Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 11/02/2025, n. 346 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 346 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. 5789/2022
Verbale di udienza dell'11.02.2025
E' presente per l' e per delega dell'avv. Sirio Giametta, l'avv. Parte_1
Rita Castelluccio, la quale insiste per l'accoglimento dell'appello con vittoria di spese, diritti e competenza in favore del procuratore dichiaratosi antistatario. E' altresì presente l'avv. Raffaele
Renzullo, per delega dell'avv. Chianese, il quale si riporta aglia tti di causa chiedendo l'accogliemento delle proprie richieste, con vittoria di spese.
Il G.I. da lettura del dispositivo e provvede al deposito della sentenza.
N. 5789/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
III SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Torre Annunziata, III Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dr.ssa Emanuela Musi, ha emesso ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
pagina 1 di 9
promossa da
, P.IVA/C.F. con sede in Parte_1 P.IVA_1
Roma, via Giuseppe Grezar, 14, in persona del dr. , nella sua qualità di Controparte_1
Procuratore in virtù dei poteri al medesimo conferiti giusta procura speciale - REP. N. 177893
RACCOLTA N. 11776 del 28.04.2022 rappresenta e difesa, in virtù di procura alle liti in calce all'atto di appello, dall'avv. Sirio Giametta (CF: ), e con questa C.F._1
elettivamente domiciliata presso il suo studio professionale sito in Frattamaggiore (NA) alla Via
C. Pezzullo nr. 65, PEC: Email_1
-APPELLANTE
contro
C.F. ( ), nato a [...] il Controparte_2 C.F._2
24.1.1963 ed ivi residente a[...] rappresentato e difeso, in virtù di procura alle liti in calce all'atto introduttivo del giudizio di primo grado, dall'avv. Giovanni Chianese (CF:
) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio professionale sito in C.F._3
Torre del Greco (NA), alla via Marconi nr. 32; PEC: Email_2
[...]
[...]
[...]
in persona del Legale Controparte_3
rapp.te p.t. (C.F. a mezzo posta elettronica all'indirizzo PEC P.IVA_2
ed alla PEC: Email_3 Email_4
pagina 2 di 9 -APPELLATA contumace
Oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Torre Annunziata n. 5412/2022, depositata in cancelleria in data 12/10/2022;
Conclusioni: come da atti e da verbale
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione in opposizione conveniva in giudizio, innanzi al Controparte_2
Giudice di Pace di Torre Annunziata, l' e l' Controparte_4 [...]
impugnando l'estratto di ruolo (n. 813449/2017) relativo Controparte_5
all'avviso di accertamento nr. TETTETM 000081 dell'importo complessivo di € 3.745,67, emessa per il mancato pagamento dell'Addizionale Irpef relativa all'anno 2008, notificatagli in data 20.11.2015.
A sostegno dell'opposizione, ritenuta sussistente la giurisdizione del giudice ordinario nonché ammissibile l'impugnazione avverso l'estratto di ruolo esattoriale, eccepiva l'intervenuta prescrizione della pretesa creditoria, maturata successivamente alla notifica della cartella esattoriale, essendo decorso, in assenza di atti interruttivi, il relativo termine quinquennale.
Chiedeva, quindi la dichiarazione di intervenuta prescrizione del credito oggetto dell'avviso di accertamento nr. TETTETM 000081 , con vittoria di spese di lite, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
2. Si costituiva in giudizio l' , eccependo, in primo luogo, Controparte_4
l'inammissibilità dell'impugnazione avverso l'estratto di ruolo esattoriale;
tardività della domanda proposta;
carenza di legittimazione passiva dell' infondatezza dell'eccezione di CP_6
prescrizione, attesa l'applicazione, al caso in esame, del termine prescrizionale decennale.
Chiedeva, pertanto, in via preliminare, di dichiarare inammissibile l'azione proposta poiché tardiva e infondata;
di dichiarare legittimo l'operato dell' in subordine, nella denegata CP_6
pagina 3 di 9 ipotesi di accoglimento della domanda, di accertare l'esclusiva responsabilità dell'Ente creditore, con vittoria di spese e competenze di lite, da attribuirsi al procuratore dichiaratosi antistatario.
3. Restava contumace l' di nonostante la Controparte_5 CP_3
regolare citazione a giudizio.
4. Con sentenza n. 5412/2022 del 23.5.2022, depositata il 12/10/2022, il Giudice di Pace di
Torre Annunziata, ritenuta ammissibile la domanda proposta per la sussistenza dell'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., dichiarava il regolare il contraddittorio innanzi a lui instauratosi.
