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Sentenza 13 settembre 2025
Sentenza 13 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 13/09/2025, n. 735 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 735 |
| Data del deposito : | 13 settembre 2025 |
Testo completo
Nella procedura N. R.G. 1592/2022
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
VERBALE A TRATTAZIONE SCRITTA DELLA CAUSA n. R.G. 1592/2022 tra
(avv. MOSCATO FULVIO) Parte_1
ATTORE
e
(avv. BIONDI FABRIZIO) CP_1
CONVENUTO
e
Controparte_2 Controparte_3 CP_4
(avv. NINO G. RUFFINI e
[...] CP_3 CP_5 CP_6
[...]
CONVENUTI
e
Controparte_7
CONVENUTO CONTUMACE
Il giudice Dott.ssa Graziella Tugnetti,
- lette le note scritte autorizzate in vista della trattazione scritta del procedimento del giorno 09 settembre 2025;
- rilevato che parte attrice ha precisato le conclusioni come da note conclusive del 07.07.2025;
- rilevato che parte convenuta ha precisato le conclusioni come da Controparte_8 note conclusive del 07.07.2025:
- rilevato che le parti convenute Controparte_9 [...]
hanno precisato le Controparte_10 CP_5 conclusioni come da note conclusive del 07.07.2025: il Giudice rimette la causa al Collegio e pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
Il giudice dott.ssa Graziella Tugnetti pagina 1 di 22 1592/2022 R.G.
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Damiano Dazzi Presidente dott. Stefano Rago Giudice dott.ssa Graziella Tugnetti Giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. R.G. 1592/2022, vertente
TRA
nata a [...] il [...] e residente in [...]
San Vincenzo n. 20 (C.F. ), elettivamente domiciliata in Bologna Via Val C.F._1
d'Aposa n. 13 presso lo studio e la persona dell'avv. Fulvio Moscato (C.F.
- fax 051- 9913002 - P.E.C.: , C.F._2 Email_1 che la rappresenta e difende il tutto come da procura in atti
(avv. MOSCATO FULVIO)
ATTRICE
e
(C.F. , residente in [...], CP_1 C.F._3 elettivamente domiciliato in Milano in Via Via XX settembre n. 24 presso lo studio e la persona degli avv.ti Fabrizio Biondi (C.F. ) – pec: C.F._4
e Stefano Diaferio (C.F. ) pec: Email_2 C.F._5
che lo rappresentano e difendono il tutto come da Email_3 procura in atti pagina 2 di 22 (avv. BIONDI FABRIZIO)
CONVENUTO
e
, nata a [...] il [...] e residente in [...] (C.F. ), , nato a [...] C.F._6 CP_9
(RE) l'08/01/1953 ed ivi residente a[...] (C.F. ), C.F._7
, nato a [...] il [...] e residente in Controparte_3
TO di NT (RE) alla via Montegrande n. 23 (C.F. , C.F._8
, nata a [...] ne' NT (RE) il 25/05/1967 e residente in [...]di Parte_2
NT (RE) alla via Montegrande n. 23 (C.F. ), C.F._9 CP_4
nato a [...] ne' NT (RE) il 06/09/1985 e residente in [...]di
[...]
NT (RE) alla via Montegrande n. 23 (C.F. ), , C.F._10 CP_12 nato a [...] ne' NT (RE) il 24/02/1991 e residente in [...] (C.F. e , nata in [...] il C.F._11 CP_5
10/7/1968 e residente in [...] (C.F.
), tutti elettivamente domiciliati in in Reggio Emilia, Via P. Borsellino, C.F._12
n. 22 presso lo studio e la persona degli avv.ti Nino G. Ruffini (C.F. C.F._13
P.E.C.: e (C.F. Email_4 Controparte_6
, telefax: 0522.920703, che li rappresentano e difendono il tutto come C.F._14 da procura in atti
(avv. NINO G. RUFFINI e Controparte_6
CONVENUTI
e
Controparte_7
CONVENUTO CONTUMACE
*******
OGGETTO: causa di impugnazione del testamento e di riduzione per lesione di legittima.
Conclusioni: le parti hanno concluso come in atti.
CONCLUSIONI
Per :” Voglia l'On. Tribunale adito, contrariis rejectis: In via principale Parte_1 di merito - dichiarare l'annullamento del testamento olografo di , nata a [...]
TO (RE) il 27/10/1933 e deceduta in Castelnovo ne' NT (RE) in data 20/07/2018,
pagina 3 di 22 pubblicato il 09/08/2018 ai rogiti del Notaio (rep. n. 59876 - racc. n. Persona_2
37121), per incapacità naturale della testatrice ovvero per vizio della volontà; - conseguentemente, dichiarare unici eredi legittimi della de cuius l'odierna attrice sig.ra
, nata a [...] il [...], per rappresentazione del proprio padre Parte_1 premorto sig. , fratello della de cuius, ed il sig. nato a [...]_1
Milano l'11/04/1969, per rappresentazione della propria madre premorta sig.ra Per_4
, sorella della de cuius;
- conseguentemente, condannare i convenuti alla restituzione
[...] agli eredi legittimi dei beni tutti costituenti l'asse ereditario, dichiarando l'inefficacia degli eventuali atti di disposizione dei suddetti beni;
- conseguentemente, condannare i convenuti alla restituzione agli eredi legittimi di quanto incassato in relazione alla polizza vita già stipulata dalla de cuius con In via del tutto subordinata - nel deprecato e Parte_3 denegato caso di mancato accoglimento delle domande formulate in via principale, che precedono, accertare che il testamento della sig.ra istituisce unicamente dei Persona_1 legatari e, per l'effetto, dichiarare l'apertura di una successione in parte legittima ed in parte testamentaria, dichiarando che gli unici eredi della de cuius sono l'odierna attrice sig.ra , nata a [...] il [...], per rappresentazione del proprio padre Parte_1 premorto sig. , fratello della de cuius, ed il sig. nato a [...]_1
Milano l'11/04/1969, per rappresentazione della propria madre premorta sig.ra Per_4
, sorella della de cuius;
- conseguentemente, condannare i convenuti alla restituzione
[...] agli eredi legittimi dei beni costituenti l'asse ereditario non oggetto di legato in loro favore, dichiarando l'inefficacia degli eventuali atti di disposizione dei suddetti beni;
- conseguentemente, condannare i convenuti alla restituzione agli eredi legittimi di quanto incassato in relazione alla polizza vita già stipulata dalla de cuius con In Parte_3 ogni caso - con vittoria di spese e competenze del presente giudizio e con ogni riserva di ulteriormente dedurre, produrre e formulare istanze anche istruttorie”.
Per : “In via principale: - Dato atto, per i motivi tutti di cui in narrativa, CP_1 del mancato assolvimento dell'onere probatorio gravante su controparte sia in merito all'incapacità naturale della testatrice, sia rispetto alla presenza di un vizio di volontà ex art. 624 c.c., rigettare le domande tutte formulate dall'attrice e, per l'effetto, dichiarare e confermare la validità del testamento olografo redatto dalla Sig.ra in data 24 Persona_1 febbraio 2017; - Accertata la validità del testamento olografo del 24 febbraio 2017, dichiarare la qualifica di meri legatari dei Sig.ri Controparte_11 [...]
