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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 12/06/2025, n. 1913 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1913 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCE
SECONDA SEZIONE CIVILE
in persona del Giudice unico, dott. Antonino IERIMONTI, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 1906/2025,
TRA
Parte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Angelo Gemma, per procura in atti;
OPPONENTE
E
CP_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Angelo Calvi, per procura in atti;
OPPOSTO
CONCLUSIONI
All'udienza del 12 giugno 2025 la causa è stata discussa e decisa come da sentenza letta in udienza.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO ALLA BASE DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 14.03.2025 la Parte_1
proponeva, ai sensi dell'art. 668 c.p.c., opposizione tardiva all'ordinanza del
[...]
27.1.2025, emessa nel procedimento iscritto al R.G.N. 7153/2024, con cui il Tribunale di Lecce aveva convalidato lo sfratto per morosità ed aveva ordinato ad essa opponente il rilascio dell'immobile sito in Gallipoli (LE), alla Via Consalvo di Cordova n. 17, piano terzo, all'interno del plesso condominiale denominato “Condominio del Sole” di proprietà di . CP_1
Deduceva, in particolare, di non aver potuto partecipare all'udienza fissata per la convalida dello sfratto perché la notifica dell'atto contenente l'intimazione di sfratto per morosità, era stata eseguita su indirizzo PEC 04738440751@impresa.italia.it, assegnatole automaticamente dalla Camera di
Commercio di Lecce, e non all'indirizzo nella sua disponibilità e indicato nella Email_1
visura della CCIAA. Evidenziava, inoltre, di non aver mai avuto comunicazione formale di tale assegnazione d'ufficio da parte della di Lecce. Contestava, poi, la Parte_2 fondatezza della domanda di risoluzione del contratto e di condanna di rilascio dell'immobile in quanto intendeva esercitare le prerogative contrattualmente stabilite ai sensi dell'art. 55,
L. n. 392/1978, per la concessione del termine di grazia al fine di provvedere al pagamento integrale di tutti i canoni di locazione scaduti. Pertanto, concludeva chiedendo di sospendere l'esecutorietà del provvedimento impugnato, di annullarlo e/o dichiararlo privo di effetti, nonché di concedere il termine di grazia contrattualmente stabilito.
Si costituiva in giudizio eccependo l'inammissibilità dell'opposizione tardiva, CP_1 sostenendo, in particolare, la ritualità della notificazione dell'intimazione di sfratto per morosità secondo quanto statuito dagli artt. 137 e 660, co 1 c.p.c., poiché l'intimazione di sfratto era stata notificata all'unico indirizzo PEC regolarmente funzionante a quel tempo, seppur assegnato d'ufficio alla società opponente dalla Camera di Commercio di Lecce, nonché risultante dai
Pubblici Registri. Nel merito, si opponeva alla concessione del termine di grazia, alla luce dei reiterati inadempimenti di controparte. Pertanto, concludeva chiedendo, preliminarmente, la revoca del provvedimento di sospensione dell'esecutorietà dell'ordinanza di convalida dello sfratto e, in via principale, il rigetto dell'opposizione. In via gradata, in ipotesi di accoglimento dell'opposizione, chiedeva che il temine di grazia fosse concesso entro la misura massima di un mese, con vittoria delle spese di lite.
La causa, dunque, matura per la decisione, è stata discussa e decisa in data odierna, come da sentenza letta in udienza.
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L'opposizione tardiva è inammissibile per i motivi di seguito esposti.
Da un attento esame delle reciproche contestazioni e della documentazione in atti, infatti, emerge con adeguata chiarezza come la stessa si fondi esclusivamente sull'assunto che la società odierna opponente non sarebbe stata posta nelle condizioni di partecipare all'udienza di convalida perché
l'intimazione di sfratto per morosità di cui al procedimento iscritto al R.G.N. 7153/2024, è notificata all'indirizzo PEC 04738440751@impresa.italia.it ad essa assegnato d'ufficio dalla
2 Camera di Commercio di Lecce e non all'indirizzo effettivamente utilizzato dalla Email_1
stessa convenuta, ma tale rilievo non può essere condiviso.
La notificazione effettuata con modalità telematica si perfeziona, per il soggetto notificante, nel momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione prevista dall'art. 6, comma l, del d.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68, e, per il destinatario, nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna prevista dall'art. 6, comma 2, del d.P.R. n. 68/2005 (così l'art. 3 bis, co.3, legge n. 53/1994).
Al riguardo, ai fini del perfezionamento della notificazione telematica è irrilevante il fatto che il destinatario del plico informatico abbia letto il messaggio di posta elettronica e abbia aperto gli allegati in esso contenuti.
Tale presunzione di conoscenza, potrebbe essere superata solo laddove il destinatario fornisse prova di essere stato, senza sua colpa, impossibilitato ad avere notizia del documento, ma al riguardo parte opponente non ha fornito alcuna adeguata argomentazione.
Dalla consultazione dei Pubblici Registri, ed invero dal sito INIPEC (Indice Nazionale degli
Indirizzi PEC), nonché da visura presso la Camera di Commercio di Lecce, infatti, risultava che l'unico indirizzo PEC corrispondente alla , al Parte_1 momento della notifica dell'intimazione di sfratto per morosità, fosse proprio
04738440751@impresa.italia.it.
Tanto premesso, si deve considerare che l'odierna opponente è una società di capitali, iscritta alla
Camera di Commercio di Lecce e in quanto tale ha l'obbligo di dotarsi di casella di posta elettronica certificata. Le imprese inadempienti sono soggette, secondo quanto stabilito a norma dell'art. 37,
d.l. 16 luglio 2020, n. 76, a sanzione pecuniaria ed all'attribuzione d'ufficio, dalla Camera di
Commercio, di un domicilio digitale corrispondente al seguente
Email_2
La previsione legale di tale obbligo pone a carico dell'imprenditore l'onere di accertarsi dell'efficienza del proprio sistema PEC nonché di curare la regolare consultazione della casella di posta, trattandosi di uno strumento previsto dalla legge per consentire di inviare e ricevere comunicazioni con effetti legali, comprese quelle riguardanti la notifica di atti in materia civile art. 1 della Legge n. 53/1994).
Alla luce di queste considerazioni, dunque, non è giustificabile l'ipotesi che la società intimata possa non aver avuto tempestiva conoscenza del procedimento di convalida, per mancata ricezione
3 dell'intimazione di sfratto effettuata su una casella PEC regolarmente funzionante e ad essa assegnata, e, dunque, si deve ritenere che l'opposizione tardiva allo sfratto sia inammissibile.
Per quanto concerne le spese di lite le stesse vanno liquidate sulla base del criterio della soccombenza e dunque vanno poste a carico di parte opponente, nell'importo liquidato in dispositivo.
P.Q.M.
il Giudice, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così provvede:
1) dichiara l'inammissibilità dell'opposizione tardiva allo sfratto;
2) condanna la al Parte_1 pagamento in favore di delle spese di lite che si liquidano in € 1.200,00 per CP_1
compenso di avvocato, oltre rimborso di spese forfettarie nella misura del 15,00%, CPA ed IVA come per legge.
Lecce, 12 giugno 2025
IL GIUDICE
Dott. Antonino Ierimonti
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