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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 27/05/2025, n. 581 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 581 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 5138/2018 Tribunale Ordinario di Trani Verbale di udienza del 27.05.2025
Alle ore 9.39, innanzi al Giudice dott.ssa Maria Azzurra Guerra, con l'assistenza del
Funzionario Upp Giovanni Battista Losito, sono comparsi:
Per IN ON, l'avv. Lucio Rino Mazzilli;
per l'avv. Paolo Bombini in sostituzione dell'avv. Marco Rossi Controparte_1
La Giudice
Ritenuta la causa matura per la decisione, invita le parti a precisare le conclusioni e a discuterla oralmente. Si dà, dunque, ingresso alla discussione orale.
In particolare, l'avv. Mazzilli, per parte opponente, precisa le conclusioni riportandosi ai propri scritti difensivi e alle conclusioni ivi rassegnate.
L'avv. Bombini, per parte opposta, precisa le conclusioni riportandosi agli scritti difensivi.
La Giudice
Riserva di provvedere all'esito dell'udienza, autorizzando le parti ad allontanarsi dall'aula.
Trani, 27.5.2025
La Giudice
Dott.ssa Maria Azzurra Guerra RG 5138 2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI
in composizione monocratica, in persona della Giudice Dott.ssa Maria Azzurra Guerra, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5138/2018 RGACC di opposizione al decreto ingiuntivo n.
1011/2018 emesso da questo Tribunale il 3.7.2018 ( r.g.a.c.c. n. 3533/2018) promossa da
LO IN, rappresentato e difeso dall'Avv. Rino Lucio Mazzilli, in virtù di procura rilasciata su supporto cartaceo di cui è stata trasmessa la copia informatica autenticata
-opponente-
Contro
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa Controparte_2 dall'Avv. Marco Rossi, in virtù di procura rilasciata su supporto cartaceo di cui è stata trasmessa la copia informatica autenticata
-opposta -
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il presente giudizio di cognizione ha origine dall'opposizione ex art. 645 c.p.c. avverso il decreto ingiuntivo n. 1011/2018 con il quale il Tribunale di Trani ha ingiunto a ON IN il pagamento, in favore di banca della somma di € 20.364,27, oltre interessi come da CP_1
domanda e spese del procedimento monitorio, rinveniente dal contratto di prestito personale n.
800004984325 stipulato il 19.6.2018 con Linea S.p.a.. A fondamento dell'opposizione, ON lamenta sia l'usurarietà dei tassi applicati che la mancata prova scritta del credito. Con comparsa di costituzione del 12.2.2019, la parte opposta si è costituita tempestivamente in giudizio, contestando le avverse deduzioni ed insistendo per la concessione della provvisoria esecuzione.
Rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione, dopo la concessione dei termini ex art. 183 VI co c.p.c., la causa è stata riservata per la decisione e, successivamente, rimessa sul ruolo per un approfondimento istruttorio a mezzo di CTU contabile, volta a determinare il saldo del rapporto di finanziamento, secondo i seguenti quesiti formulati dal precedente
Magistrato assegnatario del fascicolo: “1) in presenza di determinazione per iscritto degli interessi corrispettivi superiori alla misura legale, il tasso convenzionale non è esigibile;
2) non potrà tenersi conto, ai fini del calcolo del TEG e, dunque, ai fini della verifica del superamento o meno dei c.d. tassi soglia, del cumulo tra interessi corrispettivi e moratori;
3) il superamento va valutato sempre e soltanto al momento della pattuizione, ancorché per effetto di un abbassamento del tasso soglia, quello convenzionale si trovi a superarlo (c.d. usura sopravvenuta); 4) nel caso di superamento della soglia gli interessi non sono dovuti affatto;
5) anche la pattuizione di interessi moratori va verificata in ordine al superamento della sogli anti-usura, che, in assenza di una specifica previsione normativa, deve essere individuata facendo riferimento alla maggiorazione pari a 2,1 punti percentuali dei T.E.G.M. pubblicati trimestralmente per ciascuna categoria di operazioni, secondo quanto indicato dalla Banca
d'Italia nella sua nota di chiarimenti del 3 luglio 2013 in materia di applicazione della legge antiusura, ovvero – con calcolo alternativo e separato – al medesimo tasso soglia previsto per gli interessi corrispettivi, come da recente giurisprudenza delle Sezioni Unite della
Cassazione”.