, , , CP_9 Controparte_3 Parte_2 Controparte_4 CP_12 CP_5
pagina 4 di 22 con tutti gli effetti e le conseguenze di legge che tale accertamento Controparte_7 comporta anche in merito alla liquidazione della polizza p/67759; In via subordinata: -
Nell'ipotesi di accoglimento della domanda attorea in merito all'apertura di una successione mista, in parte testamentaria ed in parte legittima, dichiarare in ogni caso unici eredi legittimi il Sig. e la Sig.ra e per l'effetto, condannare i CP_1 Parte_1 convenuti alla restituzione in favore degli eredi legittimi dei beni costituenti l'asse ereditario non oggetto di legato, nonché degli importi percepiti a seguito della liquidazione della polizza assicurativa p/67759; In via ulteriormente subordinata: - Nella denegata e non creduta ipotesi di accertata invalidità, annullamento e/o annullabilità del testamento olografo del 24 febbraio 2017, dichiarare l'apertura della successione legittima in favore degli unici eredi legittimi per rappresentazione, ossia il Sig. e la Sig.ra CP_1 [...]
e per l'effetto, ricostituire l'asse ereditario e, verificato quanto già percepito dal Sig. Pt_1
ordinare gli eventuali pagamenti per equivalente in denaro, in conguaglio, CP_1 in difetto o in eccesso;
In via di reconventio reconventionis: - nell'ipotesi di eventuale accertamento della qualifica di meri legatari dei Sig.ri CP_2 CP_9
, , condannare gli stessi Controparte_3 Controparte_4 CP_12 CP_5 alla restituzione, pro quota, dell'intero importo singolarmente incassato, dedotta la quota di euro 11.000,00 (undicimila/00) e quindi pari ad euro 89.000,00 (ottantanovemila/00), incassata dal Sig. in ragione della manifestata qualifica di eredi CP_1 testamentari, loro liquidato da giusta polizza “p/67659” del valore Parte_3 complessivo di euro 100.000,00 (centomila/00) in favore del solo Sig. in CP_1 qualità di unico erede testamentario o, nella diversa ipotesi in cui si dia apertura ad una successione mista (in parte testamentaria ed in parte legittima), condannare i predetti convenuti alla restituzione dell'intero importo loro liquidato da in favore Parte_3 del Sig. nella misura di un mezzo, eventualmente compensando in via CP_1 giudiziale, le somme eventualmente reciprocamente dovute con ciascuno dei convenuti. In via istruttoria ……- Con ogni più ampia riserva istruttoria entro i termini di cui alla memoria ex art. 183, co. 6, n. 2, c.p.c. ………In ogni caso, con vittoria di spese e competenze di lite, oltre accessori come in uso e per legge”.
Per Controparte_9 Controparte_3 CP_4
: “Contrariis reiectis, previe le declaratorie
[...] CP_3 CP_5 del caso e di legge, voglia l'Ill.mo Tribunale adito: Rigettare le domande di annullamento del testamento olografo di pubblicato il 9/8/18 Dato atto che il testamento non Persona_1
pagina 5 di 22 destina tutti beni esistenti nell'asse ereditario Dato atto che e Parte_1 CP_1 si dichiarano eredi ed hanno comunque compiuto atti di accettazione dell'eredità Dichiarare che , , Controparte_11 CP_9 Controparte_3 Parte_2
e e sono successori a titolo particolare (legatari) Dato Controparte_4 CP_5 CP_5 atto che , , e , in Controparte_11 CP_9 Controparte_3 CP_5 qualità di legatari hanno ricevuto ognuno la somma di € 11.000 in conto loro maggior avere
e i legatari e la somma di € 10.000 cadauno in conto maggior Controparte_4 CP_5 avere sulle singole attribuzioni particolari di cui al testamento olografo Condannare gli eredi e in via solidale, a pagare le ulteriori somme previste Parte_1 CP_1 dal testamento. In particolare: a favore del legatario la somma di € 29.000; CP_9
a favore del legatario la somma di € 14.000; a favore del legatario CP_9 CP_3 la somma di € 14.000; a favore del legatario la somma di € 9.000; a
[...] Parte_2 favore dei legatario la somma di € 9.000 Somme maggiorate di interessi e CP_5 rivalutate dalla data di pubblicazione al saldo effettivo Condannare e Parte_1 CP_1 solidalmente a rifondere in favore di , ,
[...] Controparte_11 CP_9
, e e la somma di € Controparte_3 Parte_2 Controparte_4 CP_5 CP_5
8.693,53 anticipata a titolo di imposta di successione e la somma di € 750,00 anticipata a titolo di spesa per la pubblicazione del testamento Somme maggiorate da interessi e rivalutate dalla data del pagamento avvenuto sino al saldo effettivo In ogni caso e comunque Condannare gli eredi e in via solidale alla Parte_1 CP_1 rifusione di tutte le spese gli onorari e le anticipazioni di lite”.
FATTO E DIRITTO
La causa è stata introdotta con atto di citazione di data 31/3/22 da , la quale Parte_1 deduceva l'invalidità del testamento olografo dimesso dalla de cuius deceduta il Persona_1
20/7/18.
Si costituivano in data 09/09/2022 le parti convenute
[...]
Controparte_13 negando gli assunti della parte attrice e, ribadendo che la scheda testamentaria rilasciata da del 24/0272017 (cfr. doc. n. 1 parti convenute) è atto valido ed efficace Persona_1 perfettamente aderente alle volontà della de cuius . Persona_1
Si costituiva altresì il convenuto in data 28/09/2022 il quale chiedeva di CP_1 rigettare le domande tutte formulate dall'attrice e, per l'effetto, dichiarare e confermare la validità del testamento olografo redatto dalla Sig.ra in data 24 febbraio 2017 e, Persona_1
pagina 6 di 22 conseguentemente, dichiarare la qualifica di meri legatari dei sigg.ri Controparte_11
, , ,
[...] CP_9 Controparte_3 Parte_2 Controparte_4 CP_12
con tutti gli effetti e le conseguenze di legge che tale CP_5 Controparte_7 accertamento comporta anche in merito alla liquidazione della polizza p/67759.
Nessuno si costituiva per nonostante la regolarità della notifica Controparte_7
e si dichiara la di lui contumacia.
Alla prima udienza del 29/09/2022, il giudice assegnatario della causa si riservava e con ordinanza del 28/11/2022 venivano concessi i termini di cui all'art. 183 comma 6, c.p.c.
Depositate le memorie, la causa veniva istruita con l'escussione dei testi ammessi rispettivamente alle udienze del 20/09/2023 e del 08/02/2024 e, successivamente mediante
CTU medico legale a firma del dott. e, CTU grafologica a firma dell'avv. Persona_5
Roberta Tadiello.
- All'udienza del 09/09/2024 lette le note di udienza regolarmente depositate il giudice ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Ritiene questo Collegio che la causa possa essere decisa sulla scorta delle risultanze in atti, delle prove testimoniali assunte e degli elaborati peritali.
1. Sulle eccezioni di rito sollevate dai convenuti
[...]
. Controparte_13
Prima di passare ad esaminare nel merito l'oggetto del contendere, occorre vagliare le eccezioni processuali sollevate da
[...]
nella prima memoria Controparte_13 ex art. 183 vI° co. c.p.c. e, relativa alla inammissibilità non solo delle domande riconvenzionali formulate da parte convenuta in comparsa di costituzione (cfr. comparsa a CP_1 pag. 11), ma anche e a maggior ragione, della domanda trasversale formulata in data successiva alla costituzione e solo all'esito dell'udienza di prima comparizione.
La sollevata eccezione deve trovare accoglimento.
Con ordinanza riservata del 28.11.2022 il precedente giudice assegnatario della causa aveva dato atto della costituzione della parte oltre il termine di 20 giorni prima della CP_1 prima udienza del procedimento.
Si osserva che, secondo orientamento Giurisprudenziale consolidato (Cass. sez. III n. 12558 del 12.11.1999; Cass. sez. II n. 6846 del 16.03.2017; Corte d'Appello Catanzaro 25.09.2020 n.
1308; Tribunale Napoli 09.02.2022 n. 1387), da ultimo ribadito con ordinanza della Suprema
Corte del 23.03.2022 n. 9441 (Presidente Amendola, Relatore Rossetti), alla domanda pagina 7 di 22 riconvenzionale trasversale deve applicarsi la disciplina della domanda riconvenzionale propria, per cui il deposito della comparsa di costituzione contenente la medesima deve avvenire a norma dell'art. 166 cpc. nel termine di 20 giorni prima della prima udienza a pena di inammissibilità.
Ciò chiarito, è possibile passare ad esaminare il merito del contenzioso per cui si procede.
2. Sulla prospettata invalidità del testamento di . Persona_1
- La controversia di causa ha per oggetto, in primo luogo, la presunta invalidità del testamento olografo del 24/02/2017 redatto da e, del seguente letterale tenore: “Io Persona_1 sottoscritta nata a [...] il [...], con il presente testamento nomino Persona_1 eredi dei miei beni le seguenti persone: - a mio nipote bavide lascio la casa dove abito, con tutto il suo contenuto, i terreni in localito Pieve di San Vuecuzo. - a mia nipote CP_2
lascio la casa di via Bombardi. Lascio la somma di € 40,000, depositati al Credem di
[...]
