Sentenza 10 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 10/03/2025, n. 130 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 130 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
N. 1283/2022 R.Gen.Aff.Cont.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Mantova Sezione Civile Il Giudice, dott. Valeria Monti, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1283/2022 R.Gen.Aff.Cont. assegnata in decisione in data 04/12/2024 con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e
281quinquies, co. I, c.p.c.
TRA
, c.f.: , elett.te dom.ta alla VIA Parte_1 C.F._1
GIULIO ROMANO, 66 46100 MANTOVA presso lo studio dell'Avv.
ANGHINONI NUNZIA, c.f.: , dal quale è C.F._2
rappresentata e difesa, unitamente all'avv. Rossi Federica, in virtù di procura in atti
- ATTRICE
E
, c.f.: , elett.te dom.to alla VIA Controparte_1 P.IVA_1
TERRAGGIO 17 MILANO, presso lo studio dell'Avv. DEL BORRELLO
, c.f.: dal quale è Parte_2 C.F._3
rappresentato e difeso in virtù di procura in atti
- CONVENUTO
E
C. F. e P.Iva ), in persona del Controparte_2 P.IVA_2
legale rappresentante pro tempore, Dott. con sede in Controparte_3
Mantova Via Taliercio n. 3, rappresentata e difesa dall' Avv. Andrea Matteo
Formica , per procura allegata e presso il suo studio in Milano, Via della
Guastalla n. 1, elettivamente domiciliata
- TERZA CHIAMATA
Oggetto: responsabilità extracontrattuale.
Conclusioni:
Attrice: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza,
eccezione e deduzione, per tutti i motivi di cui alla narrativa del presente atto:
In via principale di merito, accertare e dichiarare la responsabilità del
ex art. 2051 cod. civ. nella causazione dell'evento Controparte_1
dannoso riportato in espositiva e per l'effetto condannarsi il CP_1
in persona del legale rappresentante pro-tempore, a risarcire tutti i
[...]
danni patrimoniali e non patrimoniali subìti dalla SI.ra , Parte_1
quantificati in complessivi €. 223.433,04 e/o come ritenuti di giustizia. In via subordinata, nell'eventualità che dovesse essere accertato l'avvenuto trasferimento dell'onere di custodia in capo a Controparte_2
accertare e dichiarare la responsabilità della stessa ex art. 2051 cod. civ. nella causazione dell'evento dannoso riportato in espositiva e per l'effetto
condannarsi in persona del legale rappresentante Controparte_2
pro-tempore, a risarcire tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subìti dalla SI.ra , quantificati in complessivi €. 223.433,04 e/o come Parte_1
ritenuti di giustizia. In via di ulteriore subordine, accertare e dichiarare la
Co responsabilità ex art. 2043 cod. civ. del e/o Controparte_1
[...]
nella causazione dell'evento dannoso riportato in espositiva e Controparte_2
per l'effetto condannarsi il e/o Controparte_1 Controparte_2
in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro-tempore, a risarcire per
- 2 -
quanto di rispettiva ragione tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subìti dalla SI.ra , quantificati in complessivi €. 223.433,04 e/o Parte_1
come ritenuti di giustizia. Con vittoria di compensi e spese di causa. ”
“ Controparte_1
NEL MERITO
In via principale
Respingere siccome infondate in fatto ed in diritto tutte le domande proposte
da nei confronti del . Parte_1 Controparte_1
In via subordinata
Nella denegata e non creduta ipotesi di ritenuta fondatezza delle avverse
domande, condannare , in persona del Controparte_4
legale rappresentate pro tempore, all'integrale risarcimento dei danni sofferti
da nella misura che sarà rigorosamente provata in corso di causa Parte_1
e ritenuta di giustizia;
condannare in ogni caso , in persona del Controparte_4
legale rappresentate pro tempore, in forza del contratto stipulato inter partes,
a mantenere sollevato ed indenne il di quanto fosse Controparte_1
chiamato a corrispondere Parte_1
Vinte le spese di lite.”
