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Sentenza 2 settembre 2025
Sentenza 2 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 02/09/2025, n. 413 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 413 |
| Data del deposito : | 2 settembre 2025 |
Testo completo
. R.G. 3050/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Natalia FIORELLO Presidente rel
Dott. Ruggero BERARDI Giudice
Dott.ssa Giusy CIAMPA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da:
, nata a [...] il [...], elettivamente domiciliato pres- Parte_1 so l'Avv. ARESE SARA che lo rappresenta e difende per procura in atti,
e
, nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato Parte_2 presso l'Avv. AGNELLO ELISABETTA che lo rappresenta e difende per procura in atti,
RICORRENTI
Con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Cuneo
INTERVENUTO EX LEGE
OGGETTO: Scioglimento del matrimonio
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. i sigg.ri e Parte_1 Parte_2
hanno esposto di aver contratto matrimonio civile in CERVASCA il 23/08/2008
[...]
trascritto nei Registri dello Stato Civile di quel Comune al n. 3 , parte II, Serie C, dell'anno
2008, che dal matrimonio è nato il figlio in data 26.6.2008; Persona_1
che la convivenza è diventata intollerabile e pertanto la sig aveva depositato ricorso Pt_1
1 per separazione giudiziale, erano stati autorizzati a vivere separati e con sentenza del Tribuna- le di Cuneo n. 600/2020 era stata pronunciata la loro separazione;
non avendo ripreso la con- vivenza per il tempo di legge ed essendo impossibile ricostituire la comunione materiale e spi- rituale era loro intenzione addivenire alla dichiarazione di scioglimento del matrimonio alle seguenti condizioni :”
A) Affidamento esclusivo rafforzato del figlio minore . Persona_1
A.
1. Il figlio minore , di anni 16, viene affidato in via esclusiva alla madre, Persona_1 la quale eserciterà la responsabilità genitoriale anche relativamente alle questioni di maggior interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla residenza e alla salute. La residenza principale del minore sarà collocata presso la abitazione materna sita in Cerva- sca CN, Via A. Meucci 17.
A.
2. Il diritto di vista del padre potrà essere esercitato liberamente previo congruo preavviso alla madre, così come peraltro previsto anche nella sentenza resa dal Tribu- nale per i Minorenni di Torino.
Medesima statuizione varrà per le vacanze natalizie e di fine d'anno, per le vacanze pa- squali, per le festività varie durante l'anno scolastico, nonché per le vacanze estive. Per- tanto sul punto non viene allegato alcun piano genitoriale.
B) Mantenimento del minore . Persona_1
B.
1. Il Sig. si impegna a versare a titolo di contributo al manteni- Parte_2 mento del figlio minore la somma mensile di Euro 300,00 (Trecento/00), Persona_1 rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dal mese di deposito del presente ricorso, a mezzo bonifico bancario inte- stato alla Sig.ra Pt_1
Le detrazioni fiscali rimarranno al 100% in capo alla madre.
L'assegno unico universale verrà percepito in via esclusiva dalla madre.
B.
2. Le spese mediche non coperte dal S.S.N. e le spese straordinarie tutte (a titolo esem- plificativo ma non esaustivo scolastiche, ludico / sportive, etc. ….) verranno sostenute nella misura del 50% in capo a ciascun genitore. Tali spese, salvi i casi di necessità ed ur- genza e di routine, dovranno essere previamente concordate dai genitori e successi- vamente documentate per poter essere oggetto di rimborso da parte dell'altro coniuge, così come da Protocollo spese di Torino allegato al presente ricorso (doc. 5)
C) Parte_3
I ricorrenti dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di aver definito tra di loro ogni loro rapporto patrimoniale, non avendo allo stato più nulla reciprocamente a pretendere, salvo quanto previsto dalle condizioni di cui sopra.
2 I rispettivi legali, che sottoscrivono il ricorso, per autentica della sottoscrizione del pro- prio assistito e rinunciano alla solidarietà professionale.
Fatte salve le prescrizioni/statuizioni imposte dal nella procedura di cui al docu- Pt_4 mento allegato sub. 4). “
Il Giudice delegato ha assegnato termine per il deposito di note scritte in sostituzione di udien- za e le parti hanno provveduto in conformità.
Il Pubblico Ministero è intervenuto esprimendo parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
La domanda può essere accolto in quanto le condizioni previste dai coniugi sono conformi al- la legge: quanto ai figli minori, di cui si è omesso l'ascolto in quanto manifestamente super- fluo, le condizioni inerenti l'affidamento ed il diritto di visita del genitore non collocatario so- no coerenti con le decisioni illo tempore assunte dal Tribunale dei Minori di Torino, e appaio- no rispondere agli interessi della prole;
i ricorrenti hanno dato atto di aver definito i loro rap- porti patrimoniali
Nulla sulle spese stante la natura del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cuneo, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione da ri- tenersi disattesa o assorbita, dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato in Cervasca in data 23.8.2008 tra
, n. il 21/06/1973 a CUNEO (CN), Parte_1
E
, n. il 20/10/1976 a TORINO (TO), Parte_2
alle condizioni dagli stessi concordate nel ricorso e ribadite nelle note depositate ai sensi dell'art 473 bis.51 comma 2 cpc, come sopra trascritte e che qui si hanno per integralmente riportate.
Manda l'Ufficiale di Stato civile del comune di Cervasca ad annotare la sentenza a margine atto matrimonio
Nulla sulle spese.