TO. Lascio a mio amico, la somma di € 25,000, depositati al Credem Parte_4 di TO. - Lascio ai la somma di € 25,000. depositati al Credem di Controparte_3
TO. - Lascio a , moglie di la somma di € 20,000 Parte_2 Controparte_3 dapositati al Credem di TO. - Lascio ai fratelli e figli di Controparte_4 CP_5 abitante a Canova di TO, la somma di € 20,000, depositati al Credem di CP_3
TO. - lascio alla mia aiutante la somma di € 20,000 depositati al Credem di CP_5
TO. - I soldi che Ho All'ufio postale di TO li lascio a figlio di mia CP_7 nipote In fede NT, 24/02/2017 ” (cfr. doc. n. 2 parte attrice). Pt_5 Persona_1
- In data 20 luglio 2018 decedeva in Castelnovo ne' NT (RE) la sig.ra nata a Persona_1
TO (RE) il 27/10/1933 ed avente ultima residenza anagrafica in NT (RE) (cfr. doc.
n. 1 parte attrice), la suddetta era vedova e senza figli.
- In data 09 agosto 2018, il Notaio di Reggio Emilia (rep. n. 59876 - racc. n. Persona_2
37121), provvedeva alla pubblicazione del testamento olografo del 24/02/2017.
- Inoltre, la sig.ra aveva stipulato in data 30/03/2015 con una Persona_1 Parte_3 polizza vita con premio lordo pari ad euro 100.015,00, aventi come beneficiari in caso morte gli “eredi testamentari ovvero in mancanza eredi legittimi” (cfr. doc. n. 5 fascicolo parte attrice) e, che detta polizza vita veniva liquidata in favore dei soggetti indicati in testamento, in parti uguali fra loro.
- con atto di compravendita dell'8/3/2021 ai rogiti del Notaio Avv. CP_1 Per_6
(rep. n. 46510 - racc. n. 34118), ha venduto gli immobili siti in NT (RE) alla via
[...]
Della Chiesa n. 15, già di proprietà esclusiva della de cuius, dichiarando che sarebbero a lui pagina 8 di 22 pervenuti per successione in morte di in forza del testamento olografo di cui Persona_1 sopra (cfr. doc. n. 6 fascicolo parte attrice).
- Con l'odierno giudizio ha contestato l'invalidità e l'annullabilità della scheda Parte_1 testamentari del 24/02/2017 sotto plurimi profili con conseguente applicabilità delle norme sulla successione legittima, da cui derivano la illegittimità della liquidazione della polizza vita, effettuata in favore degli eredi apparenti, e della compravendita dell'8/3/2021, effettuata da
CP_1
In particolare, lamenta parte attrice:
a) l'incapacità naturale della testatrice sostenendo che il testamento olografo della sig.ra
[...]
è, innanzi tutto, annullabile ai sensi dell'art. 591 comma 2° n. 3 c.c.; PE
b) l'esistenza di un vizio della volontà ex art. 624 c.c.
c) in via meramente subordinata l'inesistenza della istituzione di erede;
Con riferimento all'incapacità naturale della testatrice ar. 591 c.c.:
L'art. 591 comma 2 n. 3 c.c. stabilisce che sono incapaci di testare coloro che, sebbene non interdetti, si provi essere stati, per qualsiasi causa, anche transitoria, incapaci di intendere o di volere nel momento in cui fecero testamento.
Secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, l'incapacità naturale del disponente, che ai sensi dell'art. 591 c.c. determina l'invalidità del testamento ed il suo annullamento, non si identifica in una semplice anomalia o in una generica alterazione delle facoltà psichiche intellettive del de cuius e del normale processo di formazione ed estrinsecazione della volontà, ma richiede la prova che, a causa dell'infermità transitoria o permanente ovvero di altra causa perturbatrice, al momento della redazione del testamento il soggetto sia stato assolutamente privo della coscienza del significato dei propri atti e della capacità di autodeterminarsi, così da versare in condizioni analoghe a quelle che, con il concorso dell'abitualità, legittimano la pronuncia di interdizione (cfr. ex plurimis, Cass.
1444/2003 rv. 560179, Cass. 25845/2008 rv. 605270, Cass. 15480/2001 rv. 550935).
Ai fini del relativo giudizio il giudice, in particolare, non può ignorare il contenuto dell'atto di ultima volontà e gli elementi di valutazione da esso desumibili, in relazione alla serietà, normalità e coerenza dalle disposizioni nonché ai sentimenti ed ai fini che risultano averle ispirate (cfr. Cass. 5620/1995 rv. 492382).
L'onere della prova di tale condizione grava sul soggetto che impugna la scheda testamentaria, salvo che il testatore non risulti affetto da incapacità totale e permanente, nel qual caso è pagina 9 di 22 compito di chi vuole avvalersi del testamento dimostrare che esso fu redatto in un momento di lucido intervallo (cfr. Cass. 10571/1998 rv. 520051).
Le manifestazioni morbose a carattere intermittente e ricorrente che, pur potendo escludere la capacità di intendere e di volere, qualora la volontà testamentaria sia stata manifestata nel corso di tali episodi, lasciano integre negli intervalli le facoltà psichiche del soggetto, non sono assimilabili alle infermità permanenti ed abituali che diano luogo a momenti di lucido intervallo.
Tale diversità di situazioni si ripercuote sull'onere della prova, in quanto mentre nella seconda ipotesi, qualora l'attore in impugnazione abbia fornito la prova di una infermità mentale permanente, è a carico di chi afferma la validità del testamento la dimostrazione che lo stesso fu posto in essere in un momento di lucido intervallo - in quanto la normalità presunta è
l'incapacità - nella prima ipotesi, invece, quando cioè si tratta di malattia la quale nei periodi di intervallo consente la reintegrazione del soggetto nella normalità della sua capacità intellettiva, l'accertamento di fenomeni patologici anteriori all'atto di cui si controverte non è sufficiente ad integrare la prova rigorosa della sussistenza della incapacità nel momento in cui l'atto stesso è stato compiuto (cfr. Cass. 652/1991 rv. 470632).
Nel caso di specie, al fine di verificare se il de cuius al momento della redazione del testamento fosse o meno capace di intendere e di volere, è stata disposta C.T.U. medico-legale, affidata al C.T.U. dott. (cfr. la relazione a firma del dott. Persona_5 Persona_5 in fascicolo telematico, deposito del 26/07/2024).
Esaminati gli atti e la documentazione sanitaria versata in atti, il CTU medico legale Dr rassegna un'ampia relazione nella quale, in esito ad approfondita disamina di tutta Per_5 la documentazione medica e clinica disponibile, esclude che al momento della redazione del testamento fosse afflitta da condizione morbosa tale da privarla della capacità di Persona_1 autodeterminarsi.
In particolare, il CTU attesta che il lieve decadimento cognitivo non poteva avere inciso sulla capacità di testare: il CTU anzi conferma che la era in possesso della necessaria PE capacità di autodeterminarsi e della capacità di intendere e volere.
In particolare, il dott. conclude scrivendo che “alla dimissione (17.1.2017), Persona_7 risulta comunque dalla cartella clinica che non vi erano problemi rilevanti di tipo cognitivo
o di comportamento, mentre risultavano problemi rilevanti
Le cadute nell'anziano, pur essendo correlabili ad una pluralità di assai diversificate cause, possono essere un segno indiretto di declino cognitivo relativi allo stato funzionale
pagina 10 di 22 (dipendenza nelle attività di vita quotidiane) e nella mobilità (deambulazione con assistenza).
In tali condizioni, in data 24.2.2017 la signora scriveva il testamento, dalla forma PE con il quale è stato scritto non si desumono grossolani segni di compromissione delle sue facoltà mentali. In sostanza, il quadro clinico presente all'epoca di redazione del testamento
è ben definibile come decadimento cognitivo lieve-moderato come indicato nella visita geriatrica eseguita il 2.3.2017 (solo 6 giorni dopo la redazione del testamento stesso.
Da quanto sin qui considerato, emerge dunque che all'epoca di redazione del testamento
(24.2.2017) la signora era affetta da decadimento cognitivo lieve-moderato. Persona_1
Non emerge né si desume che a detta epoca la signora fosse totalmente priva della PE capacità di intendere e di volere e della capacità di autodeterminarsi, avendo comunque necessità di ausilio nel provvedere autonomamente a se stessa per lo svolgimento di attività della vita quotidiana.
