Art. 1. Articolo unico.
E' convertito in legge il decreto-legge 2 febbraio 1956, n. 28 , recante modificazioni all'art. 31 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1954, n. 1217 , con le seguenti modificazioni:
Al primo comma dell'articolo unico, le parole: "se e' superiore a 2 quintali", sono sostituite con le altre:
"se e' superiore a 3 quintali".
Tra il primo e il secondo comma dell'articolo unico, e' inserito il seguente:
"Fino alla stessa data, il limite di 25 chilogrammi, di cui all' art. 30 del testo unico 22 dicembre 1954, n. 1217 , e' elevato a chilogrammi 100".
Il secondo comma dell'articolo unico e' sostituito dal seguente:
"Successivamente al 31 dicembre 1956 si osservera' il disposto dei sopraindicati articoli 30 e 31".
E' convertito in legge il decreto-legge 2 febbraio 1956, n. 28 , recante modificazioni all'art. 31 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1954, n. 1217 , con le seguenti modificazioni:
Al primo comma dell'articolo unico, le parole: "se e' superiore a 2 quintali", sono sostituite con le altre:
"se e' superiore a 3 quintali".
Tra il primo e il secondo comma dell'articolo unico, e' inserito il seguente:
"Fino alla stessa data, il limite di 25 chilogrammi, di cui all' art. 30 del testo unico 22 dicembre 1954, n. 1217 , e' elevato a chilogrammi 100".
Il secondo comma dell'articolo unico e' sostituito dal seguente:
"Successivamente al 31 dicembre 1956 si osservera' il disposto dei sopraindicati articoli 30 e 31".