Sentenza breve 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bari, sez. I, sentenza breve 07/03/2025, n. 316 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bari |
| Numero : | 316 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00316/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01533/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1533 del 2024, proposto da
AI EL, rappresentato e difeso dagli avvocati Santa Zingrillo r Marco Dibitonto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito e Ufficio Scolastico Regionale Puglia – Ufficio V Ambito Territoriale per la RO di GG, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
LI NA MA La Piscopia, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
- dell’avviso pubblicato dall’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia – Ministero dell’Istruzione e del Merito il 14 ottobre 2024, prot. n. 0062182, nei limiti dell’interesse della ricorrente e limitatamente alla parte in cui il Direttore Generale, in attuazione dello scorrimento disposto con proprio decreto prot. n. 0059266 del 3 ottobre 2024 della graduatoria di merito del concorso indetto con D.D. 2575/2023, ha assegnato alla prof.ssa AI EL la titolarità di un posto di insegnamento ADMM (sostegno scuola secondaria di primo grado) nella RO di Brindisi, in luogo del posto prioritariamente richiesto dalla ricorrente e disponibile nella RO di GG (come determinato nel contingente disposto dall’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia decreto del 28 agosto 2024, n. 0047972) e che, tuttavia, è stato nelle more illegittimamente assegnato, ai fini dell’assunzione a tempo indeterminato, a una docente non vincitrice di concorso bensì inserita in G.P.S.;
- del decreto del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia – Ministero dell’Istruzione e del Merito del 9 ottobre 2024, prot. n. 0061082, e del relativo Allegato A, recante le “disponibilità residue” per le immissioni in ruolo dei docenti vincitori del concorso indetto con D.D. 2575/2023, nei limiti dell’interesse della ricorrente e limitatamente alla parte in cui il contingente per la classe di concorso ADMM è stato rideterminato in un posto a valere sulla RO di Brindisi, poiché l’unico posto originariamente disponibile per la classe concorsuale ADMM per la RO di GG (come risultate dal decreto dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia del 28 agosto 2024, n. 0047972), è stato illegittimamente assegnato dall’Ufficio V – Ambito Territoriale della RO di GG, nelle more delle procedure di scorrimento delle graduatorie di merito del concorso indetto con D.D. 2575/2023, a una docente di I Fascia della G.P.S. della RO di GG e non vincitrice di concorso pubblico, giusta disposizione n. 15714 del 23 agosto 2024 adottata “ai sensi dell’art. 14 d.l. n. 19/2024” e dunque ai fini dell’assunzione a tempo indeterminato;
- del decreto del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia – Ministero dell’Istruzione e del Merito dell’8 ottobre 2024, prot. n. 0060936, e del relativo Allegato A, recante le “disponibilità residue” per le immissioni in ruolo dei docenti vincitori del concorso indetto con D.D. 2575/2023, nei limiti dell’interesse della ricorrente e limitatamente alla parte in cui il contingente per la classe di concorso ADMM è stato rideterminato in un solo posto a valere sulla RO di Brindisi, poiché l’unico posto originariamente disponibile per la classe concorsuale ADMM per la RO di GG (come risultante dal decreto dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia del 28 agosto 2024, n. 0047972), è stato illegittimamente assegnato dall’Ufficio V – Ambito Territoriale della RO di GG, nelle more delle procedure di scorrimento delle graduatorie di merito del concorso indetto con D.D. 2575/2023, a una docente I Fascia della G.P.S. della RO di GG e non vincitrice di concorso pubblico, giusta disposizione n. 15714 del 23 agosto 2024 adottata “ai sensi dell’art. 14 d.l. n. 19/2024” e dunque ai fini dell’assunzione a tempo indeterminato;
- del decreto dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia – Ministero dell’Istruzione e del Merito del 3 ottobre 2024, prot. n. 0059266, nei limiti dell’interesse della ricorrente ovvero nella parte in cui il Direttore Generale, nel disporre lo scorrimento della graduatoria di merito del concorso indetto con D.D. 2575/2023 per la classe ADMM in favore della prof.ssa AI EL, non ha dato atto del diritto della ricorrente di essere assegnata a una delle sedi di cui al contingente definito dall’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia con decreto del 28 agosto 2024, n. 0047972, come per l’appunto la RO di GG, che al tempo dello scorrimento non erano state scelte da altri docenti rientranti nella graduatoria di merito del concorso indetto con D.D. 2575/2023;