Detta conclusione è confermata anche da quanto accaduto in seguito, come riscontrabile dalla cartella clinica relativa al ricovero dell'aprile 2017 e dall'atto di nomina dell'Amministratore di sostegno del novembre 2017” (cfr. pagg. 17 e 18 dell'elaborato).
Le conclusioni della relazione peritale sono, peraltro, coerenti con quanto aveva già rilevato il
Giudice Tutelare nel procedimento contraddistinto al RGV n. 2030/2017 avente ad oggetto la nomina di amministratore di sostegno a favore della de cuius e più precisamente Persona_1 come risulta dal verbale di udienza del 08.11.2017 in cui il giudice descrive : “ ….. Persona_1 la stessa per deambulazione si serve di un ausilio …. Si presenta ben curata, orientata nel tempo e nello spazio….” (cfr. doc. n. 7 parte attrice e allegato perizia grafologica avv.
Roberta Tadiello).
Il Tribunale non ha ragione per discostarsi da tale accertamento, in quanto condotto in continua aderenza alla documentazione sanitaria con motivazione logica e coerente, con metodo corretto, immune da vizi logici o di qualsivoglia altra natura, ed altresì coerente col contenuto delle stesse disposizioni testamentarie che paiono rispettare le scelte affettive del de cuius come è emerso anche dalle testimonianze in atti di cui si dirà infra.
A conferma di quanto riferito preme precisare che il dott. in data 2.7.2024 ha Persona_7 inviato ai legali delle parti ed ai loro consulenti tecnici la bozza della relazione peritale contenente le risultanze riportate, con invito a formulare eventuali osservazioni critiche entro
15 giorni e “non sono pervenute osservazioni critiche” (cfr. pag. 18 dell'elaborato).
pagina 11 di 22 Secondo una consolidata esegesi dell'art. 591 cod. civ. da parte della Suprema Corte, che questo Collegio intende condividere, “in tema di annullamento del testamento, l'incapacità naturale del testatore postula la esistenza non già di una semplice anomalia o alterazione delle facoltà psichiche ed intellettive del "de cuius", bensì la prova che, a cagione di una infermità transitoria o permanente, ovvero di altra causa perturbatrice, il soggetto sia stato privo in modo assoluto, al momento della redazione dell'atto di ultima volontà, della coscienza dei propri atti o della capacità di autodeterminarsi;
peraltro, poiché lo stato di capacità costituisce la regola e quello di incapacità l'eccezione, spetta a chi impugni il testamento dimostrare la dedotta incapacità, salvo che il testatore non risulti affetto da incapacità totale e permanente, nel qual caso grava, invece, su chi vuole avvalersene provarne la corrispondente redazione in un momento di lucido intervallo” (così, ex multis, nell'ambito della giurisprudenza di legittimità, Cass. Sez. 2, Sentenza n. 27351 del
23/12/2014; nell'ambito della giurisprudenza di merito, si rimanda alla sentenza di questo stesso Tribunale, Sez, I, n. 613/2019, pronunziata in data 11/04/2019, pubblicata il
17/04/2019).
L'istruttoria, articolatasi nell'espletamento della consulenza grafologica richiesta da parte attrice non ha consentito di trarre sufficienti elementi a supporto della propria ricostruzione.
Il C.T.U. incaricato, Avv. Roberta Tadiello ha infatti concluso la propria perizia affermando che: “la sintesi dei rilievi svolti, in relazione alla scheda testamentaria in verifica (testo, data
e firma) ed alle scritture autografe individuate, in contraddittorio con i consulenti di parte nominati e disponibili presso pubblici uffici, nonché agli atti e documenti di causa ed in particolare all'elaborato peritale del CTU, OT del 26/07/2024, Persona_5 consente, pertanto, alla scrivente di rispondere al quesito giudiziale posto nei termini di seguito indicati: • Previo accertamento dell'autografia e quindi della riconducibilità grafica, quanto al testo, alla data ed alla firma del testamento olografo datato 24 febbraio 2017 alla de cuius, IG , la scheda testamentaria è verosimilmente attribuibile alla Persona_1 volontà della testatrice. • L'esame grafologico non consente di accertare se la scheda testamentaria sia stata integralmente o in parte eseguita sotto dettatura di terzi.”
Riferisce la dott.ssa che “In merito alla seconda parte del quesito, relativa alla Persona_8 verifica di integrale o parziale esecuzione della scheda testamentaria sotto dettatura di terzi, si rileva che l'esame grafologico non ne consente l'accertamento. In ogni caso, il processo di dettatura di uno scritto, dal punto di vista neurofisiologico, non può prescindere dall'analisi fonetica e dall'attivazione dei processi uditivi (“La scrittura sotto dettatura e, come vedremo
pagina 12 di 22 in seguito, la scrittura libera di un concetto personale non possono fare a meno dell'analisi fonetica e, anche quando (i soggetti) hanno già raggiunto un buon livello di sviluppo, continuano a richiedere processi uditivi differenziati” e, come tale, richiederebbe una valutazione dell'effettiva capacità prestazionale della de cuius all'atto della redazione del testamento, alla luce dell'ipoacusia riscontrata già dall'anno 2012 (pag. 2 ctu medico-legale.
A tale conclusione la dott.ssa Roberta Tadiello è giunta attraverso “le seguenti fasi di indagine: ➔ Esami tecnici e strumentali sull'originale del documento in verifica;
➔ analisi dei tracciati grafici contenuti nel documento in verifica e rilevazioni delle componenti grafomotorie, gestuali e strutturali, aventi valore oggettivo ed individualizzanti anche la volontà, oltre alla rilevazione delle componenti extragrafiche e paragrafiche;
➔ disamina della situazione personale e medica della de cuius, alla luce dell'apporto della ctu medico- legale di causa del 26/07/2024, a firma OT ➔ analisi dei tracciati Persona_5
grafici contenuti nei documenti di comparazione relativi alla de cuius, IG PE
, con evidenziazione delle connotazioni ideativo-espressive, grafomotorie, gestuali e
[...] strutturali, nell'ambito della sua variabilità sottoscrittoria;
➔ analisi di confronto tra i tracciati grafici contenuti nel documento in verifica ed i tracciati autografi della de cuius,
IG , alla luce dei principi e leggi di natura grafologica, neurofisiologica e Persona_1 di fisica scritturale, nonché agli indici specifici della volontà, in ottemperanza al quesito;
”, e la comparazione del testamento con altre scritture di provenienza certa (vd. pagg. 9, 10 e 11 della perizia), e attraverso un accurato esame e delle corrispondenze rilevate in tali documenti.
La C.T.U. ha riferito nelle premesse che le risultanze degli accertamenti tecnici svolti hanno rilevato l'assenza di anomalie artificiose del supporto cartaceo e degli inchiostri, che la firma si esprime nella sequenza cognome-nome ed è vergata in conformità al testo e, pertanto, i parametri grafici sopra svolti, in relazione al testo, sono ad essa riferibili
Emerge altresì dall'elaborato che “Le risultanze dei rilievi svolti, in relazione alla scheda testamentaria in verifica (testo, data e firma), hanno confermato: • buona gestione dello spazio nel foglio con appropriata organizzazione, funzionale a rendere chiare le disposizioni, a favore dei numerosi destinatari;
• presenza di numerose disgrafie;
• presenza di cancellature coprenti il sottostante tracciato e vergatura successiva della locuzione corretta;
• omogenea presenza nei tracciati della scheda testamentaria dei parametri grafici correlati alla grafia senile, che si estrinsecano nelle manifestazioni conseguenti alla riduzione dell'elasticità dei movimenti con compromissione della motricità fine. L'analogia pagina 13 di 22 dei parametri grafici nel testo e nella firma conferma la riconducibilità di detti tracciati ad un'unica natura grafica”.
La perizia può essere posta alla base della presente decisione, dal momento che la stessa risulta chiara, ben motivata ed esaustiva, e non è intaccata dalle osservazioni del C.T.P. di parte convenuta, alle quali l'avv. Roberta Tadiello ha puntualmente replicato.
