CASS
Sentenza 22 giugno 2023
Sentenza 22 giugno 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 22/06/2023, n. 17867 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17867 |
| Data del deposito : | 22 giugno 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso R.G. 10174/2018 proposto da: RI CA e RI IN, rappresentate e difese dagli avvocati ELIO MA ME, PIER LUIGI ME e EN MA ME;
-ricorrenti- contro DESSI' RAIMONDO N.Q. DI EREDE DI PULIGA ANNA, DESSI' EP N.Q. DI EREDE DI PULIGA ANNA, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA FILIPPO CORRIDONI 4, presso lo studio dell'avvocato PAOLO MALDARI, rappresentati e difesi dall'avvocato MA RI CABIDDU;
– controricorrenti/ric. incidentali – nonché contro DESSÌ MA e RO MA ROSA;
-intimate- Civile Sent. Sez. 2 Num. 17867 Anno 2023 Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI Relatore: GRASSO EP Data pubblicazione: 22/06/2023 2 di 10 avverso la sentenza n. 123/2017 della CORTE D'APPELLO di CAGLIARI, depositata il 17/02/2017; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/02/2023 dal Consigliere Dott. EP GRASSO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.ssa ROSA MA DELL’ERBA che conclude per l’accoglimento del quarto motivo di ricorso principale, con rigetto degli altri motivi e del primo motivo del ricorso incidentale con assorbimento del secondo motivo;
FATTI DI CAUSA 1. La vicenda al vaglio può riassumersi, per quel che ancora rileva, nei termini seguenti: - ST e IN RO IG convennero in giudizio NN PU chiedendo che la convenuta fosse condannata, per il ripristino dell’immobile di loro proprietà e da quest’ultima occupato, al pagamento della somma di € 105.000,00, nonché all’ulteriore pagamento di € 58.000,00 per il mancato godimento, dalla proposizione della domanda (13.12.1984) al rilascio, a seguito di esecuzione forzata, del 27.4.2004; - le attrici a base della loro richiesta avevano posto la sentenza del Tribunale di Oristano n. 265/2003, passata in giudicato perché non impugnata, con la quale era stata accertata l’appartenenza dell’immobile alle IG, quali legatarie di EP GR PU, condannata la convenuta al rilascio, nonché al risarcimento del danno da liquidarsi in separata sede;
- la convenuta, contestata la domanda, era stata autorizzata a chiamare in giudizio AR RO RR, alla quale aveva attribuito il crollo di uno dei muri dell’immobile, causato dai lavori effettuati dalla chiamata sul proprio edificio;
- il Tribunale, rigettò la domanda di risarcimento danni per il degrado dell’immobile e quella per il mancato godimento. 3 di 10 2. la Corte d’appello di Cagliari, investita dall’impugnazione di ST e IN RO IG, in parziale riforma della statuizione di primo grado, condannò gli appellati MO, EP e AR ES (costoro erano subentrati già nel corso del giudizio di primo grado alla primigenia convenuta, nelle more deceduta) al pagamento della somma di € 8.449,40, a titolo di mancato godimento dell’immobile; compensò per i 2/3 le spese di primo e secondo grado fra le parti principali e condannò al pagamento del residuo i ES;
condannò le appellanti a rifondere le spese del doppio grado alla terza chiamata AR RO RR. 3. ST e IN IG ricorrono avverso la sentenza della Corte di Cagliari sulla base di quattro motivi. MO e EP ES resistono con controricorso, in seno al quale sviluppano ricorso incidentale fondato su due motivi. Fissata pubblica udienza, non essendo pervenuta dalle parti e dal P.G. richiesta di discussione orale, ai sensi dell’art. 23, co. 8bis, d. l. n. 137/2020, convertito nella l. n. 176/2000, si è proceduto in camera di consiglio. I controricorrenti hanno depositato memoria. Il P.G. ha fatto pervenire le sue conclusioni scritte. RAGIONI DELLA DECISIONE 4. Con il primo motivo le ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 cod. civ., assumendo che la Corte d’appello aveva violato il giudicato costituito dalla citata sentenza del Tribunale n. 265/2003, la quale aveva riconosciuto il diritto al risarcimento del danno in favore delle esponenti da liquidarsi in altro giudizio. Danni riferibili al degrado dell’immobile e all’abusiva occupazione dal 13/12/1984 al 27/4/2004. 4.1. Il motivo è inammissibile ai sensi dell’art. 360 bis n. 1 cod. proc. civ. La Corte locale, quanto al risarcimento per il mancato godimento, ha considerato il periodo decorrente fino al 1992, epoca 4 di 10 in cui l’edificio aveva raggiunto il suo massimo degrado, tanto da non essere più in alcun modo usufruibile;
