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Sentenza 8 dicembre 2025
Sentenza 8 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 08/12/2025, n. 7372 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 7372 |
| Data del deposito : | 8 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 1476/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dai magistrati:
Dott.ssa Silvia Di Matteo Presidente
Dott. Paolo Andrea Taviano Consigliere
Dott. Renato Castaldo Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello, iscritta al 1476 R.G. degli affari contenziosi del
2019, trattenuta in decisione all'esito dell'udienza del 09.07.2025
TRA
(C.F e Parte_1
P.IVA , in persona del suo legale rappresentante p.t., rappresentata e P.IVA_1
difesa dagli Avv. Alberto Giovanniello ed elettivamente domiciliata presso lo studio di questo in Roma, alla Via Ignazio Guidi 46
APPELLANTE
E
(C.F ), in Controparte_1 P.IVA_2
persona del Sindaco, legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa congiuntamente
1 e disgiuntamente dall'Avv. Sabrina Barra e dall'Avv. Eletta Albanese e presso di loro elettivamente domiciliata in Roma, alla Via IV Novembre
APPELLATA
Oggetto: Appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. c.c.- appello avverso la sentenza n.
15701/2019 del Tribunale ordinario di Roma, sez. seconda civ., pubblicata il
29.07.2019
Conclusioni: All'udienza le parti hanno precisato le conclusioni come da note di trattazione scritta
MOTIVI DELLA DECISIONE
La si è opposta al decreto ingiuntivo con il quale Controparte_1
era stata condannata al pagamento in favore della Soc. enerale Costruzioni Pt_1
e Progettazioni della somma di €. 10.249,62 a titolo di interessi ex artt. 4 e 5 Parte_1 Pt_1
d.lgs. 231/2002 per il ritardo nel pagamento di somme dovute in forza di un contratto di appalto stipulato in data 8/10/2006.
A sostegno della opposizione ha dedotto di aver corrisposto gli importi alla Pt_1
applicando il DM 145/2000 che, all'epoca in cui è stato stipulato il contratto di appalto ed erano stati eseguiti i lavori, costituiva l'unica disciplina che regolava i rapporti tra
Amministrazioni aggiudicatrici e soggetti affidatari dei lavori pubblici
(successivamente trasfusa nel D.lgs. n. 163/06 e nel DPR N. 207/2010).
Ha esposto che il d.lgs 231/02 nel recepire la prima direttiva UE in materia (direttiva
2000/35/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 giugno 2000), non menzionava i contratti di appalto di opere pubbliche cui la disciplina è stata estesa solo con la successiva direttiva 7/2011/UE per i lavori relativi a contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2013, ai sensi dell'articolo 3 del d.lgs. n. 192/2012.
Ha esposto, pertanto, che la disciplina ex d.lvo 231/02 non era applicabile ratione temporis e di avere quindi corrisposto gli interessi previsti dalla normativa allora in vigore.
L'opposto ha chiesto il rigetto della opposizione.
2 L'opposizione è stata accolta per le ragioni di diritto indicate dal CP_2
Il Tribunale ha, infatti, osservato che la fattispecie in esame riguarda un appalto di lavori pubblici e che l'ambito di applicazione, nella originaria formulazione, del d.lgs.
n. 231/2002, era limitato alle transazioni commerciali ( fino al 2013), da intendersi, ai sensi dell'art. 1 lett. a) come "i contratti (...)che comportano in via esclusiva o prevalente la consegna di merci o la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo", ovvero ai contratti, comunque denominati, tra imprese o tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi, contro il pagamento di un prezzo;
escludendo, quindi, i contratti di appalto di opere pubbliche. Solo il d.lgs. 192/2012, ha rilevato il
Tribunale, ha recepito la Direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 febbraio 2011, che ha modificato l'art. 2, comma 1 lett. a) del d.lgs. n. 231/2002, ampliando il campo operativo della disciplina originaria intitolata «ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali» sino a ricomprendere anche gli appalti dei lavori disciplinati dal codice dei contratti pubblici ex d.lgs. n. 163/2006.
Successivamente è intervenuto il legislatore con l'art. 24 comma 1 della legge n.
161/2014, fornendo una interpretazione autentica della definizione di transazioni commerciali fornita dall'articolo 2, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 9 ottobre
2002, n. 231, come sostituito dal decreto legislativo 9 novembre n. 192/2012 con norma non retroattiva.
ha impugnato la sentenza in Parte_2
epigrafe, rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia la Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, in riforma della sentenza pubblicata in data 29
LUGLIO 2019 n°15701/2019, pronunciata, nel procedimento R.G. n. 56097/2015 emessa dal Tribunale Civile di Roma, nella persona del Giudice Dott.ssa E.Montesano: nel merito accertare e dichiarare l'esistenza del credito di cui all'ingiunzione opposta innanzi al Giudice di Prime Cure confermando n°12287/2015 del 22.05.2015 emesso dal Tribunale Ordinario di Roma in persona del Dott. Mario Lambertucci e notificato in data 4 luglio 2015, con il quale è stato ingiunto alla Parte_3
[...] in persona del legale r.p.t. il pagamento in favore della “
[...] [...]