Ne consegue che la domanda di annullamento per incapacità ex art. 591 comma 2 n. 3 c.c. va respinta in quanto infondata.
3. Con riferimento all'esistenza di un vizio della volontà ex art. 624 c.c.
Parte attrice rileva che vi è un altro decisivo motivo per l'annullamento del testamento di cui si tratta, ovvero la esistenza del vizio della volontà ex art. 624 c.c. sostenendo che, nel caso di specie, vi sono tutti i presupposti per ritenere che il contenuto del testamento olografo redatto dalla de cuius non sia conforme alla volontà di questa. Persona_1
Non può parimenti essere accolta, non ravvisandosi alcun riscontro probatorio in tal senso, la pretesa caducatoria del testamento in contestazione avanzata ai sensi dell'art. 624 c.c. da parte attrice quale prospettata conseguenza della asserita condotta captatoria senza indicare alcun soggetto responsabile di tale condotta e, tesa a condizionare l'autentica volontà del testatore.
Gli accertamenti tecnici e le risultanze istruttorie svolte nel processo hanno inoltre dimostrato che la testatrice non era incorsa in vizio della volontà ex art 624 c.c. Persona_1
L'istruttoria ha dimostrato che in diverse occasioni la de cuius - in vita - aveva Persona_1 ripetutamente espresso parole di ringraziamento e gratitudine verso gli attuali legatari - CP_11
Cont
e mentre invece si doleva del fatto che gli altri parenti CP_3 Parte_6
( e ) restavano lontani e, mantenevano comportamenti e rapporti Parte_1 CP_1 ingiustamente freddi e di disaffezione.
In particolare, la teste (teste di parte convenuta avv. N. Ruffini) sentita sul Testimone_1 cap. n. 17 della memoria ex art. 183 VI° co. c.p.c. avv. N. Ruffini del 27.01.2023 alla domanda
“ Nella primavera 2017 confidò all'amica di aver voluto Persona_1 Tes_1 ricompensare le persone che le erano accanto e che le manifestavano solidarietà quali la famiglia , e rispondeva;
: “si è vero, in CP_3 CP_5 CP_9 CP_2 diverse circostanze mi confidò di avere redatto un testamento depositato presso un'Autorità,
a favore delle persone che le erano accanto e che la aiutavano e dalle quali si sentiva protetta, ma non mi ha confidato i nominativi”
pagina 14 di 22 Emerge dagli atti che tutte le allegazioni operate da parte attrice in proposito si riducono a mere prospettazioni di parte prive di riscontro probatorio e, conseguentemente, inidonee ad assumere qualsivoglia rilievo ai fini del decidere.
Va peraltro evidenziato che, secondo condivisibile orientamento ermeneutico di legittimità, al fine del positivo accertamento circa la sussistenza di una reale attività captatoria rilevante ai sensi dell'art. 624 c.c. da parte di un soggetto e incidente sul processo formativo della volontà del testatore, “non basta una qualsiasi influenza esercitata sul testatore per mezzo di sollecitazioni, consigli, blandizie e promesse, ma è necessario il concorso di mezzi fraudolenti, che siano da ritenersi idonei ad ingannare il testatore - avuto riguardo all'età, allo stato di salute, alle condizioni di spirito dello stesso - e ad indurlo a disporre in modo difforme da come avrebbe deciso se il suo libero orientamento non fosse stato artificialmente
e subdolamente deviato” (così, ex multis, Cass. n. 30424/2022); mezzi questi che, così intesi, non paiono puntualmente indicati da all'interno dei propri atti difensivi, Parte_1
Occorre chiarire come l'istruttoria espletata nel corso del procedimento abbia definitivamente chiarito la validità del testamento olografo del 24 febbraio 2017 ed in particolare come la de cuius era ben cosciente delle persone che le stavano vicino ed aveva redatto il Persona_1 proprio testamento nominando “eredi” le persone che le erano accanto e che la aiutavano e dalle quali si sentiva protetta (cfr. teste ). Testimone_1
4. Parte attrice in via del tutto subordinata chiede “nel deprecato e denegato caso di mancato accoglimento delle domande formulate in via principale”, di accertare che il testamento della sig.ra istituisce unicamente dei legatari e, per l'effetto, dichiarare l'apertura di Persona_1 una successione “in parte legittima ed in parte testamentaria”, dichiarando che gli unici eredi della de cuius sono l'odierna attrice sig.ra , nata a [...] il [...], per Parte_1 rappresentazione del proprio padre premorto sig. , fratello della de cuius, ed Persona_3 il sig. , nato a [...] l'[...], per rappresentazione della propria madre CP_1 premorta sig.ra , sorella della de cuius; conseguentemente, chiede di condannare Persona_4
i convenuti alla restituzione agli eredi legittimi dei beni costituenti l'asse ereditario non oggetto di legato in loro favore, dichiarando l'inefficacia degli eventuali atti di disposizione dei suddetti beni;
- conseguentemente, condannare i convenuti alla restituzione agli eredi legittimi di quanto incassato in relazione alla polizza vita già stipulata dalla de cuius con
Parte_3
Peraltro, è bene precisare come gli eventuali legati istituiti nel testamento olografo dalla de cuius facciano in ogni caso riferimento ad un legato di specie, considerato che la IG
pagina 15 di 22 non si è limitata semplicemente a legare una somma di denaro, ma ha identificato in PE modo preciso la provenienza della provvista ), con la conseguenza che Parte_7 varrà la disposizione di cui all'art. 654 c.p.c., secondo cui il legato avrà effetto nei limiti della quantità che vi si trova. Dello stesso tenore, la disposizione di cui all'art. 655 c.c. secondo cui il legato “ha effetto solo se all'apertura della successione le cose si trovano nel luogo indicato e solo per la parte che vi si trova”. Ne deriva, pertanto, che l'eventuale obbligo dell'erede a compiere i legati istituiti nel testamento olografo, varrà al più limitatamente agli importi effettivamente disponibili sul conto indicato dalla de cuius.
5. Con riferimento alla polizza vita stipulata dalla de cuius con Parte_3
emerge dagli atti che, in data 30 marzo 2015, la Sig.ra stipulava con Persona_1 Parte_3 la polizza assicurativa p/67759 (cfr. doc. 5 fascicolo parte attrice), del valore di euro
[...]
100.000,00 (centomila/00), recante tra i beneficiari “gli eredi testamentari o, in mancanza, gli eredi legittimi” (cfr. doc. 5 fascicolo parte attrice).
A seguito del decesso della Sig.ra veniva pubblicato il testamento olografo per Persona_1 cui è causa, ove la predetta polizza non è menzionata.
L'Istituto di Credito procedeva, tuttavia, alla liquidazione pro quota dell'importo capitale
(euro 100.000,00) della polizza in favore dei soggetti nominati nel testamento olografo del 24 febbraio 2017, presumendone la piena validità, oggi contestata dall'attrice, e attribuendo agli stessi la qualifica di eredi testamentari (tra questi anche . CP_1
Successivamente, e precisamente con comunicazione del 24 aprile 2019, indirizzata alla formalmente contestava la scelta dell'Istituto di Credito, Parte_3 CP_1 operata in piena autonomia e, non supportata da alcun profilo di diritto, invitandolo a non liquidare il predetto importo in capo agli odierni convenuti, i quali, in qualità di meri legatari
(e non di eredi), non avrebbero dovuto beneficiare della polizza in questione (cfr. doc. n. 2 fascicolo convenuto . CP_1
A dire dell' , invece, l'aver la de cuius qualificato i summenzionati soggetti come “eredi” CP_14 rappresentava elemento sufficiente per la liquidazione della polizza. Senonché, con successiva comunicazione del 20 novembre 2020, indirizzata ai Sig.ri CP_2 CP_9
, ed Controparte_3 Parte_2 Controparte_4 CP_12 CP_5 nuovamente il Sig. per il tramite del proprio legale, ribadiva la differente CP_1 natura di semplici legatari dei medesimi, rivendicando il suo diritto, in qualità di unico erede testamentario, ad esigere la ripetizione delle somme indebitamente recepite da questi ultimi
(cfr. doc. n. 3 fascicolo convenuto . CP_1
pagina 16 di 22 Si conferma che l'oggetto dei suddetti legati, quindi, è il saldo dei depositi bancari presso
, non certo il valore di riscatto della polizza vita stipulata dalla sig.ra Pt_7 Persona_1
Pertanto, i convenuti che hanno proceduto all'incasso del valore della polizza, operazione questa effettuata illegittimamente e senza l'autorizzazione degli eredi (riconosciuti come tali dagli stessi convenuti nella comparsa di costituzione delle parti + altri), dovranno CP_11 necessariamente restituire agli eredi e le somme incassate, come Parte_1 CP_1 da domanda svolta dalla attrice e dal convenuto . CP_1
Secondo parte attrice, le disposizioni contenute nel testamento sarebbero dei legati, in quanto avrebbero ad oggetto soltanto una parte dell'asse ereditario della defunta. Ne deriva che il residuo cadrebbe in successione tra tutti gli eredi della (vale a dire i figli e i loro rispettivi eredi).
