Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 17 dicembre 1988 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 4 luglio 2009 |
Commentari • 3
- 1. Sentenza Cassazione Penale n. 1443 del 15https://www.laleggepertutti.it/
Penale Sent. Sez. 3 Num. 1443 Anno 2013 Presidente: SQUASSONI CLAUDIA Relatore: AMORESANO SILVIO SENTENZA sul ricorso proposto da: 1) Salmistrano Remo nato il 9.2.1959 avverso la sentenza del 16.5.2011 della Corte di Appello di Milano sentita la relazione fatta dal Consigliere Silvio Amoresano sentite le conclusioni del RG., dr.Vito D'Ambrosio,che ha chiesto rigettarsi il ricorso sentito il difensore, avv. Rosario Minniti, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso 1 Data Udienza: 15/11/2012 1. Con sentenza in data 16.5.2011 la Corte di Appello di Milano, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Milano, in composizione monocratica, del 10.5.2010, con la quale Salmistrano …
Leggi di più… - 2. Delibera del 12/09/1994 n. 130 - Min. Finanze - Servizio Centrale Ispettori TributariMin. Finanze · 12 settembre 1994
IL COMITATO DI COORDINAMENTO VISTA la relazione n. 33 d. A/207 degli ispettori tributari dr. Masi e dr. Russo, concernente la posizione agli effetti fiscale delle "pseudo" aggregazioni culturali e religiose, pervenuta il 23.7.1994; UDITO il relatore dr. Leo; VISTI l\'articolo 111, comma 3, del Testo Unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e l\'articolo 4 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, secondo i quali non si considerano effettuate nell\'esercizio di attivita\' commerciali le cessioni di beni e le prestazioni di servizi verso il pagamento di corrispettivi specifici effettuate, in conformita\' alle finalita\' istituzionali, nei confronti …
Leggi di più… - 3. Risoluzione del 04/08/1989 n. 400761 - Min. Finanze - Tasse e Imposte Indirette sugli AffariMin. Finanze · 4 agosto 1989
Con l\'atto indicato in oggetto, la signora ... vendeva alla signora ... un immobile, adibito ad attivita\' commerciale - industriale, con annesso terreno, per il prezzo dichiarato di L. 5.000.000. Il competente Ufficio del Registro di Roma, a seguito di stima U.T.E., rettificava il valore finale dell\'immobile, elevandolo a L. 37.500.000. Il relativo avviso di accertamento, notificato ad entrambe le parti contraenti, veniva impugnato innanzi alla Commissione Tributaria soltanto dall\'acquirente, mentre si rendeva definitivo nel confronti dell\'alienante, alla quale l\'Ufficio notificava, pertanto, l\'avviso di liquidazione delle imposte complementari INVIM e di registro dovute …
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Giurisprudenza • 5
- 1. Cass. civ., sez. V trib., sentenza 05/11/2004, n. 21205Provvedimento: Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. RIGGIO Ugo - Presidente - Dott. ODDO Massimo - Consigliere - Dott. MARIGLIANO Eugenia - Consigliere - Dott. CULTRERA RI Rosaria - Consigliere - Dott. D'ALESSANDRO Paolo - rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: RI IG CA de AR RT, elettivamente domiciliata in Roma, viale Giulio Cesare 14, presso l'avv. Gabriele Pafundi, che la rappresenta e difende, unitamente all'avv. Domenico Palma, giusta delega in atti; - ricorrente - contro Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro tempore; Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore; - intimati non costituiti- …Leggi di più...
- esclusione·
- ammissibilità·
- definizione agevolata delle controversie ex art. 53 legge n. 413 del 1991·
- condizioni·
- prevista impugnazione dell'atto·
- necessità·
- pendenza del termine per l'impugnazione dell'accertamento e di quello per il condono·
- tributi (in generale)·
- condono fiscale
- 2. Cass. civ., sentenza 10/01/2004, n. 195Provvedimento: Svolgimento del processo I sigg.ri P. Fa.,P. Fo.e P. O. dividevano i beni immobili ereditari, relitti dal padre, del valore dichiarato di L.66.6000.000, su cui vergavano l'imposta principale di L.379.300. Successivamente, l'Ufficio del Registro di Rovereto emetteva avviso di accertamento di maggiore valore. Questo veniva impugnato nei tre gradi di giudizio. A seguito dell'esito favorevole nei primi, due gradi, l'Ufficio liquidava l'imposta complementare, successivamonte l'imposta di registro, ipotecaria e catastale ed, infine, I'INVIM. I predetti P., in data 1-2-93, presentavano istanza di condono ai sensi della L. n.516/82. Inoltre, in data 16-2-84, chiedevano in via amministrativa il …Leggi di più...