Conclusa l'attività istruttoria, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e, dopo svariati rinvii, in ragione del gravoso carico di ruolo e della necessità di definire procedimenti di più risalente iscrizione a ruolo, all'udienza del 16.1.2025 (la prima svoltasi dinanzi alla scrivente) la causa è stata rinviata all'udienza del 13.5.2025 per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., con concessione alle parti di termine per il deposito di note riepilogative.
Le parti hanno depositato le note conclusive, riportandosi, ciascuna, alle conclusioni rassegnate nei precedenti scritti difensivi. All'udienza del 13.5.2025 la causa è stata rinviata ai sensi dell'art. 181 primo comma e 309 c.p.c., non essendo comparse le parti.
All'odierna udienza, invece, i procuratori delle parti sono comparsi e , dopo la discussione orale, la causa è stata decisa nei modi di legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è infondata per i motivi di seguito indicati.
Non appare superfluo rammentare che principio cardine del nostro ordinamento è quello dell'onere delle parti di allegare e provare i fatti posti a fondamento delle rispettive pretese, costituendo l'assolvimento di tale onere la base stessa del potere di valutazione del giudice, il quale “deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti” nonché “i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita”, ai sensi dell' art. 115 c.p.c.. Dalla lettura della suddetta disposizione in combinazione con gli artt. 163 e 167 c.p.c. si desume agevolmente che l'onere di allegazione comporta (sia per l'attore sia per il convenuto) la formulazione delle rispettive pretese in modo specifico, con la precisa indicazione dei fatti e dei documenti sui quali tali rispettive pretese sono fondate (e la richiesta dell'assunzione dei relativi mezzi di prova). Tale onere, quindi, ha ad oggetto elementi che devono essere determinanti per consentire al giudice di esercitare il proprio compito di valutazione onde pervenire ad una decisione sulla controversia, ma non tali da dimostrare, di per sé, la fondatezza delle pretese, rispettivamente, fatte valere dalle parti, spettando al giudice - sulla base dei dati forniti dalle parti in applicazione del principio dispositivo, da contemperare, ex art. 111 Cost., con il principio c.d. di acquisizione probatoria - di verificare in concreto e con riguardo alle singole fattispecie se e quale tra le diverse istanze sia fondata e in che termini. L'allegazione dei fatti e dei documenti, sia per l'attore che per il convenuto, é un'attività imprescindibile nell'esercizio dell'azione e nella formulazione dell'eccezione, tanto più anche il silenzio di una parte sui fatti allegati dall'altra, non è scevro di conseguenze, data gli effetti del principio di non contestazione
(tempestiva e specifica), ex art. 115 c.p.c. di cui si è già detto. Detto regime di allegazione é inderogabile, in quanto il processo civile di cognizione si fonda su preclusioni rigide che non possono essere modificate su accordo delle parti, nemmeno con il consenso del giudice, posto che l'interesse sotteso non é di natura privatistica bensì ha carattere pubblicistico, in quanto condiziona il celere e regolare andamento del processo, funzionale al raggiungimento del principio costituzionale della sua ragionevole durata (art. 111 Cost.). Tale principio non viene meno per il solo fatto che si verta in materia di opposizione a decreto ingiuntivo. Se da un lato integra principio consolidato in seno alla giurisprudenza sia di legittimità che di merito il fatto che, in tal caso, spetta preliminarmente al convenuto opposto, in quanto attore sostanziale del giudizio, provare la fondatezza della propria pretesa creditoria, dall' altro va evidenziato come, qualora l'opposto abbia assolto il proprio onere della prova, l'opponente non é esonerato dall'onere di allegare e provare gli elementi costitutivi della proprio opposizione: in tema di opposizione a decreto ingiuntivo, le contestazioni generiche dell'opponente, di fronte all' assolvimento dell'onere della prova di parte opposta, sono insufficienti a fondare l'opposizione.
Tanto chiarito in via generale, occorre precisare che nel caso di specie l'opposta-attrice in senso sostanziale ha dedotto di essere titolare di un credito di fonte contrattuale (contratto di finanziamento ) nei confronti dell'opponente- convenuto in senso sostanziale- e si duole dell'inadempimento di quest' ultimo. Sicchè, nel caso de quo vertendosi in tema di inadempimento contrattuale, trova piena applicazione il consolidato e condiviso orientamento giurisprudenziale secondo cui “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione del contratto, per il risarcimento del danno ovvero per
l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza ma non l'inadempienza dell'obbligato, potendosi limitare alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, spettando, invece, al debitore convenuto l'onere di provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (così le Sezioni Unite n. 13533/2001, e con esse la successiva giurisprudenza di legittimità: v. da ultimo Cass. n. 13685/2019).
