Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 19/02/2025, n. 298 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 298 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n.° 1338/2015 - Pag. 1 di 9
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
- PRIMA SEZIONE CIVILE - Il Tribunale di Castrovillari in persona del Giudice Unico, dott. Gianluca Di Giovanni, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia civile, iscritta al n.° 1338/2015 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, avente ad oggetto “appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Rossano n. 1118/2014 del 27.11.2014, depositata in data 28.11.2014” e vertente
TRA
, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso, come da procura Parte_1
in atti, dalla dott.ssa Elvira Pirillo, elettivamente domiciliati come in atti;
- APPELLANTE -
E rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Domenico Controparte_1
Sommario, elettivamente domiciliato come in atti;
- APPELLATO -
RAGIONI DI FATTO e DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. I fatti di causa, le posizioni delle parti e le loro conclusioni.
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio, innanzi al Controparte_1
Giudice di Pace di Rossano, il , onde ottenerne la condanna, ex art. 2051 Parte_1
c.c. ovvero ex art. 2043 c.c., al risarcimento dei danni subiti, quantificati in € 5.000,00, per le lesioni subite in occasione del sinistro del 12.05.2012 verificatosi a Rossano alle ore 19:30 circa.
A tal proposito, l'attore allegava che, mentre percorreva la Via Pascoli, all'altezza del civico 5, traversa via Nazionale, cadeva violentemente a terra a causa di una grossa buca presente sulla pubblica strada.
Si costituiva il il quale chiedeva il rigetto della domanda attorea, Parte_1
deducendo che il sinistro era da imputarsi unicamente alla disattenzione del e che, CP_1
comunque, non era provato il nesso di causalità; contestava, inoltre, il quantum della pretesa azionata e, solo in via subordinata, chiedeva il riconoscimento, ai sensi dell'art. 1227 c.c., del concorso di colpa del danneggiato nella causazione del sinistro.
Con sentenza n. 1118/2014 del 27.11.2014, depositata il 28.11/14, il Giudice di Pace di
Rossano, ritenuto provato che il era caduto a causa della presenza di una buca presente CP_1
sul manto stradale ma non anche che la caduta era stata determinata dalla non visibilità ed imprevedibilità dell'ostacolo, accertava la responsabilità “parziale” del e dichiarava Pt_1
sussistere il concorso di colpa del danneggiato, condannando l'ente comunale al pagamento, in favore dell'attore, della minor somma di € 2.224,00, oltre alla refusione delle spese di giudizio.
Poneva, inoltre, a carico del le spese della Consulenza Tecnica d'Ufficio. Parte_1
Con atto di citazione tempestivamente notificato a il Controparte_1 Parte_1
proponeva appello avverso la suindicata sentenza al fine di ottenerne l'integrale riforma.
Nello specifico, il censurava la sentenza appellata nella parte in cui aveva Parte_1 erroneamente ritenuto che l'attore avesse assolto all'onere su di lui incombente di provare i fatti costitutivi della pretesa risarcitoria azionata: ciò sul presupposto che, dal materiale probatorio acquisito (dichiarazioni testimoniali e rilievi fotografici), non poteva ritenersi in alcun modo provato il rapporto di causalità diretta tra la buca presente sul manto stradale ed il sinistro denunciato dall'attore.
Contestava, inoltre, la contraddittorietà della motivazione nella parte in cui, pur ritendo configurabile il concorso di colpa del danneggiato - atteso che il sinistro si verificava alle ore
19.30 circa del mese di maggio e quindi il pericolo era ben visibile -, il Giudice di Pace aveva accertato la responsabilità del in concorso con il danneggiato anzichè escludere la Pt_1
colpa del custode, così accogliendo, seppur parzialmente, la richiesta risarcitoria del CP_1
Infine, parte appellante impugnava il capo relativo alle spese, poiché, pur ricorrendo l'ipotesi di soccombenza reciproca, il era stato condannato al pagamento delle spese Parte_1
di giudizio, nonché delle spese della Consulenza Tecnica d'Ufficio.
