Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 03/02/2025, n. 482 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 482 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
T R I B U N A L E D I C A T A N I A
Sezione Lavoro
La giudice del lavoro del Tribunale di Catania dott.ssa Laura Renda, a seguito dell'udienza del 28 gennaio 2025 trattata secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 8705/2024
promossa da rappr. e dif. dall'avv.to MARZANO GIUSEPPE giusta procura in atti;
Parte_1
ricorrente contro
, rappr. e dif. dall'avv.to TOMASELLI PIER LUIGI , in forza di procura generale alle liti a rogito CP_1 del notaio di Fiumicino (RM) come in atti;
Persona_1
resistente
Avente ad oggetto: opposizione ad ATP – indennità di accompagnamento – portatrice di handicap in situazione di gravità
Parte ricorrente concludeva come da note autorizzate.
In fatto e in diritto
Parte ricorrente con atto del 18.9.2024 ha proposto opposizione ex art. 445 bis c.p.c. avverso le conclusioni della C.T.U. disposta nella pregressa fase sommaria.
Si è costituito l' eccependo l'infondatezza del ricorso oltre che la sua inammissibilità. CP_2
All'esito della udienza del 28.1.2025 trattata nei termini e secondo le modalità dell'art. 127 ter c.p.c. la causa, istruita mediante nuova C.T.U., viste le note sostitutive d'udienza depositate da parte ricorrente,
è stata trattenuta per la decisione e viene definita nei termini che seguono.
1
Oggetto del presente giudizio è costituito dall'opposizione all'accertamento sanitario eseguito dal
C.T.U. nominato nella pregressa fase ex art. 445 bis c.p.c.
Va subito premesso – sì come già ripetutamente dall'Ufficio ribadito in modo conforme – che con riguardo alla eccezione formulata dall' in merito alla ricorrenza dei requisiti diversi da quello CP_1 sanitario, l'accertamento tecnico preventivo ha come suo esclusivo oggetto la verifica della ricorrenza del requisito sanitario necessario per la prestazione assistenziale richiesta e così anche la fase di opposizione.
In tal senso si è espressa la giurisprudenza di legittimità condivisa da questo giudice che, ribadendo come il procedimento per ATP abbia ad oggetto soltanto l'accertamento del requisito sanitario, ha osservato, con riferimento alla fase dell'opposizione, quanto segue: “se invece una delle parti contesti le conclusioni del CTU, si apre un procedimento contenzioso, con onere della parte dissenziente di proporre ricorso al giudice, in un termine perentorio, un ricorso in cui, a pena di inammissibilità, deve specificare i motivi della contestazione. Si svolge così una nuova fase contenziosa, ancora limitata
“solo” alla discussione sulla invalidità, fase peraltro circoscritta agli elementi di contestazione proposti dalla parte dissenziente (ricorrente)” (Cass. civ., sez. lav., n. 6084/2014).
Va, ancora, rilevato che ai sensi del 6° comma dell'art. 445 bis c.p.c. la parte che abbia contestato le conclusioni formulate dal CTU a seguito di accertamento tecnico preventivo, deve, nell'opposizione, specificare, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
Ciò posto, esaminato il ricorso in opposizione, si consideri che il CTU in sede di ATP ha riconosciuto che la ricorrente è portatrice di handicap in situazione di gravità dalla domanda amministrativa ma ha negato la sussistenza dei requisiti sanitari richiesti per la indennità di accompagnamento.
Nella presente fase la parte ricorrente ha insistito per il riconoscimento del proprio diritto contestando le risultanze della consulenza espletata in prima fase.
Il consulente tecnico d'ufficio nominato in sede di opposizione, con relazione immune da vizi logici e giuridici e congruamente motivata ha ora concluso, in forza delle valutazioni cliniche effettuate e della documentazione versata in atti, per la sussistenza del requisito sanitario funzionale non solo al riconoscimento dello status di portatrice di handicap in situazione di gravità ma anche dell'indennità di accompagnamento dal gennaio 2024.
2 In particolare è stato ritenuto che è affetta da ““Deficit statico dinamico da mielopatia Parte_1 cervicale e poliartrosi diffusa a notevole incidenza funzionale. Deficit visivo per DMLE. Cardiopatia ischemico-ipertensiva”.
Le suddette infermità la pongono in condizioni tali da non potere attendere agli atti quotidiani della vita e quindi meritevole del riconoscimento della indennità di accompagnamento.
