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Sentenza 14 maggio 2024
Sentenza 14 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 14/05/2024, n. 939 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 939 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'appello di Venezia quarta sezione civile
960/2023 RG.
La Corte d'appello di Venezia quarta sezione civile composta dai seguenti magistrati:
Marco Campagnolo ‒ presidente
Giovanna Sanfratello ‒ consigliere
Gianluca Bordon ‒ consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa promossa da
( , con l'avv. Parte_1 P.IVA_1
SIRENA ANDREA
contro
( , con l'avv. GRASSO CP_1 C.F._1
DANIELE
oggetto: altri contratti d'opera; causa trattenuta in decisione sulle conclusioni: per la parte appellante: piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Venezia, in totale riforma della sentenza impugnata ed in accoglimento dei motivi di appello spiegati e con riguardo alla domanda proposta dal Dottor
[...]
nei confronti di respingere la CP_1 Parte_1
domanda per tutti i motivi esposti in atti;
per la denegata ipotesi di accoglimento in punto di an della domanda, disporre un'equa riduzione dell'indennizzo eventualmente dovuto per tutti i motivi esposti in atti, determinando l'importo dovuto nei limiti di quello che sarà ritenuto di giustizia e comunque nei minimi tariffari vigenti e con detrazione dalla franchigia contrattuale. Con vittoria di spese e compensi del duplice grado di giudizio, oltre rimborso spese generali, c.p.a. ed i.v.a. di legge.
In via istruttoria si insiste, occorrendo, per l'ammissione di ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c., da pronunciarsi nei confronti dell'Avvocato
Claudio Fiornini con Studio in 37121 Verona, Corso Cavour n. 32, della sentenza assolutoria emessa a definizione del procedimento R.G.N.R.
8531/2012 a carico del dottor;
CP_2
per la parte appellata: nel merito, in via principale accertare e dichiarare l'infondatezza e/o inammissibilità dei motivi di appello formulati da e, per l'effetto, rigettare l'appello da questa Parte_1
proposto avverso la sentenza n. 615/2023 emessa in data 14.1.2023 dal
Tribunale di Venezia a definizione della causa civile rubricata al n.
7936/2020 R.G., pubblicata il giorno 13.4.2023 e notificata il successivo
14.4.2023, con conferma di quest'ultima. In ogni caso con vittoria di spese e compensi professionali per il presente grado di giudizio aumentati del 30% in considerazione della redazione dell'atto mediante tecniche informatiche che ne hanno agevolato la consultazione consentendo la ricerca testuale all'interno dei documenti allegati.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE art. 118 disp. attuaz. cpc
1. Con sentenza n. 615/2023 il tribunale di Venezia ha accolto la domanda proposta da e condannato CP_1 Parte_1
a pagare € 15.237,71 in favore dell'attore, oltre interessi al tasso ex
[...]
art. 1284,4° comma cc dalla domanda al saldo.
pag. 2/9 2. Il tribunale ha osservato che il dott. ha chiesto alla sua CP_1
compagnia il rimborso delle spese legali e di Parte_1
quelle medico-legali da lui sostenute (e in parte preventivate) per resistere nel processo penale per omicidio colposo n. 9109/2016 RGNR
– Tribunale di Verona;
il processo si è concluso con la sua assoluzione per non aver commesso il fatto (vd. sentenza resa da GIP di Verona n.
3921/2918 del 19.12.2018, doc. 32); le eccezioni opposte dalla compagnia per non pagare il dovuto sono tutte infondate;
infatti,
l'assicurato non ha agìto per conto del servizio sanitario nazionale, ma si
è limitato a sostituire un medico che operava presso una struttura diversa Organ dall sicché la polizza per la tutela giudiziaria del Sinjari copre il rischio contro la diminuzione del suo patrimonio, non di quello Organ dell la polizza controversa è del tipo claims made e in causa si controverte della sola tutela giudiziaria, rispetto alla quale la denuncia di sinistro è avvenuta il 5.11.2012 (doc. 3), ovvero nel vigore del contratto scaduto il 31.12.2013; comunque i documenti 4, 6 e 7 provenienti dai legali incaricati dall dimostrano che quest'ultima Parte_1
ha assunto gli oneri della difesa legale, esclusi quelli per i difensori di fiducia o d'ufficio; non è maturata alcuna prescrizione, poiché l'avv.