della somma di € 10.249,62. per il ritardato Parte_1
pagamento da parte dell'Ente dei lavori di sistemazione della pavimentazione e dei presidi idraulici dal km 0,0 al km 3,3 della s.p. Tor Paluzzi a titolo di interessi ex Dl.vo
n. 231/02 per ritardo nei pagamenti relativi a contratto di appalto e conseguentemente condannando in persona del legale r.p.t. al Controparte_1
pagamento della somma di euro 10.249,62 somma da maggiorarsi ulteriormente con la rivalutazione e gli interessi calcolati sulla suddetta somma ai sensi del D.LGS n.
231/2002 maturati dalla data di presentazione del ricorso sino alla data di effettivo pagamento. in via meramente subordinata condannare l'opponente, accertato
l'inadempimento contrattuale del medesimo ente al contratto d'appalto sottoscritto dalla in Roma in data 8 settembre 2006 veniva Parte_4
commissionata alla da parte dell'allora Provincia di Roma oggi Parte_5 [...]
l'esecuzione dei lavori di sistemazione della Controparte_1
pavimentazione e dei presidi idraulici dal km 0,0 al km 3,3 della S.P. TOR PALUZZI al pagamento della somma dovuta a titolo di interessi ai sensi degli artt. 143 del D.P.R.
5.10.2010 N°207 sino alla data di emissione della fattura somma da maggiorarsi ulteriormente con la rivalutazione e gli interessi calcolati sulla suddetta somma ai sensi del D.LGS n. 231/2002 maturati dalla data di presentazione del ricorso sino alla data di effettivo pagamento. In ogni caso condannare Controparte_1
in persona del l.r. p.t., al pagamento dei danni per lite temeraria ex art. 96
[...]
c.p.c. da liquidarsi anche in via equitativa ed accertamento dei danni subiti dalla
in conseguenza del ritardato pagamento delle somme azionate in via Parte_1
monitoria. In ogni caso condannare in persona Controparte_1
del l.r. p.t al pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio. Ai fini del contributo unificato si dichiara che il valore della controversia è pari ad euro
10.249,62.”
Si è costituita richiedendo l'accoglimento delle Controparte_1
seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.ma Corte adita, disattesa ogni contraria istanza, 1)
4 Rigettare l'appello proposto dalla Parte_2
avverso la sentenza n. 15701/2019 pubblicata in data 29 luglio
[...]
2019 e per l'effetto confermare la sentenza impugnata;
Con vittoria di spese di giudizio, di entrambi i gradi, comprensive di onorari, spese generali e oneri riflessi pari al 23,80%, ex art. 2 comma 2 L. n. 335/95 e ex art. 1 comma 208 L. n. 266/05, trattandosi di amministrazione difesa da un avvocato iscritto nell'elenco speciale.”
PRIMO MOTIVO DI APPELLO
Quale primo motivo di appello ha dedotto l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto inapplicabile gli interessi ex d.lvo 231/02.
Ha esposto che non rispondeva a verità l'affermazione che la direttiva N. 2000/35/CE, recepita in Italia con il d.lgs. 231 del 9 ottobre 2002, non prevedesse sotto il profilo soggettivo e oggettivo l'applicabilità alle fattispecie inerenti contratti di appalto.
Ha esposto che la direttiva in parola, secondo principi oramai pacifici in giurisprudenza, contiene norme imperative inderogabili e che, nelle materie in cui sono competenti gli organi della UE, le norme europee prevalgono su quelle statali. Il contrasto tra norme statali e disciplina UE non dà luogo all'invalidità o all'illegittimità delle norme interne, ma comporta la loro disapplicazione o non applicazione al caso concreto.
Ha dedotto che, contrariamente a quanto sostenuto nella sentenza, gli artt. 1 e 2 della
Direttiva 2000/35 poi trasferita nel d.lgs. 231/02, chiariscono l'ambito di applicazione della disciplina comunitaria, come indirizzata specificamente ai pagamenti in denaro dedotti quale corrispettivo della vendita di merci o della prestazione di servizi in rapporti tra operatori economici, incluse le imprese di ogni tipo e le autorità pubbliche nonché i lavoratori autonomi iscritti o meno ad albi professionali, con l'esclusione dei contratti con i consumatori
Ha esposto che la sentenza era quindi illegittima in quanto aveva statuito che la
Direttiva n. 2000/35/Ce, recepita in Italia con il d.lgs. 9 ottobre 2002 n. 231, non comportasse l'automatica abrogazione della normativa specifica di settore di cui agli artt. 143 e 144 del d.p.r. n. 207 del 5.10.2010
5 Ha dedotto l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto applicabile alla fattispecie l'art. 3 del d.lgs. 192/2012 che, nel recepire la direttiva 2011/7/UE, aveva stabilito che la nuova normativa trovasse applicazione a tutti i contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2013, con norma, ritenuta dal Tribunale, di interpretazione autentica non retroattiva.
