TAR Napoli, sez. IX, sentenza 17/02/2026, n. 1158
TAR
Ordinanza cautelare 8 maggio 2025
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TAR
Sentenza 17 febbraio 2026

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  • Accolto
    Violazione dei criteri di valutazione della graduatoria

    Il Comune ha ammesso i disabili gravissimi alla graduatoria e selezionato i beneficiari esclusivamente sulla base dell'ISEE, nonostante l'avviso pubblico prevedesse la valutazione preliminare dello stato di bisogno sociale. La relazione del Comune ha confermato l'omessa valutazione delle condizioni sociali disagiate, ritenendo sussistente una complessiva omogeneità di disagio sociale e basando la decisione sul criterio economico. Tuttavia, in assenza delle schede di valutazione con i relativi punteggi sociali, la ritenuta omogeneità non tiene conto dei parametri oggettivi utili a comparare le diverse situazioni.

  • Rigettato
    Diritto all'assegno di cura in quanto disabile gravissimo e già beneficiario

    Il diritto all'assegno di cura non è garantito in termini assoluti ma dipende dai fondi disponibili e dalla redazione di una graduatoria. Il fatto di essere stati destinatari del contributo in annualità precedenti non crea un legittimo affidamento per gli anni successivi. Pertanto, le censure relative all'obbligo di inserimento automatico del minore sono infondate.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Napoli, sez. IX, sentenza 17/02/2026, n. 1158
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
    Numero : 1158
    Data del deposito : 17 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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