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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 05/12/2025, n. 1316 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1316 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori
Magistrati: dott.ssa Giovanna Sanfratello Presidente relatore dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice dott. Ludovico Rossi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2462 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2025, promossa congiuntamente dai coniugi:
, C.F. nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avvocato CORNOLO' ANDREA
e
, C.F. , nata a [...] il Controparte_1 C.F._2
05/07/1992, rappresentata e difesa dall'avvocato TISATO GIOVANNI
e con l'intervento del
, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Controparte_2
Vicenza.
In punto: separazione personale dei coniugi.
Conclusioni delle parti:
- dichiarare la separazione personale dei coniugi;
- autorizzare gli stessi a vivere separati;
- la minore è affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, con residenza e Persona_1 collocazione presso la madre;
- la casa coniugale sita in Arsiero (VI), Via SE DI n. 7, verrà assegnata con gli arredi ivi esistenti alla sig.ra , che vi abiterà insieme alla figlia Controparte_1 Per_1
- l'assegno unico verrà interamente percepito dalla sig.ra ; CP_1
- al fine di mantenere un rapporto equilibrato, paritetico e continuativo con entrambi i genitori i quali
1 provvederanno a curare, educare ed istruire la figlia mantenendo e conservando rapporti significativi con gli ascendenti ed i parenti di ciascuno, gli stessi hanno concordato che il padre potrà stare con la figlia, previo accordo telefonico con la madre, e compatibilmente con i propri impegni lavorativi, nonché con gli impegni scolastici ed extrascolastici della minore, secondo le seguenti modalità:
- tre pomeriggi alla settimana, il lunedì, il mercoledì e il giovedì, dalla fine del suo orario di lavoro fino alle 19.00/19.30, con cena il lunedì e il venerdì fino alle ore 22.00 durante gli orari scolastici e fino alle 23.00 durante il periodo di vacanza scolastica;
- Ogni domenica del mese, dalle ore 9.00 alle ore 22.00;
- Per quanto attiene alle vacanze estive, la figlia trascorrerà un periodo di almeno quindici giorni, anche non consecutivi, con ciascuno dei genitori, da definirsi tenuto conto dei giorni di ferie di cui godranno entrambi i genitori e delle vacanze scolastiche della minore. Il periodo dovrà essere concordato entro il giorno 30 giugno di ogni anno;
- Durante il periodo natalizio, la figlia trascorrerà con ciascuno dei genitori almeno sette giorni: i genitori alterneranno di anno in anno il periodo comprendente il Natale ed il periodo comprendente il Capodanno, di modo che il genitore che ha trascorso con la figlia il Natale trascorrerà con lei il
Capodanno nell'anno successivo. Nell'anno in cui la minore trascorrerà il Natale con uno dei genitori,
l'altro coniuge la terrà con sé il giorno della Vigilia;
- Per quanto riguarda le festività pasquali, la minore trascorrerà con ciascun genitore almeno tre giorni, alternando di anno in anno il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo;
- Nel giorno del compleanno di ciascun genitore, invece, la figlia trascorrerà la sera con il genitore che compie gli anni e lo stesso vale per la festa della mamma e del papà.
- Il compleanno della minore ad anni alterni.
- Il sig. corrisponderà alla sig.ra , quale contributo al Parte_1 Controparte_1 mantenimento della figlia , un assegno mensile di € 100,00 (euro cento/00), Persona_1 rivalutabile annualmente secondo indici ISTAT, da versarsi entro il giorno 15 di ciascun mese, a mezzo bonifico bancario sulle coordinate bancarie note, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo in uso presso il Tribunale di Vicenza Tribunale;
- l'assegno unico verrà interamente percepito dalla sig.ra CP_1
- I coniugi dichiarano di non aver pretese reciproche per il proprio mantenimento;
Conclusioni del Pubblico Ministero: il P.M. interviene nella causa e conclude per l'accoglimento delle conclusioni concordemente formulate dalle parti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 01/07/2025 i coniugi indicati in epigrafe, premesso di aver
2 contratto matrimonio in Arsiero (VI) in data 13/09/2020, che l'unione era entrata in irreversibile crisi, chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la loro separazione personale.
All'esito dell'udienza del 04/11/2025 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-i coniugi concordano sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza e, pertanto, deve dichiararsi la separazione personale delle parti;
-nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso della figlia minore, alla prevalente collocazione della stessa presso la madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre;
-neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento della figlia a carico del padre così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo e adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze della minore, tenuto conto del fatto che l'Assegno Unico verrà interamente percepito dalla madre e del fatto che la minore, pur se collocata presso la madre, trascorrerà molto tempo anche con il padre, come da condizioni espresse in ricorso (tre pomeriggi la settimana, due dei quali con cena compresa e tutte le domeniche, vacanze e festività in pari tempo a quelle riconosciute alla madre);
-le spese straordinarie relative alla figlia minore, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di
Vicenza, vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%;
-sussistono i presupposti per disporre l'assegnazione della casa coniugale, sita in Arsiero (VI), Via
SE DI n. 7, in favore di quale genitore convivente con la figlia Controparte_1 minore;
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, avendo già regolato tutti i loro rapporti economici, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
-le spese vanno integralmente compensate tra le parti in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in 3 epigrafe, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi e , uniti in Parte_1 Controparte_1 matrimonio in Arsiero (VI) in data 13/09/2020 con atto trascritto al n. 9, Parte II, Serie C, Anno 2020, alle condizioni in epigrafe riportate;
b) ordina alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Arsiero (VI) perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, ove esistente;
c) compensa le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 2 /12/2025.