Orbene, parte opposta ha adempiuto all'onus probandi su di essa gravante, producendo all'uopo
(sin dalla fase monitoria) il contratto di prestito personale sottoscritto da ON IN da rimborsarsi alle condizioni ivi previste e all'estratto conto che riepiloga i movimenti dalla stipula del contratto sino alla decadenza dal beneficio del termine (cfr doc. n. 2, 6 e 7 del fascicolo monitorio) e, al tempo stesso, allegando l'inadempimento all'obbligo di rimborso rateale. Va poi soggiunto che l'effettiva corresponsione della somma prestata costituisce un fatto non contestato, come tale non bisognevole di prova perché le parti ne hanno disposto, vincolando il giudice a tenerne conto senza alcuna necessità di convincersi della sua esistenza
(cfr. Cass., 05/03/2009, n. 5356). A fronte dell'adempimento dell'onus probandi da parte di dei fatti costitutivi del credito azionato, i fatti estintivi, impeditivi o Controparte_2
modificativi allegati dall'opposto (convenuto in senso sostanziale) sono inidonei a paralizzare la pretesa creditoria fatta valere nei suoi confronti, in considerazione delle risultanze della ctu tecnico contabile svolta in corso di causa che ha confermato la correttezza della somma richiesta ed ingiunta.
In particolare, l'opponente ha lamentato l'usurarietà del finanziamento in considerazione dei costi derivanti dallo stesso. Tale deduzione, è stata comunque smentita dalle risultanze della
CTU redatta dal dott. le cui conclusioni appaiono immuni da vizi, da cui è Persona_1
emerso il totale rispetto dei tassi soglia antiusura, sia corrispettivi che moratori.
Circa la eccepita usurarietà originaria, va rilevato che, mentre il TAEG viene impiegato come tasso di riferimento per le operazioni di credito al consumo, il TEG (Tasso Effettivo Globale) viene impiegato per le verifiche di usurarietà delle operazioni di credito praticate da banche ed altri intermediari finanziari: la Suprema Corte ha precisato che ai fini della determinazione del tasso di interesse usurario occorre avere riguardo al tasso effettivo globale (TEG) e cioè al tasso che indica il costo complessivo dell' operazione (in tal senso, Cass., ord. 39898/2021). La formula impiegata per l'accertamento dell'usura originaria del tasso effettivo d'interesse praticato dall'istituto di credito al contratto di mutuo è quella rappresentata nelle Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge sull'usura periodicamente diramate della Banca d'Italia, in analogia a quanto previsto dal Decreto del Ministero del Tesoro del 8.07.1992, per la categoria “mutui”: nel calcolo del tasso devono essere considerate tutte le commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all'erogazione del credito e illustrate nelle istruzioni della Banca d'Italia al tempo vigenti. Non si dubita dell'applicabilità della disciplina antiusura si applica anche agli interessi moratori. Al fine di stabilire se vi è usura, si confronta il tasso pattuito per gli interessi moratori con il tasso soglia del decreto ministeriale vigente al momento della convenzione, calcolato tenendo conto della rilevazione statistica del tasso moratorio medio praticato dagli operatori, ove riportata nello stesso decreto ministeriale. Ove il decreto ministeriale non riporti il tasso moratorio medio, se ne prescinde in sede di confronto tra tasso convenuto e tasso soglia (In tal senso, Cass. Sez. Unite, 19597/2020). In ogni caso, tale omogeneità di applicazione della disciplina antiusura non comporta tuttavia la cumulabilità degli interessi corrispettivi ed interessi moratori, stante la diversa funzione assolta dai suddetti interessi. In particolare, nel caso in esame, è da escludere che il tasso degli interessi corrispettivi e moratori pattuiti sia superiore al tasso soglia, rilevato per il periodo di riferimento. Con riferimento agli interessi corrispettivi, cui aggiungere gli ulteriori costi correlati al finanziamento, venivano fissati al
17,79% ed il tasso soglia nel periodo di riferimento era pari al 18,52%.