ciò accertato sulla base della svolta c.t.u. e della documentazione in atti (certificato d’inagibilità del 2/5/1993, ordine comunale di demolizione del 9/1/2001, verbale redatto dall’Ufficiale giudiziario in data 27/4/2004). Quanto al preteso risarcimento per il degrado del fabbricato, la Corte d’appello negò la pretesa in quanto non vi era prova in odine alle condizioni dell’immobile prima dell’occupazione, né a riguardo di una condotta della detentrice foriera del danno, essendo, anzi, rimasto provato, che costei aveva apportato delle piccole migliorie. Occorre ricordare il più che granitico orientamento di questa Corte, secondo il quale la sentenza di condanna generica postula, quale presupposto necessario e sufficiente a legittimarne l'adozione, solo l'accertamento di un fatto ritenuto, alla stregua di un giudizio di probabilità, potenzialmente produttivo di danni, mentre il riscontro dell'esistenza, in concreto, di questi ultimi, benché già ivi possibile, può anche essere differito alla fase della loro effettiva liquidazione, ed in tal caso, se una siffatta pronuncia non sia stata impugnata, il giudicato formatosi non investe la sussistenza dei danni stessi e del loro rapporto di causalità con il fatto illecito, né preclude la successiva dichiarazione di infondatezza della pretesa risarcitoria, ove si verifichi che i pregiudizi lamentati non si siano prodotti o non siano riconducibili al comportamento del responsabile (Sez. 1, n. 20444, 11/10/2016, Rv. 641848; conf., ex multis, Sez. 1, n. 21428, 12/10/2007; Sez. 3, n. 36257, 2/5/2002; Sez. 2, n. 15335, 13/9/2012; Sez. 2, n. 17297, 31/7/2006). Siffatto principio ha trovato pacifica applicazione anche in materia di danno derivante da inadempimento contrattuale (cfr., ex multis, Sez. 3, n. 5817, 19/4/2001; Sez. 2, n. 6690, 23/5/2000; Sez. 3, n. 10842, 1/8/2001). 5 di 10 Non emergono ragioni per non condividere il riportato uniforme indirizzo, costituente vero e proprio “diritto vivente”, cui si è uniformata la Corte territoriale. 5. Con il secondo motivo le ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione degli artt. 2043, 832 e 2697 cod. civ., assumendo che la Corte locale aveva errato a limitare il risarcimento per l’occupazione fino al 1992, in quanto la responsabilità per la sopravvenuta inagibilità andava attribuita all’occupante, sulla quale incombeva l’obbligo della manutenzione. Trattavasi, inoltre di danno in “re ipsa”, comunque dovuto. 5.1. Il motivo è inammissibile. Come si è visto la sentenza impugnata ha spiegato che il radicale degrado dell’immobile, evidentemente dovuto a vetustà, non era in alcun modo ricollegabile alla condotta dell’occupante. Neppure oggi le ricorrenti, con evidente difetto di specificità, allegano in cosa sarebbe consistita la colpa dell’occupante, quale pregiudizio avrebbe potuto evitare e come, quale pregiudizio avrebbe procurato e come. Né il detentore, quale che sia la fonte della sua situazione di fatto, può essere tenuto alla radicale ristrutturazione dell’immobile altrui, sì da impedirne la totale naturale ruina. Infine, merita soggiungere che la questione riguardante natura del risarcimento da occupazione senza titolo, di recente messa ben a fuoco dalla sentenza delle S.U. n. 33645/2022, qui non assume rilievo, stante che risulta accertato, e peraltro, non contestato puntualmente, che l’immobile non era in alcun modo utilizzabile (quindi, anche per il proprietario) in epoca successiva al 1992. Precisa, invero, la massima Rv. 666193, tratta dalla citata sentenza, che in caso di occupazione senza titolo di un bene immobile da parte di un terzo, il fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da perdita subita è la concreta possibilità, andata perduta, di esercizio del diritto di 6 di 10 godimento, diretto o indiretto, mediante concessione a terzi dietro corrispettivo, restando, invece, non risarcibile il venir meno della mera facoltà di non uso, quale manifestazione del contenuto del diritto sul piano astratto, suscettibile di reintegrazione attraverso la sola tutela reale. 