“"Voglia l'On. Tribunale di Mantova, contrariis Controparte_2
rejectis,rigettare ogni domanda nei confronti della terza chiamata
[...]
sia quella Controparte_2
in manleva del convenuto , sia quella, eventuale, diretta, Controparte_1
dell'attrice perché comunque entrambe infondate in fatto e in Parte_1
diritto.
- 3 -
Con vittoria di spese, diritti, onorari e spese generali del presente giudizio”.
MOTIVI
1.Con atto di citazione ritualmente notificato, l'attrice indicata in epigrafe ha esposto che: in data 1° luglio 2018 presso i giardini pubblici di Belfiore in
Mantova, durante un picnic in compagnia di altri amici, rimaneva schiacciata a terra da un grosso ramo staccatosi, da un'altezza di circa 20 metri, da un pioppo sovrastante i tavoli e le panche presso i quali il gruppo si era posizionato per mangiare e bere.
Risultate inutili le richieste formulate in via stragiudiziale, ha convenuto in giudizio il chiedendone, previa declaratoria di esclusiva Controparte_1
responsabilità nella causazione del sinistro, la condanna al risarcimento dei danni tutti subiti, così come dalla stessa quantificati.
2.Si è costituito il rilevando preliminarmente come Controparte_1
anche in sede penale sia stata accertata l'assenza di responsabilità in capo al per essersi trattato di un evento “eccezionale ed imprevedibile”. Ha CP_1
poi evidenziato di avere in essere un contratto di servizio per la gestione del verde cittadino con cui affida i compiti di custodia e Controparte_2
sorveglianza (vigilanza e ispezione), manutenzione ordinaria e straordinaria,
di cui ha quindi chiesto la chiamata in causa per essere manlevato da eventuali condanne.
3.Autorizzata la chiamata in causa del terzo, si è costituita Controparte_2
[...
che ha precisato che l 'unico soggetto custode del bene demaniale, ai sensi dell'art. 2051 c.c., è il il quale, poi, tramite un negozio Controparte_1
giuridico, può delegare talune attività, come la manutenzione del verde pubblico, come nel caso di specie, ad altro soggetto, che diviene responsabile
- 4 -
delle obbligazioni assunte a livello contrattuale, e solo di esse. In base a ciò,
ha sostenuto di poter, eventualmente, rispondere per responsabilità
contrattuale nei confronti del (e di nessun altro, alla luce dell'art. CP_1
1372 c.c.), nel caso in cui si dimostri un qualsivoglia inadempimento contrattuale connesso eziologicamente con l'incidente oppure ai sensi dell'art. 2043 c.c., e solo ai sensi dell'art. 2043 c.c., nei confronti di un soggetto terzo,
quale Ha chiesto pertanto il rigetto delle domande svolte nei suoi Parte_1
confronti.
4.Compiute le verifiche preliminari, espletata istruttoria mediante escussione testimoniale e consulenza tecnica d'ufficio sulla persona dell'attrice, precisate le conclusioni in epigrafe trascritte, il Giudice Monocratico ha trattenuto la causa in decisione, assegnando alle parti termini ex art.190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
5.Tanto premesso in ordine alla materia del contendere, la domanda attorea merita accoglimento nei limiti e per gli argomenti appresso esplicitati.
6.L'azione proposta va ricondotta all'alveo della responsabilità ex art. 2051
c.c.
La funzione dell'art. 2051 è quella di imputare la responsabilità a chi si trova nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa,
intendendosi custode chi di fatto ne controlla le modalità d'uso e di conservazione, potendo eliminare la situazione di pericolo insorte ed escludere i terzi dal contatto con la cosa.
Correttamente, dunque, parte attrice, proponendo azione ai sensi dell'art. 2051
cc., ha citato in giudizio il ente proprietario del bene, che Controparte_1
- 5 -
avrebbe avuto, pertanto, la possibilità di eliminare il pericolo evitando, ad esempio, il contatto degli utenti con la cosa.