Ha sostenuto che qualunque infatti sia la natura, dichiarativa o decisoria, della norma di interpretazione autentica essa di per sé deve ritenersi retroattiva. Contrariamente a quanto affermato in sentenza ed in virtù dei richiamati principi costituzionali laddove il d.lgs. 192/2012 costituisse, come argomentato dal Giudice di Prime Cure, norma di interpretazione autentica, la stessa non potrebbe che avere effetti retroattivi.
Il primo motivo è infondato e deve essere respinto.
Con il primo motivo di appello l'appellante ha dedotto che il Tribunale ha errato nel ritenere che la disciplina prevista dalla Direttiva n. 2000/35/CE (556), recepita in Italia con il d.lgs. 231/2002, escludesse gli appalti di opere pubbliche.
Ciò posto e considerato che pacificamente il d.lvo 231/02 nella originaria formulazione non si applicasse al contratto in oggetto, ciò che la parte appellante, in altri termini, invoca è una applicazione diretta della direttiva ritendendo che la stessa riconosca senza esclusione gli interessi cd. commerciali.
Si tratta di una tesi infondata.
La direttiva n. 2000/35/Ce, nella sua versione originaria, non si applica ai lavori pubblici come è evidente dalla lettura degli artt 1 e 2. Infatti, dopo aver chiarito nell'art. 1 rubricato “Ambito d'applicazione” che la presente direttiva si applica ad ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale, nell'art. 2 (“Definizioni”) prevede che “Ai fini della presente direttiva si intende per: 1)
«transazioni commerciali»: contratti tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni che comportano la consegna di merci o la prestazione di servizi, contro pagamento di un prezzo.”.
6 Quindi nella sua prima formulazione, l'unico caso in cui gli interessi previsti operavano nei confronti della PA era la consegna di merci o la prestazione di servizi, ambiti diversi da quello in esame.
Occorre specificare che il problema della applicabilità della disciplina comunitaria sui ritardi nei pagamenti anche al settore degli appalti pubblici, non viene affrontato espressamente dal D. Lgs. 231/2002, di recepimento della direttiva 2000/35/CE.
Tuttavia, nella relazione ministeriale sullo schema di tale decreto, si legge che non si è intervenuti sulla legislazione in materia di lavori pubblici, visto che la normativa europea disciplina esclusivamente i contratti aventi ad oggetto servizi e merce e che tale silenzio si giustifica con la necessità di demandare ad un apposito e successivo intervento l'omogeneizzazione delle due discipline.
Dunque, correttamente durante la vigenza dell'originario D. Lgs. 231/2002 si considerava applicabile la disciplina sui ritardati pagamenti ai soli appalti pubblici di forniture e di servizi, escludendola per gli appalti di lavori pubblici, per i quali dovevano applicarsi le disposizioni della Legge “Merloni” (art. 26 L. 109/1994) del relativo Regolamento (art. 116 DPR 554/1999) e del Capitolato Generale d'Appalto
(artt. 29-30 DM 145/2000) e, una volta abrogate queste “fonti”, dalle corrispondenti norme del Codice dei contratti pubblici (art. 133 D. Lgs. 163/2006) e del relativo
Regolamento (artt. 141-144 DPR 207/2010).
Solo con la direttiva 2011/7/UE, recepita nel nostro ordinamento con il d.lgs. 192/2012, il quale ha modificato il previgente D.lgs. n. 231/2002 aggiornandolo in conformità alle disposizioni europee, si può ritenere che tale disciplina sia stata estesa anche ai contratti di appalto la responsabilità per i ritardi nei pagamenti nella previsione del dlo
231/02.
In particolare, l'art. 2, lett. b, del d.lgs. 192/2012 modifica il concetto di PA prevedendo,
a differenza del precedente, che per "pubblica amministrazione" debbano intendersi le amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 25, del decreto legislativo 12 aprile 2006,
n. 163, e ogni altro soggetto allorquando svolga attività per la quale è tenuto al rispetto della disciplina di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;”.
7 Inoltre, nel considerando 11 della nuova direttiva comunitaria si legge che “La fornitura di merci e la prestazione di servizi dietro corrispettivo a cui si applica la presente direttiva dovrebbero anche includere la progettazione e l'esecuzione di opere
e edifici pubblici, nonché i lavori di ingegneria civile.”.