Tanto dedotto, l'appellante chiedeva, di “1) accogliere l'appello interposto, riformando totalmente la sentenza gravata;
2) per l'effetto, dichiarare l'assoluta assenza di responsabilità del nel sinistro per cui è processo, rigettando la domanda attorea;
3) Parte_1
conseguentemente alle statuizioni che precedono, condannare l'appellato al pagamento in favore dell'appellante delle spese e competenze del primo grado, incluse le spese di CTU;
4) subordinatamente, pur in ipotesi di conferma della statuizione di merito resa dal primo giudice, riformare in parte qua la sentenza appellata e, pertanto, condannare l'appellato al pagamento delle spese e competenze del primo grado, incluse quelle di CTU;
5) in via R.G. n.° 1338/2015 - Pag. 3 di 9
ulteriormente subordinata, pur in ipotesi di conferma della statuizione di merito resa dal primo giudice, comunque, dichiarare integralmente compensate fra le parti le spese del giudizio di primo grado, con condanna dell'appellato al pagamento delle spese di CTU;
6) in via di ulteriore subordine, pur in ipotesi di conferma della statuizione di merito resa dal primo giudice, dichiarare la parziale compensazione tra le parti del giudizio di primo grado, nella misura del 50% o in quella diversa misura che l'On.le Tribunale riterrà; 7) nell'ipotesi sub 6, e quindi pur in caso di conferma della statuizione di merito resa dal primo giudice, porre le spese di CTU a carico di entrambe le parti nella misura del 50% ciascuna o nella diversa misura che l'On.le Tribunale riterrà; 8) condannare l'appellato al pagamento in favore dell'appellante delle spese e competenze del giudizio di appello, da distrarsi ex art. 93 c.p.c., in favore del sottoscritto procuratore anticipatario”.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio con comparsa di Controparte_1
costituzione e risposta depositata in data 1.02.2016, il quale eccepiva il passaggio in giudicato della sentenza gravata per decadenza dei termini di cui all'art. 325 c.p.c., atteso che la sentenza era stata notificata al , nel domicilio eletto, in data 16.03.2015; nel merito, Parte_1
contestava la fondatezza dell'appello e ne chiedeva il rigetto.
Acquisito il fascicolo relativo al giudizio di primo grado, all'udienza del 17 settembre 2024 solamente parte appellante precisava le conclusioni (“L'avv. Brancato si riporta a tutte le proprie domande, difese, deduzioni e conclusioni formulate negli atti di parte e nei verbali di causa e ne chiede l'accoglimento, con vittoria di compensi e di spese. Precisa in particolare le conclusioni come da verbale del 4.12.18. Il difensore chiede poi che la causa venga assegnata
a sentenza con i termini di legge.”) e la causa era riservata in decisione con la concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
2. Sulla tempestività dell'appello
Preliminarmente, va rigettata l'eccezione di tardività del gravame sollevata da parte appellata.
L'appello è stato consegnato all'ufficiale giudiziario per la notifica il 27.05.2015 e, secondo l'appellato, a tale data era già decorso il termine breve d'impugnazione di giorni 30 (artt. 325 e
326 c.p.c.), atteso che la notifica della sentenza munita di formula esecutiva, fatta alla parte
( ) presso il domicilio eletto e perfezionatasi il 16.03.2015, era idonea a far Parte_1 decorrere il termine breve di cui all'art. 325 c.p.c.
L'eccezione non coglie nel segno atteso che solo la notificazione della sentenza nei confronti del procuratore costituito della parte soccombente, secondo i criteri dettati dagli artt. 170 e 285
c.p.c., è idonea a provocare la conoscenza legale del provvedimento e a far decorrere il termine breve di impugnazione di cui agli art. 325 e 236 c.p.pc.. Ove la notifica della sentenza – anche R.G. n.° 1338/2015 - Pag. 4 di 9
munita di formula esecutiva ai sensi dell'art. 479 c.p.c. – venga fatta nei confronti della parte personalmente, essa non consente la decorrenza del termine breve di impugnazione, la quale sarà proponibile, dunque, entro il termine di sei mesi dettato dall'art. 327 cpc (v. in questi termini, Cass. SS.UU. n. 12898/11; ed anche Cass. n.16804/15).
Nel caso in esame, la sentenza del Giudice di Pace, munita di formula esecutiva, è stata notificata, a cura dei difensori del direttamente al , nella sede CP_1 Pt_1 Parte_1
dell'ente sita in Piazza SS. Anargiri (cfr doc. 2 del fascicolo d'appello del ), Parte_1
coincidente con il domicilio eletto.
Ed infatti, nella comparsa di costituzione e risposta del giudizio di primo grado, il Parte_1
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Patrizia Converso e Luigina Maria Caruso, aveva
[...]
eletto domicilio presso la sede Comunale sita in Piazza SS. Anargiri.
Tuttavia, la mancata indicazione nominativa nella relata di notifica dei procuratori della parte induce a ritenere che l'atto non sia pervenuto nella disponibilità dei difensori della parte, a cui è demandata la valutazione dell'opportunità dell'impugnazione e che, quindi, devono essere notiziati del decorso del termine breve per l'impugnazione avviato con la notifica della sentenza.