Per quanto concerne la decorrenza, la si pone in corrispondenza alla visita specialistica fisiatrica di
Gennaio 2024 che già metteva in scientifico risalto lo stato fisico dell'opponente.
Le conclusioni cui è giunto il C.T.U. appaiono del tutto condivisibili, perché correttamente motivate, frutto di esame scrupoloso della fattispecie in scrutinio, e neppure oggetto di specifica contestazione.
Il riconoscimento dei presupposti sanitari funzionali alla prestazione richiesta, sia pure per la maturazione del requisito successivamente alla presentazione della domanda amministrativa e nel corso del procedimento giudiziario, appare ammissibile anche in sede di opposizione ex art. 445 bis c.p.c., tenuto conto di quanto prescrive l'art. 149 dis. att. c.p.c.
Il ricorso va quindi accolto nei termini sopra esposti.
Le spese di giudizio, valutato nel suo complesso l'esito della lite, seguono la soccombenza.
Le stesse vanno liquidate ai sensi del d.m. n. 55/2014 sì come integrato e modificato dal DM 147/2022 applicando i valori minimi avuto riguardo alla natura del procedimento e alla modesta rilevanza giuridica delle questioni affrontate.
Il valore della causa va stabilito alla stregua del criterio previsto dall'articolo 13 comma 1 c.p.c. (ciò richiamando quanto statuito dalle sezioni unite della Corte di Cassazione con sentenza 21 maggio 2015,
n. 10454 secondo cui “Le prestazioni di assistenza sociale hanno natura alimentare, in quanto fondate esclusivamente sullo stato di bisogno del beneficiario, a differenza delle prestazioni previdenziali, che presuppongono un rapporto assicurativo e hanno più ampia funzione di tutela. Pertanto, nelle controversie relative a prestazioni assistenziali, il valore della causa ai fini della liquidazione delle spese di giudizio si stabilisce con il criterio previsto dall'art. 13, primo comma, cod. proc. civ. per le cause relative alle prestazioni alimentari, sicché, se il titolo è controverso, il valore si determina in base all'ammontare delle somme dovute per due anni”).
Precisato dunque che lo scaglione di riferimento è quello compreso tra € 5.200,00 ed € 26.000,00 e che ai sensi dell'articolo 4 del D.M. n. 55/2014, comma 1, secondo periodo, come modificato dal DM
3 147/2022 il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere diminuiti del 50% per cento;
che quanto alla fase di ATP, muovendo dalla tabella 9 i valori medi già diminuiti del 50% sono pari ad
€ 1168,50;
che quanto alla fase di opposizione, muovendo dalla tabella numero 4 (cause di previdenza), i valori sono pari ad € 2695,50, determinati diminuendo del 50% i valori medi di cui alle varie voci afferenti le diverse fasi (studio, introduttiva, istruttoria decisionale);
le spese di entrambe le fasi vanno liquidate in € 3.864,00, oltre rimborso spese generali al 15%, CPA e
IVA come per legge, con distrazione in favore del procuratore della parte ricorrente ai sensi dell'art. 93
c.p.c..
Le spese di CTU, liquidate come da separati decreti di pari data, vanno poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il giudice del lavoro di Catania, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, così statuisce: in accoglimento del ricorso e in parziale riforma dell'accertamento del requisito sanitario secondo le risultanze indicate nella relazione del CTU depositata nell'ambito del procedimento per ATP ex art. 445 bis c.p.c. iscritto al n. 3808/2024 R.G., dichiara che è portatrice di handicap in Parte_1 situazione di gravità ex art. 3 c. 3 l. n. 104/92 dalla domanda amministrativa e non in grado di attendere agli atti quotidiani della vita a decorrere dal gennaio 2024;
condanna l' a rifondere in favore del ricorrente le spese di lite di entrambe le fasi che liquida in CP_1 misura pari ad € 3.864,00 oltre rimborso spese generali al 15%, CPA e IVA come per legge che distrae in favore dell'avv.to Giuseppe Marzano.
Pone a carico dell' le spese tanto della consulenza tecnica espletata nel corso dell'accertamento CP_1 tecnico preventivo, quanto della consulenza tecnica espletata in questo giudizio, liquidate con separati decreti di pari data.
Così deciso in Catania il 01/02/2025
La Giudice del Lavoro
Dott.ssa Laura Renda
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