Da ultimo, la legge di interpretazione autentica n. 161/2014 all'art. 24 (norme di interpretazione autentica e modifiche al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, recante attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali. Caso EU PILOT 5216/13/ENTR.) specifica che l'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, come sostituito dall'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 9 novembre 2012,
n. 192, si interpreta nel senso che le transazioni commerciali ivi considerate comprendono anche i contratti previsti dall'articolo 3, comma 3, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. 7
Alla luce di quanto esposto, considerato che il d.lgs. 192/2012 si applica ai contratti stipulati a partire dal 01.01.2013 e che il contratto per cui è causa è stato stipulato prima di tale data, la normativa di cui al d.lgs. 231/2002 non può in questa sede ritenersi applicabile.
Pertanto, è in applicazione della disciplina vigente al momento della conclusione del contratto che correttamente è stata respinta la richiesta di liquidazione di interessi.
Va, inoltre, specificato, viste le eccezioni sul punto sollevate dall'appellante, che la norma di interpretazione autentica avendo ad oggetto il D.lgs. n. 192/2012 non può certo retroagire e individuare la disciplina delle fattispecie anteriori ad essa.
Il contratto di appalto è stato sottoscritto in data 8 settembre 2006 e, pertanto, correttamente il Tribunale non ha ritenuto che potesse applicarsi il d.lvo 231/02 nella formulazione all'epoca vigente.
SECONDO MOTIVO DI APPELLO
Quale ulteriore motivo di appello ha dedotto l'illegittimità della gravata sentenza per violazione dell'art. 116 c.p.c., omessa pronuncia sulla richiesta di condanna proposta
8 in via subordinata dall'opposta e connessa violazione degli artt. 143, 144 e 145 del d.p.r.
5.10.2010 n°207.
Ha esposto che nelle memorie ex art. 183 n.1 aveva avanzato domanda in via subordinata la seguente domanda: ovvero in via meramente subordinata al pagamento della somma dovuta a titoli di interessi per ritardato pagamento ai sensi dell'art. 143 del D.P.R.
5.10.2010 N°207 sino alla data di emissione della fattura ed ai sensi del
D.lvo 231/02 successivamente alla data della fattura oltre alla rivalutazione.
Ha esposto che sul punto non era stata emessa alcuna pronuncia.
Infine, ha contestato la mancata applicazione dell'art. 96 cpc e il governo delle spese di lite con la condanna al pagamento delle spese. Ha sostenuto che la sentenza risulta illegittima anche per aver stabilito una sorta di soccombenza processuale al soggetto che sarebbe dovuto risultare vincitore del contenzioso.
Il secondo motivo di appello è inammissibile.
Con lo stesso la parte appellante ha dedotto che il Tribunale non avrebbe pronunciato sulla domanda subordinata avanzata nelle memorie ex art. 183 n. 1 con la quale ha chiesto la condanna al pagamento della somma dovuta a titoli di interessi per ritardato pagamento ai sensi dell'art. 143 del D.P.R.
5.10.2010 N°207 sino alla data di emissione della fattura ed ai sensi del D.lvo 231/02 successivamente alla data della fattura oltre alla rivalutazione.
In realtà sul punto il Tribunale si è espresso avendo affermato che l'ente ha provveduto al pagamento a favore della i tutte le somme, comprensive degli interessi, Pt_1
derivanti dal contratto di appalto di lavori, calcolati ai sensi del DM 145/2000 che, all'epoca in cui è stato stipulato il contratto di appalto e sono stati eseguiti i lavori, costituiva l'unica disciplina che regolava i rapporti tra Amministrazioni aggiudicatrici e soggetti affidatari dei lavori pubblici successivamente trasfusa nel DPR 207/2010 e successivamente nel Codice degli appalti (D.lgs. 163/2006).
Quindi il Tribunale ha provveduto e sul contenuto di tale affermazione non sono state sollevate specifiche censure.
9 Infine, quanto ai motivi di appello riguardanti il governo delle spese di lite, si osserva che il Tribunale ha applicato la regola della soccombenza e che sulla quantificazione delle stesse non sono state sollevate censure.
Alla luce delle considerazioni che precedono, l'appello è infondato e deve essere respinto.
