Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 23/01/2025, n. 270 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 270 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
R. G. N. 12011/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Bari, dott. Giuseppe Craca, nella presente controversia tra
con l'assistenza e difesa dell'avv. Parte_1
Parte_1
e
in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, con l'assistenza e difesa dell'avv. Alberto Bagnoli;
a seguito di trattazione scritta ha emesso la seguente sentenza:
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO
Con l'atto introduttivo del presente giudizio il ricorrente di cui in epigrafe, premesso di aver ricevuto la notifica di cartella esattoriale per somme dovute a titolo di contribuzione richiesta dalla Parte_2 in relazione agli anni dal 2008 al
[...] 2010, lamentava la non debenza delle somme richieste e chiedeva, pertanto, che queste fossero dichiarate non dovute;
in subordine che le stesse fossero dichiarate prescritte.
Si costituiva in giudizio la che concludeva per il CP_1 rigetto del ricorso.
Tanto premesso, il ricorso è infondato e va rigettato per motivazioni analoghe a quelle illustrate nella sent. n. 153/2024 pubbl. il 16/01/2024 tra le stesse parti e su analoghe questioni e di seguito si riportano.
Il ricorrente sostiene che le somme richieste non siano dovute in quanto egli è iscritto anche presso la CP_1 previdenza dei Dottori Commercialisti e presso tale ente ha versato tutta la contribuzione dovuta atteso che il reddito prodotto era tutto riferibile all'attività di dottore commercialista.
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[...] ; altrettanto pacifico è che, sebbene non Parte_3 abbia effettuato la scelta in favore di una delle due casse, non sia stato cancellato d'ufficio da quella dei commercialisti come previsto dall'art. 32 l.n.21/86.
Ciò detto, afferma il ricorrente che l'opzione sia stata esercitata per fatti concludenti avendo sempre dichiarato i propri redditi quali derivanti da attività di commercialista e dunque alcuna contribuzione doveva alla
. Controparte_1
Ritiene lo scrivente che dalla documentazione in atti emerge che il ricorrente ha dichiarato che una parte del proprio reddito per gli anni oggetto di causa sia relativa allo svolgimento della professione di avvocato (si vedano il doc. 6 del ricorrente ed il doc. 15 del fascicolo della resistente): ne deriva che appare legittima la richiesta del pagamento della contribuzione da parte della resistente.
Il regolamento della cassa forense, infatti, al comma 4 dell'art 1 prevede che nel caso di iscrizione a diverse casse la contribuzione dell'avvocato iscritto sia dovuta solo in relazione ai redditi conseguenti allo svolgimento della professione di avvocato.
Appare dunque corretta la richiesta e la quantificazione della contribuzione effettuata dalla resistente all'interno delle missive di cui ai docc.
3-5 della resistente a seguito di controllo incrociato con i dati comunicati in sede fiscale.
Va dunque ribadito che risulta documentalmente sconfessata la tesi attorea di aver effettuato una scelta per fatti concludenti in favore dell'iscrizione alla cassa commercialisti atteso che è dimostrato lo svolgimento di attività professionale di avvocato con relativa produzione di reddito e dunque di contribuzione dovuta.
Pertanto non può ritenersi che il ricorrente abbia dichiarato l'intero suo reddito professionale alla
[...]
per gli anni di cui è causa, atteso che Parte_4 egli stesso ha dichiarato di aver percepito redditi professionali per gli anni oggetto della cartella opposta.
Vale peraltro la pena di evidenziare che parte ricorrente all'interno dell'atto introduttivo non ha sollevato alcuna specifica doglianza in relazione al quantum richiesto in relazione alle annualità raffigurate all'interno della cartella impugnata (che vanno reputate pacifiche).
Infondata, infine, è anche la eccezione di prescrizione tenuto conto che la stessa, a mente dell'art. 19 comma secondo l.n.576/80, decorre dal momento di comunicazione
2 del professionista alla cassa dei redditi prodotti. Nel caso di specie tali comunicazioni sono mancate del tutto sicché, anche volendo far decorrere il dies a quo dal momento in cui la ha effettuato il controllo CP_1 incrociato con le risultanze delle dichiarazioni fiscali (come desumibile dai docc.
3-5 della resistente) alla data di notifica della cartella oggetto di causa non poteva ritenersi compiutamente trascorso il termine prescrittivo decennale.
Le spese di giudizio si compensano attesa la novità della questione.
P.Q.M.
- rigetta il ricorso;
- compensa le spese di lite.
Bari, 23/01/2025 Il Giudice
dott. Giuseppe Craca
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