Il Collegio condivide questa ricostruzione.
Dall'esame del testamento, infatti, emerge che le disposizioni contenute nello stesso costituiscono legati.
Si rileva che la Supremo Corte ha statuito che: “la disposizione testamentaria con cui il testatore abbia lasciato ad un legatario le somme risultanti a credito su un conto corrente bancario al momento della sua morte è un legato di specie;
per converso, il legato di somme di denaro, senza indicazione di un conto specifico, va qualificato legato di genere con conseguente applicazione dell'art. 653 c.c.”. Ed infatti, solo nel primo caso è evidente l'intenzione del "de cuius" di attribuire non un generico ammontare numerario, ma piuttosto il diritto ad esigere il capitale e gli interessi presenti su un conto in un determinato momento”
(Cass. civ., Sez. VI - 2, Ordinanza, 23/07/2020, n. 15661).
Pertanto, alcun diritto alla chiesta “integrazione” vi è in capo ai convenuti, ma, vi è il diritto degli eredi a vedersi restituite le somme illegittimamente da questi incassate.
Sul punto, va premesso che ai sensi dell'art. 588, co. 2, c.c.: «L'indicazione di beni determinati
o di un complesso di beni non esclude che la disposizione sia a titolo universale, quando risulta che il testatore ha inteso assegnare quei beni come quota del patrimonio». Secondo la giurisprudenza di legittimità, tale norma va applicata nel senso che l'assegnazione di beni determinati deve interpretarsi, ai sensi dell'art. 588 c.c., come disposizione ereditaria (cd. institutio ex re certa), qualora il testatore abbia inteso chiamare l'istituito nell'universalità dei beni o in una parte indeterminata di essi, considerata in funzione di quota del patrimonio relitto, mentre deve interpretarsi come legato, se abbia voluto attribuirgli singoli individuati beni (Cass. 3016/2002).
pagina 17 di 22 Rilevato che nel caso che ci occupa la de cuius nel testamento non ha disposto di tutti i suoi beni e che ha istituito solo legatari, ritiene questo Collegio di dover accogliere la domanda subordinata di parte attrice e conseguentemente dichiarare l'apertura di una successione in parte legittima ed in parte testamentaria, dichiarando che gli unici eredi della de cuius sono l'odierna attrice sig.ra , nata a [...] il [...], per rappresentazione del Parte_1 proprio padre premorto sig. , fratello della de cuius, ed il sig. , Persona_3 CP_1 nato a [...] l'[...], per rappresentazione della propria madre premorta sig.ra Per_4
sorella della de cuius; ne discende pertanto che i convenuti devono essere condannati
[...] alla restituzione agli eredi legittimi dei beni costituenti l'asse ereditario non oggetto di legato in loro favore, dichiarando l'inefficacia degli eventuali atti di disposizione dei suddetti beni.
E' bene precisare come i legati istituiti nel testamento olografo dalla de cuius facciano in ogni caso riferimento ad un legato di specie, considerato che la IG non si è limitata PE semplicemente a legare una somma di denaro, ma ha identificato in modo preciso la provenienza della provvista (Credem di TO)1, con la conseguenza che troverà applicazione la disposizione di cui all'art. 654 c.p.c., secondo cui il legato avrà effetto nei limiti della quantità che vi si trova.
Dello stesso tenore, la disposizione di cui all'art. 655 c.c. secondo cui il legato “ha effetto solo se all'apertura della successione le cose si trovano nel luogo indicato e solo per la parte che vi si trova”. Ne deriva, pertanto, che l'eventuale obbligo dell'erede a compiere i legati istituiti nel testamento olografo, varrà al più limitatamente agli importi effettivamente disponibili sul conto indicato dalla de cuius.
Deve altresì trovare accoglimento la domanda di parte attrice di condannare i convenuti alla restituzione agli eredi legittimi di quanto incassato pro quota in relazione alla polizza vita già stipulata dalla de cuius con Parte_3
Orbene, l'oggetto dei suddetti legati, quindi, è il saldo dei depositi bancari presso , non Pt_7 certo il valore di riscatto della polizza vita stipulata dalla sig.ra Persona_1
Pertanto, i convenuti che hanno proceduto all'incasso del valore della polizza, operazione questa effettuata illegittimamente e senza l'autorizzazione degli eredi (riconosciuti come tali dagli stessi convenuti nella comparsa di costituzione delle parti + altri), dovranno CP_11 necessariamente restituire agli eredi e le somme incassate. Parte_1 CP_1
E' bene precisare poi che la polizza vita non rientra nell'asse ereditario. Infatti, l'art. 1920 comma 3 c.c., norma che disciplina l'assicurazione a favore di un terzo, stabilisce che, per pagina 18 di 22 effetto della designazione, “il terzo acquista un diritto proprio ai vantaggi dell'assicurazione”.
Questo perché si tratta di un atto tra vivi, con la conseguenza che il beneficiario acquista, per effetto della designazione, un diritto proprio nei confronti dell'assicurazione. Il diritto al pagamento all'indennità non è acquistato a titolo di legato o di quota ereditaria, ma iure proprio sulla base della promessa fatta dall'assicuratore di pagare il capitale al verificarsi dell'evento assicurato.
In sostanza, la morte dell'assicurato, evento assicurato, rappresenta il mero momento di consolidamento del diritto già acquisito inter vivos (tra vivi) e non mortis causa (a causa di morte) e, quindi, l'obbligazione di pagamento che grava sull'assicuratore discende esclusivamente dal contratto di assicurazione e dalla designazione del beneficiario.
Come ha affermato la Corte di Cassazione con la sentenza numero 26606 del 2016, “nel contratto di assicurazione per il caso di morte, il beneficiario designato acquista, ai sensi dell'art. 1920, comma 3, c. c., un diritto proprio che trova la sua fonte nel contratto e che non entra a far parte del patrimonio ereditario del soggetto stipulante e non può, quindi, essere oggetto delle sue disposizioni testamentarie né di devoluzione agli eredi secondo le regole della successione legittima …“.
6. Con riferimento alla qualità di legatari dei convenuti – le obbligazioni degli eredi. Cont Parte convenuta , e rileva che ai sensi dell'art. 588 c.c. CP_11 CP_9 CP_3 Pt_2 sono successori a titolo particolare (legatari) e che, come tali gli stessi, sono esonerati dal pagamento di qualsivoglia passività. Gli stessi per mero errore, si erano inizialmente dichiarati eredi presso l'Agenzia delle Entrate (cfr. dichiarazione fiscale, doc. n. 4 fascicolo avv. ed avevano corrisposto a favore dell'Amministrazione Tributaria a titolo di Pt_2 imposta di successione, nell'interesse di tutti gli eredi , la somma di euro 8.693,53 (cfr. doc. n.
5 parte ), chiedendone la restituzione;
così come chiedono la restituzione delle spese Pt_2 anticipate per la pubblicazione del testamento per un importo di euro 750,00 (cfr. doc. fascicolo . Pt_2
Ritiene questo Collegio che la domanda debba trovare accoglimento e, che le suddette somme debbano essere restituite dagli eredi legittimi e . Parte_1 CP_1
Il TUS all'art. 36 stabilisce che gli eredi sono solidalmente obbligati a versare l'imposta dovuta da loro e dai legatari mentre questi ultimi sono tenuti al pagamento dell'imposta relativa ai rispettivi legati.
pagina 19 di 22 La norma tributaria (articolo 36, comma 1, Dlgs 346/1990), infatti, nel prevedere che gli eredi sono obbligati solidalmente al pagamento dell'imposta, nell'ammontare complessivamente dovuto da loro e dai legatari (cfr Cassazione 22523/2007), richiama la nozione di solidarietà dettata dall'articolo 1292 del codice civile.