7. Il costituendosi ha preliminarmente evidenziato come la CP_1
sussistenza di un contratto di servizio per la gestione del verde cittadino con cui sono stati affidati i compiti di custodia e Controparte_2
sorveglianza (vigilanza e ispezione), manutenzione ordinaria e straordinaria,
ne comporti l'esclusione di ogni responsabilità verso terzi, con conseguente trasferimento di responsabilità in capo a Controparte_2
Tale assunto non può essere condiviso, posto che l'affidamento di servizi non vale ad escludere la responsabilità dell'ente proprietario in tutti quei casi in cui non si determini il trasferimento del potere di fatto sulla cosa – come nel caso di specie- non venendo meno in capo al proprietario il potere di vigilanza proprio del custode e quindi la sua eventuale responsabilità nei confronti di terzi ex art. 2051 c.c., la quale , peraltro, essendo di natura oggettiva, sorge in ragione della sola sussistenza del rapporto di custodia tra il responsabile e la cosa che ha determinato l'evento lesivo (“Nel caso di appalto che non implichi
il totale trasferimento all'appaltatore del potere di fatto sull'immobile nel
quale deve essere eseguita l'opera appaltata, non viene meno per il
committente e detentore del bene il dovere di custodia e di vigilanza e, con
esso, la conseguente responsabilità ex art. 2051 c.c. che, essendo di natura
oggettiva, sorge in ragione della sola sussistenza del rapporto di custodia tra il responsabile e la cosa che ha determinato l'evento lesivo” Cass. Sez. 2 -
, Ordinanza n. 11671 del 14/05/2018).
L'affidamento delle opere di manutenzione ad altri soggetti può quindi assumere rilievo al fine di determinare una responsabilità concorrente del
- 6 -
committente-proprietario e dell'appaltatore, ma non al fine di escludere la responsabilità del primo, in tutti quei casi in cui abbia comunque mantenuto sul bene un potere di vigilanza. La giurisprudenza di legittimità ha ritenuto ad esempio non sussistente un potere di vigilanza dell'ente proprietario nel caso di un cantiere stradale, con area completamente enucleata, delimitata ed affidata all'esclusiva custodia dell'appaltatore, con conseguente assoluto divieto su di essa del traffico veicolare e pedonale ( Cass.
Sez. 3, Sentenza n. 12425 del 16/05/2008). Nel caso di specie, al contrario, i giardini pubblici sono sempre rimasti aperti al pubblico e le relative aree non sono mai state affidate quindi in via esclusiva a Controparte_2
8.Tanto premesso in ordine all'individuazione dei soggetti astrattamente responsabili, deve precisarsi che costituisce principio consolidato quello secondo cui la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia ha carattere oggettivo e, perché possa configurarsi in concreto, è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno arrecato, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza in quanto la nozione di custodia nel caso rilevante non presuppone né implica uno specifico obbligo di custodire analogo a quello previsto per il depositario (Cass. n. 9726/2013; Cass. n. 1769/2012).
Ne deriva che tale tipo di responsabilità di natura oggettiva (Cass. n. 21727/2012)
è esclusa soltanto dal caso fortuito (Cass. n. 13005/2016), fattore che attiene, non ad un comportamento del responsabile, ma al profilo causale dell'evento,
riconducibile, non alla cosa che ne è fonte immediata, ma ad un elemento esterno, recante i caratteri dell'imprevedibilità e dell'inevitabilità.
- 7 -
Per caso fortuito ex art. 2051 deve intendersi la presenza di un elemento estraneo alla sfera soggettiva del custode che, interrompendo il nesso di causalità, risulti idoneo ad assurgere a causa esclusiva del danno.
In questi termini, la Cassazione ha precisato che il fortuito dovrà essere connotato da impulso causale autonomo, imprevedibilità nonché assoluta eccezionalità (Cass. n. 5741/2009).
