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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 28/11/2025, n. 814 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 814 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3468/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Silvia Corinaldesi Presidente Relatore ed Estensore dott. Lara Seccacini Giudice dott. Valerio Guidarelli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel ricorso congiunto iscritto al n. r.g. 3468/2025 promosso da: nato il [...] a [...], rappresentata e difesa Parte_1 dall'avv. BUSINI RAFFAELA;
e
nato il [...] a [...], rappresentato e difeso Parte_2 dall'avv. BUSINI RAFFAELA.
OGGETTO: SEPARAZIONE CONSENSUALE.
CONCLUSIONI: [dichiarare la separazione personale dei coniugi alle seguenti]
“CONDIZIONI
1. Affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori, affinché possa Persona_1 avere un rapporto equilibrato e continuativo con ognuno di essi e ricevere da loro cura, educazione ed istruzione, conservando, altresì, rapporti significativi con entrambi e con i parenti di ciascun ramo genitoriale, e con collocamento prevalente presso la madre nell'abitazione sita in IA,
Via Don David Berrettini 3 mentre il padre trasferirà altrove la propria residenza non appena possibile.
2. Il figlio minore di anni 17, potrà frequentare il padre quando vorrà. I coniugi, anche Per_1 su richiesta del minore, potranno concordare periodi di frequentazione nel rispetto delle esigenze e degli impegni scolastici ed extrascolastici del ragazzo. Per quanto riguarda le vacanze natalizie, pasquali e le festività civili e religiose di calendario e le vacanze estive i coniugi si accorderanno di
1 volta in volta, nel rispetto delle esigenze e del volere del figlio e del diritto/dovere di ciascun genitore.
3. La madre si occuperà direttamente del mantenimento dei figli e nonché delle Per_2 Per_1 spese straordinarie di mantenimento, quali quelle di studio, mediche, sportive e ricreative. Il padre concorrerà al mantenimento dei figli mediante versamento della somma di € 150,00 ciascuno, rivalutabile annualmente secondo l'indice ISTAT, da corrispondere direttamente ai figli.
4. I coniugi, economicamente indipendenti, dichiarano di rinunciare ad ogni forma reciproca di mantenimento.
5. I coniugi dichiarano che ogni altra questione economica è stata previamente definita”.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato congiuntamente e che si sono Parte_1 Parte_2 sposati a IA (AN) il 27/12/2001, hanno chiesto pronunziarsi la loro separazione consensuale, rappresentando che dall'unione sono nati i figli (in data 12/06/2002) - maggiorenne ma non Per_2 economicamente indipendente - e (in data 16/07//2008) e che, col tempo, è venuta meno Per_1
l'affectio coniugalis, di talché i coniugi sono addivenuti alla decisione di separarsi consensualmente.
2. L'udienza è stata sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi, ex art. 71 e 473 bis.51 c.p.c., al Pubblico Ministero che, in data 15.10.2025, ha espresso parere favorevole.
4. La domanda tesa ad ottenere la pronuncia di separazione è fondata e, pertanto, deve essere accolta. Non vi è incertezza sulla impossibilità di ricostituire il consorzio familiare, come evidenzia la domanda delle parti congiunta sul punto.
La concorde volontà delle parti di ottenere la separazione giudiziale e il venir meno di un vero progetto di vita coniugale, inducono ad escludere la possibilità di una riconciliazione tra i coniugi ed a riconoscere l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Deve in conseguenza essere pronunciata la separazione personale dei coniugi.
5. Le condizioni di separazione prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti e corrispondenti agli interessi dei figli, per i quale è previsto oltre al mantenimento diretto da parte della madre, genitore collocatario prevalente, un adeguato contributo al mantenimento da parte del padre.
2 Le spese straordinarie di cui al punto 3 delle condizioni concordate sono da intendersi quelle di cui al Protocollo per la disciplina e la regolamentazione delle spese straordinarie nell'ambito dei procedimenti di famiglia, sottoscritto il 10/07/2024 e vigente presso il Tribunale di Ancona
Non si ravvisa la necessità, né l'opportunità di procedere d'ufficio all'ascolto del minore, posto che le condizioni concordate risultano rispondenti al suo o interesse morale e materiale, sono rispettose della sua esigenza di mantenere un rapporto continuativo con ciascun genitore, il clima tra le parti appare collaborativo e non emergono profili di coazione del minore
6. Le spese legali si intendono compensate.
Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue:
DICHIARA la separazione dei coniugi e i Parte_1 Parte_2 quali hanno contatto matrimonio a IA il 27/12/2001, trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di IA al n. 21, parte 1, [serie volume] dell'anno 2001;
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti in ordine alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ORDINA all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di IA di procedere alle annotazioni di legge;
COMPENSA le spese di lite.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 26/11/2025
Il Presidente
dott. Silvia Corinaldesi
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Silvia Corinaldesi Presidente Relatore ed Estensore dott. Lara Seccacini Giudice dott. Valerio Guidarelli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel ricorso congiunto iscritto al n. r.g. 3468/2025 promosso da: nato il [...] a [...], rappresentata e difesa Parte_1 dall'avv. BUSINI RAFFAELA;
e
nato il [...] a [...], rappresentato e difeso Parte_2 dall'avv. BUSINI RAFFAELA.
