CA
Sentenza 7 maggio 2025
Sentenza 7 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Caltanissetta, sentenza 07/05/2025, n. 168 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Caltanissetta |
| Numero : | 168 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 238/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CALTANISSETTA
SEZIONE UNICA CIVILE
composta dai magistrati: dott. Roberto Rezzonico Presidente dott.ssa Maria Lucia Insinga Consigliere dott.ssa Flavia Strazzanti Consigliere Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in secondo grado iscritta al n. 238/2021 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi concernente l'impugnazione della sentenza del Tribunale di Caltanissetta n. 408/2021 pubblicata il
15.07.2021, promossa
DA
(C.F.: ), in persona del Sindaco Arch. Parte_1 P.IVA_1 Pt_2
rappresentato e difeso dall'avv. Daniela Rita Sollima (C.F.: ), giusti
[...] C.F._1
Decreto Sindacale n. 63 del 15.9.2021, Determina Dirigenziale n. 1426 del 15.9.2021 e mandato rilasciato in foglio allegato all'atto di appello, domiciliato presso l'Avvocatura Comunale a , Corso Parte_1
Umberto I, Palazzo di Città, FAX: 0934/74233, indirizzo PEC: altanissetta.itEmail_1 Pt_1
APPELLANTE
CONTRO
(P. IVA: con Controparte_1 P.IVA_2 sede in Catania nella via Don Minzoni n.13, in persona del suo Presidente e legale rappresentante
[...]
, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Marabete (C.F.: ), FAX: CP_2 C.F._2
1 0923/477234, indirizzo PEC: ed elettivamente Email_2 domiciliato presso lo studio di quest'ultimo sito in Trapani nella via S. Agostino n. 11,
APPELLATA
All'udienza del 28.11.2024, tenutasi con la modalità della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il rassegnava le seguenti conclusioni: “dire illegittima, ingiusta o, con qualsiasi diversa Parte_1 statuizione, dichiarare in riforma della Sentenza di primo grado che al non è dovuta Controparte_1 alcuna somma, ex art. 2041 c.c., da parte del , per il trasporto dei soggetti diversamente abili da Pt_1 Parte_1
e per il centro di riabilitazione gestito dallo stesso dire illegittima, ingiusta o, con qualsiasi diversa statuizione, CP_1 dichiarare in riforma della Sentenza di primo grado che al è dovuta una somma di Controparte_1 carattere indennitario e, per l'effetto, in via equitativa determinare detta somma in considerazione, anche, delle assenze alla terapia riabilitativa che i soggetti, ammessi alla medesima, compiono;
dire illegittima, ingiusta o, con qualsiasi diversa statuizione, dichiarare in riforma della sentenza di primo grado che in relazione alla tipologia del rapporto dedotto in giudizio e/o dell'ascrizione dello stesso all'art. 2041 c.c non sono dovuti gli interessi ex D. Lgs 231/2002. Spese e compensi.”.
Il chiedeva di rigettarsi il proposto appello, con conferma integrale della sentenza impugnata, CP_1 come da conclusioni rassegnate: “l'ecc.ma Corte di Appello rigetti il proposto gravame, in quanto infondato in punto di fatto e di diritto per le ragioni che sono state superiormente esposte e per quanto già dedotto in primo grado.
Conseguentemente, e per l'effetto, confermi l'impugnata sentenza perché sorretta da congrua e logica motivazione, conforme al diritto positivo. Con condanna della controparte alla rifusione delle spese e compensi del grado. Salvo ogni altro diritto.”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di appello ritualmente notificato, il ha impugnato la sentenza n. Parte_1
408/2021, pubblicata in data 15.07.2021, del Tribunale di Caltanissetta che, in accoglimento dell'azione di arricchimento senza causa ex artt. 2041 e 2042 c.c. esperita, in via subordinata, dal
[...]
ha condannato il al pagamento, in favore del , Controparte_1 Pt_1 CP_1 dell'importo di €105.976,64 oltre interessi ex D. Lgs. 231/2002 dal trentunesimo giorno successivo al ricevimento delle fatture emesse fino al saldo, compensando le spese di lite in ragione della particolare complessità della materia.
Nel giudizio di primo grado, con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., il , Controparte_1 premesso di aver eseguito, ex art. 5 L.R. Regione Siciliana n. 16 del 1986 e previa convenzione con il
Comune di , prestazioni di trasporto in favore di soggetti disabili, residenti nel Comune, Parte_1 fruitori delle prestazioni sanitarie erogate dal medesimo per il periodo dal 22.09.2003 al CP_1
30.09.2007, ha allegato anche di aver proseguito l'erogazione di tale servizio, in assenza di convenzione con il per il periodo compreso tra l'1.10.2007 al 31.12.2011 e che tra le parti veniva stipulata Pt_1
2 transazione con cui l'ente si obbligava a corrispondere gli importi dovuti per i trasporti che erano stati effettuati sino a quel momento e per quelli che sarebbero stati eseguiti fino al 31.12.2011.
Allegava poi il che con nota del 03.01.2012 l'ente locale comunicava di avere approvato un CP_1 sistema di accreditamento degli enti abilitati all'erogazione del servizio.
Il ricorrente, assumendo di aver continuato ad erogare tale servizio fino al dicembre 2014, richiamando l'obbligo imposto in capo al dalla normativa sopra richiamata che, rileva quale atto, diverso dal Pt_1 contratto, idoneo a produrre l'obbligazione in conformità all'ordinamento giuridico ex art. 1173 c.c., ha domandato la condanna dell'Amministrazione resistente alla corresponsione di €105.976,64, per il pagamento delle prestazioni eseguite ex art. 5, L.R. Regione Siciliana n. 16 del 1986 nelle annualità 2012,
2013 e 2014, oltre interessi ex D. Lgs. 231/2002.
In via subordinata, il ha domandato il riconoscimento di un indennizzo ex artt. 2041 e 2042 CP_1
c.c. per le prestazioni effettuate e non ancora pagate.
Il ha chiesto il rigetto della domanda poiché infondata. A sostegno deduceva Parte_1 che dal 2012 veniva adottata la procedura di accreditamento per il servizio specifico di trasporto dei disabili ai centri di riabilitazione - in virtù del quale l'utente sceglie tra le ditte, inserite in apposito elenco, quella del cui servizio di trasporto intende fruire e consegna al soggetto che effettua il trasporto il voucher rilasciato dall'Ente che costituisce titolo per ricevere il pagamento da parte dell'ente locale - e che il non veniva incluso tra gli enti accreditati al trasporto dei disabili in Controparte_1 quanto l'istanza proposta difettava di alcuni documenti necessari, non prodotti neppure a seguito di specifica richiesta di integrazione.