Ciò implica, con riguardo al regime dell'onere probatorio, che l'attore dovrà
limitarsi a provare il danno e il nesso causale mentre il convenuto potrà
liberarsi solo con la prova del fortuito.
9.Nel caso di specie, posto che deve ritenersi applicabile la disciplina appena descritta di cui all'art. 20151 cc - essendo esclusa l'applicabilità di tale norma, con eventuale residua applicazione solo dell'art.2043 cc, nel caso in cui non vi sia possibilità di controllo della cosa , ipotesi da escludersi nel caso di specie, trattandosi di un'area ben delimitata e di modeste dimensione- l'attrice ha sicuramente dedotto e provato l'evento e il nesso causale tra questo e il danno,
che non vengono peraltro contestati dai convenuti.
10.Il si è quindi difeso, non negando la ricostruzione dei fatti di parte CP_1
attrice, ma sostenendo l'assoluta imprevedibilità ed eccezionalità dell'evento.
La difesa del comune si è incentrata soprattutto sulle valutazioni del consulente tecnico del Pm, dott. , nominato nell'ambito del Persona_1
procedimento penale n.2591/2018, conclusosi con archiviazione, e di cui alla relazione depositata nel presente procedimento al doc. 9, laddove , in particolare afferma : “ Dall'ispezione si esclude la presenza di anomalie
morfologiche di rilievo (es. inserzioni con corteccia inclusa, inserzioni strette,
eccetera), lesioni meccaniche, fenomeni di carie del legno evidenti all'esterno
- 8 -
sintomi di alterazioni di tale problematica (esempio carpo fori di agenti cariogeni) o di altre patologie del legno (esempio necrosi corticale). … Anche
le analisi strumentali hanno escluso la presenza di anomalie del legno interno
significative in corrispondenza del punto di rottura… In definitiva, non sono state identificate anomalie significative visibili dall'esterno o meno, patologie
o altre difettosità di entità tale da ridurre il fattore naturale di tenuta
meccanica della porzione che potessero far supporre il cedimento sotto
l'effetto di un vento modesto… La causa della rottura è quindi riconducibile a
rotture estive delle branche, ovvero a distacchi improvvisi nei periodi caldi di
rami senza particolari anomalie o patologie”.
Tali conclusioni affermano dunque l'assenza di anomalie e patologie dell'albero ma non sono da soli sufficienti a far ritenere assolutamente imprevedibile e inevitabile l'evento occorso, ai fini che qui interessano.
11. Sono diversi infatti gli elementi prodotti nel presente giudizio che conducono a far ritenere che l'evento fosse prevedibile ed evitabile.
Il primo elemento di interesse è legato alla non contestata vetustà dell'albero oggetto di causa. È indiscussa infatti la circostanza che la piantumazione dei pioppi nei giardini Belfiore risalga agli anni '50 (cfr. doc. 17 di parte attrice ultime tre pagine e doc.n. 6 pag. 3 del . Ciò posto sia nella relazione CP_1
di del 7.10.2016 (cfr. doc. 17) che nella comunicazione Controparte_2
protocollata n. 0023813 del 18/06/2014 del comune alla Sopraintendenza per i
Beni Architettonici e per il Paesaggio di BS – CR – MN (cfr. doc.16) –
documenti entrambi non specificatamente contestati dai convenuti- emerge l'inidoneità di tale tipo di alberi , pioppi ibridi ( come quello oggetto di causa)
rispetto al suolo presente nei giardini di Belfiore. In particolare, nella
- 9 -
comunicazione del 2014 lo stesso comune riportava : “ Viste inoltre le
caratteristiche peculiari del luogo ed in particolare la presenza di numerosi
esemplari di pioppi ibridi, messi a dimora alla fine degli anni 50, che
presentano evidentemente uno stato di sofferenza a livello radicale pur non
manifestando segni di decadenza strutturale del fusto e della chioma, si
provvederà a trasmettere un progetto complessivo per l'individuazione di un piano di abbattimenti degli esemplari di pioppo ibridi, da realizzare nell'arco
dei prossimi 3-4 anni, da sostituirsi con specie maggiormente adatte a luogo
al fine di conservare e rinnovare il patrimonio arbore del ”. Nella CP_5