Cuneo, così deciso nella camera di consiglio del 21.8.25
Il Presidente estensore
Dott.ssa Natalia Fiorello
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Natalia FIORELLO Presidente rel
Dott. Ruggero BERARDI Giudice
Dott.ssa Giusy CIAMPA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da:
, nata a [...] il [...], elettivamente domiciliato pres- Parte_1 so l'Avv. ARESE SARA che lo rappresenta e difende per procura in atti,
e
, nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato Parte_2 presso l'Avv. AGNELLO ELISABETTA che lo rappresenta e difende per procura in atti,
RICORRENTI
Con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Cuneo
INTERVENUTO EX LEGE
OGGETTO: Scioglimento del matrimonio
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. i sigg.ri e Parte_1 Parte_2
hanno esposto di aver contratto matrimonio civile in CERVASCA il 23/08/2008
[...]
trascritto nei Registri dello Stato Civile di quel Comune al n. 3 , parte II, Serie C, dell'anno
2008, che dal matrimonio è nato il figlio in data 26.6.2008; Persona_1
che la convivenza è diventata intollerabile e pertanto la sig aveva depositato ricorso Pt_1
1 per separazione giudiziale, erano stati autorizzati a vivere separati e con sentenza del Tribuna- le di Cuneo n. 600/2020 era stata pronunciata la loro separazione;
non avendo ripreso la con- vivenza per il tempo di legge ed essendo impossibile ricostituire la comunione materiale e spi- rituale era loro intenzione addivenire alla dichiarazione di scioglimento del matrimonio alle seguenti condizioni :”
A) Affidamento esclusivo rafforzato del figlio minore . Persona_1
A.
1. Il figlio minore , di anni 16, viene affidato in via esclusiva alla madre, Persona_1 la quale eserciterà la responsabilità genitoriale anche relativamente alle questioni di maggior interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla residenza e alla salute. La residenza principale del minore sarà collocata presso la abitazione materna sita in Cerva- sca CN, Via A. Meucci 17.
A.
2. Il diritto di vista del padre potrà essere esercitato liberamente previo congruo preavviso alla madre, così come peraltro previsto anche nella sentenza resa dal Tribu- nale per i Minorenni di Torino.
Medesima statuizione varrà per le vacanze natalizie e di fine d'anno, per le vacanze pa- squali, per le festività varie durante l'anno scolastico, nonché per le vacanze estive. Per- tanto sul punto non viene allegato alcun piano genitoriale.
B) Mantenimento del minore . Persona_1
B.
1. Il Sig. si impegna a versare a titolo di contributo al manteni- Parte_2 mento del figlio minore la somma mensile di Euro 300,00 (Trecento/00), Persona_1 rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dal mese di deposito del presente ricorso, a mezzo bonifico bancario inte- stato alla Sig.ra Pt_1
Le detrazioni fiscali rimarranno al 100% in capo alla madre.
L'assegno unico universale verrà percepito in via esclusiva dalla madre.
B.
2. Le spese mediche non coperte dal S.S.N. e le spese straordinarie tutte (a titolo esem- plificativo ma non esaustivo scolastiche, ludico / sportive, etc. ….) verranno sostenute nella misura del 50% in capo a ciascun genitore. Tali spese, salvi i casi di necessità ed ur- genza e di routine, dovranno essere previamente concordate dai genitori e successi- vamente documentate per poter essere oggetto di rimborso da parte dell'altro coniuge, così come da Protocollo spese di Torino allegato al presente ricorso (doc. 5)
C) Parte_3
I ricorrenti dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di aver definito tra di loro ogni loro rapporto patrimoniale, non avendo allo stato più nulla reciprocamente a pretendere, salvo quanto previsto dalle condizioni di cui sopra.
2 I rispettivi legali, che sottoscrivono il ricorso, per autentica della sottoscrizione del pro- prio assistito e rinunciano alla solidarietà professionale.
Fatte salve le prescrizioni/statuizioni imposte dal nella procedura di cui al docu- Pt_4 mento allegato sub. 4). “
Il Giudice delegato ha assegnato termine per il deposito di note scritte in sostituzione di udien- za e le parti hanno provveduto in conformità.
Il Pubblico Ministero è intervenuto esprimendo parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
La domanda può essere accolto in quanto le condizioni previste dai coniugi sono conformi al- la legge: quanto ai figli minori, di cui si è omesso l'ascolto in quanto manifestamente super- fluo, le condizioni inerenti l'affidamento ed il diritto di visita del genitore non collocatario so- no coerenti con le decisioni illo tempore assunte dal Tribunale dei Minori di Torino, e appaio- no rispondere agli interessi della prole;
i ricorrenti hanno dato atto di aver definito i loro rap- porti patrimoniali
Nulla sulle spese stante la natura del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cuneo, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione da ri- tenersi disattesa o assorbita, dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato in Cervasca in data 23.8.2008 tra
, n. il 21/06/1973 a CUNEO (CN), Parte_1
E
, n. il 20/10/1976 a TORINO (TO), Parte_2
alle condizioni dagli stessi concordate nel ricorso e ribadite nelle note depositate ai sensi dell'art 473 bis.51 comma 2 cpc, come sopra trascritte e che qui si hanno per integralmente riportate.
Manda l'Ufficiale di Stato civile del comune di Cervasca ad annotare la sentenza a margine atto matrimonio
Nulla sulle spese.
Cuneo, così deciso nella camera di consiglio del 21.8.25
Il Presidente estensore
Dott.ssa Natalia Fiorello
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