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Sentenza 19 agosto 2025
Sentenza 19 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 19/08/2025, n. 441 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 441 |
| Data del deposito : | 19 agosto 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MASSA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Massa, in persona del Giudice Unico dott. Domenico
Provenzano, ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa in grado di appello iscritta al n. 355/2023 R.G.A.C. promossa da
(Cod. Fisc. , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Giulia Menoni, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, in Pontremoli (MS), Viale Cabrini, n. 41 appellante
nei confronti di
(Cod. Fisc. ), rappresentata e CP_1 C.F._2 difesa dall'Avv. Enrico Adorni, giusta procura agli atti, elettivamente domiciliata presso il suo studio, in Aulla (MS), Piazza De Gasperi, n. 43/M appellata
Oggetto: risarcimento danni – appello avverso sentenza del Giudice di
Pace di Pontremoli n. 289/2022, depositata in data 15.12.2022, notificata in data 12.01.2023.
CONCLUSIONI
Per l'appellante (cfr. note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza di p.c. del 06.12.2024):
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, in riforma totale della sentenza n. 289/2022, resa nel procedimento iscritto al n. 308/2019 R.G., emessa in data 04.12.2022, pubblicata in data 15.12.2022 dal Giudice di
Pace di Pontremoli, Dott. Rino Tortorelli, e notificata in data 12.01.2023,
Nel merito per i motivi esposti in narrativa rigettare le domande attoree poiché infondate in fatto e in diritto
In via riconvenzionale accertare e dichiarare la SI CP_1 responsabile di ingiuria nei confronti della SI e Parte_1 conseguentemente condannare l'attrice, anche con riferimento alle singole azioni causatrici del danno, al risarcimento di tutti i danni, subiti e subendi, da liquidarsi, anche in via equitativa, nella misura di € 5.000,00 ovvero in quella diversa somma che sarà ritenuta di giustizia all'esito dell'espletanda istruttoria e, comunque nei limiti della competenza del Giudice adito, con conseguente restituzione della somma di € 1.500,00 già versata dall'odierna appellante in favore della SI . CP_1
IN OGNI CASO: Il tutto con vittoria di spese e competenze professionali del primo e del secondo grado di giudizio, oltre rimborso spese generali 15
%, IVA e CNPA, come per legge, con conseguente restituzione dell'importo di € 2.083,24, già versato dall'odierna appellante in favore della SI ”. CP_1
2
Per l'appellata (cfr. comparsa di costituzione e risposta e note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza di p.c. del
17.05.2024):
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, per i motivi e le causali di cui in atti e respinta ogni contraria istanza,
- rigettare l'appello e le domande tutte proposte da perchè Parte_1 infondate in fatto ed in diritto e, comunque, non provate;
- condannare controparte al pagamento di spese e competenze del giudizio di primo grado e del presente giudizio d'appello””.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha convenuto in giudizio, dinnanzi al Tribunale di Massa, Parte_1
, proponendo appello avverso la sentenza del Giudice di CP_1
Pace di Pontremoli n. 289/2022, depositata in data 15.12.2022, con la quale il Giudice di Pace l'ha dichiarata responsabile delle ingiurie dalla stessa proferite nei confronti della predetta (in occasione di un CP_1 diverbio avvenuto in data 29.01.2019 in Villafranca in Lunigiana, nei pressi delle abitazioni delle stesse parti), e, per l'effetto, condannata al pagamento di quest'ultima, a titolo risarcitorio, della somma di € 1.500,00 oltre interessi e spese di lite, contestualmente liquidate.
A sostegno del gravame, la ha dedotto i seguenti motivi di Pt_1 gravame, seguendo l'ordine adottato in atto di appello:
- 1) Arbitraria ed erronea interpretazione delle emergenze istruttorie, per avere il primo Giudice di Pace errato fondato il proprio convincimento sulle prove offerte dalla controparte, attrice in primo grado, pur a fronte della
3 loro intrinseca contraddittorietà, trascurando di valorizzare adeguatamente del verbale redatto dai Carabinieri intervenuti sul luogo dell'alterco.
- 2) Erroneo rigetto della propria domanda riconvenzionale, con conseguente obbligo risarcitorio in capo alla ed in proprio favore, CP_1 per avere il Giudice di Pace errato nel ritenere poco attendibile e contraddittoria la testimonianza resa dalla figlia della stessa Pt_1
, all'udienza del 11.12.2020, avendo detta teste Testimone_1 confermato espressamente le offese rivolte alla madre dalla CP_1
- 3) Erroneo riconoscimento dell'elemento soggettivo della condotta ingiuriosa ascrittale, anche in forza del disposto dell'art. 4 comma 3 del
D.Lgs. n. 7/2016, in virtù del quale non è sanzionabile chi ha commesso il fatto in stato d'ira determinato da un fatto ingiusto altrui, ciò tenuto conto delle pregresse condotte di stalking delle quali si era resa a proprio dire responsabile la nei propri confronti, con conseguente illegittimità CP_1 della condanna risarcitoria emessa a proprio carico;
- 4) Erronea quantificazione del danno ed insufficiente motivazione, non avendo l'attrice in primo grado provato il danno di cui ha chiesto il ristoro, né ravvisandosi offensività alcuna nelle espressioni rivolte nei suoi confronti, diversamente da quelle pronunciate dalla CP_1
- 5) Erronea statuizione in merito alla condanna alle spese di lite e conseguente violazione del disposto dell'art. 91, comma 1, c.p.c., con conseguente necessità di riformare anche tale capo della sentenza di primo grado e condannare l'appellata alla rifusione delle spese di ambedue i gradi di giudizio.
