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Sentenza 31 gennaio 2025
Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 31/01/2025, n. 31 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 31 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova, Sezione Civile, composto dai seguenti Sigg. Magistrati:
Dott. Giorgio Bertola Presidente Rel.
Dott.ssa Valeria Monti Giudice
Dott. Elisabetta Pagliarini Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al ruolo il 23/01/2025 al n. 384/2025
R.G.,
DA
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv. RICCARDI GIOVANNINA, elettivamente domiciliata in VIA G.
CARDUCCI, 40 46100 MANTOVA, presso il difensore avv. RICCARDI
GIOVANNINA
ricorrente
CONTRO
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. CP_1 C.F._2
RICCARDI GIOVANNINA, elettivamente domiciliato in VIA G. CARDUCCI,
40 46100 MANTOVA presso lo studio dell'avv. RICCARDI GIOVANNINA
resistente avente per oggetto: modifica delle condizioni relative al divorzio, rimessa al Collegio in decisione all'udienza di rimessione in decisione del 24/01/2025,
nella quale le parti hanno formulato le seguenti
CONCLUSIONI CONGIUNTE
- per e “alla sentenza n. Parte_1 CP_1
762/2017 emessa dal Tribunale di Mantova il 4/7/2017 e pubblicata il
26/07/2017 in riforma dei punti 3 e 5 dichiarare la cessazione di ogni contributo
economico a favore dei figli e con Controparte_2 Controparte_3
conseguente cessazione da parte di di ogni obbligo di versamenti CP_1
per contributi al mantenimento e spese a favore degli stessi, alla signora
[...]
”; Parte_1
- per PM: “Esprime parere favorevole all'accoglimento del ricorso”
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per modifica delle condizioni relative al divorzio, le parti hanno formulato le conclusioni concordate indicate in epigrafe in relazione alle quali la domanda congiuntamente formulata va accolta.
Il Collegio ritiene che conclusioni congiuntamente rassegnate non sono contrarie alla legge e rispondono all'interesse della prole.
Tenuto conto della volontà in tal senso manifestata dalle parti, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1. omologa le modifiche alla sentenza n. 762/2017;
2. compensa integralmente tra le parti le spese processuali. pagina 2 di 3 Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale di
Mantova, il 31/01/2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
dott. Giorgio Bertola
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova, Sezione Civile, composto dai seguenti Sigg. Magistrati:
Dott. Giorgio Bertola Presidente Rel.
Dott.ssa Valeria Monti Giudice
Dott. Elisabetta Pagliarini Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al ruolo il 23/01/2025 al n. 384/2025
R.G.,
DA
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv. RICCARDI GIOVANNINA, elettivamente domiciliata in VIA G.
CARDUCCI, 40 46100 MANTOVA, presso il difensore avv. RICCARDI
GIOVANNINA
ricorrente
CONTRO
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. CP_1 C.F._2
RICCARDI GIOVANNINA, elettivamente domiciliato in VIA G. CARDUCCI,
40 46100 MANTOVA presso lo studio dell'avv. RICCARDI GIOVANNINA
resistente avente per oggetto: modifica delle condizioni relative al divorzio, rimessa al Collegio in decisione all'udienza di rimessione in decisione del 24/01/2025,
nella quale le parti hanno formulato le seguenti
CONCLUSIONI CONGIUNTE
- per e “alla sentenza n. Parte_1 CP_1
762/2017 emessa dal Tribunale di Mantova il 4/7/2017 e pubblicata il
26/07/2017 in riforma dei punti 3 e 5 dichiarare la cessazione di ogni contributo
economico a favore dei figli e con Controparte_2 Controparte_3
conseguente cessazione da parte di di ogni obbligo di versamenti CP_1
per contributi al mantenimento e spese a favore degli stessi, alla signora
[...]
”; Parte_1
- per PM: “Esprime parere favorevole all'accoglimento del ricorso”
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per modifica delle condizioni relative al divorzio, le parti hanno formulato le conclusioni concordate indicate in epigrafe in relazione alle quali la domanda congiuntamente formulata va accolta.
Il Collegio ritiene che conclusioni congiuntamente rassegnate non sono contrarie alla legge e rispondono all'interesse della prole.
Tenuto conto della volontà in tal senso manifestata dalle parti, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1. omologa le modifiche alla sentenza n. 762/2017;
2. compensa integralmente tra le parti le spese processuali. pagina 2 di 3 Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale di
Mantova, il 31/01/2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
dott. Giorgio Bertola
pagina 3 di 3