6. Con il terzo motivo le ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., 2043, 2697, 2700 e 2730 cod. civ., lamentando che ingiustamente la sentenza impugnata aveva loro negato il diritto al risarcimento del danno causato dal degrado dell’immobile. Gli argomenti utilizzati dalle ricorrenti sono assimilabili a quelli esposti a riguardo del precedente motivo, affermando di avere assolto all’onere probatorio posto a loro carico essendo rimasto dimostrato che l’immobile al momento dell’occupazione era fruibile e che il degrado era intervenuto medio tempore <> dell’occupante. 6.1. La doglianza non supera lo scrutinio d’ammissibilità. Come si è sopra rilevato le ricorrenti, pur manifestando la loro contrarietà alle conclusioni cui è giunta la Corte d’appello, si limitano a una generica contestazione. La ricostruzione probatoria, come noto, anche qualora sostenuta dall’asserita violazione degli artt. 115 e 116, cod. proc. civ., non può essere contestata in questa sede, poiché, come noto, l’apprezzamento delle prove effettuato dal giudice del merito non è, in questa sede, sindacabile, neppure attraverso l’escamotage dell’evocazione dell’art. 116, cod. proc. civ., in quanto, come noto, una questione di violazione o di falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito (cfr., da ultimo, Sez. 6, n. 27000, 27/12/2016, Rv. 642299). Punto di diritto, questo, che ha trovato recente conferma nei principi enunciati dalle Sezioni unite in epoca recente (sent. n. 20867, 30/09/2020, conf. 7 di 10 Cass. n. 16016/2021), essendosi affermato che in tema di ricorso per cassazione, la doglianza circa la violazione dell'art. 116 c.p.c. è ammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato - in assenza di diversa indicazione normativa - secondo il suo "prudente apprezzamento", pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione (Rv. 659037). E inoltre che per dedurre la violazione dell'art. 115 c.p.c., occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall'art. 116 c.p.c. (Rv. 659037). È del tutto palese che attraverso la denunzia di violazione di legge il ricorrente sollecita - non determinando essa, nel giudizio di legittimità lo scrutinio della questione astrattamente evidenziata sul presupposto che l’accertamento fattuale operato dal giudice di merito giustifichi il rivendicato inquadramento normativo, essendo, all’evidenza, occorrente che l’accertamento fattuale, derivante dal 8 di 10 vaglio probatorio, sia tale da doversene inferire la sussunzione nel senso auspicato dal ricorrente - un improprio riesame di merito (da ultimo, S.U. n. 25573, 12/11/2020, Rv. 659459). 7. Con il quarto motivo le ricorrenti si dolgono per essere state condannate rimborsare le spese di causa a AR ROria RR, la quale era stata chiamata in giudizio su istanza della convenuta e nei confronti della quale esse ricorrenti non avevano svolto domanda di sorta. 7.1. Anche questo motivo risulta inammissibile ai sensi dell'art. 360 bis n. 1 cod. proc. civ., risultando la sentenza impugnata conforme alla giurisprudenza di questa Corte. Questa Suprema Corte ha avuto condivisamente modo di spiegare che allorché il convenuto chiami in causa un terzo ai fini di garanzia impropria - e tale iniziativa non si riveli palesemente arbitraria - legittimamente il giudice di appello, in caso di soccombenza dell'attore, pone a carico di quest'ultimo anche le spese giudiziali sostenute dal terzo, ancorché nel secondo grado del giudizio la domanda di garanzia non sia stata riproposta, in quanto, da un lato, la partecipazione del terzo al giudizio di appello si giustifica sotto il profilo del litisconsorzio processuale, e, dall'altro, l'onere della rivalsa delle spese discende non dalla soccombenza - mancando un diretto rapporto sostanziale e processuale tra l'attore ed il terzo - bensì dalla responsabilità del primo di avere dato luogo, con una infondata pretesa, al giudizio nel quale legittimamente è rimasto coinvolto il terzo (Sez. 6, n. 1123, 14/1/2022, Rv. 663523). 