Accoglieva, pertanto, la domanda attorea, dichiarando prescritto il credito oggetto dell'avviso di accertamento nr. TETTETM 000081 sotteso all'estratto di ruolo opposto e condannava l' al pagamento delle spese nei confronti dell'attore, con Controparte_4
distrazione in favore del suo procuratore dichiaratosi antistatario.
5. Avverso detta sentenza, presentava appello l' con atto di Parte_1
citazione notificato in data 4.11.2022, eccependo: (i) l'inammissibilità dell'opposizione di primo grado, stante la non autonoma impugnabilità dell'estratto ruolo per carenza di interesse ad agire ex art. 100 cpc. (ii) carenza di legittimazione passiva dell' (iii) infondatezza dell'eccezione CP_6
di prescrizione della pretesa creditoria, attesa la regolare notifica dell'avviso di accertamento;
Chiedeva, quindi, l'accoglimento dell'appello, con vittoria di spese ed onorari del doppio grado di giudizio, da attribuirsi al difensore dichiaratosi antistatario.
6. Si costituiva in giudizio eccependo l'autonoma impugnazione Controparte_2
dell'estratto di ruolo esattoriale, attesa la sussistenza di un concreto interesse ad agire ex art. 100
c.p.c. nonché l'irregolarità della notifica dell'avviso di accertamento. Chiedeva, quindi, il rigetto del proposto appello, con vittoria di spese di lite e competenze da attribuirsi al difensore dichiaratosi antistatario.
7. Si costituiva in giudizio l' Controparte_7
eccependo la non autonoma impugnazione dell'estratto di ruolo esattoriale. Chiedeva, pertanto, dichiararsi l'inammissibilità dell'impugnazione avverso l'estratto di ruolo, con vittoria di spese di lite e competenze da attribuirsi al difensore dichiaratosi antistatario.
8. All'odierna udienza il Giudice, previa discussione delle parti, tratteneva la causa in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
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pagina 4 di 9 L'appello proposto da contro la sentenza del di Giudice di Pace di Torre Annunziata n. CP_6
5412/2022 del 23/5/2022, depositata in cancelleria in data 12/10/2022, è parzialmente fondato, per le ragioni che seguono.
9. In via preliminare, va rigettato il motivo di gravame relativo al difetto di legittimazione passiva
Con sentenza n. 36656 del 25.11.2021, la Terza Sezione della Corte di Cassazione ha infatti trattato la questione relativa alla individuazione dei legittimati passivi nei giudizi di opposizione alle cartelle esattoriali, precisando come, in tali giudizi, l'interessato possa agire indifferentemente nei confronti dell'ente impositore o dell'agente della riscossione. Se, pertanto, l'opposizione sia proposta contro entrambi ( ed Ente impositore) gli stessi sono da intendersi Controparte_8
titolari di una legittimazione processuale concorrente. Nel caso che occupa, la richiamata giurisprudenza risulta perfettamente sovrapponibile al caso in esame, atteso che il ha CP_2
agito sia nei confronti dell' che dell' CP_6 Controparte_9
10. Quanto al merito dell'appello, occorre precisare quanto segue.
Per quanto riguarda l'esame del motivo d'impugnazione attinente al difetto di interesse ad agire, si rileva che l'azione esperita dall'odierno appellato in primo grado va qualificata in termini di autonomo accertamento negativo del credito: ciò in considerazione della circostanza che l'opposizione è stata avanzata nell'anno 2021 ovvero a distanza di molto tempo dalla notifica dell'avviso di accertamento sotteso all'estratto di ruolo (che, per quanto emerge sia pacificamente tra le parti sia dagli atti prodotti dall'appellante, è avvenuta in data 20.11.2015).
L'opposizione è stata quindi avanzata a distanza di molti anni dall'ultimo atto pre-esecutivo del concessionario della riscossione, ovvero in assenza di qualsivoglia imminente iniziativa pre- esecutiva o esecutiva tale da giustificare un'opposizione del contribuente. Ne consegue che il giudice di pace avrebbe dovuto verificare se l'azione originaria fosse supportata da un idoneo interesse ad agire ex art. 100 c.p.c.
Tale verifica si impone anche oggi, posta la rilevanza dell'interesse quale condizione dell'azione e tenuto conto dello specifico motivo di gravame che l' ha sollevato sul punto. CP_6
10.1 In merito, come noto, sono di recente intervenute le Sezioni Unite della Corte di
Cassazione (con sentenza n. 26283 del 6.9.2022).
