenso e nel termine di legge incardinato il ricorso di merito chiedendo il riconoscimento e la sussistenza dei requisiti sanitari per la fruizione delle prestazioni oggetto della sua pretesa, con il favore delle spese. Si costituiva in giudizio l' , chiedendo il rigetto del ricorso, con condanna alle CP_1 spese. La causa, istruita tramite CTU medica, veniva decisa con sentenza all'esito del deposito di note ex art. 127 ter in sostituzione dell'udienza del 14.5.2025.
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Motivi della decisione Va innanzitutto rilevata la tempestività del ricorso, proposto nel termine decadenziale - decorrente dal deposito della dichiarazione di dissenso alla CTU- di cui al comma 6 dell'art. 445 bis cpc. Va altresì premesso che l'accertamento tecnico preventivo ha come suo esclusivo oggetto il vaglio del requisito sanitario e così, deve ritenersi, anche la fase di opposizione. In tal senso si è espressa la giurisprudenza di legittimità che, ribadendo come il procedimento per ATP abbia ad oggetto soltanto l'accertamento del requisito sanitario, ha osservato con riferimento alla fase dell'opposizione che: “Se invece una delle parti contesti le conclusioni del CTU, si apre un procedimento contenzioso, con onere della parte dissenziente di proporre ricorso al giudice, in un termine perentorio, un ricorso in cui, a pena di inammissibilità, deve specificare i motivi della contestazione. Si svolge così una nuova fase contenziosa, ancora limitata
“solo” alla discussione sulla invalidità, fase peraltro circoscritta agli elementi di contestazione proposti dalla parte dissenziente (ricorrente)” (Cass. civ., sez. lav., n. 6084/2014). La spiegata domanda di condanna deve quindi essere rigettata.
Ciò detto, la presente fase di cognizione ordinaria trae origine dal dissenso manifestato dai ricorrenti nei confronti delle conclusioni del CTU e culmina in una sentenza espressamente definita come inappellabile (art. 445-bis, ult. co., c.p.c.). In relazione alle patologie riscontrate e alla nuova documentazione prodotta, l'ausiliario nominato in questa fase di merito ha inizialmente espresso diagnosi di
“ipertensione arteriosa, distiroidismo, poliartrosi ad incidenza funzionale, disturbo depressivo maggiore e live deficit cognitivo in cerebrovasculopatia cronica, insufficienza circolatoria degli arti inferiori, obesità media, incontinenza urinaria”, riconoscendo alla ricorrente l'esistenza di patologie che indubbiamente comportano una “permanente difficoltà a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età” ma non tale da legittimare il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e dello status di handicap grave ai sensi dell'art. 3 comma 3 L. 104/92.
In seguito alle note critiche del CPT alla bozza di consulenza (il quale ha sottolineato che la ricorrente “accede in sedia a rotelle di proprietà, con ipotrofia degli arti inferiori, obeso, con pannolone per incontinenza urinaria, depressa ma ancora discretamente orientato nei parametri spazio temporali, con passaggi posturali assistiti e deambulazione possibile, con bascullamento del bacino a piccoli passi con doppio appoggio;
la signora non è certamente in grado di curare la Pt_1 propria igiene personale né di svolgere autonomanente i compiti e le funzioni della età”) l'Ausiliario ha ritenuto opportuno riesaminare il quadro clinico della ricorrente condividendo parzialmente i rilievi sollevati dal CTP.
Ha concluso ritendendo che affetta da: “ipertensione arteriosa, Parte_1 distiroidismo, poliartrosi ad incidenza funzionale, disturbo depressivo maggiore e
2 live deficit cognitivo in cerebrovasculopatia cronica, insufficienza circolatoria degli arti inferiori, obesità media, incontinenza urinaria” presenti i requisiti per la condizione di invalido ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti della sua età di entità grave (100% ) con diritto all'indennità di accompagnamento”, sin dal novembre 2024.
Quanto alla condizione di handicap grave ex art. 3 comma 3 L. 104/92, il CTU ha ritenuto, che non sussistono i presupposti per il riconoscimento del beneficio, e, confermando il giudizio già espresso nella bozza di CTU, ha affermato che le patologie della ricorrente siano riconducibili alla condizione di cui all'art. 3 comma 1 della predetta legge.
Le conclusioni cui è pervenuto il CTU, basate su precisi e concreti dati obiettivi e sorrette da esauriente motivazione logica e tecnica, possono, senz'altro, essere condivise e fatte proprie dal giudicante, sottraendosi a qualsiasi critica e contestazione delle parti, trovando piena giustificazione nelle patologie accertate e nella documentazione sanitaria esaminata, oltre che nell'evidenza clinica direttamente riscontrata dal CTU in occasione della visita peritale.
Alla luce di quanto fin qui esposto il ricorso deve essere parzialmente accolto. Le spese di lite sono compensate alla luce della decorrenza di riconoscimento del beneficio e del parziale accoglimento della domanda Spese di CTU di ambo le fasi in capo a come da separati decreti. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Agrigento definitivamente pronunciando accoglie parzialmente il ricorso e accerta la sussistenza del requisito sanitario ex L. 18/80 per il riconoscimento del beneficio dell'indennità di accompagnamento sin dal Novembre 2024; spese compensate Spese di CTU a carico di come da separato decreto. CP_1
Così deciso in Agrigento, 14/05/2025
Il Giudice
Gemma Di Stefano
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