Il Comune deduceva altresì che la legge regionale n.16 del 1986, all'art. 5, prevede lo stanziamento della somma da destinare alla concessione di contributi ai Comuni di residenza dei portatori di handicap, con espressa autorizzazione a detti Comuni ad erogare agli enti, istituzioni ed associazioni che svolgono attività di riabilitazione in favore di soggetti portatori di handicap, una retta giornaliera per ogni assistito munito di regolare impegnativa rilasciata dall' unità sanitaria locale di competenza "a copertura del servizio di trasporto erogato" con la specificazione che “la retta verrà erogata fino a quando i comuni non saranno in grado di organizzare direttamente il servizio che potranno pure dare in convenzione”. Seconde il pertanto, avendo Pt_1
l'ente compiutamente organizzato il servizio ed essendosene fatto carico direttamente, mediante accreditamento, è venuto meno, in forza della normativa di riferimento, l'obbligo di pagamento in capo al in favore del . Pt_1 Controparte_1
In secondo luogo, il Comune ha eccepito il difetto di prova circa l'effettiva erogazione del servizio stante Cont che gli elenchi vistati dell' non provano l'effettiva fruizione del servizio di trasporto da parte dei soggetti disabili.
3 Eccepiva, inoltre, l'intervenuta prescrizione annuale della pretesa creditoria avversaria stante l'applicabilità, al caso di specie, della disciplina relativa al contratto di trasporto, e l'inapplicabilità degli interessi ex D. Lgs. 231/2002 in ragione della natura non contrattuale del rapporto in esame.
Infine, il ha eccepito l'infondatezza della domanda subordinata di arricchimento senza causa per Pt_1 difetto di prova in ordine all'esecuzione delle prestazioni e al conseguimento di un'utilità da parte dell'Amministrazione, oltre che per difetto del requisito della sussidiarietà.
Il Giudice, disposto il mutamento del rito, con la sentenza impugnata ha ritenuto infondata l'eccezione di prescrizione sollevata dal in ragione dell'applicabilità, al caso di specie, del termine di Pt_1 prescrizione decennale, vertendo la controversia in ordine ad un appalto di servizi da parte della Pubblica
Amministrazione, ed ha accolto la domanda subordinata di arricchimento senza causa, ritenendo che non fosse necessario dare prova del riconoscimento dell'utilitas, potendo, tale prova trarsi, in relazione alla
Pubblica Amministrazione, dalla stessa esecuzione di una prestazione in un suo favore purché tale prestazione non sia sta celata e purché non sia stata imposta;
rilevava in proposito che “non emerge dagli atti che il abbia preso posizione puntuale e specifica (ovvero analitica con riferimento ai singoli prospetti trasmessi Pt_1 ed alle singole fatture ricevute) in merito alla concreta esecuzione delle prestazioni”.
Escludeva quindi che fosse stata dimostrata l'imposizione della prestazione da parte dell'esecutore e assumeva raggiunta la prova della effettiva esecuzione dei trasporti poiché “l'apposizione del “visto” da parte Cont Con dell' sui prospetti periodici dei trasporti avviene solo dopo che la stessa abbia controllato la regolarità delle impegnative emesse per i soggetti svantaggiati assistiti”.
Riconosceva poi gli interessi ex d.lgs. 231/2002 “trattandosi di prestazioni di servizi oggetto di fatturazione”.
Con il primo motivo di gravame, l'appellante eccepisce l'erroneità della sentenza nella parte in cui afferma la fondatezza dell'azione di arricchimento senza causa per avere il giudice argomentato la sussistenza del credito avversario sulla scorta del difetto di prova in ordine a un arricchimento imposto o inconsapevole del Pt_1
Tale pronuncia, secondo l'ente locale, sarebbe viziata dall'omessa valutazione giudiziale di alcuni documenti che dimostrerebbero l'imposizione al medesimo ente della prestazione di trasporto di soggetti disabili svolta dal perché erogata in assenza di convenzione, accreditamento o affidamento CP_1 diretto del servizio. Il Comune aggiunge che, contrariamente a quanto affermato dal giudice di prime cure, sarebbe altresì in atti la prova della propria reiterata presa di posizione contraria all'erogazione del servizio da parte del , ciò confermando il carattere imposto della prestazione dell'appellato CP_1 perché svolta contro la volontà della stessa Amministrazione. Infine, secondo l'appellante,
l'arricchimento sarebbe avvenuto in difetto di consapevolezza del medesimo ente locale che, in ragione della tipologia di servizio, ne avrebbe avuto conoscenza solo con la ricezione delle fatture contestate e, quindi, in via postuma alla sua realizzazione.
4 Con il secondo motivo di appello, il si duole della condanna al pagamento dell'intero importo Pt_1 indicato nelle fatture azionate dall'odierno appellato. L'appellante eccepisce l'inidoneità degli elenchi Cont vidimati dall' a provare l'effettiva erogazione della prestazione di trasporto nella misura indicata nelle fatture, atteso che tali prospetti indicherebbero “i soggetti inclusi nei programmi di riabilitazione a carico dell' e non anche la partecipazione puntuale a tali attività”, seguendone l'ingiusta condanna del al CP_3 Pt_1 pagamento anche del servizio reso “vuoto per pieno”, ovverosia quelle quote del servizio di trasporto non reso perché il soggetto era assente alla terapia. Inoltre, osserva il tale condanna si porrebbe Pt_1 in contrasto con il consolidato orientamento della giurisprudenza di merito che liquida l'indennizzo ex art. 2041 c.c. nei limiti della diminuzione patrimoniale subita dal depauperato in assenza di un valido titolo, con esclusione di quanto lo stesso avrebbe ottenuto, a titolo di lucro cessante, in presenza di un contratto valido.
Con il terzo ed ultimo motivo di gravame, il si duole della condanna al pagamento degli interessi Pt_1 moratori ai sensi del D. Lgs. 231/2002 eccependo che la natura non contrattuale e non commerciale del rapporto con il osterebbe all'applicazione di detta disciplina al caso di specie. CP_1
*****
L'appello è fondato.