Questa disposizione, tra l'altro, chiarisce che l'obbligazione è in solido quando più debitori sono obbligati tutti per la medesima prestazione, in modo che ciascuno può essere costretto all'adempimento per la totalità e l'adempimento da parte di uno libera gli altri.
La norma tributaria (articolo 36, comma 1, Dlgs 346/1990), infatti, nel prevedere che gli eredi sono obbligati solidalmente al pagamento dell'imposta, nell'ammontare complessivamente dovuto da loro e dai legatari (cfr. Cassazione 22523/2007), richiama la nozione di solidarietà dettata dall'articolo 1292 del codice civile.
Questa disposizione, tra l'altro, chiarisce che l'obbligazione è in solido quando più debitori sono obbligati tutti per la medesima prestazione, in modo che ciascuno può essere costretto all'adempimento per la totalità e l'adempimento da parte di uno libera gli altri.
Le spese per la pubblicazione del testamento sono di norma a carico di tutti gli eredi in proporzione alle quote ereditarie, anche se chi le anticipa (spesso chi richiede l'atto) ha diritto al rimborso dagli altri.
Il legato, in linea generale, non è tenuto a contribuire a queste spese, poiché la pubblicazione del testamento è necessaria per la costituzione dell'eredità nel suo complesso e non è direttamente legata al solo bene lasciato al legatario
Tutte le somme andranno maggiorate di interessi (art 1284 comma IV CC con riferimento al
DLvo 231/02) dalla domanda all'effettivo pagamento.
7. Ritiene questo Collegio di dover concludere che il testamento è valido e, consacra fedelmente le ultime volontà di Persona_1
Il testamento contiene la inequivocabile istituzione dei convenuti Controparte_15
Cont
e quali legatari e quindi, successori a titolo particolare per i beni
[...] CP_7 specificamente indicati.
Il testamento effettivamente non contempla l'attribuzione di tutti i beni mobili ed immobili disponibili costituenti l'asse ereditario, pertanto i beni de residuo (alcuni terreni, una autovettura ecc……) debbono essere attribuiti ex lege: classico caso di successione mista, cioè in parte testamentaria ed in parte legittima per il residuo.
Preme precisare che questo tipo di successione si verifica quando il testamento designa un erede per alcuni beni specifici, mentre il resto del patrimonio viene devoluto per legge.
pagina 20 di 22 La sentenza, quindi, interviene per regolare e dare esecuzione a entrambi i tipi di devoluzione, coordinando la volontà testamentaria con le regole della successione legale, in particolare per quanto riguarda la divisione dei beni e le quote spettanti agli eredi.
In tal senso vi è l'adesione anche delle difese di (pagina 11 comparsa di risposta) e CP_1
(pagina 9-10 atto di citazione). Parte_1
Inoltre, emerge dagli atti che l'attrice e il convenuto si Parte_1 CP_1 proclamano eredi ed agiscono in tale veste di eredi in giudizio: risulta quindi integrata una valida accettazione tacita di eredità in capo a costoro (che si costituiscono avanti al Giudice per far valere diritti ereditari: accettazione tacita. Si veda in Giurisprudenza ex pluribus Cass
1/7/2005 n. 14.081).
e sono eredi di ad ogni effetto e quindi obbligati a Parte_1 CP_1 Persona_1 pagare i legati istituiti con il testamento ed in particolare con le modalità già esaminate ed indicate ai punti sub. n. 4 (istituzione di legato), punto sub. n. 5 (polizza vita stipulata dalla de cuius con e, sub. n. 6 (qualità di legatari dei convenuti – le obbligazioni Parte_3 degli eredi).
8. Sulle spese di lite
La regolazione delle spese di lite seguirebbe la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c.
Tuttavia, la riscontrata presenza di oggettive difficoltà di accertamento in merito alla vicenda fattuale costituente l'oggetto di contendere, idonea ad incidere sulla esatta conoscibilità a priori delle rispettive ragioni delle parti, tenuto anche conto degli obiettivi margini di opinabilità da correlarsi all'espletamento di verifiche peritali, rappresenta elemento da valorizzare al fine di derogare al principio generale di cui all'art. 91 c.p.c., costituendo una ragione di per sé sufficiente ai sensi dell'art. 92 c.p.c., come interpretato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 77/2019, per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite tra i contendenti considerata anche la reciproca soccombenza.
Sono invece da porre definitivamente a carico di parte attrice le spese relative ai compensi delle consulenze tecniche espletate in corso di causa, già liquidate in favore dei C.T.U. con separati decreti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni diversa ed ulteriore istanza, eccezione e deduzione (anche istruttoria) disattesa o assorbita, così provvede:
pagina 21 di 22 1) RIGETTA la domanda di annullamento del testamento avanzata da parte attrice dichiarandolo valido ed efficacie;
2) ACCOGLIE la domanda subordinata di parte attrice e, accertato che il testamento della de cuius istituisce unicamente dei legatari per l'effetto, dichiarare l'apertura di una Persona_1 successione in parte legittima ed in parte testamentaria, dichiarando che gli unici eredi della de cuius sono l'odierna attrice sig.ra , nata a [...] il [...], per Parte_1 rappresentazione del proprio padre premorto sig. , fratello della de cuius, ed Persona_3 il convenuto , nato a [...] l'[...], per rappresentazione della propria CP_1 madre premorta sig.ra , sorella della de cuius; conseguentemente Persona_4
Cont
3) CONDANNA i convenuti e alla restituzione Controparte_16 CP_7 agli eredi legittimi dei beni costituenti l'asse ereditario non oggetto di legato in loro favore e, conseguentemente, Cont
4) CONDANNA i convenuti e alla restituzione Controparte_16 CP_7 agli eredi legittimi degli importi percepiti pro quota a seguito della liquidazione della polizza vita assicurativa p/67759 già stipulata dalla de cuius con Parte_3
5) DICHIARA inammissibile la domanda di riconvenzionale avanzata da parte convenuta in quanto proposta tardivamente;
CP_1
Cont 6) RIGETTA la domanda dei convenuti e con Controparte_16 riferimento alla richiesta di integrazione del legato per tutte le ragioni di cui alla parte motiva
(punto sub. n. 4);
7) CONDANNA e in solido alla restituzione ai legatari Parte_1 CP_1
Cont convenuti e, al rimborso dell'importo di cui al punto Controparte_16 sub. n. 6 di cui alla parte motiva, somme che devono essere maggiorate di interessi (art 1284 comma IV CC con riferimento al DLvo 231/02) dalla domanda al saldo;
8. COMPENSA integralmente le spese di lite del presente giudizio tra i contendenti stante la reciproca soccombenza;
9. PONE definitivamente a carico di parte attrice le spese relative ai compensi delle consulenze tecniche espletate in corso di causa già liquidate in favore dei C.T.U. con separati decreti;
10. OGNI altra istanza, eccezione, domanda e questione assorbita.
Così deciso in Reggio Emilia, nella Camera di Consiglio del 11 settembre 2025
Il Giudice est. Graziella Tugnetti
Il Presidente Damiano Dazzi
pagina 22 di 22
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
VERBALE A TRATTAZIONE SCRITTA DELLA CAUSA n. R.G. 1592/2022 tra
(avv. MOSCATO FULVIO) Parte_1
ATTORE
e
(avv. BIONDI FABRIZIO) CP_1
CONVENUTO
e
Controparte_2 Controparte_3 CP_4
(avv. NINO G. RUFFINI e
[...] CP_3 CP_5 CP_6
[...]
CONVENUTI
e
Controparte_7
CONVENUTO CONTUMACE
Il giudice Dott.ssa Graziella Tugnetti,
- lette le note scritte autorizzate in vista della trattazione scritta del procedimento del giorno 09 settembre 2025;
- rilevato che parte attrice ha precisato le conclusioni come da note conclusive del 07.07.2025;
- rilevato che parte convenuta ha precisato le conclusioni come da Controparte_8 note conclusive del 07.07.2025:
- rilevato che le parti convenute Controparte_9 [...]
hanno precisato le Controparte_10 CP_5 conclusioni come da note conclusive del 07.07.2025: il Giudice rimette la causa al Collegio e pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
Il giudice dott.ssa Graziella Tugnetti pagina 1 di 22 1592/2022 R.G.