Prima di analizzare il contenuto della loro decisione, si ritiene utile riepilogare il quadro interpretativo di riferimento, sulla scorta del quale il giudice di prime cure ha emesso la decisione impugnata. In particolare, i principi ricavabili dai precedenti in tema di impugnativa dell'estratto pagina 5 di 9 di ruolo (cfr., tra i più significativi, Cass. Civ. n. 22946/2016; n. Cass. Civ. 20618/2016; Cass. Civ.
27799/2018; Cass. Civ. 6723/2019; Cass. Civ. n. 6034/2017) erano i seguenti:
(i) nelle ipotesi in cui le cartelle esattoriali risultavano regolarmente notificate ed il contribuente eccepiva la prescrizione maturata prima della notifica della cartella (ovvero con prescrizione maturata tra la notifica del verbale e quella della cartella), l'eccezione di prescrizione non poteva essere fatta valere in via di azione mediante l'opposizione all'estratto di ruolo, mancando un atto di esercizio della pretesa impositiva. Ricorreva, in tali casi, un evidente difetto di una condizione dell'azione, ovvero dell'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., non potendosi, in mancanza di un'iniziativa esecutiva in atto o anche solo minacciata da parte del concessionario o dell'ente impositore, ritenere ammissibile l'azione di accertamento dell'estinzione per prescrizione del credito portato dalla cartella. Diversamente opinando, si sarebbe realizzata una inammissibile rimessione in termini dell'opponente che, a suo tempo, non aveva impugnato la cartella nel termine stabilito dalla legge;
(ii) nelle ipotesi in cui le cartelle esattoriali risultavano regolarmente notificate ed il contribuente eccepiva la prescrizione maturata successivamente alla notifica della cartella, si riteneva che, in mancanza di successive iniziative esecutive da parte dell'ente creditore, il debitore non poteva impugnare la cartella di pagamento per far valere la prescrizione in via di azione poiché, anche in questo caso, mancava il necessario interesse concreto ad agire, peraltro non prospettandosi l'accertamento richiesto come unico strumento volto ad eliminare la pretesa impositiva della
Amministrazione, alla quale, invece, lo stesso debitore poteva rivolgersi in via amministrativa, domandando l'eliminazione del credito in autotutela mediante il cd. sgravio (circostanza, quest'ultima, che poteva essere valutata nell'ottica del superamento del vaglio di ammissibilità ovvero ai soli fini della compensazione delle spese);
(iii) nei casi in cui, invece, la cartella esattoriale non risultava essere stata mai notificata, in linea di principio, la prescrizione (sia maturata precedentemente alla notifica della cartella, che dopo quest'ultima) poteva essere fatta valere dal momento della conoscenza comunque acquisita dal debitore;
ciò in quanto, come affermato dalle note Sezioni Unite n. 19704/2015, il contribuente poteva impugnare la cartella di pagamento della quale - a causa dell'invalidità della relativa notifica - era venuto a conoscenza solo attraverso un estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dal concessionario della riscossione, a ciò non ostando l'ultima parte del comma 3 dell'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, in quanto, una lettura costituzionalmente orientata della norma, imponeva pagina 6 di 9 di ritenere che l'impugnabilità dell'atto precedente non notificato unitamente all'atto successivo notificato - impugnabilità prevista da tale norma - non costituisse l'unica possibilità di far valere l'invalidità della notifica di un atto del quale il contribuente era comunque venuto legittimamente a conoscenza e quindi non escludeva la possibilità di far valere l'invalidità stessa anche prima, giacché l'esercizio del diritto alla tutela giurisdizionale non poteva essere compresso, ritardato, reso più difficile, ove non ricorreva la stringente necessità di garantire diritti o interessi di pari rilievo, rispetto ai quali si poneva un concreto problema di reciproca limitazione.
Giova sottolineare che, in ogni caso, la predetta generale impugnabilità della cartella esattoriale non notificata e conosciuta tramite estratto di ruolo, non escludeva, secondo l'orientamento di merito preferibile, la necessità che il giudice valutasse la sussistenza dell'interesse ad agire. Il ricorrente, infatti, era comunque tenuto a dimostrare, nel caso concreto, l'interesse sotteso alla richiesta di eliminazione della pretesa creditoria dal ruolo provando, o quanto meno allegando, la presenza di uno svantaggio (anche solo potenziale) derivante dalla esposizione debitoria come emergente dal ruolo, così provando la sussistenza di un interesse concreto ad agire.
Nell'ambito nel quadro giurisprudenziale così brevemente riassunto, è di recente intervenuto il legislatore che, con l'art.