Grasso (nominato dal dopo aver revocato l'avv. Fiorini che era CP_1
stato incaricato dall'assicurazione) ha informato e trasmesso alla compagnia tutto l'incartamento del processo penale, ciò nel corso del
2018 (doc. 30, 33, 34, 46 etc); l'assicurazione deve rimborsare le spese legali e medico-legali, poiché ha malamente gestito la lite, nel senso che l'assicurato si è visto costretto a revocare il fiduciario avv. Fiorini messo a disposizione dalla compagnia, il quale era incompatibile avendo assunto la difesa del coimputato;
inoltre, si è dimostrato negligente, non avendo riferito al cliente l'avviso di chiusura delle indagini e il rinvio a pag. 3/9 giudizio;
nel mentre l'avv. Bazzani, che si era qualificata come una semplice “portavoce” della compagnia come ha riconosciuto la stessa
(pag. 4 della comparsa di costituzione), aveva Parte_1
invitato l'assistito a non recarsi in studio, essendo Modena intasata dalla festa del patrono, e si era dichiarata disponibile a fare un semplice consulto per telefono;
in queste condizioni, con l'urgenza di organizzare la difesa, il dott. ha legittimamente incaricato l'avv. Grasso di sua CP_1
fiducia, poiché “…l'attore ha provato che non Parte_1
ha gestito diligentemente la lite…” e “l'assicuratore non ha dimostrato che l'assicurato ha assunto una difesa errata o addirittura temeraria comportante conseguenze che sarebbero state evitate con l'assunzione della gestione della lite”; al contrario, la causa ha avuto esito favorevole per l'imputato con evidente risparmio per la compagnia in termini di risarcimento alla parte offesa;
l'importo dovuto al dott. è CP_1
liquidato in 15.237,71, valutate sia le spese documentate, sia i preavvisi di spesa che integrano comunque l'obbligazione per la società debitrice di effettuare il relativo pagamento.
3. Con atto del 18.5.2023 ha proposto Parte_1
appello deducendo i seguenti motivi:
a) errata comprensione della vicenda e delle difese proposte dalla parte convenuta;
violazione delle norme contrattuali;
b) in via subordinata: violazione delle norme contrattuali;
c) in via subordinata: violazione dell'art. 112 cpc;
d) la disciplina delle spese.
4. La parte appellata si è costituita con comparsa CP_1
dell'11.9.2023, resistendo al gravame.
pag. 4/9 5. Sulle conclusioni sopra riportate, la causa è stata riservata in decisione ai sensi dell'art. 190 cpc, con i termini di legge per depositare le comparse conclusionali e le memorie di replica.
6. Osserva la Corte. L'appellante espone che il dott. è stato CP_1
indagato per lo stesso reato due volte: nella prima fase ha nominato difensore l'avv. Ketti Bazzani, e il procedimento si è concluso con l'archiviazione; nella seconda, avviata a seguito di un supplemento di indagine, ha nominato l'avv. Fiorini, “il quale in precedenza aveva operato sostanzialmente come domiciliatario della Bazzani” (appello p.
4); essendo però insorta questione sulla linea difensiva con quest'ultima che si era messa a disposizione dell'imputato ma solo per telefono, il dott. ha revocato il mandato all'avv. Fiorini e nominato CP_1
direttamente un suo legale, ovvero l'avv. Daniele Grasso.
7. Ora, col primo motivo la compagnia (pagg. 6-18) sostiene di aver correttamente gestito la lite penale attraverso i due professionisti avv.
Fiorini e avv. Bazzani messi gratuitamente a disposizione del contraente;
e che la revoca dell'avv. Fiorini per nominare l'avv. Grasso è stata fatta da senza alcuna seria giustificazione, violando l'offerta di CP_1
assistenza dell'assicurazione e le disposizioni contrattuali, in particolare l'art. 29 sulla nomina di un avvocato di fiducia da parte dell'assicurato.