Le spese processuali del presente grado di giudizio seguono le regole della soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
Va altresì dato atto che ricorrono i presupposti richiesti dall'art. 13, comma 1 quater, primo periodo, D. P. R. 30 maggio 2002 n. 115, per il versamento da parte dell'appellante di un importo pari al contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
avverso la sentenza n. Parte_2
15701/2019 del Tribunale ordinario di Roma, seconda sezione civile, pubblicata in data
29.07.2019, così provvede:
1) Rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
2) Condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellata delle spese processuali del presente grado di giudizio, che si liquidano in complessivi € 5.809,00 oltre al rimborso forfettario delle spese ed agli oneri accessori legali, compresi quelli fiscali;
3) Dà atto della sussistenza dei presupposti richiesti dall'art. 13, comma 1 quater, primo periodo, D. P. R. 30 maggio 2002 n. 115.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 28/11/2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Renato Castaldo Dott.ssa Silvia Di Matteo
10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dai magistrati:
Dott.ssa Silvia Di Matteo Presidente
Dott. Paolo Andrea Taviano Consigliere
Dott. Renato Castaldo Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello, iscritta al 1476 R.G. degli affari contenziosi del
2019, trattenuta in decisione all'esito dell'udienza del 09.07.2025
TRA
(C.F e Parte_1
P.IVA , in persona del suo legale rappresentante p.t., rappresentata e P.IVA_1
difesa dagli Avv. Alberto Giovanniello ed elettivamente domiciliata presso lo studio di questo in Roma, alla Via Ignazio Guidi 46
APPELLANTE
E
(C.F ), in Controparte_1 P.IVA_2
persona del Sindaco, legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa congiuntamente
1 e disgiuntamente dall'Avv. Sabrina Barra e dall'Avv. Eletta Albanese e presso di loro elettivamente domiciliata in Roma, alla Via IV Novembre
APPELLATA
Oggetto: Appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. c.c.- appello avverso la sentenza n.
15701/2019 del Tribunale ordinario di Roma, sez. seconda civ., pubblicata il
29.07.2019
Conclusioni: All'udienza le parti hanno precisato le conclusioni come da note di trattazione scritta
MOTIVI DELLA DECISIONE
La si è opposta al decreto ingiuntivo con il quale Controparte_1
era stata condannata al pagamento in favore della Soc. enerale Costruzioni Pt_1
e Progettazioni della somma di €. 10.249,62 a titolo di interessi ex artt. 4 e 5 Parte_1 Pt_1
d.lgs. 231/2002 per il ritardo nel pagamento di somme dovute in forza di un contratto di appalto stipulato in data 8/10/2006.
A sostegno della opposizione ha dedotto di aver corrisposto gli importi alla Pt_1
applicando il DM 145/2000 che, all'epoca in cui è stato stipulato il contratto di appalto ed erano stati eseguiti i lavori, costituiva l'unica disciplina che regolava i rapporti tra
Amministrazioni aggiudicatrici e soggetti affidatari dei lavori pubblici
(successivamente trasfusa nel D.lgs. n. 163/06 e nel DPR N. 207/2010).
Ha esposto che il d.lgs 231/02 nel recepire la prima direttiva UE in materia (direttiva
2000/35/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 giugno 2000), non menzionava i contratti di appalto di opere pubbliche cui la disciplina è stata estesa solo con la successiva direttiva 7/2011/UE per i lavori relativi a contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2013, ai sensi dell'articolo 3 del d.lgs. n. 192/2012.
Ha esposto, pertanto, che la disciplina ex d.lvo 231/02 non era applicabile ratione temporis e di avere quindi corrisposto gli interessi previsti dalla normativa allora in vigore.
L'opposto ha chiesto il rigetto della opposizione.
2 L'opposizione è stata accolta per le ragioni di diritto indicate dal CP_2
Il Tribunale ha, infatti, osservato che la fattispecie in esame riguarda un appalto di lavori pubblici e che l'ambito di applicazione, nella originaria formulazione, del d.lgs.
n. 231/2002, era limitato alle transazioni commerciali ( fino al 2013), da intendersi, ai sensi dell'art. 1 lett. a) come "i contratti (...)che comportano in via esclusiva o prevalente la consegna di merci o la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo", ovvero ai contratti, comunque denominati, tra imprese o tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi, contro il pagamento di un prezzo;
escludendo, quindi, i contratti di appalto di opere pubbliche. Solo il d.lgs. 192/2012, ha rilevato il
Tribunale, ha recepito la Direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 febbraio 2011, che ha modificato l'art. 2, comma 1 lett. a) del d.lgs. n. 231/2002, ampliando il campo operativo della disciplina originaria intitolata «ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali» sino a ricomprendere anche gli appalti dei lavori disciplinati dal codice dei contratti pubblici ex d.lgs. n. 163/2006.
Successivamente è intervenuto il legislatore con l'art. 24 comma 1 della legge n.
161/2014, fornendo una interpretazione autentica della definizione di transazioni commerciali fornita dall'articolo 2, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 9 ottobre
2002, n. 231, come sostituito dal decreto legislativo 9 novembre n. 192/2012 con norma non retroattiva.
ha impugnato la sentenza in Parte_2
epigrafe, rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia la Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, in riforma della sentenza pubblicata in data 29
LUGLIO 2019 n°15701/2019, pronunciata, nel procedimento R.G. n. 56097/2015 emessa dal Tribunale Civile di Roma, nella persona del Giudice Dott.ssa E.Montesano: nel merito accertare e dichiarare l'esistenza del credito di cui all'ingiunzione opposta innanzi al Giudice di Prime Cure confermando n°12287/2015 del 22.05.2015 emesso dal Tribunale Ordinario di Roma in persona del Dott. Mario Lambertucci e notificato in data 4 luglio 2015, con il quale è stato ingiunto alla Parte_3
[...] in persona del legale r.p.t. il pagamento in favore della “
[...] [...]