In via preliminare, si osserva che il Giudice di primo grado ha accolto l'azione di arricchimento senza causa proposta in via subordinata dal , nulla statuendo in ordine alla domanda principale di CP_1 condanna del all'osservanza e adempimento dell'obbligazione ex lege discendente dalla L.R. Pt_1 della Regione Siciliana n. 16 del 1986, sicché tale questione, in assenza di proposizione di appello sul punto, non può costituire oggetto di esame in adesione al principio tantum devolutum quantum appellatum.
Ciò premesso, questione nodale al fine di decidere è quella di verificare se l'Amministrazione convenuta abbia ottemperato all'onere probatorio su di essa gravante al fine di sottrarsi all'obbligo indennitario ex art. 2041 c.c., dando prova della natura imposta dell'arricchimento perché avvenuto contro la sua volontà
o in assenza della sua consapevolezza (in ordine all'onere probatorio nell'azione ex art. 2041 c.c. avverso la Pubblica Amministrazione cfr. Cass. Sezioni Unite, sent. n. 10798 del 26/05/2015: “Il riconoscimento dell'utilità da parte dell'arricchito non costituisce requisito dell'azione di indebito arricchimento, sicché il depauperato che agisce ex art. 2041 cod. civ. nei confronti della P.A. ha solo l'onere di provare il fatto oggettivo dell'arricchimento, senza che l'ente pubblico possa opporre il mancato riconoscimento dello stesso, esso potendo, invece, eccepire e provare che
l'arricchimento non fu voluto o non fu consapevole, e che si trattò, quindi, di "arricchimento imposto"”; in senso conforme
Cass. Civ., Sez. I, sent. n. 15937 del 27/06/2017, Cass. Civ., Sez. III, ord. n. 11209 del 24/04/2019 e, da ultimo, Cass. Civ., Sez. III, ord. n. 14735 del 27/05/2024).
Non ignora la Corte, infatti, che è ormai superato l'orientamento secondo cui, per l'utile esperimento dell'azione di arricchimento senza causa nei confronti della P.A., occorre la prova, oltre che del fatto
5 materiale dell'esecuzione di una prestazione vantaggiosa per l'ente pubblico, del riconoscimento, espresso o tacito da parte dell'amministrazione interessata, ovvero che questa abbia compiuto una cosciente e consapevole valutazione dell'utilità della prestazione e che l'abbia considerata rispondente alle proprie finalità istituzionali.
Ed invero neanche parte appellante, con l'impugnazione, ha censurato la sentenza del giudice in ragione del mancato riconoscimento dell'utilità da parte dell'amministrazione; consegue che le deduzioni di parte appellata, che assume che il requisito speciale del riconoscimento dell'utilitas non è richiesto per l'accoglimento dell'azione, non sono pertinenti.
La questione di rilievo, piuttosto, attiene, all'imputabilità dell'arricchimento all'amministrazione, finalizzato ad evitare il rischio che l'ente pubblico possa subire iniziative di terzi, che assumono di essere ingiustamente depauperati, intraprese contro il volere dell'ente o comunque senza che i suoi organi rappresentativi ne abbiano contezza.
In tale prospettiva si tratta perciò di accertare se l'ente pubblico sia stato almeno consapevole della prestazione indebita e nulla abbia fatto per respingerla “sicchè nell'avvenuta utilizzazione della prestazione è da ravvisare, invece che un atto di riconoscimento - difficilmente definibile nei suoi caratteri e soprattutto giuridicamente inammissibile, non potendo mai condizionarsi la proponibilità di un'azione ad una preventiva manifestazione di volontà del soggetto contro cui essa è diretta - un mero fatto dimostrativo dell'imputabilità giuridica a tale soggetto della situazione dedotta in giudizio" (Sez. U, Sentenza n. 4198 del 19/07/1982 citata da Cass. Sezioni Unite, sent. n. 10798 del 26/05/2015).
Intendendo dare continuità a tale condivisibile orientamento, non può non rilevarsi come, dall'esame della documentazione del fascicolo di primo grado, risulti raggiunta la prova della ricorrenza, nella fattispecie, di un arricchimento imposto.
Sono versati in atti l'accordo transattivo con cui il tra l'altro, ha notiziato controparte Pt_1 dell'intenzione di bandire una procedura ad evidenza pubblica per l'affidamento del servizio de quo, indicando la data del 31.12.2011 quale termine ultimo dell'erogazione del servizio in assenza di un valido titolo (all. 4 del ricorso ex art. 702 bis c.p.c.) e la missiva, datata 3.1.2012, con cui il ha informato Pt_1 il aver approvato il sistema di accreditamento, invitando l'appellato a depositare la CP_1 documentazione necessaria all'accreditamento (all. 5 del ricorso ex art. 702 bis c.p.c.).
È di tutta evidenza che il , già a far data dal 3.1.2012, avesse piena consapevolezza del CP_1 necessario previo accreditamento per poter erogare il servizio di trasporto e, quindi, avanzare legittime pretese di pagamento: l'appellato, invece, in spregio agli accordi intercorsi con controparte e al provvedimento amministrativo comunale, ha seguitato ad erogare il servizio, benché fosse stato escluso dall'elenco dei soggetti accreditati per il servizio di trasporto dei disabili.
La natura imposta della prestazione de quo, perché erogata contro la volontà del è poi provata Pt_1 dalle missive con cui l'appellante ha respinto le pretese di pagamento avanzate dal in relazione CP_1
6 all'erogazione del servizio negli anni 2012, 2013 e 2014, opponendo tanto il contenuto dell'accordo transattivo – con cui il si era impegnato ad eseguire il servizio, in assenza di accreditamento, CP_1 fino al 31.12.2011 – tanto l'assenza di un provvedimento autorizzativo all'erogazione del servizio secondo modalità diverse da quelle indicate nel bando, risultando così evidente che il abbia ripetutamente Pt_1 adottato una posizione contraria all'erogazione del servizio, ad opera del , in spregio alle regole CP_1 concorrenziali (all.ti 5 e 6 della comparsa di costituzione del in primo grado). Pt_1
Non può dunque ascriversi all'Amministrazione nessuna forma di acquiescenza e deve dirsi, piuttosto, che l'esecuzione della prestazione da parte del , privo del riconoscimento della capacità di CP_1 erogare servizi finanziati con fondi pubblici, attuato dall'amministrazione con l'accreditamento, ha costituito espediente per eludere i controlli e le verifiche propedeutiche all'accreditamento e volute dall'Ente per assicurare la fornitura di servizi di qualità.
