Sentenza 14 novembre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 14/11/2003, n. 17195 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17195 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2003 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZI NE17 1 95 / 03 Oggetto 2 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 23413/00 Dott. Antonio SAGGIO - Presidente 404/01 777/01 Dott. Giulio GRAZIADEI Consigliere Cron. 34317 Dott. Renato RORDORF Consigliere Rep. 4480 Dott. Aldo CECCHERINI Consigliere Ud. 16/05/2003 - Rel. Consigliere Dott. Gianfranco GILARDI ha pronunciato la seguente SE NTENZA sul ricorso proposto da: 少 ON GI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA FABIO MASSIMO 60, presso l'avvocato SEBASTIANO MASTROBUONO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato MICHELE DE VITA, giusta delega in calce al ricorso;
ricorrente -
contro
CO LV IO BA, BANCA MONTI PASCHI DI SIENA SPA;
- intimati e sul 2° ricorso n° 01/01/0404 proposto da:2003 1290 CO LV IO BA, elettivamente 1 domiciliato in ROMA VIA PRINCIPESSA CLOTILDE 7, presso l'avvocato MARIO TONUCCI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ANTONIO DE GREGORI, giusta controricorso e ricorsodelega a margine del incidentale;
controricorrente e ricorrente incidentale nonchè
contro
ON GI, BANCA MONTI PASCHI SIENA SPA, MONTI PASCHI SIENA;
- intimati e sul 3° ricorso n' 01/01/0777 proposto da: BANCA MONTI PASCHI DI SIENA SPA, in persona del Direttore pro tempore elettivamente domiciliato in ROMA CORSO VITTORIO EMANUELE II 32, presso l'avvocato RENATO SCOGLIAMIGLIO, che lo rappresenta e difende, giusta procura speciale per Notaio Eugenio Tassitani Farfaglia di Genova, rep. 6687 del 20/12/00; controricorrente e ricorrente incidentale - nonchè
contro
IO BA, elettivamente CO LV domiciliato in ROMA VIA PRINCIPESSA CLOTILDE 7, presso l'avvocato MARIO TONUCCI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ANTONIO DE GREGORI, giusta ricorso delega a margine del controricorso e incidentale;
controricorrente al ricorso incidentale nonchè
contro
ON GI;
- intimato avverso la sentenza n. 223/00 della Corte d'Appello di GENOVA, depositata il 11/04/00; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/05/2003 dal Consigliere Dott. Gianfranco GILARDI;
udito per il controricorrente e ricorrente incidentale NC LV l'Avvocato Troiani per delega dell'Avvocato delle Tonucci, depositata in udienza che preso atto rinunce si riporta agli scritti;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MACCARONE che ha concluso per l'estinzione del ricorso o la cessazione della materia del contendere;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione notificato il 20 settembre 1989 il Monte dei Paschi di Siena conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Genova l'agente di cambio NC LV per sentirlo condannare alla restituzione di 1200 azioni CH EL (di cui n. 250 per aumento di capitale gratuito nel frattempo intervenuto) o del loro controvalore, azioni che il convenuto avrebbe ottenuto 3 in prestito in occasione della liquidazione del mes e borsistico di novembre 1985. Si costituiva in giudizio il NC LV e chiedeva il rigetto della domanda at- torea, previo ordine di intervento ovvero previa auto- rizzazione alla chiamata in causa di SE LO, cliente comune dell'agente di cambio e della BA alla quale il LO, nell'ottobre 1985, avrebbe conferito l'incarico irrevocabile di consegnare al NC LV 1.000 azioni CH EL di cui era proprietario. Autorizzato dal giudice istruttore, il NC LV no- tificava al LO atto di chiamata in causa, nel quale concludeva chiedendo di essere assolto da ogni domanda;
la condanna del LO a consegnare alla BA o ad es- so NC LV 1.250 azioni CH EL (o il loro controvalore) con i dividendi maturati sulle azioni dal novembre 1985, rivalutazione monetaria ed interessi;
la condanna del LO a manlevarlo e tenerlo indenne da ogni domanda della banca. Costituendosi in giudizio, il LO negava di aver conferito alla BA l'incarico menzionato dal NC LV, e chiedeva il rigetto della domanda da quest'ultimo proposta con condanna del medesimo ai sen- si dell'art. 96 c.p.c. Con sentenza n. 918/1995 il Tribunale di Genova condannava il NC LV a restituire alla BA 1.250 4 - О ш azioni CH EL (o il loro controvalore al mento della restituzione) ed i relativi dividendi matu- rati dopo la consegna dei titoli all'agente di cambio, oltre agli intessi ed alle spese del giudizio;
condan- nava il LO a rimborsare al NC LV quanto da quest'ultimo corrisposto alla BA a titolo di azioni (o controvalore), dividendi, interessi e spese proces- suali ed a rifondere all'agente di cambio le spese di causa. Avverso la sentenza proponevano due distinti appel- li, entrambi notificati alle controparti il 20 settem- il bre 1995, NC LV e SE LO. Ai sensi dell'art. 111 c.p.c. interveniva in causa, chiedendo il rigetto delle impugnazioni, la BA Monte dei Paschi di Siena S.p.A. quale conferitaria del- l'azienda bancaria già gestita dal Monte dei Paschi di Siena, a cui era succeduta nel diritti e situazioni giuridiche a questo già facenti capo. Nelle due cause riunite il NC LV citava per integrazione del contraddittorio - il Monte dei Paschi di Siena, che non si costituiva. Con sentenza 24 febbraio/ 11 aprile 2000 la Corte d'appello di Genova respingeva le domande proposte dal- la BA Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (e già dal Monte dei Paschi di Siena) nel confronti del NC Sal- 5 vi;
respingeva l'appello proposto da LO SE;
dichiarava che nulla era dovuto dal Monte dei Paschi di Siena a titolo di rifusione delle spese processuali di secondo grado del NC LV;
condannava il LO a consegnare alla BA Monte dei Paschi di Siena S.p.A. n.