della somma di € 10.249,62. per il ritardato Parte_1
pagamento da parte dell'Ente dei lavori di sistemazione della pavimentazione e dei presidi idraulici dal km 0,0 al km 3,3 della s.p. Tor Paluzzi a titolo di interessi ex Dl.vo
n. 231/02 per ritardo nei pagamenti relativi a contratto di appalto e conseguentemente condannando in persona del legale r.p.t. al Controparte_1
pagamento della somma di euro 10.249,62 somma da maggiorarsi ulteriormente con la rivalutazione e gli interessi calcolati sulla suddetta somma ai sensi del D.LGS n.
231/2002 maturati dalla data di presentazione del ricorso sino alla data di effettivo pagamento. in via meramente subordinata condannare l'opponente, accertato
l'inadempimento contrattuale del medesimo ente al contratto d'appalto sottoscritto dalla in Roma in data 8 settembre 2006 veniva Parte_4
commissionata alla da parte dell'allora Provincia di Roma oggi Parte_5 [...]
l'esecuzione dei lavori di sistemazione della Controparte_1
pavimentazione e dei presidi idraulici dal km 0,0 al km 3,3 della S.P. TOR PALUZZI al pagamento della somma dovuta a titolo di interessi ai sensi degli artt. 143 del D.P.R.
5.10.2010 N°207 sino alla data di emissione della fattura somma da maggiorarsi ulteriormente con la rivalutazione e gli interessi calcolati sulla suddetta somma ai sensi del D.LGS n. 231/2002 maturati dalla data di presentazione del ricorso sino alla data di effettivo pagamento. In ogni caso condannare Controparte_1
in persona del l.r. p.t., al pagamento dei danni per lite temeraria ex art. 96
[...]
c.p.c. da liquidarsi anche in via equitativa ed accertamento dei danni subiti dalla
in conseguenza del ritardato pagamento delle somme azionate in via Parte_1
monitoria. In ogni caso condannare in persona Controparte_1
del l.r. p.t al pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio. Ai fini del contributo unificato si dichiara che il valore della controversia è pari ad euro
10.249,62.”
Si è costituita richiedendo l'accoglimento delle Controparte_1
seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.ma Corte adita, disattesa ogni contraria istanza, 1)
4 Rigettare l'appello proposto dalla Parte_2
avverso la sentenza n. 15701/2019 pubblicata in data 29 luglio
[...]
2019 e per l'effetto confermare la sentenza impugnata;
Con vittoria di spese di giudizio, di entrambi i gradi, comprensive di onorari, spese generali e oneri riflessi pari al 23,80%, ex art. 2 comma 2 L. n. 335/95 e ex art. 1 comma 208 L. n. 266/05, trattandosi di amministrazione difesa da un avvocato iscritto nell'elenco speciale.”
PRIMO MOTIVO DI APPELLO
Quale primo motivo di appello ha dedotto l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto inapplicabile gli interessi ex d.lvo 231/02.
Ha esposto che non rispondeva a verità l'affermazione che la direttiva N. 2000/35/CE, recepita in Italia con il d.lgs. 231 del 9 ottobre 2002, non prevedesse sotto il profilo soggettivo e oggettivo l'applicabilità alle fattispecie inerenti contratti di appalto.
Ha esposto che la direttiva in parola, secondo principi oramai pacifici in giurisprudenza, contiene norme imperative inderogabili e che, nelle materie in cui sono competenti gli organi della UE, le norme europee prevalgono su quelle statali. Il contrasto tra norme statali e disciplina UE non dà luogo all'invalidità o all'illegittimità delle norme interne, ma comporta la loro disapplicazione o non applicazione al caso concreto.
Ha dedotto che, contrariamente a quanto sostenuto nella sentenza, gli artt. 1 e 2 della
Direttiva 2000/35 poi trasferita nel d.lgs. 231/02, chiariscono l'ambito di applicazione della disciplina comunitaria, come indirizzata specificamente ai pagamenti in denaro dedotti quale corrispettivo della vendita di merci o della prestazione di servizi in rapporti tra operatori economici, incluse le imprese di ogni tipo e le autorità pubbliche nonché i lavoratori autonomi iscritti o meno ad albi professionali, con l'esclusione dei contratti con i consumatori
Ha esposto che la sentenza era quindi illegittima in quanto aveva statuito che la
Direttiva n. 2000/35/Ce, recepita in Italia con il d.lgs. 9 ottobre 2002 n. 231, non comportasse l'automatica abrogazione della normativa specifica di settore di cui agli artt. 143 e 144 del d.p.r. n. 207 del 5.10.2010
5 Ha dedotto l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto applicabile alla fattispecie l'art. 3 del d.lgs. 192/2012 che, nel recepire la direttiva 2011/7/UE, aveva stabilito che la nuova normativa trovasse applicazione a tutti i contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2013, con norma, ritenuta dal Tribunale, di interpretazione autentica non retroattiva.