Va posto, infatti, nella dovuta attenzione che il aveva domandato di integrare la domanda di Pt_1 accreditamento del con l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di trasporto e l'elenco degli CP_1 utenti del servizio (all. 4 comparsa di costituzione e risposta) e con la nota del 16.3.2012 il CP_1 inviava solo l'elenco richiesto (documento n. 1, depositato dal in primo grado con nota del CP_1
8.1.2020); invero con la nota del 7 novembre 2013 il ammette di non essere in possesso della CP_1 licenza per il servizio di trasporto (all. 10 del ricorso ex art. 702 bis c.p.c).
Non rispondente al vero è pertanto la circostanza dedotta dall'appellata secondo cui “malgrado della puntuale trasmissione della documentazione richiesta (doc. 7fasc. 1° grado), il non dava seguito agli impegni assunti” Pt_1 peraltro facendo riferimento ad un documento (all. 7) che contiene fatture e sollecito di pagamento, e non la documentazione richiesta ai fini dell'accreditamento.
In ogni caso non è oggetto del presente giudizio l'illegittimità dell'esclusione dall'accreditamento del
, invero mai dedotta da quest'ultimo, e comunque, da far valere secondo gli strumenti di legge CP_1 ove ne sussistono i presupposti, ma quanto evidenziato vale a spiegare che l'azione di arricchimento senza causa non può costituire espediente per consentire l'instaurazione di rapporti obbligatori al di fuori dei presupposti di legge.
Coglie, quindi, nel segno la censura dell'appellante anche nella parte in cui sostiene la natura imposta dell'arricchimento perché realizzatosi in difetto della sua consapevolezza: l'omessa adesione al sistema di accreditamento rende evidente che l'erogazione del servizio sia avvenuta all'insaputa dell'Amministrazione che ne ha avuto cognizione solo all'esito della sua realizzazione, ovvero solo con la ricezione delle missive contenenti le richieste di pagamento delle allegate fatture per le prestazioni eseguite nel periodo dal 2012 al 2013 seguendone l'impossibilità per quest'ultima di poter tempestivamente contestare l'esecuzione del servizio di trasporto.
Deve pertanto ritenersi, in riforma della sentenza impugnata, che il abbia fornito specifica ed Pt_1 esaustiva prova sull'imposizione dell'arricchimento.
7 Peraltro risulta infondata l'asserzione di parte appellata che avanza dubbi circa l'effettiva organizzazione del servizio de quo secondo le regole dell'accreditamento: depongono, piuttosto, in tal senso, l'avviso pubblico relativo all'istituzione del servizio di trasporto dei soggetti disabili tramite accreditamento di enti ed erogazione di vouchers e la collegata determina dirigenziale (all. 12 e 13 depositati dall'appellante in primo grado con memoria ex art. 183, co. 6, n. 1 c.p.c.).
Si dimostra priva di pregio l'affermazione con cui l'appellato prospetta l'esistenza di una trattativa tra le parti in causa per evitare l'interruzione dell'erogazione del servizio: invero la nota del 20.3.2014, richiamata dallo stesso appellato a riprova di tale circostanza (all. 11 del ricorso ex art. 702 bis c.p.c.) è una missiva inviata dallo stesso al che, pertanto, nulla CP_1 Pt_1 può dimostrare degli intenti e delle determinazioni dell'amministrazione; inoltre non sussiste prova alcuna
“delle rassicurazioni ricevute dal Sindaco circa la sottoscrizione di un'apposita convenzione”.
Alla luce delle considerazioni svolte, il primo motivo di appello è fondato e va accolto, essendo stata raggiunta la prova della ricorrenza di un “arricchimento imposto” per avere l'appellato erogato la prestazione di trasporto ex art. 5, L.R. Regione Siciliana n. 16 del 1986 contro la volontà e in difetto della consapevolezza del Segue l'infondatezza dell'azione generale di arricchimento Parte_1 senza causa esperita dal . CP_1
L'accoglimento del primo motivo di gravame assorbe gli ulteriori due motivi di gravame: escluso l'an della pretesa creditoria del è superflua l'indagine circa la correttezza della condanna del al CP_1 Pt_1 pagamento dell'intero importo portato dalle fatture azionate dal e al versamento degli interessi CP_1 ex D. Lgs. 231/2002.
L'accoglimento del gravame impone una diversa ripartizione delle spese del primo grado che, tenuto conto del complessivo esito della lite, dovendosi procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di riforma della sentenza impugnata.
Le spese di lite del giudizio di primo grado, pertanto, vanno poste in capo al perché CP_1 soccombente, come da liquidazione in dispositivo secondo i parametri medi previsti per le cause dinnanzi al Tribunale di valore compreso tra €52.000,01 ed €260.000,00 per le fasi introduttiva, di studio, istruttoria e decisionale, con la riduzione del 50% in considerazione del concreto valore della causa.
Allo stesso modo, le spese di lite del presente grado, in applicazione del criterio della soccombenza, sono poste in capo all'odierno appellato e vanno liquidate in base ai medesimi parametri riferiti alle cause dinnanzi alla Corte d'Appello esclusa la fase istruttoria, per non essersi svolta attività corrispondente.
PQM
La Corte d'Appello di Caltanissetta, definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. 238/2021
R.G., ogni altra domanda o eccezione respinta o assorbita, in riforma della sentenza del Tribunale di
Caltanissetta n. 408/2021, pubblicata il 15.07.2021, così provvede:
8 - accerta e dichiara l'infondatezza dell'azione generale di arricchimento esperita ex art. 2041 c.c. dal
Controparte_1
- condanna il al pagamento, in Controparte_1 favore del , delle spese di lite di primo grado, liquidate in complessivi Pt_1 Parte_1
€ 7.052,00, di cui € 1.276,00 per la fase introduttiva, € 814,00 per la fase di studio, € 2.835,00 per la fase istruttoria ed €2.127,00 per la fase decisionale, e di quelle del presente grado, liquidate in complessivi €
4.997,00, di cui €1.489 per la fase introduttiva, €956,00 per la fase di studio ed €2.552,00 per la fase decisionale.