- recupero di pregressi pagamenti di imposta·
- esclusione·
- condono
- 3. Cass. civ., sez. V trib., sentenza 10/01/2004, n. 195Provvedimento: Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. SACCUCCI Bruno - Presidente - Dott. PAPA Enrico - Consigliere - Dott. MERONE Antonio - Consigliere - Dott. RUGGIERO Francesco - rel. Consigliere - Dott. DEL CORE Sergio - Consigliere - ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: Ministero delle Finanze e Ufficio del Registro di Rovereto, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, legalmente domiciliati in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso gli uffici dell'Avvocatura Generale dello Stato, che per legge li rappresentano e difendono; - ricorrente - contro PE RO, PE OS, PE CA; - intimato - avverso la sentenza della Commissione Tributaria 2^ grado di Trento …Leggi di più...
- diritto al rimborso di somme già versate·
- esclusione·
- effetti·
- condono ex d.l. n. 429 del 1982·
- fattispecie·
- tributi (in generale)·
- condono fiscale
- 4. Cass. pen., SS.UU., sentenza 03/02/1990, n. 3278Provvedimento: Composta dagli Ill.mi Sigg.: N. 3 Dott. Ecc.ON BRANCACCIO Presidente 1. Dott. MARCO BOSCHI Consigliere REGISTRO GENERALE 2. " NO LO CO " N. 10136/89 3. " CO EV " 4. " DO TI " 5. " RA LC " 6. " NA AM " 7. " ON CA " 8. " FRANCESCO SIENA " ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LI AN nato a [...] il [...]; avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna in data 9.1.89, con la quale veniva confermata la sentenza del Tribunale di Bologna del 24.1.86. Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso; Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO SIENA; Udito il Pubblico Ministero in persona dell'Avvocato Generale Dott. LEO …Leggi di più...
- dichiarazione dei redditi·
- reato di cui al primo comma dell'art. 56 del d.p.r. 29 settembre 1973 n. 600·
- finanze e tributi·
- omissione·
- verifica dell'avvenuto superamento della soglia di punibilità
- 5. Corte Cost., ordinanza 29/12/1995, n. 539Provvedimento: N. 539 ORDINANZA 15-29 DICEMBRE 1995 LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: avv. Mauro FERRI; Giudici: prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY; ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale art. 47, commi secondo e terzo, legge 20 maggio 1985, n. 222 (Disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi) e artt. 30 e 23 legge 22 novembre …Leggi di più...
- difetto di motivazione sulla rilevanza·
- fini non pubblici·
- ord. 539/95. imposta sul reddito delle persone fisiche (i.r.pe.f)·
- asserita rottura del nesso·
- imposizione e capacita' contributiva·
- preteso contrasto con l'art. 53 cost.·
- manifesta inammissibilita'.·
- otto per mille
Versioni del testo
- Art. 1. 1. I rapporti tra lo Stato e l'Unione italiane delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno sono regolati dalle disposizioni degli articoli che seguono, sulla base dell'intesa stipulata il 29 dicembre 1986, allegata alla presente legge.
2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge cessano pertanto di avere efficacia ed applicabilita' nei confronti delle Chiese cristiane avventiste, degli istituti ed opere che ne fanno parte e degli organi e persone che le costituiscono, le disposizioni della legge 24 giugno 1929, n. 1159 , e del regio decreto 28 febbraio 1930, n. 289 .
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all' art. 1:
-La legge n. 1159/1929 reca:"Disposizioni sull'esercizio dei culti ammessi nello Stato e sul matrimonio celebrato davanti ai ministri dei culti medesimi".
-Il R.D. n. 289/1930 reca:"Norme per l'attuazione della legge 24 giugno 1929, n.1159 , sui culti ammessi nello Stato e per il coordinamento di essa con le altre leggi dello Stato". - Art. 2. 1. La Repubblica italiana da' atto dell'autonomia delle Chiese cristiane avventiste liberamente organizzate secondo i propri ordinamenti e disciplinate dai propri Statuti. Esse comunicano e corrispondono liberamente con le altre organizzazioni facenti parte della Conferenza generale degli avventisti del 7° giorno.
2. La Repubblica italiana, richiamandosi ai diritti inviolabili dell'uomo garantiti dalla Costituzione, riconosce che le nomine dei ministri di culto, l'organizzazione comunitaria e gli atti in materia disciplinare e spirituale, nell'ambito delle Chiese cristiane avventiste, si svolgono senza alcuna ingerenza statale. - Art. 3. 1. La Repubblica italiana riconosce alle Chiese cristiane avventiste la piena liberta' di svolgere la loro missione pastorale, educativa, caritativa e di evangelizzazione.
2. E' garantita ai cristiani avventisti e alle loro organizzazioni ed associazioni la piena liberta' di riunione e di manifestazione del pensiero con la parola, lo scritto ed ogni altro mezzo di diffusione.