8. Il motivo è infondato: l'appellante non può negare quanto da essa medesima dichiarato in comparsa di costituzione alla p. 4, ovvero che l'avv. di Modena fosse una mera “portavoce” della CP_3
compagnia, sicché non si può sostenere che il tribunale ha “travisato le parole di questo patrocinio” (p. 15), poiché l'espressione usata non ha un significato equivoco. Che poi l'avv. Bazzani abbia impropriamente operato a favore dell'assicurato anche nella seconda fase della causa penale è un dato accertato: in un caso di medico imputato di omicidio pag. 5/9 colposo, la regola minima per impostare la difesa è la conferenza personale col cliente, non il consulto per telefono, e quest'altra circostanza valorizzata dal tribunale di Venezia non è neppure stata trattata nell'atto di appello.
9. D'altro canto, la revoca del mandato all'avv. Fiorini è giustificata dai comportamenti assunti in relazione alla mancata comunicazione delle indagini chiuse e del rinvio a giudizio. A proposito dei due legali la compagnia afferma che “…tale assistenza era prestata tramite
l'avvocato del foro di Modena e l'avvocato Claudio CP_3
Fiorini del foro di Verona con distinto ruolo tra i due, noto e accettato dal dottor (cf. doc. 5 , la prima essendo domina della CP_1 CP_1
difesa e il secondo agendo con il prevalente ruolo di domiciliatario”: in tal modo, è evidente che la nomina fiduciaria competeva sia all'avv.
Bazzani, sia all'avv. Fiorini, mentre il richiamato documento 5 non è decisivo, poiché conferma la nomina dell'avv. Bazzani – il dott. CP_1
si è limitato a dire di aver “accettato di essere rappresentato dall'avv.
Bazzani tramite l'avv. d'ufficio Cuoghi Stefano”, senza menzionare l'avv. Fiorini.
10. Appare comunque decisivo il fatto che alla fine fu lo stesso medico imputato a informare l'avvocato Bazzani del proprio rinvio a giudizio (vd. appello p. 4), mentre quest'ultima “…esprimeva stupore in merito alla richiesta di rinvio a giudizio…” (p. 8): dunque, l'assistenza tecnica offerta dalla compagnia per il tramite dei due legali suindicati va valutata nel suo complesso nel contesto sin qua riassunto, nel quale appare incerto l'effettivo controllo del processo in corso, e pertanto non si ravvisa alcuna violazione contrattuale nella decisione dell'assicurato di incaricare l'avv. Daniele Grasso.
pag. 6/9 11. Col secondo motivo (p. 18-23) contesta la Parte_1
liquidazione dell'indennizzo, lamentando che il giudice ha evitato di liquidarlo “nei limiti dei minimi tariffari” (p. 22) a fronte di un premio di soli € 99,00 (p. 21). Inoltre, ritiene non dovuta la parte di indennizzo relativa alle spese solo preventivate, e non pagate.
12. Il motivo è infondato, poiché intanto la stessa clausola richiamata alla p. 21 dall'appellante dice che sono coperte le spese relative alle prestazioni professionali espletate e documentate, e l'appello non contesta che quelle considerate dal tribunale siano tali, ovvero effettuate e documentate;
il fatto che per una parte vi fossero dei preavvisi di fattura, peraltro compatibili con l'attività indicata, non incide su questo aspetto.
13. Sull'importo, la stessa clausola prevede la liquidazione “secondo i minimi previsti dalle tariffe”, dunque le parti non hanno concordato una applicazione inderogabile di detti minimi: hanno fatto riferimento a un criterio orientativo, che di per sé non vincola il giudice.
14. Col terzo motivo (p. 24) si lamenta l'applicazione degli interessi al tasso commerciale dell'art. 1284, 4° comma cc: il motivo è infondato, poiché questa in discussione è un'obbligazione di valuta, non di valore;
non è un risarcimento del danno, ma il rimborso delle spese legali per prestazioni legali, sicché era sufficiente effettuare la verifica contabile sulla base dei documenti, senza alcun bisogno di ricorrete alla liquidazione equitativa del risarcimento – nel qual caso, in effetti, si applica l'interesse al tasso dell'art. 1284, 1° comma cc.