Tanto è suffragato dall'orientamento della giurisprudenza di legittimità, già sopra richiamato, che ha avuto modo di precisare che “In tema di impugnazioni, ai fini del decorso del termine breve previsto dall'art. 326 cod. proc. civ., la notifica della sentenza effettuata nel domicilio eletto presso il difensore, situato nella medesima sede in cui sia domiciliata la parte, deve contenere, nel corpo della relata, il riferimento nominativo al procuratore stesso in tale sua veste, onde assicurare, a garanzia dell'effettività del diritto di difesa, che, almeno in astratto,
l'atto pervenga nelle mani del difensore in tale sua qualità” (Cass. n. 4698/2014).
Tale principio si ricava a contrario dalle successive pronunce, secondo cui: “Non è idonea a far decorrere il termine breve per l'impugnazione la notifica della sentenza effettuata ad un ente pubblico locale (nella specie, la Provincia), parte in causa, in persona del legale rappresentante e presso la sede, ove l'organo è domiciliato per la carica, in assenza di qualunque richiamo al procuratore dell'ente, anch'egli domiciliato presso la sede dell'ente, in quanto la sola identità di domiciliazione non assicura che la sentenza giunga a conoscenza della parte tramite il suo rappresentante processuale, professionalmente qualificato a vagliare
l'opportunità dell'impugnazione” (Cass. n. 21746/2016); “Ai fini della decorrenza del termine breve per l'impugnazione, la notifica della sentenza deve essere effettuata presso il domicilio
(reale o eletto) del difensore e non già presso il domicilio eletto della parte, anche se detti luoghi possono coincidere. Pertanto, se la notificazione della sentenza è priva di ogni R.G. n.° 1338/2015 - Pag. 5 di 9
riferimento al procuratore costituito quale destinatario dell'atto, la stessa non è idonea a fare decorrere il termine ex art. 325 c.p.c., non potendosi ritenere che permanga, in tale evenienza, un collegamento tra la parte, il suo procuratore ed il domicilio di quest'ultimo, in modo che il difensore possa avere conoscenza dell'atto” (Cass. n. 21734/2016); “Non è idonea a far decorrere il termine breve per l'impugnazione la notifica della sentenza effettuata al comune, parte in causa, in persona del sindaco e presso la casa comunale, ove l'organo è domiciliato per la carica, in assenza di qualunque richiamo al procuratore dell'ente, anch'egli domiciliato presso la casa comunale, in quanto la sola identità di domiciliazione non assicura cha la sentenza giunga a conoscenza della parte tramite il suo rappresentante processuale, professionalmente qualificato a vagliare l'opportunità dell'impugnazione. Né tale effetto è riconducibile alla notificazione della sentenza al presso l'avvocatura comunale, Pt_1
organo deputato alla trattazione degli affari legali, in quanto si tratta di una notificazione che, per non essere effettuata con il riferimento nominativo al procuratore, non può considerarsi eseguita alla parte nel domicilio eletto presso il procuratore, poiché la domiciliazione è riferibile al procuratore, con il quale sussiste il rapporto di rappresentanza tecnica, e non all'organo suddetto” (Cass. n. 9843/2014).
Ordunque, la sentenza notificata dall'odierno appellato alla controparte non era idonea a far decorrere il termine breve per l'impugnazione, sicché deve aversi riguardo al termine di cui all'art. 327 c.p.c., ossia sei mesi dalla data di pubblicazione della sentenza, che, nel caso di specie, è stato rispettato, in quanto la data di pubblicazione della sentenza è del 28/11/2014 e la data di notifica del gravame (data di consegna all'ufficiale giudiziario) è il 27.05.2015.
3. Nel merito
L'appello proposto dal è fondato e merita, pertanto, accoglimento. Parte_1
Giova premettere in iure che i principi che regolano le fattispecie riguardanti i sinistri che si verificano su strada pubblica, tema a lungo dibattuto e oggetto di copiosa giurisprudenza, sono riconducibili al disposto normativo di cui all'art. 2051 c.c., che disciplina l'ipotesi di responsabilità oggettiva del custode, e al più generale principio del neminem laedere di cui all'art. 2043 c.c..
L'inquadramento della fattispecie nell'uno o nell'atro genus di responsabilità, chiaramente determinato dalle allegazioni delle parti - le quali, con esse, fissano il thema decidendum e delineano il thema probandum - determina un diverso onere probatorio in capo al danneggiato.