L'appellante ha quindi concluso affinché, in riforma della sentenza gravata, venga accertata l'insussistenza della condotta ingiuriosa nei confronti della controparte ascrittale con la medesima decisione di primo grado e, di contro, accertata la responsabilità della per le ingiurie CP_1 dalla stessa rivoltele, affinché quest'ultima venga condannata, in via riconvenzionale, l'appellata al risarcimento dei danni in proprio favore, da liquidarsi nella misura di € 5.000,00, o in quella diversa ritenuta di giustizia, con il favore delle spese di lite.
4 Integrato il contraddittorio, si costituiva , assumendo il CP_1 corretto governo delle emergenze istruttorie da parte del Giudice di Pace e l'infondatezza delle avverse censure, instando per il conseguente rigetto del gravame e la conferma della sentenza impugnata.
Nell'evidenziare la piena attendibilità delle dichiarazioni rilasciate dai testi e adeguatamente valorizzate dal Giudice di Pace nella Tes_2 Tes_3 motivazione della sentenza di primo grado, l'appellata rimarcava l'irrilevanza delle dichiarazioni degli altri testi indotti dalla controparte, non assumendo rilievo, del resto, che , figlia della Testimone_1 Pt_1 fosse stata indicata nel verbale dei Carabinieri quale unica persona presente al fatto, essendo gli stessi verbalizzanti giunti sul posto dopo la verificazione dell'alterco, essendosi essi quindi limitati a riportare esclusivamente la dichiarazione rese loro dalla controparte.
Rilevava la sussistenza dell'elemento soggettivo del contegno ingiurioso in capo alla e l'infondatezza dell'avversa domanda riconvenzionale Pt_1 spiegata da quest'ultima nei propri confronti.
Deduceva, infine, la corretta quantificazione del ristoro operata dal primo
Giudice, alla stregua delle risultanze istruttorie e della perizia di parte dimessa in atti, nonché la corretta statuizione in ordine alle spese di lite.
La causa, in grado di appello, è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate con note ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 06.12.2024, come in epigrafe trascritte, alla scadenza dei termini di rito assegnati per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
§§§§§§§§§§§§§
Ricostruita la materia del contendere in sede di gravame nei termini sin qui delineati, l'appello risulta infondato in riferimento a tutti i motivi e va pertanto respinto, con conferma integrale della sentenza di primo grado.
Invero, il Giudice di Pace, con motivazione congruamente argomentata ed esente da vizi di ordine logico, ha ricostruito la vicenda che ha dato origine
5 al presente giudizio, facendo corretto governo delle emergenze istruttorie e pervenendo correttamente all'affermazione della responsabilità della per le ingiurie proferite nei confronti della con la Pt_1 CP_1 conseguente statuizione condannatoria a carico della prima, a titolo risarcitorio.
Nel senso dell'affermazione della responsabilità della sovvengono Pt_1 numerosi riscontri probatori, opportunamente valorizzati dal Giudice di
Pace, a fronte dei quali le censure sollevate dall'appellante appaiono priv e di pregio, non valendo a scalfire l'impianto motivazionale della pronuncia impugnata, che si configura lineare, congruamente argomentata sul piano logico ed avulsa da contraddizioni di sorta.
Segnatamente, nella sentenza di primo grado sono state opportunamente richiamato le deposizioni rese dai testi e Il primo, ha Tes_3 Tes_2 dichiarato di trovarsi in casa allorquando la ha gettato i rifiuti nel Pt_1 giardino della confermando, altresì, che la ra uscita da CP_1 CP_1 casa proprio a causa di tale comportamento e di aver assistito personalmente dalla porta finestra della propria abitazione alla condotta della alcuna contraddittorietà è pertanto ravvisabile nella Pt_1 deposizione in esame, la cui veridicità, del resto, trova riscontro indiretto nell'avvenuta archiviazione del procedimento penale radicato nei confronti del predetto per effetto della denuncia querela sporta dalla Tes_3 Pt_1 per asserita falsa testimonianza.
Risulta pienamente attendibile ed opportunamente richiamata in sentenza anche la deposizione resa dal teste il quale ha per l'appunto Tes_2 dichiarato che la madre dell'appellata si trovava al piano superiore dell'abitazione ed era uscita di casa per difendere la figlia aggredita dalla prima che costei si allontanasse. Entrambi i testi hanno dunque Pt_1 confermato che fu la a dare causa, con la propria condotta, Pt_1 all'alterco da cui sono scaturite le ingiurie di cui si è resa responsabile la medesima odierna appellante.
Di contro, il Giudice di Pace ha correttamente rilevato l'incongruenza e la contraddittorietà intrinseca della deposizione della figlia della la Pt_1
6 quale in un primo momento ha dichiarato di essere scesa in giardino dopo aver udito le offese pronunziate all'indirizzo della propria madre (offese non meglio precisate), salvo poi soggiungere, nel medesimo contesto, di non aver assistito alla scena e di essere rimasta nella propria camera da letto. Anche sotto questo profilo, pertanto, il primo Giudice ha correttamente ricostruito e valorizzato il quadro probatorio emerso dall'esperita istruttoria testimoniale, evidenziando l'inattendibilità della deposizione della figlia della a fronte della credibilità di quelle rese Pt_1 dai testi e i quali, per l'appunto, hanno confermato di aver Tes_3 Tes_2 udito le frasi ingiuriose pronunziate dalla all'indirizzo della Pt_1 CP_1
e che l'alterco tra le parti scaturì dal getto di rifiuti da parte della prima all'interno giardino di quest'ultima. Né osta all'attendibilità dei testi indotti dall'odierna appellata il fatto che nel verbale di intervento dei Carabinieri si sia dato atto della presenza in loco, in occasione dell'alterco, della sola figlia della trattandosi di circostanza della quale i militi hanno preso Pt_1 nota in base alla dichiarazione sul punto resa da quest'ultima; che non vale evidentemente ad escludere che all'incresciosa scena abbiano assistito anche i suddetti testi e anch'essi dimoranti nelle Tes_4 Tes_2 immediate vicinanze.
