Articolo 14 della Legge 22 novembre 1988, n. 516
Articolo 13Articolo 15
Versione
17 dicembre 1988
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Versione
4 luglio 2009
Art. 14. (( 1. Sono riconosciuti, ai sensi della normativa vigente, le lauree in teologia ed i diplomi in teologia e in cultura biblica, rilasciati dall'Istituto avventista di cultura biblica a studenti in possesso del titolo di studio di scuola secondaria superiore. )) 2. I regolamenti vigenti e le eventuali modificazioni sono comunicati al Ministero della pubblica istruzione.
3. Gli studenti del predetto Istituto possono usufruire degli stessi rinvii dal servizio militare accordati agli studenti delle scuole universitarie di pari durata.
4. La gestione e il regolamento dell'Istituto, nonche' la nomina del personale insegnante, spettano agli organi competenti dell'Unione delle Chiese cristiane avventiste.
Entrata in vigore il 4 luglio 2009