Ha sostenuto che qualunque infatti sia la natura, dichiarativa o decisoria, della norma di interpretazione autentica essa di per sé deve ritenersi retroattiva. Contrariamente a quanto affermato in sentenza ed in virtù dei richiamati principi costituzionali laddove il d.lgs. 192/2012 costituisse, come argomentato dal Giudice di Prime Cure, norma di interpretazione autentica, la stessa non potrebbe che avere effetti retroattivi.
Il primo motivo è infondato e deve essere respinto.
Con il primo motivo di appello l'appellante ha dedotto che il Tribunale ha errato nel ritenere che la disciplina prevista dalla Direttiva n. 2000/35/CE (556), recepita in Italia con il d.lgs. 231/2002, escludesse gli appalti di opere pubbliche.
Ciò posto e considerato che pacificamente il d.lvo 231/02 nella originaria formulazione non si applicasse al contratto in oggetto, ciò che la parte appellante, in altri termini, invoca è una applicazione diretta della direttiva ritendendo che la stessa riconosca senza esclusione gli interessi cd. commerciali.
Si tratta di una tesi infondata.
La direttiva n. 2000/35/Ce, nella sua versione originaria, non si applica ai lavori pubblici come è evidente dalla lettura degli artt 1 e 2. Infatti, dopo aver chiarito nell'art. 1 rubricato “Ambito d'applicazione” che la presente direttiva si applica ad ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale, nell'art. 2 (“Definizioni”) prevede che “Ai fini della presente direttiva si intende per: 1)
«transazioni commerciali»: contratti tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni che comportano la consegna di merci o la prestazione di servizi, contro pagamento di un prezzo.”.
6 Quindi nella sua prima formulazione, l'unico caso in cui gli interessi previsti operavano nei confronti della PA era la consegna di merci o la prestazione di servizi, ambiti diversi da quello in esame.
Occorre specificare che il problema della applicabilità della disciplina comunitaria sui ritardi nei pagamenti anche al settore degli appalti pubblici, non viene affrontato espressamente dal D. Lgs. 231/2002, di recepimento della direttiva 2000/35/CE.
Tuttavia, nella relazione ministeriale sullo schema di tale decreto, si legge che non si è intervenuti sulla legislazione in materia di lavori pubblici, visto che la normativa europea disciplina esclusivamente i contratti aventi ad oggetto servizi e merce e che tale silenzio si giustifica con la necessità di demandare ad un apposito e successivo intervento l'omogeneizzazione delle due discipline.
Dunque, correttamente durante la vigenza dell'originario D. Lgs. 231/2002 si considerava applicabile la disciplina sui ritardati pagamenti ai soli appalti pubblici di forniture e di servizi, escludendola per gli appalti di lavori pubblici, per i quali dovevano applicarsi le disposizioni della Legge “Merloni” (art. 26 L. 109/1994) del relativo Regolamento (art. 116 DPR 554/1999) e del Capitolato Generale d'Appalto
(artt. 29-30 DM 145/2000) e, una volta abrogate queste “fonti”, dalle corrispondenti norme del Codice dei contratti pubblici (art. 133 D. Lgs. 163/2006) e del relativo
Regolamento (artt. 141-144 DPR 207/2010).
Solo con la direttiva 2011/7/UE, recepita nel nostro ordinamento con il d.lgs. 192/2012, il quale ha modificato il previgente D.lgs. n. 231/2002 aggiornandolo in conformità alle disposizioni europee, si può ritenere che tale disciplina sia stata estesa anche ai contratti di appalto la responsabilità per i ritardi nei pagamenti nella previsione del dlo
231/02.
In particolare, l'art. 2, lett. b, del d.lgs. 192/2012 modifica il concetto di PA prevedendo,
a differenza del precedente, che per "pubblica amministrazione" debbano intendersi le amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 25, del decreto legislativo 12 aprile 2006,
n. 163, e ogni altro soggetto allorquando svolga attività per la quale è tenuto al rispetto della disciplina di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;”.
7 Inoltre, nel considerando 11 della nuova direttiva comunitaria si legge che “La fornitura di merci e la prestazione di servizi dietro corrispettivo a cui si applica la presente direttiva dovrebbero anche includere la progettazione e l'esecuzione di opere
e edifici pubblici, nonché i lavori di ingegneria civile.”.