Ad ulteriore riscontro della fondatezza dell'assunto difensivo dell'odierna appellata sovviene, inoltre, la registrazione fono-ambientale dimessa agli atti del giudizio, così come la relativa trascrizione. In tale registrazione, peraltro riconosciuta espressamente anche dalla si sente la stessa Pt_1 apostrofare con espressioni ingiuriose la in conseguenza di un CP_1 diverbio che, come hanno riferito i predetti testi e era stato Tes_3 Tes_2 provocato dalla richiamata condotta inurbana della testi che hanno Pt_1 espressamente confermato che quello risultante dalla fonoregistrazione e dalla relativa trascrizione fu, per l'appunto, il contenuto del diverbio avvenuto tra le parti in quell'occasione.
In definitiva, risulta pienamente provata la responsabilità della per Pt_1 le ingiurie dalla stessa rivolte alla Le espressioni pronunciate CP_1 dall'appellante (in particolare l'aver apostrofato la controparte come
7 “mongoloide”) risultano senza dubbio lesive del decoro e dell'onore e più in generale dell'appellata e giustificano la condanna risarcitoria emessa con la sentenza impugnata.
Costituisce principio consolidato, in effetti, che l'onore e la reputazione rappresentano diritti inviolabili della persona, costituzionalmente garantiti, la cui lesione fa sorgere in capo all'offeso il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale, a prescindere dalla circostanza che il fatto lesivo integri o meno un reato, “sicché ai fini risarcitori è irrilevante che sussistano gli elementi costitutivi delle fattispecie incriminatrici poste a tutela dei detti beni” (cfr. Cass., n.
15742/2018, n. 15742, Id. n. 25423/2014). Giova inoltre precisare che, in tema di responsabilità risarcitoria per ingiuria, l'illiceità del fatto va accertata dal Giudice civile con pienezza di cognizione e sulla base di una adeguata valutazione, quantomeno indiziaria, delle acquisizioni fattuali e probatorie, a prescinde dall'intervenuta abrogazione della relativa norma incriminatrice in sede penale (cfr. Cass. n. n. 34621/2023).
Alla luce delle considerazioni che precedono, in definitiva, risulta provata la condotta ingiuriosa posta a fondamento della statuizione condannatoria contenuta nell'impugnata sentenza;
di talché va rigettato il primo motivo di appello con il quale si è denunciata l'erronea interpretazione delle emergenze istruttorie.
Quanto al motivo di gravame n. 2), non può che essere respinta la domanda riconvenzionale risarcitoria della reiterata in grado di Pt_1 appello, a fronte dell'evidenziata inattendibilità della deposizione della teste e risultando, in ogni caso – anche diversamente Testimone_1 opinando a tale ultimo proposito - le espressioni ingiuriose che quest'ultima ha confermato essere state pronunciate dalla in CP_1 occasione dell'alterco (“matta”, “pazza”) scriminate da quelle rivoltele per prima dall'appellata, oltre che, in generale, dalla condotta provocatoria ed inurbana dalla stessa tenuta, che dette in effetti causa all'increscioso episodio;
al riguardo, la motivazione cui ha fatto ricorso il primo Giudice
8 appare coerente ed adeguata, oltre che aderente al quadro probatorio acquisito.
Resta irrilevante, in tale contesto, la condotta lesiva della quale si sarebbe resa responsabile ai danni della la madre della Pt_1 CP_1 CP
, in occasione del medesimo alterco del 29.01.2019, trattandosi di
[...] soggetto estraneo al presente giudizio e non potendo evidentemente l'odierna appellata rispondere in tale sede della condotta della stessa.
Quanto al motivo di gravame n. 3), richiamate le considerazioni dianzi svolte, non può essere revocata in dubbio la sussistenza del dolo sotteso al comportamento lesivo della così come, all'evidenza, il nesso di Pt_1 causalità tra la condotta illecita perpetrata dalla stessa appellante ed il danno del quale la ha preteso il ristoro. Del resto, è noto che, ai CP_1
fini della configurabilità della fattispecie di ingiuria, non è richiesta la sussistenza dell'animus iniurandi, né di una particolare caratterizzazione dell'elemento soggettivo, essendo piuttosto sufficiente il dolo generico, anche in forma di dolo eventuale (cfr. ex multis Cass. Pen. Sez. V, n.
