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Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 24/02/2025, n. 276 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 276 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2268/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MONZA
Quarta Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Carmen Arcellaschi Presidente Relatore
Dott. Claudia Bonomi Giudice
Dott. Camilla Filauro Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2268/2024 promossa con ricorso congiunto da:
(C.F. ), nata a [...] il [...] ed ivi Parte_1 C.F._1 residente in [...], elettivamente domiciliata presso lo Studio dell'Avv. Elisa
Spreafico che la rappresenta e difende come da procura in atti e
(C.F. ), nato a [...] il [...] e residente a Parte_2 C.F._2
CE (MB) in Via A. De Gasperi n. 3, elettivamente domiciliato presso lo Studio dell'Avv. Michela
Colombo che lo rappresenta e difende come da procura in atti
Con l'intervento del P.M. sede
OGGETTO: DIVORZIO CONGIUNTO
CONCLUSIONI CONGIUNTE
“I sigg.ri e chiedono l'emissione della pronuncia di Parte_1 Parte_2 cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto fra i sigg.ri
[...]
e in data 22.05.2017 a CE (MB), trascritto nei registri dello Parte_1 Parte_2 stato civile del medesimo Comune di CE al n. 3 Parte II serie A anno 2017, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile la trascrizione dell'emananda sentenza, alle seguenti
pagina 1 di 3 1) I coniugi rinunciano reciprocamente ad ogni pretesa relativa al proprio mantenimento essendo economicamente indipendenti.
2) Per quanto attiene ai finanziamenti, ai rapporti debitori, ai rapporti contrattuali, agli investimenti e ad altri rapporti creditizi, compresi gli eventuali frutti, accesi e/o intestati all'uno e/o altro coniuge, singolarmente e/o con terzi soggetti, essi restano definitivamente ad esclusivo carico e/o vantaggio della parte che ha contratto il prestito e/o che risulta intestataria della relativa posizione, senza che nessuna delle due abbia nulla a pretendere nei confronti dell'altra.
3) Con l'esatto adempimento di tutto quanto sopra pattuito, i coniugi avranno definito tra loro ogni rapporto di natura patrimoniale e non patrimoniale e non avranno, così, più nulla a chiedere e/o pretendere reciprocamente per qualsiasi titolo, ragione e/o causa - compresi, a titolo puramente esemplificativo risparmi, investimenti, tfr.
4) Le parti si concedono reciprocamente l'autorizzazione all'espatrio, nonché al rilascio dei rispettivi passaporti, carta d'identità e di ogni altro documento di identificazione, per il quale sia necessaria l'autorizzazione dell'altro coniuge.
5) I compensi e le spese del presente procedimento sono interamente compensati fra le parti”.
Motivi della decisione
I. La domanda di divorzio è fondata.
Risulta, infatti, dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione consensuale omologata dal Tribunale di Monza con sentenza n. 388/24, pubblicata il 12.6.2024 e passata in giudicato come da attestazione depositata agli atti. Non è contestato che nelle more non sia intervenuta riconciliazione, né sia ripresa, sia pur temporaneamente, la convivenza.
Deve, quindi, ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai definitivamente venuta meno, così che sarebbe impossibile il suo ricostituirsi.
Ricorrono, pertanto, i presupposti richiesti dall'art. 3 nr. 2 let. b della L.
1.12.1970 n. 898 come mod. dagli artt. 4 e 5 della L.
6.3.1987 n. 74, dall'art. 1 L.
6.5.2015 nr. 55.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere recepite nella presente sentenza in quanto sono tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei reciproci interessi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: I. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
e in CE (MB) il 22.5.2017 (trascritto al nr. 3 parte II
[...] Parte_2 serie A del registro atti di matrimonio di quel Comune anno 2017) alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni trascritte in epigrafe, da intendersi qui interamente riportate e trascritte;
II. ordina che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata dopo il passaggio in giudicato a cura del Cancelliere all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di CE (MB) affinchè sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della L.
1.12.1970 n. 898;
pagina 2 di 3 III. dichiara integralmente compensate le spese dei procedimenti.
Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio del 13 febbraio 2025
Il Presidente Estensore
Dott. Carmen Arcellaschi
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MONZA
Quarta Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Carmen Arcellaschi Presidente Relatore
Dott. Claudia Bonomi Giudice
Dott. Camilla Filauro Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2268/2024 promossa con ricorso congiunto da:
(C.F. ), nata a [...] il [...] ed ivi Parte_1 C.F._1 residente in [...], elettivamente domiciliata presso lo Studio dell'Avv. Elisa
Spreafico che la rappresenta e difende come da procura in atti e
(C.F. ), nato a [...] il [...] e residente a Parte_2 C.F._2
CE (MB) in Via A. De Gasperi n. 3, elettivamente domiciliato presso lo Studio dell'Avv. Michela
Colombo che lo rappresenta e difende come da procura in atti
Con l'intervento del P.M. sede
OGGETTO: DIVORZIO CONGIUNTO
CONCLUSIONI CONGIUNTE
“I sigg.ri e chiedono l'emissione della pronuncia di Parte_1 Parte_2 cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto fra i sigg.ri
[...]
e in data 22.05.2017 a CE (MB), trascritto nei registri dello Parte_1 Parte_2 stato civile del medesimo Comune di CE al n. 3 Parte II serie A anno 2017, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile la trascrizione dell'emananda sentenza, alle seguenti
pagina 1 di 3 1) I coniugi rinunciano reciprocamente ad ogni pretesa relativa al proprio mantenimento essendo economicamente indipendenti.
2) Per quanto attiene ai finanziamenti, ai rapporti debitori, ai rapporti contrattuali, agli investimenti e ad altri rapporti creditizi, compresi gli eventuali frutti, accesi e/o intestati all'uno e/o altro coniuge, singolarmente e/o con terzi soggetti, essi restano definitivamente ad esclusivo carico e/o vantaggio della parte che ha contratto il prestito e/o che risulta intestataria della relativa posizione, senza che nessuna delle due abbia nulla a pretendere nei confronti dell'altra.
3) Con l'esatto adempimento di tutto quanto sopra pattuito, i coniugi avranno definito tra loro ogni rapporto di natura patrimoniale e non patrimoniale e non avranno, così, più nulla a chiedere e/o pretendere reciprocamente per qualsiasi titolo, ragione e/o causa - compresi, a titolo puramente esemplificativo risparmi, investimenti, tfr.
4) Le parti si concedono reciprocamente l'autorizzazione all'espatrio, nonché al rilascio dei rispettivi passaporti, carta d'identità e di ogni altro documento di identificazione, per il quale sia necessaria l'autorizzazione dell'altro coniuge.
5) I compensi e le spese del presente procedimento sono interamente compensati fra le parti”.
Motivi della decisione
I. La domanda di divorzio è fondata.
Risulta, infatti, dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione consensuale omologata dal Tribunale di Monza con sentenza n. 388/24, pubblicata il 12.6.2024 e passata in giudicato come da attestazione depositata agli atti. Non è contestato che nelle more non sia intervenuta riconciliazione, né sia ripresa, sia pur temporaneamente, la convivenza.
Deve, quindi, ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai definitivamente venuta meno, così che sarebbe impossibile il suo ricostituirsi.
Ricorrono, pertanto, i presupposti richiesti dall'art. 3 nr. 2 let. b della L.
1.12.1970 n. 898 come mod. dagli artt. 4 e 5 della L.
6.3.1987 n. 74, dall'art. 1 L.
6.5.2015 nr. 55.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere recepite nella presente sentenza in quanto sono tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei reciproci interessi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: I. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
e in CE (MB) il 22.5.2017 (trascritto al nr. 3 parte II
[...] Parte_2 serie A del registro atti di matrimonio di quel Comune anno 2017) alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni trascritte in epigrafe, da intendersi qui interamente riportate e trascritte;
II. ordina che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata dopo il passaggio in giudicato a cura del Cancelliere all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di CE (MB) affinchè sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della L.
1.12.1970 n. 898;
pagina 2 di 3 III. dichiara integralmente compensate le spese dei procedimenti.
Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio del 13 febbraio 2025
Il Presidente Estensore
Dott. Carmen Arcellaschi
pagina 3 di 3