Il Presidente estensore
Dott.ssa Giovanna Sanfratello
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori
Magistrati: dott.ssa Giovanna Sanfratello Presidente relatore dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice dott. Ludovico Rossi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2462 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2025, promossa congiuntamente dai coniugi:
, C.F. nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avvocato CORNOLO' ANDREA
e
, C.F. , nata a [...] il Controparte_1 C.F._2
05/07/1992, rappresentata e difesa dall'avvocato TISATO GIOVANNI
e con l'intervento del
, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Controparte_2
Vicenza.
In punto: separazione personale dei coniugi.
Conclusioni delle parti:
- dichiarare la separazione personale dei coniugi;
- autorizzare gli stessi a vivere separati;
- la minore è affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, con residenza e Persona_1 collocazione presso la madre;
- la casa coniugale sita in Arsiero (VI), Via SE DI n. 7, verrà assegnata con gli arredi ivi esistenti alla sig.ra , che vi abiterà insieme alla figlia Controparte_1 Per_1
- l'assegno unico verrà interamente percepito dalla sig.ra ; CP_1
- al fine di mantenere un rapporto equilibrato, paritetico e continuativo con entrambi i genitori i quali
1 provvederanno a curare, educare ed istruire la figlia mantenendo e conservando rapporti significativi con gli ascendenti ed i parenti di ciascuno, gli stessi hanno concordato che il padre potrà stare con la figlia, previo accordo telefonico con la madre, e compatibilmente con i propri impegni lavorativi, nonché con gli impegni scolastici ed extrascolastici della minore, secondo le seguenti modalità:
- tre pomeriggi alla settimana, il lunedì, il mercoledì e il giovedì, dalla fine del suo orario di lavoro fino alle 19.00/19.30, con cena il lunedì e il venerdì fino alle ore 22.00 durante gli orari scolastici e fino alle 23.00 durante il periodo di vacanza scolastica;
- Ogni domenica del mese, dalle ore 9.00 alle ore 22.00;
- Per quanto attiene alle vacanze estive, la figlia trascorrerà un periodo di almeno quindici giorni, anche non consecutivi, con ciascuno dei genitori, da definirsi tenuto conto dei giorni di ferie di cui godranno entrambi i genitori e delle vacanze scolastiche della minore. Il periodo dovrà essere concordato entro il giorno 30 giugno di ogni anno;
- Durante il periodo natalizio, la figlia trascorrerà con ciascuno dei genitori almeno sette giorni: i genitori alterneranno di anno in anno il periodo comprendente il Natale ed il periodo comprendente il Capodanno, di modo che il genitore che ha trascorso con la figlia il Natale trascorrerà con lei il
Capodanno nell'anno successivo. Nell'anno in cui la minore trascorrerà il Natale con uno dei genitori,
l'altro coniuge la terrà con sé il giorno della Vigilia;
- Per quanto riguarda le festività pasquali, la minore trascorrerà con ciascun genitore almeno tre giorni, alternando di anno in anno il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo;
- Nel giorno del compleanno di ciascun genitore, invece, la figlia trascorrerà la sera con il genitore che compie gli anni e lo stesso vale per la festa della mamma e del papà.
- Il compleanno della minore ad anni alterni.
- Il sig. corrisponderà alla sig.ra , quale contributo al Parte_1 Controparte_1 mantenimento della figlia , un assegno mensile di € 100,00 (euro cento/00), Persona_1 rivalutabile annualmente secondo indici ISTAT, da versarsi entro il giorno 15 di ciascun mese, a mezzo bonifico bancario sulle coordinate bancarie note, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo in uso presso il Tribunale di Vicenza Tribunale;
- l'assegno unico verrà interamente percepito dalla sig.ra CP_1
- I coniugi dichiarano di non aver pretese reciproche per il proprio mantenimento;
Conclusioni del Pubblico Ministero: il P.M. interviene nella causa e conclude per l'accoglimento delle conclusioni concordemente formulate dalle parti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 01/07/2025 i coniugi indicati in epigrafe, premesso di aver
2 contratto matrimonio in Arsiero (VI) in data 13/09/2020, che l'unione era entrata in irreversibile crisi, chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la loro separazione personale.
All'esito dell'udienza del 04/11/2025 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-i coniugi concordano sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza e, pertanto, deve dichiararsi la separazione personale delle parti;
-nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso della figlia minore, alla prevalente collocazione della stessa presso la madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre;
-neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento della figlia a carico del padre così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo e adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze della minore, tenuto conto del fatto che l'Assegno Unico verrà interamente percepito dalla madre e del fatto che la minore, pur se collocata presso la madre, trascorrerà molto tempo anche con il padre, come da condizioni espresse in ricorso (tre pomeriggi la settimana, due dei quali con cena compresa e tutte le domeniche, vacanze e festività in pari tempo a quelle riconosciute alla madre);
-le spese straordinarie relative alla figlia minore, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di
Vicenza, vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%;
-sussistono i presupposti per disporre l'assegnazione della casa coniugale, sita in Arsiero (VI), Via
SE DI n. 7, in favore di quale genitore convivente con la figlia Controparte_1 minore;
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, avendo già regolato tutti i loro rapporti economici, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
-le spese vanno integralmente compensate tra le parti in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in 3 epigrafe, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi e , uniti in Parte_1 Controparte_1 matrimonio in Arsiero (VI) in data 13/09/2020 con atto trascritto al n. 9, Parte II, Serie C, Anno 2020, alle condizioni in epigrafe riportate;
b) ordina alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Arsiero (VI) perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, ove esistente;
c) compensa le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 2 /12/2025.
Il Presidente estensore
Dott.ssa Giovanna Sanfratello
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