15. Col quarto motivo (p. 24s) parte appellante lamenta che il tribunale ha liquidato le spese di giudizio sui massimi tariffari, e nega che la causa fosse di particolare complessità. Il motivo è infondato, poiché le numerose eccezioni opposte dalla compagnia e l'analisi pag. 7/9 dell'intricato svolgimento dell'incarico originariamente ottenuto dai due legali della stessa hanno appesantito oltre misura la trattazione della causa.
16. Per le indicate ragioni, l'appello proposto da Parte_1
non può essere accolto. Le spese sono regolate secondo la
[...]
soccombenza e liquidate applicando i valori previsti dallo scaglione di riferimento, avuto riguardo a tipologia della causa, difficoltà e valore economico dell'affare, importanza dell'attività prestata (art. 4 DM
55/2014), con aumento del 30% sul compenso, visto che la comparsa è stata redatta con i link ipertestuali utili a consultare i documenti.
17. Sussistono i presupposti per applicare il comma 1‒quater dell'art. 13 DPR 115/2002, introdotto dall'art. 1, 17° comma l. 228/2012, sicché la parte obbligata deve versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello originariamente dovuto.
PER QUESTI MOTIVI
la Corte d'appello di Venezia, quarta sezione civile, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa e contraria istanza ed eccezione, così provvede:
1. rigetta l'appello proposto da e conferma la Parte_1
sentenza impugnata;
2. condanna a rifondere le spese a Parte_1 CP_1
liquidate in € 2.579,00 (scaglione da € 5.201,00 a € 26.000,00) per
[...]
compenso, oltre accessori di legge;
3. deve essere versato un ulteriore importo a titolo di contributo unificato e manda alla cancelleria per competenza;
4. dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti menzionati nel medesimo a norma dell'art. 52 D. Lvo 196/2003.
pag. 8/9 Venezia, 10.5.2024.
Il Presidente
Marco Campagnolo
pag. 9/9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'appello di Venezia quarta sezione civile
960/2023 RG.
La Corte d'appello di Venezia quarta sezione civile composta dai seguenti magistrati:
Marco Campagnolo ‒ presidente
Giovanna Sanfratello ‒ consigliere
Gianluca Bordon ‒ consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa promossa da
( , con l'avv. Parte_1 P.IVA_1
SIRENA ANDREA
contro
( , con l'avv. GRASSO CP_1 C.F._1
DANIELE
oggetto: altri contratti d'opera; causa trattenuta in decisione sulle conclusioni: per la parte appellante: piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Venezia, in totale riforma della sentenza impugnata ed in accoglimento dei motivi di appello spiegati e con riguardo alla domanda proposta dal Dottor
[...]
nei confronti di respingere la CP_1 Parte_1
domanda per tutti i motivi esposti in atti;
per la denegata ipotesi di accoglimento in punto di an della domanda, disporre un'equa riduzione dell'indennizzo eventualmente dovuto per tutti i motivi esposti in atti, determinando l'importo dovuto nei limiti di quello che sarà ritenuto di giustizia e comunque nei minimi tariffari vigenti e con detrazione dalla franchigia contrattuale. Con vittoria di spese e compensi del duplice grado di giudizio, oltre rimborso spese generali, c.p.a. ed i.v.a. di legge.
In via istruttoria si insiste, occorrendo, per l'ammissione di ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c., da pronunciarsi nei confronti dell'Avvocato
Claudio Fiornini con Studio in 37121 Verona, Corso Cavour n. 32, della sentenza assolutoria emessa a definizione del procedimento R.G.N.R.
8531/2012 a carico del dottor;
CP_2
per la parte appellata: nel merito, in via principale accertare e dichiarare l'infondatezza e/o inammissibilità dei motivi di appello formulati da e, per l'effetto, rigettare l'appello da questa Parte_1
proposto avverso la sentenza n. 615/2023 emessa in data 14.1.2023 dal
Tribunale di Venezia a definizione della causa civile rubricata al n.