8. Il primo motivo del ricorso incidentale, con il quale viene denunciata violazione e falsa applicazione degli artt. 1148, 2043, 2037, 2697 cod. civ., per avere la Corte d’appello condannato i ES al risarcimento del danno per il periodo di occupazione dell’immobile, sulla base delle stesse dichiarazioni di EP ES rese in sede d’interrogatorio, senza tener conto che 9 di 10 l’immobile era anche privo del bagno, e sulla base della c.t.u., non supera lo scrutinio d’ammissibilità per le stesse, ma speculari, ragioni esposte al § 6.1. 9. Il secondo motivo incidentale, con il quale viene denunciata violazione e falsa applicazione degli artt. 535, 1148 e 2037 cod. civ., nel caso in cui fosse stata giudicata fondata la domanda di risarcimento per il degrado dell’immobile, all’evidenza risulta subordinata e, pertanto, non deve essere scrutinata. 10. Di conseguenza, siccome affermato dalle S.U. (sent. n. 7155, 21/3/2017, Rv. 643549), lo scrutinio, di entrambi i ricorsi, ex art. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ., da svolgersi relativamente ad ogni singolo motivo e con riferimento al momento della decisione, impone, come si desume in modo univoco dalla lettera della legge, una declaratoria d'inammissibilità, che può rilevare ai fini dell'art. 334, comma 2, cod. proc. civ., sebbene sia fondata, alla stregua dell'art. 348-bis cod. proc. civ. e dell'art. 606 c.p.p., su ragioni di merito, atteso che la funzione di filtro della disposizione consiste nell'esonerare la Suprema Corte dall'esprimere compiutamente la sua adesione al persistente orientamento di legittimità, così consentendo una più rapida delibazione dei ricorsi "inconsistenti". 11. La reciproca soccombenza consiglia l’integrale compensazione delle spese del giudizio di legittimità. 12. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato da parte delle ricorrenti principali e di quelli incidentali, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso principale e quello incidentale e compensa per intero le spese legali del giudizio di legittimità. Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delle ricorrenti principali e di quelli 10 di 10 incidentali, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1- bis, del d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto. Così deciso nella camera di consiglio di giorno 23 febbraio
-ricorrenti- contro DESSI' RAIMONDO N.Q. DI EREDE DI PULIGA ANNA, DESSI' EP N.Q. DI EREDE DI PULIGA ANNA, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA FILIPPO CORRIDONI 4, presso lo studio dell'avvocato PAOLO MALDARI, rappresentati e difesi dall'avvocato MA RI CABIDDU;
– controricorrenti/ric. incidentali – nonché contro DESSÌ MA e RO MA ROSA;
-intimate- Civile Sent. Sez. 2 Num. 17867 Anno 2023 Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI Relatore: GRASSO EP Data pubblicazione: 22/06/2023 2 di 10 avverso la sentenza n. 123/2017 della CORTE D'APPELLO di CAGLIARI, depositata il 17/02/2017; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/02/2023 dal Consigliere Dott. EP GRASSO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.ssa ROSA MA DELL’ERBA che conclude per l’accoglimento del quarto motivo di ricorso principale, con rigetto degli altri motivi e del primo motivo del ricorso incidentale con assorbimento del secondo motivo;