successiva relazione del 2016 di si legge altresì: “ Controparte_2
Complessivamente si tratta quindi di suoli molto poco fertili sotto il profilo
delle caratteristiche fisiche, che impediscono di fatto lo sviluppo di un
apparato radicale importante. La prescrizione che emerge dalle analisi effettuate, è delimitare l'impiego di specie arboree di grande sviluppo a
maturità, in quanto alberi con una grande chioma ed una notevole massa
complessiva potrebbero divenire molto pericolosi per possibile sradicamento,
proprio in conseguenza di un apparato radicale poco sviluppato in profondità ed un ridotto ancoraggio all'interno di materiali di riporto e di orizzonti a
forte componente granulometrica limosa. Pertanto, la presenza soprattutto di
pioppi è compatibile con le aree indagate solamente se si prevede il rinnovo periodico degli stessi con turni non superiori ai trent'anni.”
È evidente quindi che il già nel 2014, conoscesse l'inadeguatezza CP_1
dei pioppi rispetto al suolo e la necessità di abbattimento degli stessi, già
maturata negli anni '80 ( considerato che era stata determinata la necessità di rinnovo periodico con turni non superiori ai 30 anni e che i pioppi in questione
- 10 -
erano stati piantumati negli anni '50). Se è vero poi che il pericolo a cui si fa espresso riferimento nelle predette comunicazioni è quello di sradicamento, è
altrettanto vero che l'accertata inadeguatezza ed eccessiva vetustà
costituiscono un elemento di generale pericolosità , che non può non assumere valore nella presente valutazione. A tal riguardo si osserva che il teste Tes_1
ha confermato: “ aveva redatto una relazione inviata al Controparte_2
nel 2014 in cui si rilevava la necessità di rinnovare tutti i Controparte_1
pioppi del parco Belfiore entro il termine di quattro anni” e quindi entro il
2018. Pertanto se il avesse esercitato correttamente i suoi poteri di CP_1
custode, il pioppo in questione non sarebbe proprio dovuto essere presente, o quanto meno il custode avrebbe dovuto eliminare il contatto degli utenti con il bene pericoloso, non posizionando addirittura panche e tavoli da pic-nic proprio sotto di esso.
12.Un secondo elemento da cui poter ricavare la non eccezionalità dell'evento occorso è riferibile proprio al pioppo oggetto di causa. In particolare, nella predetta comunicazione di del 2016 per il pioppo per cui è Controparte_2
causa, identificato con il n. 5978 (la numerazione è riportata come 5979 ma come riconosciuto dal teste nella deposizione, deve leggersi n. 5978) Tes_2
veniva indicato come “necessario” l'intervento riduttivo della chioma (cfr. doc
- 11 -
quinquennale. Preciso che lo scopo di questo controllo era limitato al rischio
di sradicamento, ma comunque le piante sono state visionate nel loro
complesso, anche se nel report non c'è un riferimento specifico al rischio di caduta rami”. Da tali dichiarazioni si evince quindi che la pericolosità era stata valutata in generale e che a tal fine la riduzione della chioma per tale specifico pioppo era stata ritenuta necessaria. Quanto poi alla precisazione da parte del teste circa il livello di urgenza basso dell'intervento necessario indicato, si osserva , preliminarmente, che di tale progetto quinquennale con l'indicazione di un livello di urgenza basso, non è stata fornita alcuna prova documentale, e che, in ogni caso, il fatto stesso che sia stato previsto un intervento volto a limitare la pericolosità del pioppo – pericolosità comunque già nota dal 2014- evidenzia come la caduta dello stesso o di parte di esso non possa integrare un evento imprevedibile e inevitabile. La decisione dell'ente pubblico di intervenire in un periodo temporale di un triennio (
“l' ha stanziato nel Piano triennale delle opere Controparte_6
pubbliche 2017-2019 (D.G.C. n. 62622 del 14/12/2016 - risorse per complessivi 750.000 Euro suddivisi nella misura di 250.000 Euro all'anno nel