Così deciso in Caltanissetta, il 30 aprile 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Flavia Strazzanti Roberto Rezzonico
9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CALTANISSETTA
SEZIONE UNICA CIVILE
composta dai magistrati: dott. Roberto Rezzonico Presidente dott.ssa Maria Lucia Insinga Consigliere dott.ssa Flavia Strazzanti Consigliere Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in secondo grado iscritta al n. 238/2021 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi concernente l'impugnazione della sentenza del Tribunale di Caltanissetta n. 408/2021 pubblicata il
15.07.2021, promossa
DA
(C.F.: ), in persona del Sindaco Arch. Parte_1 P.IVA_1 Pt_2
rappresentato e difeso dall'avv. Daniela Rita Sollima (C.F.: ), giusti
[...] C.F._1
Decreto Sindacale n. 63 del 15.9.2021, Determina Dirigenziale n. 1426 del 15.9.2021 e mandato rilasciato in foglio allegato all'atto di appello, domiciliato presso l'Avvocatura Comunale a , Corso Parte_1
Umberto I, Palazzo di Città, FAX: 0934/74233, indirizzo PEC: altanissetta.itEmail_1 Pt_1
APPELLANTE
CONTRO
(P. IVA: con Controparte_1 P.IVA_2 sede in Catania nella via Don Minzoni n.13, in persona del suo Presidente e legale rappresentante
[...]
, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Marabete (C.F.: ), FAX: CP_2 C.F._2
1 0923/477234, indirizzo PEC: ed elettivamente Email_2 domiciliato presso lo studio di quest'ultimo sito in Trapani nella via S. Agostino n. 11,
APPELLATA
All'udienza del 28.11.2024, tenutasi con la modalità della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il rassegnava le seguenti conclusioni: “dire illegittima, ingiusta o, con qualsiasi diversa Parte_1 statuizione, dichiarare in riforma della Sentenza di primo grado che al non è dovuta Controparte_1 alcuna somma, ex art. 2041 c.c., da parte del , per il trasporto dei soggetti diversamente abili da Pt_1 Parte_1
e per il centro di riabilitazione gestito dallo stesso dire illegittima, ingiusta o, con qualsiasi diversa statuizione, CP_1 dichiarare in riforma della Sentenza di primo grado che al è dovuta una somma di Controparte_1 carattere indennitario e, per l'effetto, in via equitativa determinare detta somma in considerazione, anche, delle assenze alla terapia riabilitativa che i soggetti, ammessi alla medesima, compiono;
dire illegittima, ingiusta o, con qualsiasi diversa statuizione, dichiarare in riforma della sentenza di primo grado che in relazione alla tipologia del rapporto dedotto in giudizio e/o dell'ascrizione dello stesso all'art. 2041 c.c non sono dovuti gli interessi ex D. Lgs 231/2002. Spese e compensi.”.
Il chiedeva di rigettarsi il proposto appello, con conferma integrale della sentenza impugnata, CP_1 come da conclusioni rassegnate: “l'ecc.ma Corte di Appello rigetti il proposto gravame, in quanto infondato in punto di fatto e di diritto per le ragioni che sono state superiormente esposte e per quanto già dedotto in primo grado.
Conseguentemente, e per l'effetto, confermi l'impugnata sentenza perché sorretta da congrua e logica motivazione, conforme al diritto positivo. Con condanna della controparte alla rifusione delle spese e compensi del grado. Salvo ogni altro diritto.”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di appello ritualmente notificato, il ha impugnato la sentenza n. Parte_1
408/2021, pubblicata in data 15.07.2021, del Tribunale di Caltanissetta che, in accoglimento dell'azione di arricchimento senza causa ex artt. 2041 e 2042 c.c. esperita, in via subordinata, dal
[...]
ha condannato il al pagamento, in favore del , Controparte_1 Pt_1 CP_1 dell'importo di €105.976,64 oltre interessi ex D. Lgs. 231/2002 dal trentunesimo giorno successivo al ricevimento delle fatture emesse fino al saldo, compensando le spese di lite in ragione della particolare complessità della materia.
Nel giudizio di primo grado, con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., il , Controparte_1 premesso di aver eseguito, ex art. 5 L.R. Regione Siciliana n. 16 del 1986 e previa convenzione con il
Comune di , prestazioni di trasporto in favore di soggetti disabili, residenti nel Comune, Parte_1 fruitori delle prestazioni sanitarie erogate dal medesimo per il periodo dal 22.09.2003 al CP_1
30.09.2007, ha allegato anche di aver proseguito l'erogazione di tale servizio, in assenza di convenzione con il per il periodo compreso tra l'1.10.2007 al 31.12.2011 e che tra le parti veniva stipulata Pt_1
2 transazione con cui l'ente si obbligava a corrispondere gli importi dovuti per i trasporti che erano stati effettuati sino a quel momento e per quelli che sarebbero stati eseguiti fino al 31.12.2011.
Allegava poi il che con nota del 03.01.2012 l'ente locale comunicava di avere approvato un CP_1 sistema di accreditamento degli enti abilitati all'erogazione del servizio.
Il ricorrente, assumendo di aver continuato ad erogare tale servizio fino al dicembre 2014, richiamando l'obbligo imposto in capo al dalla normativa sopra richiamata che, rileva quale atto, diverso dal Pt_1 contratto, idoneo a produrre l'obbligazione in conformità all'ordinamento giuridico ex art. 1173 c.c., ha domandato la condanna dell'Amministrazione resistente alla corresponsione di €105.976,64, per il pagamento delle prestazioni eseguite ex art. 5, L.R. Regione Siciliana n. 16 del 1986 nelle annualità 2012,
2013 e 2014, oltre interessi ex D. Lgs. 231/2002.
In via subordinata, il ha domandato il riconoscimento di un indennizzo ex artt. 2041 e 2042 CP_1
c.c. per le prestazioni effettuate e non ancora pagate.
Il ha chiesto il rigetto della domanda poiché infondata. A sostegno deduceva Parte_1 che dal 2012 veniva adottata la procedura di accreditamento per il servizio specifico di trasporto dei disabili ai centri di riabilitazione - in virtù del quale l'utente sceglie tra le ditte, inserite in apposito elenco, quella del cui servizio di trasporto intende fruire e consegna al soggetto che effettua il trasporto il voucher rilasciato dall'Ente che costituisce titolo per ricevere il pagamento da parte dell'ente locale - e che il non veniva incluso tra gli enti accreditati al trasporto dei disabili in Controparte_1 quanto l'istanza proposta difettava di alcuni documenti necessari, non prodotti neppure a seguito di specifica richiesta di integrazione.