42278/2014). Né può condividersi il richiamo, in tale contesto, alla scriminante di cui all'art. 4 comma 3 del D.Lgs. n. 7/2016, in riferimento al fatto ingiusto che avrebbe determinato lo stato d'ira della in Pt_1 dipendenza del “fatto ingiusto” del quale si sarebbe resa responsabile la controparte, per episodi di stalking ai propri danni. Di tale condotta lesiva dell'odierna appellata – allegata in maniera assolutamente generica, in difetto di collocazione spazio-temporale di sorta e di specificazione circa la loro effettiva consistenza – non è stata fornita alcuna precisa indicazione nel corso del primo grado di giudizio, se non (invero tardivamente) con la comparsa conclusionale della in grado di appello, con la quale si è Pt_1 fatta menzione della sopravvenuta condanna emessa a carico della per il reato di atti persecutori (art. 612 bis c.p.c.) ai danni della CP_1 prima, con condanna alla pena di anni due di reclusione, in forza di sentenza penale di questo Tribunale n. 623/2024, depositata in data
23.09.2024. Al di là della tardività dell'allegazione appena indicata – ed anche diversamente opinando sul punto – va osservato comunque che la
9 responsabilità risarcitoria derivante dall'accertamento dell'ingiuria, degradata dal Legislatore a sanzione amministrativa, prescinde dall'esito di un eventuale procedimento penale promosso nei confronti della danneggiata in relazione ad un distinto ed autonomo titolo di reato. La circostanza che il soggetto passivo dalla condotta ingiuriosa sia stato condannato – peraltro con sentenza non ancora passata in giudicato e quindi possibile oggetto di riforma – per un distinto reato, in riferimento a fatti diversi e posti in essere in tempi diversi, non incide in altri termini sulla sussistenza dell'illecito civile posto a fondamento della pretesa azionata nel presente giudizio. Il fatto generatore della responsabilità civile per ingiuria, nel caso di specie, risulta accertato e diverge dagli altri fatti, di cui questo Giudice non ha contezza, in base ai quali il Giudice penale ha ritenuto responsabile la del delitto di atti persecutori nei confronti CP_1 dell'appellante. Si tratta pertanto di condotte diverse, poste in essere in lassi temporali sensibilmente differenti;
basti pensare che nella citata sentenza penale il primo episodio che viene specificamente menzionato e collocato nel tempo è proprio quello del 29.01.2019 e gli altri cui si fa ivi riferimento risultano successivi di diversi mesi rispetto a quest'ultima data,
a partire dalle condotte moleste del 15-17 agosto dello stesso anno). Si tratta, quindi, di diversi comportamenti che non possono costituire oggetto di unitaria considerazione ai fini dell'esclusione della condotta ingiuriosa della per cui è causa, pienamente accertata nel presente giudizio, Pt_1
e dell'applicazione della scriminante invocata in tale contesto da quest'ultima; non fosse altro che, per quanto appena chiarito, il “fatto ingiusto” che avrebbe determinato lo stato d'ira in virtù del quale la stessa odierna appellante avrebbe posto in essere l'illecito non può evidentemente consistere in azioni compiute dalla controparte diversi mesi dopo l'episodio oggetto della presente controversia.
Ciò vale per completezza di motivazione ed a prescindere dal rilievo – di per sé dirimente – per il quale la produzione della sentenza penale dianzi richiamata, prodotta a corredo della comparsa conclusionale della Pt_1
(avverso la quale, peraltro, è stato interposto appello, per quanto ) –
10 sentenza emessa il 23.09.2024, pertanto anteriormente al deposito delle note scritte ex art. 127 ter c.p.c. (in sostituzione dell'udienza del
06.12.2024) con le quali la ha precisato le proprie conclusioni – Pt_1 risulta peraltro evidentemente tardiva (e quindi inammissibile), atteso che la facoltà delle parti di produrre ih grado di appello documenti sopravvenuti, nella ricorrenza delle condizioni previste dall'art. 345 comma
2 c.p.c., è consentita purchè ciò avvenga fino al momento della precisazione delle conclusioni;
con conseguente preclusione di detta facoltà, ove non esercitata dopo che la causa è stata rimessa in decisione, in particolare a corredo della comparsa conclusionale (cfr., ex plurimis,
Cass. n. 25731/2024, Id. n. 23881/2023, Id. n. 38133/2022, Id. n.
16560/2021, Id. n. 12574/2019).
Deve poi escludersi, con riguardo al motivo di gravame n. 4), che il ristoro riconosciuto alla sia stato quantificato dal Giudice di Pace (per CP_1
l'importo capitale di € 1.500,00) in misura eccessiva, essendosi invece fatto buon governo delle emergenze istruttorie del giudizio di primo grado ed essendosi provveduto a liquidazione del risarcimento corretta in punto quantum, in rapporto all'effettiva lesività delle espressioni ingiuriose confermate dal quadro probatorio acquisito ed all'intensità del dolo, nonché avuto riguardo ad ogni altra circostanza del caso;
trattandosi di liquidazione equitativa, ex art. 1226 c.c., pacificamente ammessa dalla giurisprudenza in casi, quali quello in esame, nei quali risulti dimostrato il fatto illecito, il pregiudizio all'onore ed al decoro del soggetto lesi ed il nesso eziologico tra la condotta ed il danno medesimo, pur non essendo esso, in ragione della sua intrinseca natura e delle peculiarità della vicenda concreta, suscettibile di esatta quantificazione. La valutazione equitativa del danno presuppone che – come per l'appunto nella fattispecie in questione - il danno sia certo nella sua sussistenza, in punto an debeatur (cfr. Cass. n. 6957/2024, n. 6957); essendo stata la fondatezza della risarcitoria principale, per quanto già chiarito, confermata dall'istruttoria espletata.
11 Ne consegue che anche il motivo di appello attinente al quantum debeatur va respinto, avendo il primo Giudice accuratamente motivato in ordine ai criteri ed alle (condivisibili) ragioni che lo hanno condotto alla liquidazione del ristoro riconosciuto alla on l'impugnata sentenza. CP_1
La conferma della sentenza di primo grado e l'infondatezza dei motivi di gravame sin qui esaminati comportano inevitabilmente alla reiezione anche dell'ultimo motivo di appello (n. 5), attinente alla condanna alla rifusione delle spese di lite, essendo la risultata effettivamente Pt_1 soccombente, con la conseguente applicazione del disposto di cui all'art. 91 c.p.c., in conformità del quale viene definito anche il regime delle spese processuali relative alla presente fase di appello, come da dispositivo che segue.
P.Q.M.
Il Tribunale di Massa, in composizione monocratica, definitivamente decidendo nella causa di cui in epigrafe, rigetta l'appello proposto da
, confermando, per l'effetto, la sentenza impugnata. Parte_1
Dichiara tenuta e condanna alla rifusione delle spese CP_3 processuali del presente giudizio di appello in favore di , CP_1 che liquida in complessivi € 2.700,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali ed oltre I.V.A. e C.P.A., se dovuti come per legge.