triennio 2017-2019.” Cfr. comparsa di costituzione del comune) sottende una valutazione sull'esistenza di un pericolo e sulla probabilità di verificarsi dello stesso , contemperata ad altre esigenze di diritto pubblico, legate verosimilmente ad aspetti economici e burocratici, che di per sé esclude il carattere di eccezionalità dell'evento verificatosi. Il fatto infatti che il pericolo si sia concretizzato prima dell'intervento programmato per la sua eliminazione
, implica semmai una non corretta valutazione del pericolo da parte dell'Ente
e non certo il carattere eccezionale dell'evento. In altre parole, non può
- 12 -
gravare sul danneggiato la scelta dell'ente proprietario di non intervenire tempestivamente a fronte di un pericolo accertato già nell'anno 2014, anno in cui peraltro, l'intervento era stato indicato tra quelli da attuarsi nell'arco di 4
anni e non di 5 ( e quindi entro il 2018 e non entro il 2019).
13. Un terzo elemento a favore del carattere non eccezionale di quanto
Con verificatosi è la segnalazione ad opera della , in data 18.6.2018, circa un mese prima dei fatti di causa, di avvenuta caduta di un ramo di grosse dimensioni nel Parco belfiore vicino al campo di basket (cfr. doc. 18 di parte attrice). Il teste sul punto ha confermato che trattavasi “ di un ramo di Tes_1
pioppo di grosse dimensioni” pur aggiungendo “caduto in occasione di forti venti”. Tale episodio conferma che gli interventi così come programmati dal comune non erano adeguati e tempestivi, e comunque di certo esclude il carattere imprevedibile e inevitabile dell'evento dello stesso tipo o sullo stesso tipo di albero avvenuto pochi giorni dopo ed oggetto del presente giudizio.
14.Alla luce di tali evidenze deve escludersi la sussistenza del caso fortuito e deve affermarsi quindi la sussistenza della responsabilità per il fatto occorso in capo al ai sensi dell'art. 2051 c.c. Controparte_1
15. Quanto alla responsabilità di chiamata a rispondere Controparte_2
in questo caso ai sensi dell'art. 2043 c.c., non essendo , per le ragioni viste, custode del bene ai sensi dell'art. 2051 c.c., non può dirsi raggiunta la prova di tale responsabilità , in particolare con riferimento al profilo soggettivo. Dagli
atti (cfr. doc. 17 di parte attrice) emerge infatti che la stessa aveva, già nel
2016, evidenziato le criticità presenti , mentre la decisione di intervenire nel
2019 appare riconducibile al e non a In altre CP_1 Controparte_2
- 13 -
parole non vi è alcuna prova del fatto che le inadeguate tempistiche degli interventi siano state stabilite da e non dal Controparte_2 CP_1
16. Passando alla valutazione dei danni, occorre a tal riguardo in prima battuta esaminare l'incidenza del fatto illecito sulla persona dell'attore in sé
considerata, con la precisazione che il danno non patrimoniale da lesione della salute, sia di natura permanente che temporanea, costituisce una categoria ampia ed omnicomprensiva, nella cui liquidazione il giudice deve tenere conto di tutti i pregiudizi concretamente patiti dal danneggiato nella sua persona complessivamente considerata, a prescindere da qualsiasi valutazione di carattere reddituale, costituendo una posta di danno connessa alla lesione della persona fisica in sé riguardata, aldilà della specifica attitudine del soggetto a procacciarsi redditi, la cui eventuale lesione trova adeguato rimedio mediante il riconoscimento del danno patrimoniale da lucro cessante. Ciò
chiarito, va rilevato che nel caso di specie, il Giudicante ritiene di poter far proprie le valutazioni esposte nella relazione medico legale del c.t.u., dott. depositata in data 10.04.2024. L'ausiliaria, in particolare, a Persona_2
seguito di visita medica, ha accertato che: “I postumi residuati configurano un
danno biologico valutabile nella misura del 28% (ventotto per cento), con
riferimento alle tabelle medico legali di cui alle Linee Guida per la
valutazione medico legale del danno alla persona in ambito civilistico
(SIMLA, Giuffrè editore- 2016).