Non può considerarsi ai fini della determinazione del T.E.G. contrattuale la penale di estinzione anticipata non costituisce una forma di remunerazione del credito concesso dalla banca
“dipendente dalla durata dell'effettiva utilizzazione del denaro da parte del cliente, bensì un corrispettivo previsto per lo scioglimento anticipato degli impegni a quella connessi” (Cass.,
Sez. III, sent. n. 7352/2022). In altri termini, essa è finalizzata a compensare il mancato guadagno prodottosi in capo al mutuante in ragione della liberazione anticipata del mutuatario.
Si tratta, dunque, di un costo solo eventuale del finanziamento, correlato ad eventi particolari
(che esulano dal fisiologico svolgimento del rapporto), che non configura una spesa comunque collegata all' erogazione del credito. Peraltro, in atti non risulta che la banca abbia addebitato tale voce di costo per cui – ferma restando la validità concettuale delle osservazioni che precedono – nemmeno in concreto si pone un problema di maggiore onerosità del finanziamento a causa della pattuizione contrattuale oggetto di contestazione.
Anche gli interessi moratori, pattuiti nella misura del 18,02%, sono risultati inferiori al tasso soglia pari al 21,67%.
Il rigetto dell'opposizione risulta corroborata dall'ulteriore rilievo del CTU secondo cui il tasso di mora effettivamente applicato è inferiore rispetto a quello contrattualmente pattuito e, dunque e a maggior ragione, è risultato rispettoso delle soglie anti usura.
Per le ragioni innanzi esposte, l'opposizione deve essere rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo secondo i parametri valoriali medi dettati dalla tabella n. 2 allegata al D.M. n. 147/2022.
Le spese di ctu sono definitivamente poste a carico di parte opponente
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1. rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara definitivamente esecutivo, ai sensi dell'art. 653, c.p.c., il decreto ingiuntivo n. 1011/2018 (RG n. 3533/2018)
2. condanna parte opponente a pagare in favore di le spese di lite che Controparte_2
liquida nella somma € 5.077,00 per competenze professionali, oltre spese generali al
15%, iva e cpa come per legge;
3. pone definitivamente a carico di parte opponente le spese di ctu.
Così deciso in Trani, 27 maggio 2025
LA GIUDICE
Dott.ssa Maria Azzurra Guerra
Alle ore 9.39, innanzi al Giudice dott.ssa Maria Azzurra Guerra, con l'assistenza del
Funzionario Upp Giovanni Battista Losito, sono comparsi:
Per IN ON, l'avv. Lucio Rino Mazzilli;
per l'avv. Paolo Bombini in sostituzione dell'avv. Marco Rossi Controparte_1
La Giudice
Ritenuta la causa matura per la decisione, invita le parti a precisare le conclusioni e a discuterla oralmente. Si dà, dunque, ingresso alla discussione orale.
In particolare, l'avv. Mazzilli, per parte opponente, precisa le conclusioni riportandosi ai propri scritti difensivi e alle conclusioni ivi rassegnate.
L'avv. Bombini, per parte opposta, precisa le conclusioni riportandosi agli scritti difensivi.
La Giudice
Riserva di provvedere all'esito dell'udienza, autorizzando le parti ad allontanarsi dall'aula.
Trani, 27.5.2025
La Giudice
Dott.ssa Maria Azzurra Guerra RG 5138 2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI
in composizione monocratica, in persona della Giudice Dott.ssa Maria Azzurra Guerra, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5138/2018 RGACC di opposizione al decreto ingiuntivo n.
1011/2018 emesso da questo Tribunale il 3.7.2018 ( r.g.a.c.c. n. 3533/2018) promossa da
LO IN, rappresentato e difeso dall'Avv. Rino Lucio Mazzilli, in virtù di procura rilasciata su supporto cartaceo di cui è stata trasmessa la copia informatica autenticata
-opponente-
Contro
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa Controparte_2 dall'Avv. Marco Rossi, in virtù di procura rilasciata su supporto cartaceo di cui è stata trasmessa la copia informatica autenticata
-opposta -
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il presente giudizio di cognizione ha origine dall'opposizione ex art. 645 c.p.c. avverso il decreto ingiuntivo n. 1011/2018 con il quale il Tribunale di Trani ha ingiunto a ON IN il pagamento, in favore di banca della somma di € 20.364,27, oltre interessi come da CP_1
domanda e spese del procedimento monitorio, rinveniente dal contratto di prestito personale n.