Così deciso in Massa, in data 13.08.2025.
Il Giudice
dott. Domenico Provenzano
12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Massa, in persona del Giudice Unico dott. Domenico
Provenzano, ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa in grado di appello iscritta al n. 355/2023 R.G.A.C. promossa da
(Cod. Fisc. , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Giulia Menoni, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, in Pontremoli (MS), Viale Cabrini, n. 41 appellante
nei confronti di
(Cod. Fisc. ), rappresentata e CP_1 C.F._2 difesa dall'Avv. Enrico Adorni, giusta procura agli atti, elettivamente domiciliata presso il suo studio, in Aulla (MS), Piazza De Gasperi, n. 43/M appellata
Oggetto: risarcimento danni – appello avverso sentenza del Giudice di
Pace di Pontremoli n. 289/2022, depositata in data 15.12.2022, notificata in data 12.01.2023.
CONCLUSIONI
Per l'appellante (cfr. note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza di p.c. del 06.12.2024):
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, in riforma totale della sentenza n. 289/2022, resa nel procedimento iscritto al n. 308/2019 R.G., emessa in data 04.12.2022, pubblicata in data 15.12.2022 dal Giudice di
Pace di Pontremoli, Dott. Rino Tortorelli, e notificata in data 12.01.2023,
Nel merito per i motivi esposti in narrativa rigettare le domande attoree poiché infondate in fatto e in diritto
In via riconvenzionale accertare e dichiarare la SI CP_1 responsabile di ingiuria nei confronti della SI e Parte_1 conseguentemente condannare l'attrice, anche con riferimento alle singole azioni causatrici del danno, al risarcimento di tutti i danni, subiti e subendi, da liquidarsi, anche in via equitativa, nella misura di € 5.000,00 ovvero in quella diversa somma che sarà ritenuta di giustizia all'esito dell'espletanda istruttoria e, comunque nei limiti della competenza del Giudice adito, con conseguente restituzione della somma di € 1.500,00 già versata dall'odierna appellante in favore della SI . CP_1
IN OGNI CASO: Il tutto con vittoria di spese e competenze professionali del primo e del secondo grado di giudizio, oltre rimborso spese generali 15
%, IVA e CNPA, come per legge, con conseguente restituzione dell'importo di € 2.083,24, già versato dall'odierna appellante in favore della SI ”. CP_1
2
Per l'appellata (cfr. comparsa di costituzione e risposta e note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza di p.c. del
17.05.2024):
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, per i motivi e le causali di cui in atti e respinta ogni contraria istanza,
- rigettare l'appello e le domande tutte proposte da perchè Parte_1 infondate in fatto ed in diritto e, comunque, non provate;
- condannare controparte al pagamento di spese e competenze del giudizio di primo grado e del presente giudizio d'appello””.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha convenuto in giudizio, dinnanzi al Tribunale di Massa, Parte_1
, proponendo appello avverso la sentenza del Giudice di CP_1
Pace di Pontremoli n. 289/2022, depositata in data 15.12.2022, con la quale il Giudice di Pace l'ha dichiarata responsabile delle ingiurie dalla stessa proferite nei confronti della predetta (in occasione di un CP_1 diverbio avvenuto in data 29.01.2019 in Villafranca in Lunigiana, nei pressi delle abitazioni delle stesse parti), e, per l'effetto, condannata al pagamento di quest'ultima, a titolo risarcitorio, della somma di € 1.500,00 oltre interessi e spese di lite, contestualmente liquidate.
A sostegno del gravame, la ha dedotto i seguenti motivi di Pt_1 gravame, seguendo l'ordine adottato in atto di appello:
- 1) Arbitraria ed erronea interpretazione delle emergenze istruttorie, per avere il primo Giudice di Pace errato fondato il proprio convincimento sulle prove offerte dalla controparte, attrice in primo grado, pur a fronte della
3 loro intrinseca contraddittorietà, trascurando di valorizzare adeguatamente del verbale redatto dai Carabinieri intervenuti sul luogo dell'alterco.
- 2) Erroneo rigetto della propria domanda riconvenzionale, con conseguente obbligo risarcitorio in capo alla ed in proprio favore, CP_1 per avere il Giudice di Pace errato nel ritenere poco attendibile e contraddittoria la testimonianza resa dalla figlia della stessa Pt_1
, all'udienza del 11.12.2020, avendo detta teste Testimone_1 confermato espressamente le offese rivolte alla madre dalla CP_1
- 3) Erroneo riconoscimento dell'elemento soggettivo della condotta ingiuriosa ascrittale, anche in forza del disposto dell'art. 4 comma 3 del
D.Lgs. n. 7/2016, in virtù del quale non è sanzionabile chi ha commesso il fatto in stato d'ira determinato da un fatto ingiusto altrui, ciò tenuto conto delle pregresse condotte di stalking delle quali si era resa a proprio dire responsabile la nei propri confronti, con conseguente illegittimità CP_1 della condanna risarcitoria emessa a proprio carico;
- 4) Erronea quantificazione del danno ed insufficiente motivazione, non avendo l'attrice in primo grado provato il danno di cui ha chiesto il ristoro, né ravvisandosi offensività alcuna nelle espressioni rivolte nei suoi confronti, diversamente da quelle pronunciate dalla CP_1
- 5) Erronea statuizione in merito alla condanna alle spese di lite e conseguente violazione del disposto dell'art. 91, comma 1, c.p.c., con conseguente necessità di riformare anche tale capo della sentenza di primo grado e condannare l'appellata alla rifusione delle spese di ambedue i gradi di giudizio.