OGGETTO: SEPARAZIONE CONSENSUALE.
CONCLUSIONI: [dichiarare la separazione personale dei coniugi alle seguenti]
“CONDIZIONI
1. Affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori, affinché possa Persona_1 avere un rapporto equilibrato e continuativo con ognuno di essi e ricevere da loro cura, educazione ed istruzione, conservando, altresì, rapporti significativi con entrambi e con i parenti di ciascun ramo genitoriale, e con collocamento prevalente presso la madre nell'abitazione sita in IA,
Via Don David Berrettini 3 mentre il padre trasferirà altrove la propria residenza non appena possibile.
2. Il figlio minore di anni 17, potrà frequentare il padre quando vorrà. I coniugi, anche Per_1 su richiesta del minore, potranno concordare periodi di frequentazione nel rispetto delle esigenze e degli impegni scolastici ed extrascolastici del ragazzo. Per quanto riguarda le vacanze natalizie, pasquali e le festività civili e religiose di calendario e le vacanze estive i coniugi si accorderanno di
1 volta in volta, nel rispetto delle esigenze e del volere del figlio e del diritto/dovere di ciascun genitore.
3. La madre si occuperà direttamente del mantenimento dei figli e nonché delle Per_2 Per_1 spese straordinarie di mantenimento, quali quelle di studio, mediche, sportive e ricreative. Il padre concorrerà al mantenimento dei figli mediante versamento della somma di € 150,00 ciascuno, rivalutabile annualmente secondo l'indice ISTAT, da corrispondere direttamente ai figli.
4. I coniugi, economicamente indipendenti, dichiarano di rinunciare ad ogni forma reciproca di mantenimento.
5. I coniugi dichiarano che ogni altra questione economica è stata previamente definita”.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato congiuntamente e che si sono Parte_1 Parte_2 sposati a IA (AN) il 27/12/2001, hanno chiesto pronunziarsi la loro separazione consensuale, rappresentando che dall'unione sono nati i figli (in data 12/06/2002) - maggiorenne ma non Per_2 economicamente indipendente - e (in data 16/07//2008) e che, col tempo, è venuta meno Per_1
l'affectio coniugalis, di talché i coniugi sono addivenuti alla decisione di separarsi consensualmente.
2. L'udienza è stata sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi, ex art. 71 e 473 bis.51 c.p.c., al Pubblico Ministero che, in data 15.10.2025, ha espresso parere favorevole.
4. La domanda tesa ad ottenere la pronuncia di separazione è fondata e, pertanto, deve essere accolta. Non vi è incertezza sulla impossibilità di ricostituire il consorzio familiare, come evidenzia la domanda delle parti congiunta sul punto.
La concorde volontà delle parti di ottenere la separazione giudiziale e il venir meno di un vero progetto di vita coniugale, inducono ad escludere la possibilità di una riconciliazione tra i coniugi ed a riconoscere l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Deve in conseguenza essere pronunciata la separazione personale dei coniugi.
5. Le condizioni di separazione prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti e corrispondenti agli interessi dei figli, per i quale è previsto oltre al mantenimento diretto da parte della madre, genitore collocatario prevalente, un adeguato contributo al mantenimento da parte del padre.
2 Le spese straordinarie di cui al punto 3 delle condizioni concordate sono da intendersi quelle di cui al Protocollo per la disciplina e la regolamentazione delle spese straordinarie nell'ambito dei procedimenti di famiglia, sottoscritto il 10/07/2024 e vigente presso il Tribunale di Ancona
Non si ravvisa la necessità, né l'opportunità di procedere d'ufficio all'ascolto del minore, posto che le condizioni concordate risultano rispondenti al suo o interesse morale e materiale, sono rispettose della sua esigenza di mantenere un rapporto continuativo con ciascun genitore, il clima tra le parti appare collaborativo e non emergono profili di coazione del minore
6. Le spese legali si intendono compensate.
Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue:
DICHIARA la separazione dei coniugi e i Parte_1 Parte_2 quali hanno contatto matrimonio a IA il 27/12/2001, trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di IA al n. 21, parte 1, [serie volume] dell'anno 2001;
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti in ordine alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ORDINA all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di IA di procedere alle annotazioni di legge;
COMPENSA le spese di lite.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 26/11/2025
Il Presidente
dott. Silvia Corinaldesi
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