Da ultimo, la legge di interpretazione autentica n. 161/2014 all'art. 24 (norme di interpretazione autentica e modifiche al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, recante attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali. Caso EU PILOT 5216/13/ENTR.) specifica che l'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, come sostituito dall'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 9 novembre 2012,
n. 192, si interpreta nel senso che le transazioni commerciali ivi considerate comprendono anche i contratti previsti dall'articolo 3, comma 3, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. 7
Alla luce di quanto esposto, considerato che il d.lgs. 192/2012 si applica ai contratti stipulati a partire dal 01.01.2013 e che il contratto per cui è causa è stato stipulato prima di tale data, la normativa di cui al d.lgs. 231/2002 non può in questa sede ritenersi applicabile.
Pertanto, è in applicazione della disciplina vigente al momento della conclusione del contratto che correttamente è stata respinta la richiesta di liquidazione di interessi.
Va, inoltre, specificato, viste le eccezioni sul punto sollevate dall'appellante, che la norma di interpretazione autentica avendo ad oggetto il D.lgs. n. 192/2012 non può certo retroagire e individuare la disciplina delle fattispecie anteriori ad essa.
Il contratto di appalto è stato sottoscritto in data 8 settembre 2006 e, pertanto, correttamente il Tribunale non ha ritenuto che potesse applicarsi il d.lvo 231/02 nella formulazione all'epoca vigente.
SECONDO MOTIVO DI APPELLO
Quale ulteriore motivo di appello ha dedotto l'illegittimità della gravata sentenza per violazione dell'art. 116 c.p.c., omessa pronuncia sulla richiesta di condanna proposta
8 in via subordinata dall'opposta e connessa violazione degli artt. 143, 144 e 145 del d.p.r.
5.10.2010 n°207.
Ha esposto che nelle memorie ex art. 183 n.1 aveva avanzato domanda in via subordinata la seguente domanda: ovvero in via meramente subordinata al pagamento della somma dovuta a titoli di interessi per ritardato pagamento ai sensi dell'art. 143 del D.P.R.
5.10.2010 N°207 sino alla data di emissione della fattura ed ai sensi del
D.lvo 231/02 successivamente alla data della fattura oltre alla rivalutazione.
Ha esposto che sul punto non era stata emessa alcuna pronuncia.
Infine, ha contestato la mancata applicazione dell'art. 96 cpc e il governo delle spese di lite con la condanna al pagamento delle spese. Ha sostenuto che la sentenza risulta illegittima anche per aver stabilito una sorta di soccombenza processuale al soggetto che sarebbe dovuto risultare vincitore del contenzioso.
Il secondo motivo di appello è inammissibile.
Con lo stesso la parte appellante ha dedotto che il Tribunale non avrebbe pronunciato sulla domanda subordinata avanzata nelle memorie ex art. 183 n. 1 con la quale ha chiesto la condanna al pagamento della somma dovuta a titoli di interessi per ritardato pagamento ai sensi dell'art. 143 del D.P.R.
5.10.2010 N°207 sino alla data di emissione della fattura ed ai sensi del D.lvo 231/02 successivamente alla data della fattura oltre alla rivalutazione.
In realtà sul punto il Tribunale si è espresso avendo affermato che l'ente ha provveduto al pagamento a favore della i tutte le somme, comprensive degli interessi, Pt_1
derivanti dal contratto di appalto di lavori, calcolati ai sensi del DM 145/2000 che, all'epoca in cui è stato stipulato il contratto di appalto e sono stati eseguiti i lavori, costituiva l'unica disciplina che regolava i rapporti tra Amministrazioni aggiudicatrici e soggetti affidatari dei lavori pubblici successivamente trasfusa nel DPR 207/2010 e successivamente nel Codice degli appalti (D.lgs. 163/2006).
Quindi il Tribunale ha provveduto e sul contenuto di tale affermazione non sono state sollevate specifiche censure.
9 Infine, quanto ai motivi di appello riguardanti il governo delle spese di lite, si osserva che il Tribunale ha applicato la regola della soccombenza e che sulla quantificazione delle stesse non sono state sollevate censure.
Alla luce delle considerazioni che precedono, l'appello è infondato e deve essere respinto.
Le spese processuali del presente grado di giudizio seguono le regole della soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
Va altresì dato atto che ricorrono i presupposti richiesti dall'art. 13, comma 1 quater, primo periodo, D. P. R. 30 maggio 2002 n. 115, per il versamento da parte dell'appellante di un importo pari al contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
avverso la sentenza n. Parte_2
15701/2019 del Tribunale ordinario di Roma, seconda sezione civile, pubblicata in data
29.07.2019, così provvede:
1) Rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
2) Condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellata delle spese processuali del presente grado di giudizio, che si liquidano in complessivi € 5.809,00 oltre al rimborso forfettario delle spese ed agli oneri accessori legali, compresi quelli fiscali;
3) Dà atto della sussistenza dei presupposti richiesti dall'art. 13, comma 1 quater, primo periodo, D. P. R. 30 maggio 2002 n. 115.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 28/11/2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Renato Castaldo Dott.ssa Silvia Di Matteo
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