L'appellante ha quindi concluso affinché, in riforma della sentenza gravata, venga accertata l'insussistenza della condotta ingiuriosa nei confronti della controparte ascrittale con la medesima decisione di primo grado e, di contro, accertata la responsabilità della per le ingiurie CP_1 dalla stessa rivoltele, affinché quest'ultima venga condannata, in via riconvenzionale, l'appellata al risarcimento dei danni in proprio favore, da liquidarsi nella misura di € 5.000,00, o in quella diversa ritenuta di giustizia, con il favore delle spese di lite.
4 Integrato il contraddittorio, si costituiva , assumendo il CP_1 corretto governo delle emergenze istruttorie da parte del Giudice di Pace e l'infondatezza delle avverse censure, instando per il conseguente rigetto del gravame e la conferma della sentenza impugnata.
Nell'evidenziare la piena attendibilità delle dichiarazioni rilasciate dai testi e adeguatamente valorizzate dal Giudice di Pace nella Tes_2 Tes_3 motivazione della sentenza di primo grado, l'appellata rimarcava l'irrilevanza delle dichiarazioni degli altri testi indotti dalla controparte, non assumendo rilievo, del resto, che , figlia della Testimone_1 Pt_1 fosse stata indicata nel verbale dei Carabinieri quale unica persona presente al fatto, essendo gli stessi verbalizzanti giunti sul posto dopo la verificazione dell'alterco, essendosi essi quindi limitati a riportare esclusivamente la dichiarazione rese loro dalla controparte.
Rilevava la sussistenza dell'elemento soggettivo del contegno ingiurioso in capo alla e l'infondatezza dell'avversa domanda riconvenzionale Pt_1 spiegata da quest'ultima nei propri confronti.
Deduceva, infine, la corretta quantificazione del ristoro operata dal primo
Giudice, alla stregua delle risultanze istruttorie e della perizia di parte dimessa in atti, nonché la corretta statuizione in ordine alle spese di lite.
La causa, in grado di appello, è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate con note ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 06.12.2024, come in epigrafe trascritte, alla scadenza dei termini di rito assegnati per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
§§§§§§§§§§§§§
Ricostruita la materia del contendere in sede di gravame nei termini sin qui delineati, l'appello risulta infondato in riferimento a tutti i motivi e va pertanto respinto, con conferma integrale della sentenza di primo grado.
Invero, il Giudice di Pace, con motivazione congruamente argomentata ed esente da vizi di ordine logico, ha ricostruito la vicenda che ha dato origine
5 al presente giudizio, facendo corretto governo delle emergenze istruttorie e pervenendo correttamente all'affermazione della responsabilità della per le ingiurie proferite nei confronti della con la Pt_1 CP_1 conseguente statuizione condannatoria a carico della prima, a titolo risarcitorio.
Nel senso dell'affermazione della responsabilità della sovvengono Pt_1 numerosi riscontri probatori, opportunamente valorizzati dal Giudice di
Pace, a fronte dei quali le censure sollevate dall'appellante appaiono priv e di pregio, non valendo a scalfire l'impianto motivazionale della pronuncia impugnata, che si configura lineare, congruamente argomentata sul piano logico ed avulsa da contraddizioni di sorta.
Segnatamente, nella sentenza di primo grado sono state opportunamente richiamato le deposizioni rese dai testi e Il primo, ha Tes_3 Tes_2 dichiarato di trovarsi in casa allorquando la ha gettato i rifiuti nel Pt_1 giardino della confermando, altresì, che la ra uscita da CP_1 CP_1 casa proprio a causa di tale comportamento e di aver assistito personalmente dalla porta finestra della propria abitazione alla condotta della alcuna contraddittorietà è pertanto ravvisabile nella Pt_1 deposizione in esame, la cui veridicità, del resto, trova riscontro indiretto nell'avvenuta archiviazione del procedimento penale radicato nei confronti del predetto per effetto della denuncia querela sporta dalla Tes_3 Pt_1 per asserita falsa testimonianza.
Risulta pienamente attendibile ed opportunamente richiamata in sentenza anche la deposizione resa dal teste il quale ha per l'appunto Tes_2 dichiarato che la madre dell'appellata si trovava al piano superiore dell'abitazione ed era uscita di casa per difendere la figlia aggredita dalla prima che costei si allontanasse. Entrambi i testi hanno dunque Pt_1 confermato che fu la a dare causa, con la propria condotta, Pt_1 all'alterco da cui sono scaturite le ingiurie di cui si è resa responsabile la medesima odierna appellante.
Di contro, il Giudice di Pace ha correttamente rilevato l'incongruenza e la contraddittorietà intrinseca della deposizione della figlia della la Pt_1
6 quale in un primo momento ha dichiarato di essere scesa in giardino dopo aver udito le offese pronunziate all'indirizzo della propria madre (offese non meglio precisate), salvo poi soggiungere, nel medesimo contesto, di non aver assistito alla scena e di essere rimasta nella propria camera da letto. Anche sotto questo profilo, pertanto, il primo Giudice ha correttamente ricostruito e valorizzato il quadro probatorio emerso dall'esperita istruttoria testimoniale, evidenziando l'inattendibilità della deposizione della figlia della a fronte della credibilità di quelle rese Pt_1 dai testi e i quali, per l'appunto, hanno confermato di aver Tes_3 Tes_2 udito le frasi ingiuriose pronunziate dalla all'indirizzo della Pt_1 CP_1
e che l'alterco tra le parti scaturì dal getto di rifiuti da parte della prima all'interno giardino di quest'ultima. Né osta all'attendibilità dei testi indotti dall'odierna appellata il fatto che nel verbale di intervento dei Carabinieri si sia dato atto della presenza in loco, in occasione dell'alterco, della sola figlia della trattandosi di circostanza della quale i militi hanno preso Pt_1 nota in base alla dichiarazione sul punto resa da quest'ultima; che non vale evidentemente ad escludere che all'incresciosa scena abbiano assistito anche i suddetti testi e anch'essi dimoranti nelle Tes_4 Tes_2 immediate vicinanze.
