Versione
2 settembre 1977
2 settembre 1977
Art. 2.
Ferma restando l'unita' di ciascuna classe, al fine di agevolare l'attuazione del diritto allo studio e la promozione della piena formazione della personalita' degli alunni, la programmazione educativa puo' comprendere attivita' scolastiche integrative organizzate per gruppi di alunni della stessa classe oppure di classi diverse anche allo scopo di realizzare interventi individualizzati in relazione alle esigenze dei singoli alunni.
Nell'ambito di tali attivita' la scuola attua forme di integrazione a favore degli alunni portatori di handicaps con la prestazione di insegnanti specializzati assegnati ai sensi dell' articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970 , anche se appartenenti a ruoli speciali, o ai sensi del quarto comma dell'articolo 1 della legge 24 settembre 1971, n. 820 . Devono inoltre essere assicurati la necessaria integrazione specialistica, il servizio socio-psico-pedagogico e forme particolari di sostegno secondo le rispettive competenze dello Stato e degli enti locali preposti, nei limiti delle relative disponibilita' di bilancio e sulla base del programma predisposto dal consiglio scolastico distrettuale.
Il collegio dei docenti elabora, entro il secondo mese dell'anno scolastico, il piano delle attivita' di cui al precedente primo comma sulla base dei criteri generali indicati dal consiglio di circolo e delle proposte dei consigli di interclasse, tenendo conto, per la realizzazione del piano, delle unita' di personale docente comunque assegnate alla direzione didattica nonche' delle disponibilita' edilizie e assistenziali e delle esigenze ambientali.
Il suddetto piano viene periodicamente verificato e aggiornato dallo stesso collegio dei docenti nel corso dell'anno scolastico.
I consigli di interclasse si riuniscono almeno ogni bimestre per verificare l'andamento complessivo della attivita' didattica nelle classi di loro competenza e proporre gli opportuni adeguamenti del programma di lavoro didattico.
Ferma restando l'unita' di ciascuna classe, al fine di agevolare l'attuazione del diritto allo studio e la promozione della piena formazione della personalita' degli alunni, la programmazione educativa puo' comprendere attivita' scolastiche integrative organizzate per gruppi di alunni della stessa classe oppure di classi diverse anche allo scopo di realizzare interventi individualizzati in relazione alle esigenze dei singoli alunni.
Nell'ambito di tali attivita' la scuola attua forme di integrazione a favore degli alunni portatori di handicaps con la prestazione di insegnanti specializzati assegnati ai sensi dell' articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970 , anche se appartenenti a ruoli speciali, o ai sensi del quarto comma dell'articolo 1 della legge 24 settembre 1971, n. 820 . Devono inoltre essere assicurati la necessaria integrazione specialistica, il servizio socio-psico-pedagogico e forme particolari di sostegno secondo le rispettive competenze dello Stato e degli enti locali preposti, nei limiti delle relative disponibilita' di bilancio e sulla base del programma predisposto dal consiglio scolastico distrettuale.
Il collegio dei docenti elabora, entro il secondo mese dell'anno scolastico, il piano delle attivita' di cui al precedente primo comma sulla base dei criteri generali indicati dal consiglio di circolo e delle proposte dei consigli di interclasse, tenendo conto, per la realizzazione del piano, delle unita' di personale docente comunque assegnate alla direzione didattica nonche' delle disponibilita' edilizie e assistenziali e delle esigenze ambientali.
Il suddetto piano viene periodicamente verificato e aggiornato dallo stesso collegio dei docenti nel corso dell'anno scolastico.
I consigli di interclasse si riuniscono almeno ogni bimestre per verificare l'andamento complessivo della attivita' didattica nelle classi di loro competenza e proporre gli opportuni adeguamenti del programma di lavoro didattico.
Commentari • 4
- 1. L’attualità della “Carta dei diritti del fanciullo al gioco e al lavoro”Margherita Marzario · https://www.filodiritto.com/ · 4 maggio 2012 · 11.912596
[…] L'art. 6 ha anticipato dal punto di vista culturale l'art. 2 della legge 517/1977, relativo agli “alunni portatori di handicaps”. […]
Leggi di più…
Giurisprudenza • 62
- 1. TAR Roma, sez. 4B, sentenza 13/04/2026, n. 6558Provvedimento: […] violazione dell'art. 45 TFUE e violazione del principio di libertà di stabilimento, violazione del giudicato di cui alla sentenza del Consiglio di Stato n. 4422 del 10 luglio 2020, eccesso di potere per difetto assoluto di motivazione; 2) violazione e falsa applicazione degli articolo 2 e 7 della legge n. 517/1977, reiterata violazione e falsa applicazione dell'art. 13 della Direttiva 2013/55/UE, eccesso di potere per travisamento dei fatti e difetto dei presupposti, eccesso di potere per contraddittorietà e manifesta illogicità, […]Leggi di più...
- art. 35 c.p.a.·
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