Art. 32.
Quando nello stesso locale coesistano istituti di istruzione tecnica di diverso grado ma dello stesso tipo, la direzione entrambi e' affidata al capo dell'istituto di grado superiore.
Quando nello stesso locale coesistano istituti di istruzione tecnica di diverso grado ma dello stesso tipo, la direzione entrambi e' affidata al capo dell'istituto di grado superiore.