FATTI DI CAUSA 1. La vicenda al vaglio può riassumersi, per quel che ancora rileva, nei termini seguenti: - ST e IN RO IG convennero in giudizio NN PU chiedendo che la convenuta fosse condannata, per il ripristino dell’immobile di loro proprietà e da quest’ultima occupato, al pagamento della somma di € 105.000,00, nonché all’ulteriore pagamento di € 58.000,00 per il mancato godimento, dalla proposizione della domanda (13.12.1984) al rilascio, a seguito di esecuzione forzata, del 27.4.2004; - le attrici a base della loro richiesta avevano posto la sentenza del Tribunale di Oristano n. 265/2003, passata in giudicato perché non impugnata, con la quale era stata accertata l’appartenenza dell’immobile alle IG, quali legatarie di EP GR PU, condannata la convenuta al rilascio, nonché al risarcimento del danno da liquidarsi in separata sede;
- la convenuta, contestata la domanda, era stata autorizzata a chiamare in giudizio AR RO RR, alla quale aveva attribuito il crollo di uno dei muri dell’immobile, causato dai lavori effettuati dalla chiamata sul proprio edificio;
- il Tribunale, rigettò la domanda di risarcimento danni per il degrado dell’immobile e quella per il mancato godimento. 3 di 10 2. la Corte d’appello di Cagliari, investita dall’impugnazione di ST e IN RO IG, in parziale riforma della statuizione di primo grado, condannò gli appellati MO, EP e AR ES (costoro erano subentrati già nel corso del giudizio di primo grado alla primigenia convenuta, nelle more deceduta) al pagamento della somma di € 8.449,40, a titolo di mancato godimento dell’immobile; compensò per i 2/3 le spese di primo e secondo grado fra le parti principali e condannò al pagamento del residuo i ES;
condannò le appellanti a rifondere le spese del doppio grado alla terza chiamata AR RO RR. 3. ST e IN IG ricorrono avverso la sentenza della Corte di Cagliari sulla base di quattro motivi. MO e EP ES resistono con controricorso, in seno al quale sviluppano ricorso incidentale fondato su due motivi. Fissata pubblica udienza, non essendo pervenuta dalle parti e dal P.G. richiesta di discussione orale, ai sensi dell’art. 23, co. 8bis, d. l. n. 137/2020, convertito nella l. n. 176/2000, si è proceduto in camera di consiglio. I controricorrenti hanno depositato memoria. Il P.G. ha fatto pervenire le sue conclusioni scritte. RAGIONI DELLA DECISIONE 4. Con il primo motivo le ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 cod. civ., assumendo che la Corte d’appello aveva violato il giudicato costituito dalla citata sentenza del Tribunale n. 265/2003, la quale aveva riconosciuto il diritto al risarcimento del danno in favore delle esponenti da liquidarsi in altro giudizio. Danni riferibili al degrado dell’immobile e all’abusiva occupazione dal 13/12/1984 al 27/4/2004. 4.1. Il motivo è inammissibile ai sensi dell’art. 360 bis n. 1 cod. proc. civ. La Corte locale, quanto al risarcimento per il mancato godimento, ha considerato il periodo decorrente fino al 1992, epoca 4 di 10 in cui l’edificio aveva raggiunto il suo massimo degrado, tanto da non essere più in alcun modo usufruibile;
ciò accertato sulla base della svolta c.t.u. e della documentazione in atti (certificato d’inagibilità del 2/5/1993, ordine comunale di demolizione del 9/1/2001, verbale redatto dall’Ufficiale giudiziario in data 27/4/2004). Quanto al preteso risarcimento per il degrado del fabbricato, la Corte d’appello negò la pretesa in quanto non vi era prova in odine alle condizioni dell’immobile prima dell’occupazione, né a riguardo di una condotta della detentrice foriera del danno, essendo, anzi, rimasto provato, che costei aveva apportato delle piccole migliorie. Occorre ricordare il più che granitico orientamento di questa Corte, secondo il quale la sentenza di condanna generica postula, quale presupposto necessario e sufficiente a legittimarne l'adozione, solo l'accertamento di un fatto ritenuto, alla stregua di un giudizio di probabilità, potenzialmente produttivo di danni, mentre il riscontro dell'esistenza, in concreto, di questi ultimi, benché già ivi possibile, può anche essere differito alla fase della loro effettiva liquidazione, ed in tal caso, se una siffatta