Il periodo di temporanea biologica, alla luce dell'evoluzione clinica
documentata, è così quantificabile: 104 giorni di temporanea assoluta
(relativamente alla degenza ospedaliera che si protratta dal 1.7.18 sino al
13.10.18). 30 giorni di temporanea parziale al 75%;
- 14 -
50 giorni di temporanea parziale al 50% Per quanto attiene la valutazione della sofferenza menomazione correlata in relazione all'entità postumi esitati
il grado sofferenza è attualmente valutabile di grado lieve (2/6).
Il livello di sofferenza patito durante il periodo di temporanea, in relazione
alla protratta ospedalizzazione e ai trattamenti sanitari a cui è stata
sottoposta (anche di natura chirurgica) è stato di grado medio (4/6).”.
17.Circa la quantificazione del danno, essa va eseguita secondo La Tabella
Unica Nazionale, pubblicata con il DPR n. 12 del 13/01/2025 (G.U. n. 40 del
18/02/2025), entrata in vigore il 5.3.2025, introdotta in forza della Legge 4
agosto 2017, n. 124, art. 1, comma 17, per la liquidazione del danno non patrimoniale da lesioni macropermanenti (oltre i 9 punti di invalidità), e basata su criteri di valutazione del danno ritenuti congrui dalla recente giurisprudenza di legittimità, ossia le tabelle del Tribunale di Milano che negli ultimi anni la Cassazione aveva indicato come riferimento a livello nazionale
(sentenze: 12408/2011 e 3802/2015).
Quindi, alla luce dell'età dell'infortunata al momento del sinistro (48 anni),
della entità e natura delle lesioni subite, con sofferenza lieve, della durata della inabilità temporanea, con sofferenza media, e delle tabelle sopra menzionate può liquidarsi il seguente danno all'attualità: € 152.845,69. Non vi sono ragioni per prevedere una ulteriore personalizzazione del danno, in quanto, come stabilito dall'art. 138, comma 3 del CAP novellato, il Giudice
può aumentare l'importo del risarcimento calcolato in base alla Tabella Unica
Nazionale fino al 30% nel caso in cui la menomazione accertata incida in
"maniera rilevante" su specifici aspetti "dinamico-relazionali" personali del danneggiato, purché documentati e obiettivamente accertati.. Nel caso di
- 15 -
specie, in mancanza di deduzioni e tantomeno prove in tal senso, non va operato alcun aumento percentuale ai fini della personalizzazione.
Sono state documentate spese mediche (cfr. docc. Da 22 a 34), ritenute congrue dalla ctu, per un importo pari a €730,90,
18.In ordine, poi, alla liquidazione degli interessi da cosiddetto lucro cessante,
deve aderirsi all'orientamento espresso dalle Sezioni Unite della Suprema
Corte con la sentenza del 17 dicembre 1995 n. 1712, secondo cui, pur non potendo il danno da ritardo presumersi per legge, è possibile affermare la sua esistenza in forza di circostanze concrete. Nella fattispecie in esame il pregiudizio da ritardo può essere ritenuto soprattutto in considerazione dello scarto temporale intercorrente tra la data dell'evento dannoso e quello della sua liquidazione, potendosi ragionevolmente sostenere che il creditore avrebbe impiegato fruttuosamente la somma riconosciutagli. Nella concreta liquidazione di tali interessi, richiamandosi ai criteri fissati dalla Suprema
Corte con la sentenza sopra citata, la quale ha escluso di poter compiere il calcolo sulla somma riconosciuta al danneggiato per il danno emergente già rivalutata, pena “il verificarsi di una sorta di anatocismo all'infuori dei casi previsti dall'art. 1283 c.c.”, essi sono determinati, con decorrenza dall'epoca dei fatti, 1.07.2018 e settembre 2018 quanto alle spese sostenute, sino alla data di pubblicazione della presente sentenza, al tasso legale sulla somma devalutata alla data dei fatti, di anno in anno rivalutata secondo indici Istat
FOI. Il credito complessivo maturato in capo a parte attrice a titolo risarcitorio, per danno non patrimoniale, liquidato all'attualità e comprensivo di interessi, ammonta pertanto ad €167.599,81, mentre quello per il danno patrimoniale ammonta ad € 801,14.