1.250 azioni CH EL (o il loro controvalore al momento della restituzione) oltre dividendi ed inte- ressi legali;
condannava in solido la BA Monte dei Paschi di Siena S.p.A. ed il LO a rifondere al Pen- Co LV le spese di lite dei due gradi di giudizio;
condannava il LO a rifondere alla BA Monte dei Paschi di Siena S.p.A. le spese dei due gradi di giudi- zio Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassa- zione SE LO, formulando tre motivi. Hanno resistito, depositando controricorso, sia la BA Monte dei Paschi di Siena sia il NC LV, la prima dei quali ha proposto ricorso incidentale ed i secondo ricorso incidentale condizionato per il caso di accoglimento del ricorso proposto dal LO. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Preliminarmente deve essere disposta la riunione del ricorso principale proposto dal LO, di quello incidentale proposto dalla BA Monte dei Paschi di Siena S. p.a e di quello incidentale condizionato.
2. Nella memoria deposita ai sensi dell'art. 378 c.p.c. la BA Monte dei Paschi di Siena s.p.a. ha da- to atto che la controversia con il ricorrente SE LO è stata definita transattivamente a spese com- pensate, come da scambio di proposta ed accettazione che sono state allegate alla memoria. La difesa del NC LV ha, a sua volta, notifi- cato nota di deposito di documenti, dai quali risulta la cessazione della materia del contendere in ordi- ne sia al ricorso incidentale promosso dalla BA Mon- te dei Paschi di Siena s.p.a. contro di esso NC Sal- vi, sia al ricorso incidentale condizionato di quest'ultimo contro la BA Monte dei Paschi di Siena s.p.a. Lo stesso NC LV ha depositato memoria ex art 378 c.p.c. dando atto dell'intervenuta definizione transativa e rilevando che - poiché il LO non ha proposto domande direttamente nei confronti di esso NC LV, ma si è limitato a resistere a quelle con- -tro di lui proposte da quest'ultimo la Corte dovrebbe pronunciarsi unicamente sulle spese concernenti il re- lativo rapporto processuale.
3. Conformemente all'insegnamento delle Sezioni Unite della Corte, quando nel corso del giudizio di le- gittimità intervenga una transazione od altro fatto che 7 - determini la cessazione della materia del contendere, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, essen- do venuto meno l'interesse alla definizione del giudi- zio quindi, ad una pronuncia sul merito dell'impugnazione (Cass. S.U. 18 maggio 2000, n. 368). Da ciò discende che il ricorso principale deve es- sere dichiarato inammissibile, e che debbono esser di- chiarati assorbito quello incidentale condizionato ed inefficace quello incidentale. Tenuto conto che l'attività difensiva del LO stata rivolta nella sostanza ad evitare di subire una condanna nel rapporto con la banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a.- (anche se in conseguenza della chiamata in causa da parte del NC LV) e che, quindi, l'attività difensiva da lui svolta riguarda essenzial- mente questo rapporto, le spese possono essere compen- sate tra tutte le parti.
P.Q.M.
la Corte riunisce i ricorsi;
dichiara inammissibile il ricorso principale, assorbito il ricorso incidentale condizionato, inefficace il ricorso incidentale. Compensa le spese tra tutte le parti. Così deciso a Roma il 16 maggio 2003. Il Consigliere estensore Il Presidente Antonio Saggio Gianfranco Gilardi Jumpane pilast пикий гур 8 CANCELLIERE Andrea Blanchi