Ad ulteriore riscontro della fondatezza dell'assunto difensivo dell'odierna appellata sovviene, inoltre, la registrazione fono-ambientale dimessa agli atti del giudizio, così come la relativa trascrizione. In tale registrazione, peraltro riconosciuta espressamente anche dalla si sente la stessa Pt_1 apostrofare con espressioni ingiuriose la in conseguenza di un CP_1 diverbio che, come hanno riferito i predetti testi e era stato Tes_3 Tes_2 provocato dalla richiamata condotta inurbana della testi che hanno Pt_1 espressamente confermato che quello risultante dalla fonoregistrazione e dalla relativa trascrizione fu, per l'appunto, il contenuto del diverbio avvenuto tra le parti in quell'occasione.
In definitiva, risulta pienamente provata la responsabilità della per Pt_1 le ingiurie dalla stessa rivolte alla Le espressioni pronunciate CP_1 dall'appellante (in particolare l'aver apostrofato la controparte come
7 “mongoloide”) risultano senza dubbio lesive del decoro e dell'onore e più in generale dell'appellata e giustificano la condanna risarcitoria emessa con la sentenza impugnata.
Costituisce principio consolidato, in effetti, che l'onore e la reputazione rappresentano diritti inviolabili della persona, costituzionalmente garantiti, la cui lesione fa sorgere in capo all'offeso il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale, a prescindere dalla circostanza che il fatto lesivo integri o meno un reato, “sicché ai fini risarcitori è irrilevante che sussistano gli elementi costitutivi delle fattispecie incriminatrici poste a tutela dei detti beni” (cfr. Cass., n.
15742/2018, n. 15742, Id. n. 25423/2014). Giova inoltre precisare che, in tema di responsabilità risarcitoria per ingiuria, l'illiceità del fatto va accertata dal Giudice civile con pienezza di cognizione e sulla base di una adeguata valutazione, quantomeno indiziaria, delle acquisizioni fattuali e probatorie, a prescinde dall'intervenuta abrogazione della relativa norma incriminatrice in sede penale (cfr. Cass. n. n. 34621/2023).
Alla luce delle considerazioni che precedono, in definitiva, risulta provata la condotta ingiuriosa posta a fondamento della statuizione condannatoria contenuta nell'impugnata sentenza;
di talché va rigettato il primo motivo di appello con il quale si è denunciata l'erronea interpretazione delle emergenze istruttorie.
Quanto al motivo di gravame n. 2), non può che essere respinta la domanda riconvenzionale risarcitoria della reiterata in grado di Pt_1 appello, a fronte dell'evidenziata inattendibilità della deposizione della teste e risultando, in ogni caso – anche diversamente Testimone_1 opinando a tale ultimo proposito - le espressioni ingiuriose che quest'ultima ha confermato essere state pronunciate dalla in CP_1 occasione dell'alterco (“matta”, “pazza”) scriminate da quelle rivoltele per prima dall'appellata, oltre che, in generale, dalla condotta provocatoria ed inurbana dalla stessa tenuta, che dette in effetti causa all'increscioso episodio;
al riguardo, la motivazione cui ha fatto ricorso il primo Giudice
8 appare coerente ed adeguata, oltre che aderente al quadro probatorio acquisito.
Resta irrilevante, in tale contesto, la condotta lesiva della quale si sarebbe resa responsabile ai danni della la madre della Pt_1 CP_1 CP
, in occasione del medesimo alterco del 29.01.2019, trattandosi di
[...] soggetto estraneo al presente giudizio e non potendo evidentemente l'odierna appellata rispondere in tale sede della condotta della stessa.
Quanto al motivo di gravame n. 3), richiamate le considerazioni dianzi svolte, non può essere revocata in dubbio la sussistenza del dolo sotteso al comportamento lesivo della così come, all'evidenza, il nesso di Pt_1 causalità tra la condotta illecita perpetrata dalla stessa appellante ed il danno del quale la ha preteso il ristoro. Del resto, è noto che, ai CP_1
fini della configurabilità della fattispecie di ingiuria, non è richiesta la sussistenza dell'animus iniurandi, né di una particolare caratterizzazione dell'elemento soggettivo, essendo piuttosto sufficiente il dolo generico, anche in forma di dolo eventuale (cfr. ex multis Cass. Pen. Sez. V, n.