3-bis del d.l. n. 146/21, inserito in sede di conversione dalla l. n. 215/21, novellando l'art. 12 del d.P.R. n. 602/73, intitolato alla "Formazione e contenuto dei ruoli", in cui ha inserito il comma 4-bis, ha stabilito non soltanto che «l'estratto di ruolo non è impugnabile», ma anche che «il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto per effetto di quanto previsto nell'art. 80, comma 4, de/ codice dei contratti pubblici, di cui a/ d./gs. 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'art. 48-bis de/ presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione».
Con la norma in questione, pertanto, il legislatore, nel positivizzare la regola generale della non impugnabilità dell'estratto di ruolo, ha previsto la possibilità di impugnare “il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata” soltanto in specifiche e tassative ipotesi
(inerenti le procedure di appalto, la riscossione di somme da parte di soggetti pubblici o la pagina 7 di 9 perdita di benefici con una pubblica amministrazione), così plasmando l'interesse ad agire.
Questa condizione dell'azione ha difatti natura dinamica, che rifugge da considerazioni statiche allo stato degli atti (tra varie, Cassa n. 9094/17; sez. un., n. 619/21), e può assumere una diversa configurazione, anche per volontà del legislatore, fino al momento della decisione. La suddetta normativa, sopravvenuta nelle more del giudizio d'appello, si applica, infatti, anche ai processi pendenti perché incide sulla pronuncia della sentenza che deve ancora essere adottata, e non già su uno degli effetti dell'impugnazione.
Ed infatti, sulla portata di tale ultima disposizione, sono intervenute le Sezioni Unite della Corte di Cassazione che, con la sentenza citata, n. 26283 del 6.9.2022, hanno enunciato il seguente principio di diritto: “in tema di riscossione a mezzo ruolo, l'art.
3-bis del d.l. 21 ottobre 2021, n.
146, inserito in sede di conversione dalla l. 17 dicembre 2021, n. 215, col quale, novellando l'art. 12 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, è stato inserito il comma 4-bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata”.
10.2 Applicando i menzionati principi di diritto al caso oggetto del presente giudizio – nel quale, per quanto già sopra detto, l'azione promossa in primo grado dal va qualificata quale Parte_2
accertamento negativo del credito, essendo stato opposto un estratto di ruolo in assenza di iniziative pre-esecutive o esecutive da parte dell' nonché nel quale il ha CP_6 CP_2
impugnato un estratto di ruolo, dando per pacifica l'avvenuta regolare notifica dell'avviso di accertamento ad essa sottesa – non può che concludersi, quindi, per l'inammissibilità della domanda spiegata in primo grado, rientrando il caso in esame nella seconda delle ipotesi sopra esaminate (ovvero quella in cui la cartella notificata risulta regolarmente notificata), con l'evidente conseguenza che l'azione esperita innanzi al giudice di pace non era sostenuta dal necessario interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., concretandosi in un'azione di mero accertamento negativo volta a far valere in via di azione la prescrizione, che può invece essere sollevata solo in via di eccezione.
Poiché tale principio permane tutt'oggi valido, non può che concludersi per l'inammissibilità della domanda spiegata in primo grado.
Ne consegue che l'appello va accolto e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, la domanda spiegata in primo grado va dichiarata inammissibile, potendosi ritenere assorbito qualsiasi ulteriore motivo di gravame. pagina 8 di 9 12. Poiché la causa è stata decisa sulla base di una questione oggetto di mutamenti giurisprudenziali (relativi sia alla questione sulla giurisdizione che a quella sull'autonoma impugnabilità dell'estratto di ruolo esattoriale), si ravvisano giustificati motivi per disporre, ai sensi dell'art. 92 co. 2 c.p.c. (letto alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 77 del 19 aprile 2018), l'integrale compensazione, tra tutte le parti, delle spese di lite sia del primo grado di giudizio che del presente grado di appello.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, in persona del Giudice dott.ssa Emanuela Musi, definitivamente pronunciando, ogni diversa e ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa, così giudica:
1. accoglie in parte l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza del Giudice di Pace di
Torre Annunziata n. 5412/2022 del 23/5/2022, depositata il 12/10/2022, dichiara inammissibile la domanda spiegata da in primo grado;
Controparte_2
2. compensa integralmente tra le parti le spese di lite sia del primo grado di giudizio che del presente grado di appello.
Provvedimento redatto ed inviato telematicamente tramite l'applicativo “consolle del magistrato” in data 11/2/2025.
Il Giudice
dott.ssa Emanuela Musi
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