7936/2020 R.G., pubblicata il giorno 13.4.2023 e notificata il successivo
14.4.2023, con conferma di quest'ultima. In ogni caso con vittoria di spese e compensi professionali per il presente grado di giudizio aumentati del 30% in considerazione della redazione dell'atto mediante tecniche informatiche che ne hanno agevolato la consultazione consentendo la ricerca testuale all'interno dei documenti allegati.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE art. 118 disp. attuaz. cpc
1. Con sentenza n. 615/2023 il tribunale di Venezia ha accolto la domanda proposta da e condannato CP_1 Parte_1
a pagare € 15.237,71 in favore dell'attore, oltre interessi al tasso ex
[...]
art. 1284,4° comma cc dalla domanda al saldo.
pag. 2/9 2. Il tribunale ha osservato che il dott. ha chiesto alla sua CP_1
compagnia il rimborso delle spese legali e di Parte_1
quelle medico-legali da lui sostenute (e in parte preventivate) per resistere nel processo penale per omicidio colposo n. 9109/2016 RGNR
– Tribunale di Verona;
il processo si è concluso con la sua assoluzione per non aver commesso il fatto (vd. sentenza resa da GIP di Verona n.
3921/2918 del 19.12.2018, doc. 32); le eccezioni opposte dalla compagnia per non pagare il dovuto sono tutte infondate;
infatti,
l'assicurato non ha agìto per conto del servizio sanitario nazionale, ma si
è limitato a sostituire un medico che operava presso una struttura diversa Organ dall sicché la polizza per la tutela giudiziaria del Sinjari copre il rischio contro la diminuzione del suo patrimonio, non di quello Organ dell la polizza controversa è del tipo claims made e in causa si controverte della sola tutela giudiziaria, rispetto alla quale la denuncia di sinistro è avvenuta il 5.11.2012 (doc. 3), ovvero nel vigore del contratto scaduto il 31.12.2013; comunque i documenti 4, 6 e 7 provenienti dai legali incaricati dall dimostrano che quest'ultima Parte_1
ha assunto gli oneri della difesa legale, esclusi quelli per i difensori di fiducia o d'ufficio; non è maturata alcuna prescrizione, poiché l'avv.
Grasso (nominato dal dopo aver revocato l'avv. Fiorini che era CP_1
stato incaricato dall'assicurazione) ha informato e trasmesso alla compagnia tutto l'incartamento del processo penale, ciò nel corso del
2018 (doc. 30, 33, 34, 46 etc); l'assicurazione deve rimborsare le spese legali e medico-legali, poiché ha malamente gestito la lite, nel senso che l'assicurato si è visto costretto a revocare il fiduciario avv. Fiorini messo a disposizione dalla compagnia, il quale era incompatibile avendo assunto la difesa del coimputato;
inoltre, si è dimostrato negligente, non avendo riferito al cliente l'avviso di chiusura delle indagini e il rinvio a pag. 3/9 giudizio;
nel mentre l'avv. Bazzani, che si era qualificata come una semplice “portavoce” della compagnia come ha riconosciuto la stessa
(pag. 4 della comparsa di costituzione), aveva Parte_1
invitato l'assistito a non recarsi in studio, essendo Modena intasata dalla festa del patrono, e si era dichiarata disponibile a fare un semplice consulto per telefono;
in queste condizioni, con l'urgenza di organizzare la difesa, il dott. ha legittimamente incaricato l'avv. Grasso di sua CP_1
fiducia, poiché “…l'attore ha provato che non Parte_1
ha gestito diligentemente la lite…” e “l'assicuratore non ha dimostrato che l'assicurato ha assunto una difesa errata o addirittura temeraria comportante conseguenze che sarebbero state evitate con l'assunzione della gestione della lite”; al contrario, la causa ha avuto esito favorevole per l'imputato con evidente risparmio per la compagnia in termini di risarcimento alla parte offesa;
l'importo dovuto al dott. è CP_1
liquidato in 15.237,71, valutate sia le spese documentate, sia i preavvisi di spesa che integrano comunque l'obbligazione per la società debitrice di effettuare il relativo pagamento.