- della disposizione dell’Ufficio V – Ambito Territoriale della RO di GG dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia – Ministero dell’Istruzione e del Merito n. 15714 del 23 agosto 2024, nella parte in cui ha illegittimamente attribuito “ai sensi dell’art. 14 d.l. n. 19/2024”, dunque ai fini dell’assunzione a tempo indeterminato, alla prof.ssa LI NA MA La Piscopia, C.F. [...], quale collocata in posizione utile nella I Fascia della G.P.S. della RO di GG e non vincitrice di concorso pubblico, l’unico posto disponibile per la classe concorsuale ADMM per la RO di GG a valere sul contingente di posti, determinato dall’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia con decreto del 22 agosto 2024, n. 0047972, che avrebbe primariamente dovuto essere assegnato alla ricorrente, in quanto vincitrice di concorso pubblico e inclusa nella graduatoria di merito del concorso indetto con D.D. 2575/2023;
- di tutti gli altri atti presupposti, connessi e/o conseguenziali, ancorché non conosciuti dalla ricorrente, ivi inclusi gli atti di natura istruttoria e tutte le comunicazioni riguardanti lo scorrimento della graduatoria per la classe ADMM del concorso indetto con D.D. 2575/2023 e l’avvenuta assegnazione del posto disponibile nella RO di GG, ai sensi dell’art. 14 d.l. n. 19/2024, a una docente non vincitrice di concorso bensì inserita in graduatorie nella I Fascia della G.P.S. della RO di GG, nei limiti e per quanto di interesse della ricorrente;
- dei provvedimenti, ancorché non conosciuti e che potrebbero intervenire nelle more del giudizio, con i quali le Amministrazioni resistenti provvederanno a deliberare l’eventuale assunzione e/o l’immissione in servizio a tempo indeterminato, in una scuola della RO di GG, della controinteressata, in applicazione dell’impugnata disposizione dell’Ufficio V – Ambito Territoriale della RO di GG dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia – Ministero dell’Istruzione e del Merito n. 15714 del 23 agosto 2024;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle Amministrazioni statali resistenti;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2025 l’avv. Donatella Testini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Considerato che:
- la giurisdizione del giudice amministrativo riguarda "le sole procedure. concorsuali in senso stretto … dalla pubblicazione del bando alla valutazione dei candidati, sino all'approvazione della graduatoria finale che individui i vincitori, mentre le controversie relative agli atti successivi rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario", poiché in tali circostanze vengono in rilievo "atti che non possono che restare compresi tra le determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato (del D.Lgs. n. 165 del 200 7, art. 5, comma 2), di fronte ai quali sono configurabili solo diritti soggettivi, avendo la pretesa ad oggetto il diritto all'assunzione; né la giurisdizione del giudice del lavoro soffre deroga per il fatto che venga in questione un atto amministrativo presupposto, che può essere disapplicato a tutela del diritto azionato" (Cons. Stato, sez. V, sentenza del 06.10.2022, n. 8556);
- nel caso di specie, la ricorrente non propone alcuna doglianza avverso gli esiti della procedura, né avverso la graduatoria finale, facendo valere in giudizio la pretesa all’assegnazione di un posto d’insegnamento di una sede diversa;
Ritenuto, pertanto, di dichiarare il ricorso improcedibile per difetto di giurisdizione, appartenendo la controversia al perimetro di cognizione del giudice ordinario, innanzi al quale la ricorrente potrà riassumere il giudizio ai sensi dell’art. 11, comma 2, c.p.a.;
Ritenuto, infine, che in ragione della natura in rito della pronuncia sussistono i presupposti di legge per disporre l’integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione I, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione, indicando, quale giudice dotato di giurisdizione, il Giudice Ordinario, innanzi al quale il giudizio dovrà essere riassunto ai sensi dell’art. 11, comma 2, c.p.a.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Angelo Scafuri, Presidente
Alfredo Giuseppe Allegretta, Consigliere
Donatella Testini, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Donatella Testini | Angelo Scafuri |
IL SEGRETARIO