Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. IV, sentenza 03/06/2025, n. 1226 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 1226 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 03/06/2025
N. 01226/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01084/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1084 del 2024, proposto da -OMISSIS- rappresentato e difeso dall'avvocato Gaetano Mario Pasqualino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Comune di Palermo, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall’avv. Roberta Cannarozzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la declaratoria di accertamento dell’illegittimità del silenzio rifiuto adottato dall’amministrazione su una istanza di accesso e del diritto del diritto a prendere visione ed estrarre copia dei seguenti atti:
- comunicazione di avvio del procedimento, verbali di accertamento della contestata irreperibilità e provvedimento finale, nonché ogni eventuale ulteriore documentazione ritenuta necessaria e relativa alla dichiarata irreperibilità del ricorrente;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Palermo;
Visti tutti gli atti della causa.
Relatore nella camera di consiglio del 12 marzo 2025 la dott.ssa Annalisa Stefanelli e udito il difensore presente, così come specificato nel verbale;
Considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con l’odierno ricorso il sig. -OMISSIS- ha chiesto l’accertamento dell’illegittimità del silenzio rifiuto, adottato dall’amministrazione resistente su una propria istanza di accesso, e del diritto a prendere visione ed estrarre copia degli atti in epigrafe elencati concernenti una procedura di accertamento della propria residenza.
Il Comune di Palermo si è costituito in giudizio confermando la correttezza del proprio operato e ha depositato la documentazione richiesta dall’odierno ricorrente.
Alla camera di consiglio del 12 marzo 2025 parte ricorrente ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere ma ha insistito per la condanna dell’amministrazione alle spese da distrarsi in favore del difensore antistatario.
Per pacifica giurisprudenza, la cessata materia del contendere che definisce il giudizio nel merito, con attitudine al giudicato formale e sostanziale “… consegue alla integrale soddisfazione dell’interesse sostanziale fatto valere in giudizio a seguito di un provvedimento dell’Amministrazione, posto in essere spontaneamente e non in esecuzione di un ordine giudiziale ” (Cons. Stato, V, 7 aprile2023, n. 3620; Cons. Stato, VI, 15 giugno 2020, n. 3767).
Nel caso di specie, l’ostensione di quanto richiesto dal ricorrente costituisce adempimento spontaneo non compulsato dal Tribunale e pienamente satisfattivo dell’interesse azionato, cui consegue la dichiarazione della cessazione della materia del contendere, in conformità alla richiesta di parte ricorrente.
Il riconoscimento del diritto d’accesso agli atti, intervenuto successivamente alla proposizione del ricorso, giustifica la condanna dell’amministrazione resistente alla refusione delle spese di lite in favore del difensore del ricorrente, dichiaratosi antistatario, liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Condanna il Comune di Palermo al pagamento delle spese di lite in favore del difensore del ricorrente, dichiaratosi antistatario, che si liquidano in complessivi € 800,00 (euro ottocento/00) oltre accessori di legge, se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Francesco Bruno, Presidente
Anna Pignataro, Consigliere
Annalisa Stefanelli, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Annalisa Stefanelli | Francesco Bruno |
IL SEGRETARIO