3. Con atto del 18.5.2023 ha proposto Parte_1
appello deducendo i seguenti motivi:
a) errata comprensione della vicenda e delle difese proposte dalla parte convenuta;
violazione delle norme contrattuali;
b) in via subordinata: violazione delle norme contrattuali;
c) in via subordinata: violazione dell'art. 112 cpc;
d) la disciplina delle spese.
4. La parte appellata si è costituita con comparsa CP_1
dell'11.9.2023, resistendo al gravame.
pag. 4/9 5. Sulle conclusioni sopra riportate, la causa è stata riservata in decisione ai sensi dell'art. 190 cpc, con i termini di legge per depositare le comparse conclusionali e le memorie di replica.
6. Osserva la Corte. L'appellante espone che il dott. è stato CP_1
indagato per lo stesso reato due volte: nella prima fase ha nominato difensore l'avv. Ketti Bazzani, e il procedimento si è concluso con l'archiviazione; nella seconda, avviata a seguito di un supplemento di indagine, ha nominato l'avv. Fiorini, “il quale in precedenza aveva operato sostanzialmente come domiciliatario della Bazzani” (appello p.
4); essendo però insorta questione sulla linea difensiva con quest'ultima che si era messa a disposizione dell'imputato ma solo per telefono, il dott. ha revocato il mandato all'avv. Fiorini e nominato CP_1
direttamente un suo legale, ovvero l'avv. Daniele Grasso.
7. Ora, col primo motivo la compagnia (pagg. 6-18) sostiene di aver correttamente gestito la lite penale attraverso i due professionisti avv.
Fiorini e avv. Bazzani messi gratuitamente a disposizione del contraente;
e che la revoca dell'avv. Fiorini per nominare l'avv. Grasso è stata fatta da senza alcuna seria giustificazione, violando l'offerta di CP_1
assistenza dell'assicurazione e le disposizioni contrattuali, in particolare l'art. 29 sulla nomina di un avvocato di fiducia da parte dell'assicurato.
8. Il motivo è infondato: l'appellante non può negare quanto da essa medesima dichiarato in comparsa di costituzione alla p. 4, ovvero che l'avv. di Modena fosse una mera “portavoce” della CP_3
compagnia, sicché non si può sostenere che il tribunale ha “travisato le parole di questo patrocinio” (p. 15), poiché l'espressione usata non ha un significato equivoco. Che poi l'avv. Bazzani abbia impropriamente operato a favore dell'assicurato anche nella seconda fase della causa penale è un dato accertato: in un caso di medico imputato di omicidio pag. 5/9 colposo, la regola minima per impostare la difesa è la conferenza personale col cliente, non il consulto per telefono, e quest'altra circostanza valorizzata dal tribunale di Venezia non è neppure stata trattata nell'atto di appello.
9. D'altro canto, la revoca del mandato all'avv. Fiorini è giustificata dai comportamenti assunti in relazione alla mancata comunicazione delle indagini chiuse e del rinvio a giudizio. A proposito dei due legali la compagnia afferma che “…tale assistenza era prestata tramite
l'avvocato del foro di Modena e l'avvocato Claudio CP_3
Fiorini del foro di Verona con distinto ruolo tra i due, noto e accettato dal dottor (cf. doc. 5 , la prima essendo domina della CP_1 CP_1
difesa e il secondo agendo con il prevalente ruolo di domiciliatario”: in tal modo, è evidente che la nomina fiduciaria competeva sia all'avv.
Bazzani, sia all'avv. Fiorini, mentre il richiamato documento 5 non è decisivo, poiché conferma la nomina dell'avv. Bazzani – il dott. CP_1
si è limitato a dire di aver “accettato di essere rappresentato dall'avv.
Bazzani tramite l'avv. d'ufficio Cuoghi Stefano”, senza menzionare l'avv. Fiorini.
