Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 17 dicembre 1988 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 25 maggio 2026 |
Commentari • 6
- 1. Sentenza Cassazione Penale n. 1443 del 15https://www.laleggepertutti.it/
Penale Sent. Sez. 3 Num. 1443 Anno 2013 Presidente: SQUASSONI CLAUDIA Relatore: AMORESANO SILVIO SENTENZA sul ricorso proposto da: 1) Salmistrano Remo nato il 9.2.1959 avverso la sentenza del 16.5.2011 della Corte di Appello di Milano sentita la relazione fatta dal Consigliere Silvio Amoresano sentite le conclusioni del RG., dr.Vito D'Ambrosio,che ha chiesto rigettarsi il ricorso sentito il difensore, avv. Rosario Minniti, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso 1 Data Udienza: 15/11/2012 1. Con sentenza in data 16.5.2011 la Corte di Appello di Milano, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Milano, in composizione monocratica, del 10.5.2010, con la quale Salmistrano …
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Giurisprudenza • 5
- 1. Cass. civ., sez. V trib., sentenza 05/11/2004, n. 21205Provvedimento: Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. RIGGIO Ugo - Presidente - Dott. ODDO Massimo - Consigliere - Dott. MARIGLIANO Eugenia - Consigliere - Dott. CULTRERA RI Rosaria - Consigliere - Dott. D'ALESSANDRO Paolo - rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: RI IG CA de AR RT, elettivamente domiciliata in Roma, viale Giulio Cesare 14, presso l'avv. Gabriele Pafundi, che la rappresenta e difende, unitamente all'avv. Domenico Palma, giusta delega in atti; - ricorrente - contro Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro tempore; Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore; - intimati non costituiti- …Leggi di più...
- esclusione·
- ammissibilità·
- definizione agevolata delle controversie ex art. 53 legge n. 413 del 1991·
- condizioni·
- prevista impugnazione dell'atto·
- necessità·
- pendenza del termine per l'impugnazione dell'accertamento e di quello per il condono·
- tributi (in generale)·
- condono fiscale
Versioni del testo
- Art. 1. 1. I rapporti tra lo Stato e l'Unione italiane delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno sono regolati dalle disposizioni degli articoli che seguono, sulla base dell'intesa stipulata il 29 dicembre 1986, allegata alla presente legge.
2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge cessano pertanto di avere efficacia ed applicabilita' nei confronti delle Chiese cristiane avventiste, degli istituti ed opere che ne fanno parte e degli organi e persone che le costituiscono, le disposizioni della legge 24 giugno 1929, n. 1159 , e del regio decreto 28 febbraio 1930, n. 289 .
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all' art. 1:
-La legge n. 1159/1929 reca:"Disposizioni sull'esercizio dei culti ammessi nello Stato e sul matrimonio celebrato davanti ai ministri dei culti medesimi".
-Il R.D. n. 289/1930 reca:"Norme per l'attuazione della legge 24 giugno 1929, n.1159 , sui culti ammessi nello Stato e per il coordinamento di essa con le altre leggi dello Stato". - Art. 2. 1. La Repubblica italiana da' atto dell'autonomia delle Chiese cristiane avventiste liberamente organizzate secondo i propri ordinamenti e disciplinate dai propri Statuti. Esse comunicano e corrispondono liberamente con le altre organizzazioni facenti parte della Conferenza generale degli avventisti del 7° giorno.
2. La Repubblica italiana, richiamandosi ai diritti inviolabili dell'uomo garantiti dalla Costituzione, riconosce che le nomine dei ministri di culto, l'organizzazione comunitaria e gli atti in materia disciplinare e spirituale, nell'ambito delle Chiese cristiane avventiste, si svolgono senza alcuna ingerenza statale. - Art. 3. 1. La Repubblica italiana riconosce alle Chiese cristiane avventiste la piena liberta' di svolgere la loro missione pastorale, educativa, caritativa e di evangelizzazione.
2. E' garantita ai cristiani avventisti e alle loro organizzazioni ed associazioni la piena liberta' di riunione e di manifestazione del pensiero con la parola, lo scritto ed ogni altro mezzo di diffusione.