42278/2014). Né può condividersi il richiamo, in tale contesto, alla scriminante di cui all'art. 4 comma 3 del D.Lgs. n. 7/2016, in riferimento al fatto ingiusto che avrebbe determinato lo stato d'ira della in Pt_1 dipendenza del “fatto ingiusto” del quale si sarebbe resa responsabile la controparte, per episodi di stalking ai propri danni. Di tale condotta lesiva dell'odierna appellata – allegata in maniera assolutamente generica, in difetto di collocazione spazio-temporale di sorta e di specificazione circa la loro effettiva consistenza – non è stata fornita alcuna precisa indicazione nel corso del primo grado di giudizio, se non (invero tardivamente) con la comparsa conclusionale della in grado di appello, con la quale si è Pt_1 fatta menzione della sopravvenuta condanna emessa a carico della per il reato di atti persecutori (art. 612 bis c.p.c.) ai danni della CP_1 prima, con condanna alla pena di anni due di reclusione, in forza di sentenza penale di questo Tribunale n. 623/2024, depositata in data
23.09.2024. Al di là della tardività dell'allegazione appena indicata – ed anche diversamente opinando sul punto – va osservato comunque che la
9 responsabilità risarcitoria derivante dall'accertamento dell'ingiuria, degradata dal Legislatore a sanzione amministrativa, prescinde dall'esito di un eventuale procedimento penale promosso nei confronti della danneggiata in relazione ad un distinto ed autonomo titolo di reato. La circostanza che il soggetto passivo dalla condotta ingiuriosa sia stato condannato – peraltro con sentenza non ancora passata in giudicato e quindi possibile oggetto di riforma – per un distinto reato, in riferimento a fatti diversi e posti in essere in tempi diversi, non incide in altri termini sulla sussistenza dell'illecito civile posto a fondamento della pretesa azionata nel presente giudizio. Il fatto generatore della responsabilità civile per ingiuria, nel caso di specie, risulta accertato e diverge dagli altri fatti, di cui questo Giudice non ha contezza, in base ai quali il Giudice penale ha ritenuto responsabile la del delitto di atti persecutori nei confronti CP_1 dell'appellante. Si tratta pertanto di condotte diverse, poste in essere in lassi temporali sensibilmente differenti;
basti pensare che nella citata sentenza penale il primo episodio che viene specificamente menzionato e collocato nel tempo è proprio quello del 29.01.2019 e gli altri cui si fa ivi riferimento risultano successivi di diversi mesi rispetto a quest'ultima data,
a partire dalle condotte moleste del 15-17 agosto dello stesso anno). Si tratta, quindi, di diversi comportamenti che non possono costituire oggetto di unitaria considerazione ai fini dell'esclusione della condotta ingiuriosa della per cui è causa, pienamente accertata nel presente giudizio, Pt_1
e dell'applicazione della scriminante invocata in tale contesto da quest'ultima; non fosse altro che, per quanto appena chiarito, il “fatto ingiusto” che avrebbe determinato lo stato d'ira in virtù del quale la stessa odierna appellante avrebbe posto in essere l'illecito non può evidentemente consistere in azioni compiute dalla controparte diversi mesi dopo l'episodio oggetto della presente controversia.
Ciò vale per completezza di motivazione ed a prescindere dal rilievo – di per sé dirimente – per il quale la produzione della sentenza penale dianzi richiamata, prodotta a corredo della comparsa conclusionale della Pt_1
(avverso la quale, peraltro, è stato interposto appello, per quanto ) –
10 sentenza emessa il 23.09.2024, pertanto anteriormente al deposito delle note scritte ex art. 127 ter c.p.c. (in sostituzione dell'udienza del
06.12.2024) con le quali la ha precisato le proprie conclusioni – Pt_1 risulta peraltro evidentemente tardiva (e quindi inammissibile), atteso che la facoltà delle parti di produrre ih grado di appello documenti sopravvenuti, nella ricorrenza delle condizioni previste dall'art. 345 comma
2 c.p.c., è consentita purchè ciò avvenga fino al momento della precisazione delle conclusioni;
con conseguente preclusione di detta facoltà, ove non esercitata dopo che la causa è stata rimessa in decisione, in particolare a corredo della comparsa conclusionale (cfr., ex plurimis,
Cass. n. 25731/2024, Id. n. 23881/2023, Id. n. 38133/2022, Id. n.
16560/2021, Id. n. 12574/2019).
Deve poi escludersi, con riguardo al motivo di gravame n. 4), che il ristoro riconosciuto alla sia stato quantificato dal Giudice di Pace (per CP_1
l'importo capitale di € 1.500,00) in misura eccessiva, essendosi invece fatto buon governo delle emergenze istruttorie del giudizio di primo grado ed essendosi provveduto a liquidazione del risarcimento corretta in punto quantum, in rapporto all'effettiva lesività delle espressioni ingiuriose confermate dal quadro probatorio acquisito ed all'intensità del dolo, nonché avuto riguardo ad ogni altra circostanza del caso;
trattandosi di liquidazione equitativa, ex art. 1226 c.c., pacificamente ammessa dalla giurisprudenza in casi, quali quello in esame, nei quali risulti dimostrato il fatto illecito, il pregiudizio all'onore ed al decoro del soggetto lesi ed il nesso eziologico tra la condotta ed il danno medesimo, pur non essendo esso, in ragione della sua intrinseca natura e delle peculiarità della vicenda concreta, suscettibile di esatta quantificazione. La valutazione equitativa del danno presuppone che – come per l'appunto nella fattispecie in questione - il danno sia certo nella sua sussistenza, in punto an debeatur (cfr. Cass. n. 6957/2024, n. 6957); essendo stata la fondatezza della risarcitoria principale, per quanto già chiarito, confermata dall'istruttoria espletata.
11 Ne consegue che anche il motivo di appello attinente al quantum debeatur va respinto, avendo il primo Giudice accuratamente motivato in ordine ai criteri ed alle (condivisibili) ragioni che lo hanno condotto alla liquidazione del ristoro riconosciuto alla on l'impugnata sentenza. CP_1
La conferma della sentenza di primo grado e l'infondatezza dei motivi di gravame sin qui esaminati comportano inevitabilmente alla reiezione anche dell'ultimo motivo di appello (n. 5), attinente alla condanna alla rifusione delle spese di lite, essendo la risultata effettivamente Pt_1 soccombente, con la conseguente applicazione del disposto di cui all'art. 91 c.p.c., in conformità del quale viene definito anche il regime delle spese processuali relative alla presente fase di appello, come da dispositivo che segue.
P.Q.M.
Il Tribunale di Massa, in composizione monocratica, definitivamente decidendo nella causa di cui in epigrafe, rigetta l'appello proposto da
, confermando, per l'effetto, la sentenza impugnata. Parte_1
Dichiara tenuta e condanna alla rifusione delle spese CP_3 processuali del presente giudizio di appello in favore di , CP_1 che liquida in complessivi € 2.700,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali ed oltre I.V.A. e C.P.A., se dovuti come per legge.
Così deciso in Massa, in data 13.08.2025.
Il Giudice
dott. Domenico Provenzano
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