- 16 -
Sulla somma così liquidata, poi, per quanto attiene al secondo periodo, intercorrente tra la data della presente decisione ed il giorno dell'effettivo saldo, dovranno essere corrisposti, per effetto della condanna al pagamento,
che attribuisce al quantum dovuto il carattere di debito di valuta, gli interessi annui al tasso legale dal giorno della presente decisione sino a quello del conseguimento in concreto dell'importo risarcitorio (art. 1282 c.c.).
19. Non può essere riconosciuto il danno patrimoniale da diminuita capacità
lavorativa , posto che la ctu ha affermato “Non vi sono state ripercussioni sulla capacità reddituale della stessa in conseguenza dei postumi residuati” e la stessa attrice ha riferito, in sede di consulenza tecnica, di aver mantenuto lo stesso inquadramento professionale ed economico.
20.Le spese di lite seguono la soccombenza del convenuto ex art. 91 CP_1
c.p.c., con condanna di quest'ultimo alla refusione delle spese di lite nei confronti dell'attrice e di con liquidazione d' ufficio sulla Controparte_2
scorta dei parametri di cui al Dm 147/2022, tenuto conto della non particolare complessità delle questioni giuridiche trattate e della attività difensiva in concreto svoltasi.
Anche le spese di ctu, liquidate con separato decreto, vanno poste definitivamente a carico del convenuto. CP_1
PQM
pronunciando definitivamente, disattesa e respinta ogni diversa domanda,
istanza ed eccezione:
- accerta e dichiara la responsabilità del convenuto in Controparte_1
persona del Sindaco p.t., in ordine all'evento dannoso per cui è causa e, per l'effetto, condanna il in persona del Sindaco p.t., al Controparte_1
- 17 -
pagamento in favore di della somma complessiva di € 168.400,95, Parte_1
oltre interessi di legge dalla pubblicazione della presente sentenza al saldo;
- condanna il in persona del Sindaco p.t.,, al pagamento Controparte_1
delle spese di lite in favore di , che liquida in euro 786,00 per Parte_1
spese e in euro 14.103,00 per onorari, oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
- condanna il in persona del Sindaco p.t., al pagamento Controparte_1
delle spese di lite in favore di in persona del l.r.p.t., Controparte_2
che liquida in euro 9.142,00 per onorari oltre spese generali, iva e cpa, come per legge;
- pone le spese di ctu, come liquidate con separato decreto, definitivamente a carico del convenuto. CP_1
Così deciso in Mantova il 10.3.2025.
Il giudice
Dott. Valeria Monti
- 18 - 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
17 e 46 di parte attrice). Si noti che nel report gli interventi vengono indicati come “ consigliati” o come “ necessari” e per il pioppo n. 5978 l'intervento si indica come “ necessario” al fine di eliminare la pericolosità dello stesso. Ciò
è stato confermato anche dal teste , il quale ha riferito: “ l'urgenza di Tes_2
tale intervento era di livello basso e quindi l'intervento era stato programmato per l'anno 2019. Tale dato si riscontra nel progetto