800004984325 stipulato il 19.6.2018 con Linea S.p.a.. A fondamento dell'opposizione, ON lamenta sia l'usurarietà dei tassi applicati che la mancata prova scritta del credito. Con comparsa di costituzione del 12.2.2019, la parte opposta si è costituita tempestivamente in giudizio, contestando le avverse deduzioni ed insistendo per la concessione della provvisoria esecuzione.
Rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione, dopo la concessione dei termini ex art. 183 VI co c.p.c., la causa è stata riservata per la decisione e, successivamente, rimessa sul ruolo per un approfondimento istruttorio a mezzo di CTU contabile, volta a determinare il saldo del rapporto di finanziamento, secondo i seguenti quesiti formulati dal precedente
Magistrato assegnatario del fascicolo: “1) in presenza di determinazione per iscritto degli interessi corrispettivi superiori alla misura legale, il tasso convenzionale non è esigibile;
2) non potrà tenersi conto, ai fini del calcolo del TEG e, dunque, ai fini della verifica del superamento o meno dei c.d. tassi soglia, del cumulo tra interessi corrispettivi e moratori;
3) il superamento va valutato sempre e soltanto al momento della pattuizione, ancorché per effetto di un abbassamento del tasso soglia, quello convenzionale si trovi a superarlo (c.d. usura sopravvenuta); 4) nel caso di superamento della soglia gli interessi non sono dovuti affatto;
5) anche la pattuizione di interessi moratori va verificata in ordine al superamento della sogli anti-usura, che, in assenza di una specifica previsione normativa, deve essere individuata facendo riferimento alla maggiorazione pari a 2,1 punti percentuali dei T.E.G.M. pubblicati trimestralmente per ciascuna categoria di operazioni, secondo quanto indicato dalla Banca
d'Italia nella sua nota di chiarimenti del 3 luglio 2013 in materia di applicazione della legge antiusura, ovvero – con calcolo alternativo e separato – al medesimo tasso soglia previsto per gli interessi corrispettivi, come da recente giurisprudenza delle Sezioni Unite della
Cassazione”.
Conclusa l'attività istruttoria, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e, dopo svariati rinvii, in ragione del gravoso carico di ruolo e della necessità di definire procedimenti di più risalente iscrizione a ruolo, all'udienza del 16.1.2025 (la prima svoltasi dinanzi alla scrivente) la causa è stata rinviata all'udienza del 13.5.2025 per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., con concessione alle parti di termine per il deposito di note riepilogative.
Le parti hanno depositato le note conclusive, riportandosi, ciascuna, alle conclusioni rassegnate nei precedenti scritti difensivi. All'udienza del 13.5.2025 la causa è stata rinviata ai sensi dell'art. 181 primo comma e 309 c.p.c., non essendo comparse le parti.
All'odierna udienza, invece, i procuratori delle parti sono comparsi e , dopo la discussione orale, la causa è stata decisa nei modi di legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è infondata per i motivi di seguito indicati.
Non appare superfluo rammentare che principio cardine del nostro ordinamento è quello dell'onere delle parti di allegare e provare i fatti posti a fondamento delle rispettive pretese, costituendo l'assolvimento di tale onere la base stessa del potere di valutazione del giudice, il quale “deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti” nonché “i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita”, ai sensi dell' art. 115 c.p.c.. Dalla lettura della suddetta disposizione in combinazione con gli artt. 163 e 167 c.p.c. si desume agevolmente che l'onere di allegazione comporta (sia per l'attore sia per il convenuto) la formulazione delle rispettive pretese in modo specifico, con la precisa indicazione dei fatti e dei documenti sui quali tali rispettive pretese sono fondate (e la richiesta dell'assunzione dei relativi mezzi di prova). Tale onere, quindi, ha ad oggetto elementi che devono essere determinanti per consentire al giudice di esercitare il proprio compito di valutazione onde pervenire ad una decisione sulla controversia, ma non tali da dimostrare, di per sé, la fondatezza delle pretese, rispettivamente, fatte valere dalle parti, spettando al giudice - sulla base dei dati forniti dalle parti in applicazione del principio dispositivo, da contemperare, ex art. 111 Cost., con il principio c.d. di acquisizione probatoria - di verificare in concreto e con riguardo alle singole fattispecie se e quale tra le diverse istanze sia fondata e in che termini. L'allegazione dei fatti e dei documenti, sia per l'attore che per il convenuto, é un'attività imprescindibile nell'esercizio dell'azione e nella formulazione dell'eccezione, tanto più anche il silenzio di una parte sui fatti allegati dall'altra, non è scevro di conseguenze, data gli effetti del principio di non contestazione