Infatti, in materia di responsabilità per danni cagionati da cose in custodia, disciplinata dall'art. 2051 c.c., la responsabilità della P.A. per i danni cagionati da omessa manutenzione ovvero dalla presenza di fonti di pericolo, si fonda non sulla colpa ma sul rapporto che il custode ha R.G. n.° 1338/2015 - Pag. 6 di 9
con la res, sicché il danno non è riconducibile al comportamento del custode ma al legame che lo stesso ha con la cosa. In tal caso, la norma pone sul danneggiato l'onere di provare l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, mentre la pubblica amministrazione, per liberarsi, dovrà dare provare dell'esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera oggettiva, idoneo ad interrompere il nesso di causalità, e cioè un fattore esterno (che può essere anche il fatto di un terzo o dello stesso danneggiato) che presenti i caratteri del fortuito,
e, quindi, dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità (cfr., cass. civ., 4.2.2004, n. 2062).
La responsabilità ex art. 2043 c.c., invece, si fonda sulla sussistenza di un comportamento omissivo o commissivo del danneggiante dal quale sia derivato un pregiudizio al danneggiato ed è noto che, al riguardo, la giurisprudenza ha elaborato la figura della colpa rappresentata dalla cd. “insidia stradale” la cui configurabilità postula la ricorrenza di tre elementi: la non visibilità, la non prevedibilità e l'inevitabilità in relazione all'uso della strada. Sul piano probatorio, è evidente il più rigoroso onere che grava sul danneggiato, il quale non potrà semplicemente limitarsi a fornire la prova del danno ma anche dell'ulteriore profilo legato alla colpa del danneggiante.
Ciò posto, è necessario evidenziare, ai fini di quanto enunciato di qui a breve, come nessuna delle due norme esoneri l'attore dal fornire la prova del verificarsi dell'evento dannoso con le modalità descritte nell'atto introduttivo, postulando entrambe che l'attore dimostri in giudizio l'esistenza di un nesso causale tra le condizioni della strada ed il danno subito.
Tanto premesso, questo Tribunale ritiene che, nel giudizio di primo grado, l'attore non abbia assolto l'onere probatorio su di lui incombente, non avendo fornito prova rassicurante della dinamica del sinistro prospettata nell'atto di citazione, e cioè di essere effettivamente caduto al suolo per essere inciampato nella buca presente in Via Pascoli.
Di qui l'accoglimento del primo motivo di appello formulato dall' con il quale CP_2
l'appellante ha lamentato l'erronea valutazione da parte del giudice di prime cure delle risultanze istruttorie.
Le deposizioni dei due testi di parte attrice, escussi all'udienza del 19.03.2014 Testimone_1
e ), sul punto, non hanno apportato alcun elemento oggettivo utile alla Testimone_2 ricostruzione dell'evento e a fondare, in maniera incontrovertibile, l'esistenza di un nesso di causalità tra la caduta e la buca.
Ed infatti, , sul capitolo di prova avente ad oggetto la dinamica del sinistro, ha Testimone_1
dichiarato: “confermo che quel giorno camminavo insieme a mio padre su via Nazionale, e svoltavamo su via Pascoli. Io camminavo un po' più avanti di lui quando mi accorgevo che mio padre inciampava in una buca presente sulla strada e cadeva a terra”, ed ancora “non so R.G. n.° 1338/2015 - Pag. 7 di 9
riferire esattamente la dinamica dell'incidente perchè in quel momento ero più avanti risetto a mio padre. Però sentivo un tonfo per cui mi giravo e lo vedevo a terra”.
Il teste, quindi, ha visto il quando era già a terra, essendosi girata dopo aver sentito un CP_1
tonfo. Dunque, non ha assistito alla caduta e, conseguentemente, nulla ha potuto riferire sulla causa della stessa.
Il teste ha dichiarato: “ero con mia moglie e mio suocero che camminavo in Testimone_2
via Nazionale, poi ci siamo immessi in una traversa ed a causa della strada un po' rotta il sig. inciampava e cadeva”, ed ancora: “io al momento della caduta ero con lui e lo vedevo CP_1 cadere. Non so riferire sulla dinamica della caduta”.
Dunque, anche il secondo teste non ha fornito alcun contributo utile ad accertare le modalità della caduta, per aver espressamente affermato di non saper riferire sulla dinamica del sinistro.
In definitiva, dalle loro deposizioni può, al più, ritenersi accertato il luogo dell'accaduto (via
Pascoli).