Il Comune deduceva altresì che la legge regionale n.16 del 1986, all'art. 5, prevede lo stanziamento della somma da destinare alla concessione di contributi ai Comuni di residenza dei portatori di handicap, con espressa autorizzazione a detti Comuni ad erogare agli enti, istituzioni ed associazioni che svolgono attività di riabilitazione in favore di soggetti portatori di handicap, una retta giornaliera per ogni assistito munito di regolare impegnativa rilasciata dall' unità sanitaria locale di competenza "a copertura del servizio di trasporto erogato" con la specificazione che “la retta verrà erogata fino a quando i comuni non saranno in grado di organizzare direttamente il servizio che potranno pure dare in convenzione”. Seconde il pertanto, avendo Pt_1
l'ente compiutamente organizzato il servizio ed essendosene fatto carico direttamente, mediante accreditamento, è venuto meno, in forza della normativa di riferimento, l'obbligo di pagamento in capo al in favore del . Pt_1 Controparte_1
In secondo luogo, il Comune ha eccepito il difetto di prova circa l'effettiva erogazione del servizio stante Cont che gli elenchi vistati dell' non provano l'effettiva fruizione del servizio di trasporto da parte dei soggetti disabili.
3 Eccepiva, inoltre, l'intervenuta prescrizione annuale della pretesa creditoria avversaria stante l'applicabilità, al caso di specie, della disciplina relativa al contratto di trasporto, e l'inapplicabilità degli interessi ex D. Lgs. 231/2002 in ragione della natura non contrattuale del rapporto in esame.
Infine, il ha eccepito l'infondatezza della domanda subordinata di arricchimento senza causa per Pt_1 difetto di prova in ordine all'esecuzione delle prestazioni e al conseguimento di un'utilità da parte dell'Amministrazione, oltre che per difetto del requisito della sussidiarietà.
Il Giudice, disposto il mutamento del rito, con la sentenza impugnata ha ritenuto infondata l'eccezione di prescrizione sollevata dal in ragione dell'applicabilità, al caso di specie, del termine di Pt_1 prescrizione decennale, vertendo la controversia in ordine ad un appalto di servizi da parte della Pubblica
Amministrazione, ed ha accolto la domanda subordinata di arricchimento senza causa, ritenendo che non fosse necessario dare prova del riconoscimento dell'utilitas, potendo, tale prova trarsi, in relazione alla
Pubblica Amministrazione, dalla stessa esecuzione di una prestazione in un suo favore purché tale prestazione non sia sta celata e purché non sia stata imposta;
rilevava in proposito che “non emerge dagli atti che il abbia preso posizione puntuale e specifica (ovvero analitica con riferimento ai singoli prospetti trasmessi Pt_1 ed alle singole fatture ricevute) in merito alla concreta esecuzione delle prestazioni”.
Escludeva quindi che fosse stata dimostrata l'imposizione della prestazione da parte dell'esecutore e assumeva raggiunta la prova della effettiva esecuzione dei trasporti poiché “l'apposizione del “visto” da parte Cont Con dell' sui prospetti periodici dei trasporti avviene solo dopo che la stessa abbia controllato la regolarità delle impegnative emesse per i soggetti svantaggiati assistiti”.
Riconosceva poi gli interessi ex d.lgs. 231/2002 “trattandosi di prestazioni di servizi oggetto di fatturazione”.
Con il primo motivo di gravame, l'appellante eccepisce l'erroneità della sentenza nella parte in cui afferma la fondatezza dell'azione di arricchimento senza causa per avere il giudice argomentato la sussistenza del credito avversario sulla scorta del difetto di prova in ordine a un arricchimento imposto o inconsapevole del Pt_1
Tale pronuncia, secondo l'ente locale, sarebbe viziata dall'omessa valutazione giudiziale di alcuni documenti che dimostrerebbero l'imposizione al medesimo ente della prestazione di trasporto di soggetti disabili svolta dal perché erogata in assenza di convenzione, accreditamento o affidamento CP_1 diretto del servizio. Il Comune aggiunge che, contrariamente a quanto affermato dal giudice di prime cure, sarebbe altresì in atti la prova della propria reiterata presa di posizione contraria all'erogazione del servizio da parte del , ciò confermando il carattere imposto della prestazione dell'appellato CP_1 perché svolta contro la volontà della stessa Amministrazione. Infine, secondo l'appellante,
l'arricchimento sarebbe avvenuto in difetto di consapevolezza del medesimo ente locale che, in ragione della tipologia di servizio, ne avrebbe avuto conoscenza solo con la ricezione delle fatture contestate e, quindi, in via postuma alla sua realizzazione.
4 Con il secondo motivo di appello, il si duole della condanna al pagamento dell'intero importo Pt_1 indicato nelle fatture azionate dall'odierno appellato. L'appellante eccepisce l'inidoneità degli elenchi Cont vidimati dall' a provare l'effettiva erogazione della prestazione di trasporto nella misura indicata nelle fatture, atteso che tali prospetti indicherebbero “i soggetti inclusi nei programmi di riabilitazione a carico dell' e non anche la partecipazione puntuale a tali attività”, seguendone l'ingiusta condanna del al CP_3 Pt_1 pagamento anche del servizio reso “vuoto per pieno”, ovverosia quelle quote del servizio di trasporto non reso perché il soggetto era assente alla terapia. Inoltre, osserva il tale condanna si porrebbe Pt_1 in contrasto con il consolidato orientamento della giurisprudenza di merito che liquida l'indennizzo ex art. 2041 c.c. nei limiti della diminuzione patrimoniale subita dal depauperato in assenza di un valido titolo, con esclusione di quanto lo stesso avrebbe ottenuto, a titolo di lucro cessante, in presenza di un contratto valido.
Con il terzo ed ultimo motivo di gravame, il si duole della condanna al pagamento degli interessi Pt_1 moratori ai sensi del D. Lgs. 231/2002 eccependo che la natura non contrattuale e non commerciale del rapporto con il osterebbe all'applicazione di detta disciplina al caso di specie. CP_1
*****
L'appello è fondato.