10. Appare comunque decisivo il fatto che alla fine fu lo stesso medico imputato a informare l'avvocato Bazzani del proprio rinvio a giudizio (vd. appello p. 4), mentre quest'ultima “…esprimeva stupore in merito alla richiesta di rinvio a giudizio…” (p. 8): dunque, l'assistenza tecnica offerta dalla compagnia per il tramite dei due legali suindicati va valutata nel suo complesso nel contesto sin qua riassunto, nel quale appare incerto l'effettivo controllo del processo in corso, e pertanto non si ravvisa alcuna violazione contrattuale nella decisione dell'assicurato di incaricare l'avv. Daniele Grasso.
pag. 6/9 11. Col secondo motivo (p. 18-23) contesta la Parte_1
liquidazione dell'indennizzo, lamentando che il giudice ha evitato di liquidarlo “nei limiti dei minimi tariffari” (p. 22) a fronte di un premio di soli € 99,00 (p. 21). Inoltre, ritiene non dovuta la parte di indennizzo relativa alle spese solo preventivate, e non pagate.
12. Il motivo è infondato, poiché intanto la stessa clausola richiamata alla p. 21 dall'appellante dice che sono coperte le spese relative alle prestazioni professionali espletate e documentate, e l'appello non contesta che quelle considerate dal tribunale siano tali, ovvero effettuate e documentate;
il fatto che per una parte vi fossero dei preavvisi di fattura, peraltro compatibili con l'attività indicata, non incide su questo aspetto.
13. Sull'importo, la stessa clausola prevede la liquidazione “secondo i minimi previsti dalle tariffe”, dunque le parti non hanno concordato una applicazione inderogabile di detti minimi: hanno fatto riferimento a un criterio orientativo, che di per sé non vincola il giudice.
14. Col terzo motivo (p. 24) si lamenta l'applicazione degli interessi al tasso commerciale dell'art. 1284, 4° comma cc: il motivo è infondato, poiché questa in discussione è un'obbligazione di valuta, non di valore;
non è un risarcimento del danno, ma il rimborso delle spese legali per prestazioni legali, sicché era sufficiente effettuare la verifica contabile sulla base dei documenti, senza alcun bisogno di ricorrete alla liquidazione equitativa del risarcimento – nel qual caso, in effetti, si applica l'interesse al tasso dell'art. 1284, 1° comma cc.
15. Col quarto motivo (p. 24s) parte appellante lamenta che il tribunale ha liquidato le spese di giudizio sui massimi tariffari, e nega che la causa fosse di particolare complessità. Il motivo è infondato, poiché le numerose eccezioni opposte dalla compagnia e l'analisi pag. 7/9 dell'intricato svolgimento dell'incarico originariamente ottenuto dai due legali della stessa hanno appesantito oltre misura la trattazione della causa.
16. Per le indicate ragioni, l'appello proposto da Parte_1
non può essere accolto. Le spese sono regolate secondo la
[...]
soccombenza e liquidate applicando i valori previsti dallo scaglione di riferimento, avuto riguardo a tipologia della causa, difficoltà e valore economico dell'affare, importanza dell'attività prestata (art. 4 DM
55/2014), con aumento del 30% sul compenso, visto che la comparsa è stata redatta con i link ipertestuali utili a consultare i documenti.
17. Sussistono i presupposti per applicare il comma 1‒quater dell'art. 13 DPR 115/2002, introdotto dall'art. 1, 17° comma l. 228/2012, sicché la parte obbligata deve versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello originariamente dovuto.
PER QUESTI MOTIVI
la Corte d'appello di Venezia, quarta sezione civile, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa e contraria istanza ed eccezione, così provvede:
1. rigetta l'appello proposto da e conferma la Parte_1
sentenza impugnata;
2. condanna a rifondere le spese a Parte_1 CP_1
liquidate in € 2.579,00 (scaglione da € 5.201,00 a € 26.000,00) per
[...]
compenso, oltre accessori di legge;
3. deve essere versato un ulteriore importo a titolo di contributo unificato e manda alla cancelleria per competenza;
4. dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti menzionati nel medesimo a norma dell'art. 52 D. Lvo 196/2003.
pag. 8/9 Venezia, 10.5.2024.
Il Presidente
Marco Campagnolo
pag. 9/9