pronuncia non sia stata impugnata, il giudicato formatosi non investe la sussistenza dei danni stessi e del loro rapporto di causalità con il fatto illecito, né preclude la successiva dichiarazione di infondatezza della pretesa risarcitoria, ove si verifichi che i pregiudizi lamentati non si siano prodotti o non siano riconducibili al comportamento del responsabile (Sez. 1, n. 20444, 11/10/2016, Rv. 641848; conf., ex multis, Sez. 1, n. 21428, 12/10/2007; Sez. 3, n. 36257, 2/5/2002; Sez. 2, n. 15335, 13/9/2012; Sez. 2, n. 17297, 31/7/2006). Siffatto principio ha trovato pacifica applicazione anche in materia di danno derivante da inadempimento contrattuale (cfr., ex multis, Sez. 3, n. 5817, 19/4/2001; Sez. 2, n. 6690, 23/5/2000; Sez. 3, n. 10842, 1/8/2001). 5 di 10 Non emergono ragioni per non condividere il riportato uniforme indirizzo, costituente vero e proprio “diritto vivente”, cui si è uniformata la Corte territoriale. 5. Con il secondo motivo le ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione degli artt. 2043, 832 e 2697 cod. civ., assumendo che la Corte locale aveva errato a limitare il risarcimento per l’occupazione fino al 1992, in quanto la responsabilità per la sopravvenuta inagibilità andava attribuita all’occupante, sulla quale incombeva l’obbligo della manutenzione. Trattavasi, inoltre di danno in “re ipsa”, comunque dovuto. 5.1. Il motivo è inammissibile. Come si è visto la sentenza impugnata ha spiegato che il radicale degrado dell’immobile, evidentemente dovuto a vetustà, non era in alcun modo ricollegabile alla condotta dell’occupante. Neppure oggi le ricorrenti, con evidente difetto di specificità, allegano in cosa sarebbe consistita la colpa dell’occupante, quale pregiudizio avrebbe potuto evitare e come, quale pregiudizio avrebbe procurato e come. Né il detentore, quale che sia la fonte della sua situazione di fatto, può essere tenuto alla radicale ristrutturazione dell’immobile altrui, sì da impedirne la totale naturale ruina. Infine, merita soggiungere che la questione riguardante natura del risarcimento da occupazione senza titolo, di recente messa ben a fuoco dalla sentenza delle S.U. n. 33645/2022, qui non assume rilievo, stante che risulta accertato, e peraltro, non contestato puntualmente, che l’immobile non era in alcun modo utilizzabile (quindi, anche per il proprietario) in epoca successiva al 1992. Precisa, invero, la massima Rv. 666193, tratta dalla citata sentenza, che in caso di occupazione senza titolo di un bene immobile da parte di un terzo, il fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da perdita subita è la concreta possibilità, andata perduta, di esercizio del diritto di 6 di 10 godimento, diretto o indiretto, mediante concessione a terzi dietro corrispettivo, restando, invece, non risarcibile il venir meno della mera facoltà di non uso, quale manifestazione del contenuto del diritto sul piano astratto, suscettibile di reintegrazione attraverso la sola tutela reale. 6. Con il terzo motivo le ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., 2043, 2697, 2700 e 2730 cod. civ., lamentando che ingiustamente la sentenza impugnata aveva loro negato il diritto al risarcimento del danno causato dal degrado dell’immobile. Gli argomenti utilizzati dalle ricorrenti sono assimilabili a quelli esposti a riguardo del precedente motivo, affermando di avere assolto all’onere probatorio posto a loro carico essendo rimasto dimostrato che l’immobile al momento dell’occupazione era fruibile e che il degrado era intervenuto medio tempore <
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso principale e quello incidentale e compensa per intero le spese legali del giudizio di legittimità. Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delle ricorrenti principali e di quelli 10 di 10 incidentali, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1- bis, del d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto. Così deciso nella camera di consiglio di giorno 23 febbraio