In via preliminare, si osserva che il Giudice di primo grado ha accolto l'azione di arricchimento senza causa proposta in via subordinata dal , nulla statuendo in ordine alla domanda principale di CP_1 condanna del all'osservanza e adempimento dell'obbligazione ex lege discendente dalla L.R. Pt_1 della Regione Siciliana n. 16 del 1986, sicché tale questione, in assenza di proposizione di appello sul punto, non può costituire oggetto di esame in adesione al principio tantum devolutum quantum appellatum.
Ciò premesso, questione nodale al fine di decidere è quella di verificare se l'Amministrazione convenuta abbia ottemperato all'onere probatorio su di essa gravante al fine di sottrarsi all'obbligo indennitario ex art. 2041 c.c., dando prova della natura imposta dell'arricchimento perché avvenuto contro la sua volontà
o in assenza della sua consapevolezza (in ordine all'onere probatorio nell'azione ex art. 2041 c.c. avverso la Pubblica Amministrazione cfr. Cass. Sezioni Unite, sent. n. 10798 del 26/05/2015: “Il riconoscimento dell'utilità da parte dell'arricchito non costituisce requisito dell'azione di indebito arricchimento, sicché il depauperato che agisce ex art. 2041 cod. civ. nei confronti della P.A. ha solo l'onere di provare il fatto oggettivo dell'arricchimento, senza che l'ente pubblico possa opporre il mancato riconoscimento dello stesso, esso potendo, invece, eccepire e provare che
l'arricchimento non fu voluto o non fu consapevole, e che si trattò, quindi, di "arricchimento imposto"”; in senso conforme
Cass. Civ., Sez. I, sent. n. 15937 del 27/06/2017, Cass. Civ., Sez. III, ord. n. 11209 del 24/04/2019 e, da ultimo, Cass. Civ., Sez. III, ord. n. 14735 del 27/05/2024).
Non ignora la Corte, infatti, che è ormai superato l'orientamento secondo cui, per l'utile esperimento dell'azione di arricchimento senza causa nei confronti della P.A., occorre la prova, oltre che del fatto
5 materiale dell'esecuzione di una prestazione vantaggiosa per l'ente pubblico, del riconoscimento, espresso o tacito da parte dell'amministrazione interessata, ovvero che questa abbia compiuto una cosciente e consapevole valutazione dell'utilità della prestazione e che l'abbia considerata rispondente alle proprie finalità istituzionali.
Ed invero neanche parte appellante, con l'impugnazione, ha censurato la sentenza del giudice in ragione del mancato riconoscimento dell'utilità da parte dell'amministrazione; consegue che le deduzioni di parte appellata, che assume che il requisito speciale del riconoscimento dell'utilitas non è richiesto per l'accoglimento dell'azione, non sono pertinenti.
La questione di rilievo, piuttosto, attiene, all'imputabilità dell'arricchimento all'amministrazione, finalizzato ad evitare il rischio che l'ente pubblico possa subire iniziative di terzi, che assumono di essere ingiustamente depauperati, intraprese contro il volere dell'ente o comunque senza che i suoi organi rappresentativi ne abbiano contezza.
In tale prospettiva si tratta perciò di accertare se l'ente pubblico sia stato almeno consapevole della prestazione indebita e nulla abbia fatto per respingerla “sicchè nell'avvenuta utilizzazione della prestazione è da ravvisare, invece che un atto di riconoscimento - difficilmente definibile nei suoi caratteri e soprattutto giuridicamente inammissibile, non potendo mai condizionarsi la proponibilità di un'azione ad una preventiva manifestazione di volontà del soggetto contro cui essa è diretta - un mero fatto dimostrativo dell'imputabilità giuridica a tale soggetto della situazione dedotta in giudizio" (Sez. U, Sentenza n. 4198 del 19/07/1982 citata da Cass. Sezioni Unite, sent. n. 10798 del 26/05/2015).
Intendendo dare continuità a tale condivisibile orientamento, non può non rilevarsi come, dall'esame della documentazione del fascicolo di primo grado, risulti raggiunta la prova della ricorrenza, nella fattispecie, di un arricchimento imposto.
Sono versati in atti l'accordo transattivo con cui il tra l'altro, ha notiziato controparte Pt_1 dell'intenzione di bandire una procedura ad evidenza pubblica per l'affidamento del servizio de quo, indicando la data del 31.12.2011 quale termine ultimo dell'erogazione del servizio in assenza di un valido titolo (all. 4 del ricorso ex art. 702 bis c.p.c.) e la missiva, datata 3.1.2012, con cui il ha informato Pt_1 il aver approvato il sistema di accreditamento, invitando l'appellato a depositare la CP_1 documentazione necessaria all'accreditamento (all. 5 del ricorso ex art. 702 bis c.p.c.).
È di tutta evidenza che il , già a far data dal 3.1.2012, avesse piena consapevolezza del CP_1 necessario previo accreditamento per poter erogare il servizio di trasporto e, quindi, avanzare legittime pretese di pagamento: l'appellato, invece, in spregio agli accordi intercorsi con controparte e al provvedimento amministrativo comunale, ha seguitato ad erogare il servizio, benché fosse stato escluso dall'elenco dei soggetti accreditati per il servizio di trasporto dei disabili.
La natura imposta della prestazione de quo, perché erogata contro la volontà del è poi provata Pt_1 dalle missive con cui l'appellante ha respinto le pretese di pagamento avanzate dal in relazione CP_1
6 all'erogazione del servizio negli anni 2012, 2013 e 2014, opponendo tanto il contenuto dell'accordo transattivo – con cui il si era impegnato ad eseguire il servizio, in assenza di accreditamento, CP_1 fino al 31.12.2011 – tanto l'assenza di un provvedimento autorizzativo all'erogazione del servizio secondo modalità diverse da quelle indicate nel bando, risultando così evidente che il abbia ripetutamente Pt_1 adottato una posizione contraria all'erogazione del servizio, ad opera del , in spregio alle regole CP_1 concorrenziali (all.ti 5 e 6 della comparsa di costituzione del in primo grado). Pt_1
Non può dunque ascriversi all'Amministrazione nessuna forma di acquiescenza e deve dirsi, piuttosto, che l'esecuzione della prestazione da parte del , privo del riconoscimento della capacità di CP_1 erogare servizi finanziati con fondi pubblici, attuato dall'amministrazione con l'accreditamento, ha costituito espediente per eludere i controlli e le verifiche propedeutiche all'accreditamento e volute dall'Ente per assicurare la fornitura di servizi di qualità.