(tempestiva e specifica), ex art. 115 c.p.c. di cui si è già detto. Detto regime di allegazione é inderogabile, in quanto il processo civile di cognizione si fonda su preclusioni rigide che non possono essere modificate su accordo delle parti, nemmeno con il consenso del giudice, posto che l'interesse sotteso non é di natura privatistica bensì ha carattere pubblicistico, in quanto condiziona il celere e regolare andamento del processo, funzionale al raggiungimento del principio costituzionale della sua ragionevole durata (art. 111 Cost.). Tale principio non viene meno per il solo fatto che si verta in materia di opposizione a decreto ingiuntivo. Se da un lato integra principio consolidato in seno alla giurisprudenza sia di legittimità che di merito il fatto che, in tal caso, spetta preliminarmente al convenuto opposto, in quanto attore sostanziale del giudizio, provare la fondatezza della propria pretesa creditoria, dall' altro va evidenziato come, qualora l'opposto abbia assolto il proprio onere della prova, l'opponente non é esonerato dall'onere di allegare e provare gli elementi costitutivi della proprio opposizione: in tema di opposizione a decreto ingiuntivo, le contestazioni generiche dell'opponente, di fronte all' assolvimento dell'onere della prova di parte opposta, sono insufficienti a fondare l'opposizione.
Tanto chiarito in via generale, occorre precisare che nel caso di specie l'opposta-attrice in senso sostanziale ha dedotto di essere titolare di un credito di fonte contrattuale (contratto di finanziamento ) nei confronti dell'opponente- convenuto in senso sostanziale- e si duole dell'inadempimento di quest' ultimo. Sicchè, nel caso de quo vertendosi in tema di inadempimento contrattuale, trova piena applicazione il consolidato e condiviso orientamento giurisprudenziale secondo cui “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione del contratto, per il risarcimento del danno ovvero per
l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza ma non l'inadempienza dell'obbligato, potendosi limitare alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, spettando, invece, al debitore convenuto l'onere di provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (così le Sezioni Unite n. 13533/2001, e con esse la successiva giurisprudenza di legittimità: v. da ultimo Cass. n. 13685/2019).
Orbene, parte opposta ha adempiuto all'onus probandi su di essa gravante, producendo all'uopo
(sin dalla fase monitoria) il contratto di prestito personale sottoscritto da ON IN da rimborsarsi alle condizioni ivi previste e all'estratto conto che riepiloga i movimenti dalla stipula del contratto sino alla decadenza dal beneficio del termine (cfr doc. n. 2, 6 e 7 del fascicolo monitorio) e, al tempo stesso, allegando l'inadempimento all'obbligo di rimborso rateale. Va poi soggiunto che l'effettiva corresponsione della somma prestata costituisce un fatto non contestato, come tale non bisognevole di prova perché le parti ne hanno disposto, vincolando il giudice a tenerne conto senza alcuna necessità di convincersi della sua esistenza
(cfr. Cass., 05/03/2009, n. 5356). A fronte dell'adempimento dell'onus probandi da parte di dei fatti costitutivi del credito azionato, i fatti estintivi, impeditivi o Controparte_2
modificativi allegati dall'opposto (convenuto in senso sostanziale) sono inidonei a paralizzare la pretesa creditoria fatta valere nei suoi confronti, in considerazione delle risultanze della ctu tecnico contabile svolta in corso di causa che ha confermato la correttezza della somma richiesta ed ingiunta.
In particolare, l'opponente ha lamentato l'usurarietà del finanziamento in considerazione dei costi derivanti dallo stesso. Tale deduzione, è stata comunque smentita dalle risultanze della
CTU redatta dal dott. le cui conclusioni appaiono immuni da vizi, da cui è Persona_1
emerso il totale rispetto dei tassi soglia antiusura, sia corrispettivi che moratori.
