Art. 16. Onere finanziario
Alla copertura dell'onere di lire 10 milioni derivante dalla presente legge per l'esercizio finanziario 1961-62 si provvede con aliquota del provento derivante dalla applicazione della legge 3 agosto 1961, n. 851 , concernente l'adeguamento di alcune voci della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492 , riguardante l'imposta di bollo e concessione di premi di operosita' e per la scoperta e repressione di reati.
All'onere di lire 20 milioni concernente l'esercizio finanziario 1962-63 si provvede con corrispondente riduzione del fondo iscritto nello stato di previsione della spesa per l'esercizio medesimo del Ministero del tesoro concernente provvedimenti legislativi in corso.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Alla copertura dell'onere di lire 10 milioni derivante dalla presente legge per l'esercizio finanziario 1961-62 si provvede con aliquota del provento derivante dalla applicazione della legge 3 agosto 1961, n. 851 , concernente l'adeguamento di alcune voci della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492 , riguardante l'imposta di bollo e concessione di premi di operosita' e per la scoperta e repressione di reati.
All'onere di lire 20 milioni concernente l'esercizio finanziario 1962-63 si provvede con corrispondente riduzione del fondo iscritto nello stato di previsione della spesa per l'esercizio medesimo del Ministero del tesoro concernente provvedimenti legislativi in corso.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.