Va posto, infatti, nella dovuta attenzione che il aveva domandato di integrare la domanda di Pt_1 accreditamento del con l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di trasporto e l'elenco degli CP_1 utenti del servizio (all. 4 comparsa di costituzione e risposta) e con la nota del 16.3.2012 il CP_1 inviava solo l'elenco richiesto (documento n. 1, depositato dal in primo grado con nota del CP_1
8.1.2020); invero con la nota del 7 novembre 2013 il ammette di non essere in possesso della CP_1 licenza per il servizio di trasporto (all. 10 del ricorso ex art. 702 bis c.p.c).
Non rispondente al vero è pertanto la circostanza dedotta dall'appellata secondo cui “malgrado della puntuale trasmissione della documentazione richiesta (doc. 7fasc. 1° grado), il non dava seguito agli impegni assunti” Pt_1 peraltro facendo riferimento ad un documento (all. 7) che contiene fatture e sollecito di pagamento, e non la documentazione richiesta ai fini dell'accreditamento.
In ogni caso non è oggetto del presente giudizio l'illegittimità dell'esclusione dall'accreditamento del
, invero mai dedotta da quest'ultimo, e comunque, da far valere secondo gli strumenti di legge CP_1 ove ne sussistono i presupposti, ma quanto evidenziato vale a spiegare che l'azione di arricchimento senza causa non può costituire espediente per consentire l'instaurazione di rapporti obbligatori al di fuori dei presupposti di legge.
Coglie, quindi, nel segno la censura dell'appellante anche nella parte in cui sostiene la natura imposta dell'arricchimento perché realizzatosi in difetto della sua consapevolezza: l'omessa adesione al sistema di accreditamento rende evidente che l'erogazione del servizio sia avvenuta all'insaputa dell'Amministrazione che ne ha avuto cognizione solo all'esito della sua realizzazione, ovvero solo con la ricezione delle missive contenenti le richieste di pagamento delle allegate fatture per le prestazioni eseguite nel periodo dal 2012 al 2013 seguendone l'impossibilità per quest'ultima di poter tempestivamente contestare l'esecuzione del servizio di trasporto.
Deve pertanto ritenersi, in riforma della sentenza impugnata, che il abbia fornito specifica ed Pt_1 esaustiva prova sull'imposizione dell'arricchimento.
7 Peraltro risulta infondata l'asserzione di parte appellata che avanza dubbi circa l'effettiva organizzazione del servizio de quo secondo le regole dell'accreditamento: depongono, piuttosto, in tal senso, l'avviso pubblico relativo all'istituzione del servizio di trasporto dei soggetti disabili tramite accreditamento di enti ed erogazione di vouchers e la collegata determina dirigenziale (all. 12 e 13 depositati dall'appellante in primo grado con memoria ex art. 183, co. 6, n. 1 c.p.c.).
Si dimostra priva di pregio l'affermazione con cui l'appellato prospetta l'esistenza di una trattativa tra le parti in causa per evitare l'interruzione dell'erogazione del servizio: invero la nota del 20.3.2014, richiamata dallo stesso appellato a riprova di tale circostanza (all. 11 del ricorso ex art. 702 bis c.p.c.) è una missiva inviata dallo stesso al che, pertanto, nulla CP_1 Pt_1 può dimostrare degli intenti e delle determinazioni dell'amministrazione; inoltre non sussiste prova alcuna
“delle rassicurazioni ricevute dal Sindaco circa la sottoscrizione di un'apposita convenzione”.
Alla luce delle considerazioni svolte, il primo motivo di appello è fondato e va accolto, essendo stata raggiunta la prova della ricorrenza di un “arricchimento imposto” per avere l'appellato erogato la prestazione di trasporto ex art. 5, L.R. Regione Siciliana n. 16 del 1986 contro la volontà e in difetto della consapevolezza del Segue l'infondatezza dell'azione generale di arricchimento Parte_1 senza causa esperita dal . CP_1
L'accoglimento del primo motivo di gravame assorbe gli ulteriori due motivi di gravame: escluso l'an della pretesa creditoria del è superflua l'indagine circa la correttezza della condanna del al CP_1 Pt_1 pagamento dell'intero importo portato dalle fatture azionate dal e al versamento degli interessi CP_1 ex D. Lgs. 231/2002.
L'accoglimento del gravame impone una diversa ripartizione delle spese del primo grado che, tenuto conto del complessivo esito della lite, dovendosi procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di riforma della sentenza impugnata.
Le spese di lite del giudizio di primo grado, pertanto, vanno poste in capo al perché CP_1 soccombente, come da liquidazione in dispositivo secondo i parametri medi previsti per le cause dinnanzi al Tribunale di valore compreso tra €52.000,01 ed €260.000,00 per le fasi introduttiva, di studio, istruttoria e decisionale, con la riduzione del 50% in considerazione del concreto valore della causa.
Allo stesso modo, le spese di lite del presente grado, in applicazione del criterio della soccombenza, sono poste in capo all'odierno appellato e vanno liquidate in base ai medesimi parametri riferiti alle cause dinnanzi alla Corte d'Appello esclusa la fase istruttoria, per non essersi svolta attività corrispondente.
PQM
La Corte d'Appello di Caltanissetta, definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. 238/2021
R.G., ogni altra domanda o eccezione respinta o assorbita, in riforma della sentenza del Tribunale di
Caltanissetta n. 408/2021, pubblicata il 15.07.2021, così provvede:
8 - accerta e dichiara l'infondatezza dell'azione generale di arricchimento esperita ex art. 2041 c.c. dal
Controparte_1
- condanna il al pagamento, in Controparte_1 favore del , delle spese di lite di primo grado, liquidate in complessivi Pt_1 Parte_1
€ 7.052,00, di cui € 1.276,00 per la fase introduttiva, € 814,00 per la fase di studio, € 2.835,00 per la fase istruttoria ed €2.127,00 per la fase decisionale, e di quelle del presente grado, liquidate in complessivi €
4.997,00, di cui €1.489 per la fase introduttiva, €956,00 per la fase di studio ed €2.552,00 per la fase decisionale.
Così deciso in Caltanissetta, il 30 aprile 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Flavia Strazzanti Roberto Rezzonico
9