Circa la eccepita usurarietà originaria, va rilevato che, mentre il TAEG viene impiegato come tasso di riferimento per le operazioni di credito al consumo, il TEG (Tasso Effettivo Globale) viene impiegato per le verifiche di usurarietà delle operazioni di credito praticate da banche ed altri intermediari finanziari: la Suprema Corte ha precisato che ai fini della determinazione del tasso di interesse usurario occorre avere riguardo al tasso effettivo globale (TEG) e cioè al tasso che indica il costo complessivo dell' operazione (in tal senso, Cass., ord. 39898/2021). La formula impiegata per l'accertamento dell'usura originaria del tasso effettivo d'interesse praticato dall'istituto di credito al contratto di mutuo è quella rappresentata nelle Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge sull'usura periodicamente diramate della Banca d'Italia, in analogia a quanto previsto dal Decreto del Ministero del Tesoro del 8.07.1992, per la categoria “mutui”: nel calcolo del tasso devono essere considerate tutte le commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all'erogazione del credito e illustrate nelle istruzioni della Banca d'Italia al tempo vigenti. Non si dubita dell'applicabilità della disciplina antiusura si applica anche agli interessi moratori. Al fine di stabilire se vi è usura, si confronta il tasso pattuito per gli interessi moratori con il tasso soglia del decreto ministeriale vigente al momento della convenzione, calcolato tenendo conto della rilevazione statistica del tasso moratorio medio praticato dagli operatori, ove riportata nello stesso decreto ministeriale. Ove il decreto ministeriale non riporti il tasso moratorio medio, se ne prescinde in sede di confronto tra tasso convenuto e tasso soglia (In tal senso, Cass. Sez. Unite, 19597/2020). In ogni caso, tale omogeneità di applicazione della disciplina antiusura non comporta tuttavia la cumulabilità degli interessi corrispettivi ed interessi moratori, stante la diversa funzione assolta dai suddetti interessi. In particolare, nel caso in esame, è da escludere che il tasso degli interessi corrispettivi e moratori pattuiti sia superiore al tasso soglia, rilevato per il periodo di riferimento. Con riferimento agli interessi corrispettivi, cui aggiungere gli ulteriori costi correlati al finanziamento, venivano fissati al
17,79% ed il tasso soglia nel periodo di riferimento era pari al 18,52%.
Non può considerarsi ai fini della determinazione del T.E.G. contrattuale la penale di estinzione anticipata non costituisce una forma di remunerazione del credito concesso dalla banca
“dipendente dalla durata dell'effettiva utilizzazione del denaro da parte del cliente, bensì un corrispettivo previsto per lo scioglimento anticipato degli impegni a quella connessi” (Cass.,
Sez. III, sent. n. 7352/2022). In altri termini, essa è finalizzata a compensare il mancato guadagno prodottosi in capo al mutuante in ragione della liberazione anticipata del mutuatario.
Si tratta, dunque, di un costo solo eventuale del finanziamento, correlato ad eventi particolari
(che esulano dal fisiologico svolgimento del rapporto), che non configura una spesa comunque collegata all' erogazione del credito. Peraltro, in atti non risulta che la banca abbia addebitato tale voce di costo per cui – ferma restando la validità concettuale delle osservazioni che precedono – nemmeno in concreto si pone un problema di maggiore onerosità del finanziamento a causa della pattuizione contrattuale oggetto di contestazione.
Anche gli interessi moratori, pattuiti nella misura del 18,02%, sono risultati inferiori al tasso soglia pari al 21,67%.
Il rigetto dell'opposizione risulta corroborata dall'ulteriore rilievo del CTU secondo cui il tasso di mora effettivamente applicato è inferiore rispetto a quello contrattualmente pattuito e, dunque e a maggior ragione, è risultato rispettoso delle soglie anti usura.
Per le ragioni innanzi esposte, l'opposizione deve essere rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo secondo i parametri valoriali medi dettati dalla tabella n. 2 allegata al D.M. n. 147/2022.
Le spese di ctu sono definitivamente poste a carico di parte opponente
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1. rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara definitivamente esecutivo, ai sensi dell'art. 653, c.p.c., il decreto ingiuntivo n. 1011/2018 (RG n. 3533/2018)
2. condanna parte opponente a pagare in favore di le spese di lite che Controparte_2
liquida nella somma € 5.077,00 per competenze professionali, oltre spese generali al
15%, iva e cpa come per legge;
3. pone definitivamente a carico di parte opponente le spese di ctu.
Così deciso in Trani, 27 maggio 2025
LA GIUDICE
Dott.ssa Maria Azzurra Guerra