Alcun elemento utile, poi, si può desumere dalla sola prova precostituita (le fotografie raffiguranti lo stato dei luoghi), in quanto, innanzitutto, il costituendosi in giudizio, ha CP_1
depositato esclusivamente la comparsa di costituzione in appello e la sentenza notificata, non anche il fascicolo di primo grado (v. Cass. Civ. n. 8528 del 2006, secondo cui “Nel giudizio di appello è onere della parte produrre in giudizio il proprio fascicolo di primo grado, essendo esclusa la trasmissione al secondo giudice, unitamente al fascicolo d'ufficio, anche dei fascicoli di parte”) e, in ogni caso, trattasi di elemento dal quale - in assenza di ulteriore materiale probatorio - nulla può ricavarsi in ordine al contatto avuto tra il danneggiato e la res.
Di conseguenza, atteso che dalla risultanze istruttorie non è emersa la prova del verificarsi dell'evento dannoso con le modalità descritte nell'atto introduttivo, e, in particolare, la dimostrazione dell'esistenza di un nesso causale tra le condizioni della strada ed il danno subito, va riformata la sentenza appellata nella parte in cui ha accertato la responsabilità concorsuale dell'ente comunale, non potendo trovare accoglimento la domanda risarcitoria proposta in primo grado dall'odierno appellato.
La mancanza di prova della dinamica del sinistro per come allegata nell'atto di citazione, poiché prodromica al vaglio degli ulteriori elementi fondanti l'eventuale corresponsabilità del assorbe ogni ulteriore questione sollevata dall'appellante in ordine alla ricorrenza del CP_1
caso fortuito - ravvisato nella condotta colposa del danneggiato -, ritenendo questo Tribunale che la sentenza debba essere riformata nel senso di ritenere insussistente il diritto del ad CP_1
essere risarcito.
3. Le spese di lite. R.G. n.° 1338/2015 - Pag. 8 di 9
Il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, dato che l'onere di esse va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite.
L'accoglimento dell'appello, infatti, importa la riforma della sentenza impugnata, che travolge ex art. 336 c.p.c. anche il capo relativo alle spese, consequenziale ed accessorio alla definizione del giudizio e il giudice deve decidere sulle spese di entrambi i gradi pur in mancanza di uno specifico motivo di impugnazione.
Nel caso in esame, alla soccombenza di consegue la condanna alle spese del Controparte_1
doppio grado di giudizio.
In accoglimento dell'appello, come già evidenziato, la gravata sentenza deve essere quindi annullata anche nella parte in cui il è stato condannato alla refusione delle Parte_1
spese e delle competenze di lite, nonché delle spese della Consulenza Tecnica d'Ufficio, che vanno poste definitivamente a carico di . Controparte_1
Le stesse sono liquidate, per entrambi i gradi di giudizio, facendo applicazione dei valori minimi - in ragione dell'attività difensiva in concreto espletata - di cui al D.M. n. 55/14, vigente ratione temporis, e considerando il valore della causa pari ad € 5.000,00, secondo il criterio del cd. disputatum.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, Sezione Civile, in persona del giudice dott. Gianluca Di Giovanni, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
➢ ACCOGLIE l'appello e, per l'effetto, annulla la sentenza del Giudice di Pace di Rossano
n. 1118/2014 del 27.11.2014, depositata in data 28.11.2014, e rigetta la domanda risarcitoria proposta nel giudizio di primo grado da nei confronti del Controparte_1
; Parte_1
➢ CONDANNA l'appellato al pagamento, in favore dell'appellante Controparte_1
in persona del Sindaco p.t., delle spese del primo grado di Parte_1
giudizio, che si liquidano in € 670,00 per compenso, oltre I.V.A. e C.P.A. se dovute nelle misure di legge, e rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso, da distrarsi in favore degli avv.ti Luigina Maria Caruso e Patrizia Converso per dichiarato anticipo;
➢ CONDANNA l'appellato al pagamento, in favore dell'appellante Controparte_1
, in persona del Sindaco p.t., delle spese del presente grado di Parte_1 R.G. n.° 1338/2015 - Pag. 9 di 9
giudizio, che si liquidano in € 192,00, per esborsi vivi (c.u., marca da bollo e spese di notifica) ed in € 1.278,00 per compenso, oltre I.V.A. e C.P.A. se dovute nelle misure di legge, e rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso, da distrarsi in favore della dott.ssa Elvira Pirillo per dichiarato anticipo;
➢ PONE definitivamente a carico dell'appellato le spese della consulenza Controparte_1
tecnica espletata nel corso del primo grado del giudizio;
➢ MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Cosi deciso in Castrovillari in data 19 febbraio 2025.
Il Giudice
Gianluca Di Giovanni
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione dell'Addetto all'Ufficio per il processo, dott.ssa
Federica Farno