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Damiano Dazzi Presidente dott. Stefano Rago Giudice dott.ssa Graziella Tugnetti Giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. R.G. 1592/2022, vertente
TRA
nata a [...] il [...] e residente in [...]
San Vincenzo n. 20 (C.F. ), elettivamente domiciliata in Bologna Via Val C.F._1
d'Aposa n. 13 presso lo studio e la persona dell'avv. Fulvio Moscato (C.F.
- fax 051- 9913002 - P.E.C.: , C.F._2 Email_1 che la rappresenta e difende il tutto come da procura in atti
(avv. MOSCATO FULVIO)
ATTRICE
e
(C.F. , residente in [...], CP_1 C.F._3 elettivamente domiciliato in Milano in Via Via XX settembre n. 24 presso lo studio e la persona degli avv.ti Fabrizio Biondi (C.F. ) – pec: C.F._4
e Stefano Diaferio (C.F. ) pec: Email_2 C.F._5
che lo rappresentano e difendono il tutto come da Email_3 procura in atti pagina 2 di 22 (avv. BIONDI FABRIZIO)
CONVENUTO
e
, nata a [...] il [...] e residente in [...] (C.F. ), , nato a [...] C.F._6 CP_9
(RE) l'08/01/1953 ed ivi residente a[...] (C.F. ), C.F._7
, nato a [...] il [...] e residente in Controparte_3
TO di NT (RE) alla via Montegrande n. 23 (C.F. , C.F._8
, nata a [...] ne' NT (RE) il 25/05/1967 e residente in [...]di Parte_2
NT (RE) alla via Montegrande n. 23 (C.F. ), C.F._9 CP_4
nato a [...] ne' NT (RE) il 06/09/1985 e residente in [...]di
[...]
NT (RE) alla via Montegrande n. 23 (C.F. ), , C.F._10 CP_12 nato a [...] ne' NT (RE) il 24/02/1991 e residente in [...] (C.F. e , nata in [...] il C.F._11 CP_5
10/7/1968 e residente in [...] (C.F.
), tutti elettivamente domiciliati in in Reggio Emilia, Via P. Borsellino, C.F._12
n. 22 presso lo studio e la persona degli avv.ti Nino G. Ruffini (C.F. C.F._13
P.E.C.: e (C.F. Email_4 Controparte_6
, telefax: 0522.920703, che li rappresentano e difendono il tutto come C.F._14 da procura in atti
(avv. NINO G. RUFFINI e Controparte_6
CONVENUTI
e
Controparte_7
CONVENUTO CONTUMACE
*******
OGGETTO: causa di impugnazione del testamento e di riduzione per lesione di legittima.
Conclusioni: le parti hanno concluso come in atti.
CONCLUSIONI
Per :” Voglia l'On. Tribunale adito, contrariis rejectis: In via principale Parte_1 di merito - dichiarare l'annullamento del testamento olografo di , nata a [...]
TO (RE) il 27/10/1933 e deceduta in Castelnovo ne' NT (RE) in data 20/07/2018,
pagina 3 di 22 pubblicato il 09/08/2018 ai rogiti del Notaio (rep. n. 59876 - racc. n. Persona_2
37121), per incapacità naturale della testatrice ovvero per vizio della volontà; - conseguentemente, dichiarare unici eredi legittimi della de cuius l'odierna attrice sig.ra
, nata a [...] il [...], per rappresentazione del proprio padre Parte_1 premorto sig. , fratello della de cuius, ed il sig. nato a [...]_1
Milano l'11/04/1969, per rappresentazione della propria madre premorta sig.ra Per_4
, sorella della de cuius;
- conseguentemente, condannare i convenuti alla restituzione
[...] agli eredi legittimi dei beni tutti costituenti l'asse ereditario, dichiarando l'inefficacia degli eventuali atti di disposizione dei suddetti beni;
- conseguentemente, condannare i convenuti alla restituzione agli eredi legittimi di quanto incassato in relazione alla polizza vita già stipulata dalla de cuius con In via del tutto subordinata - nel deprecato e Parte_3 denegato caso di mancato accoglimento delle domande formulate in via principale, che precedono, accertare che il testamento della sig.ra istituisce unicamente dei Persona_1 legatari e, per l'effetto, dichiarare l'apertura di una successione in parte legittima ed in parte testamentaria, dichiarando che gli unici eredi della de cuius sono l'odierna attrice sig.ra , nata a [...] il [...], per rappresentazione del proprio padre Parte_1 premorto sig. , fratello della de cuius, ed il sig. nato a [...]_1
Milano l'11/04/1969, per rappresentazione della propria madre premorta sig.ra Per_4
, sorella della de cuius;
- conseguentemente, condannare i convenuti alla restituzione
[...] agli eredi legittimi dei beni costituenti l'asse ereditario non oggetto di legato in loro favore, dichiarando l'inefficacia degli eventuali atti di disposizione dei suddetti beni;
- conseguentemente, condannare i convenuti alla restituzione agli eredi legittimi di quanto incassato in relazione alla polizza vita già stipulata dalla de cuius con In Parte_3 ogni caso - con vittoria di spese e competenze del presente giudizio e con ogni riserva di ulteriormente dedurre, produrre e formulare istanze anche istruttorie”.
Per : “In via principale: - Dato atto, per i motivi tutti di cui in narrativa, CP_1 del mancato assolvimento dell'onere probatorio gravante su controparte sia in merito all'incapacità naturale della testatrice, sia rispetto alla presenza di un vizio di volontà ex art. 624 c.c., rigettare le domande tutte formulate dall'attrice e, per l'effetto, dichiarare e confermare la validità del testamento olografo redatto dalla Sig.ra in data 24 Persona_1 febbraio 2017; - Accertata la validità del testamento olografo del 24 febbraio 2017, dichiarare la qualifica di meri legatari dei Sig.ri Controparte_11 [...]
, , , CP_9 Controparte_3 Parte_2 Controparte_4 CP_12 CP_5
pagina 4 di 22 con tutti gli effetti e le conseguenze di legge che tale accertamento Controparte_7 comporta anche in merito alla liquidazione della polizza p/67759; In via subordinata: -
Nell'ipotesi di accoglimento della domanda attorea in merito all'apertura di una successione mista, in parte testamentaria ed in parte legittima, dichiarare in ogni caso unici eredi legittimi il Sig. e la Sig.ra e per l'effetto, condannare i CP_1 Parte_1 convenuti alla restituzione in favore degli eredi legittimi dei beni costituenti l'asse ereditario non oggetto di legato, nonché degli importi percepiti a seguito della liquidazione della polizza assicurativa p/67759; In via ulteriormente subordinata: - Nella denegata e non creduta ipotesi di accertata invalidità, annullamento e/o annullabilità del testamento olografo del 24 febbraio 2017, dichiarare l'apertura della successione legittima in favore degli unici eredi legittimi per rappresentazione, ossia il Sig. e la Sig.ra CP_1 [...]
e per l'effetto, ricostituire l'asse ereditario e, verificato quanto già percepito dal Sig. Pt_1
ordinare gli eventuali pagamenti per equivalente in denaro, in conguaglio, CP_1 in difetto o in eccesso;
In via di reconventio reconventionis: - nell'ipotesi di eventuale accertamento della qualifica di meri legatari dei Sig.ri CP_2 CP_9
, , condannare gli stessi Controparte_3 Controparte_4 CP_12 CP_5 alla restituzione, pro quota, dell'intero importo singolarmente incassato, dedotta la quota di euro 11.000,00 (undicimila/00) e quindi pari ad euro 89.000,00 (ottantanovemila/00), incassata dal Sig. in ragione della manifestata qualifica di eredi CP_1 testamentari, loro liquidato da giusta polizza “p/67659” del valore Parte_3 complessivo di euro 100.000,00 (centomila/00) in favore del solo Sig. in CP_1 qualità di unico erede testamentario o, nella diversa ipotesi in cui si dia apertura ad una successione mista (in parte testamentaria ed in parte legittima), condannare i predetti convenuti alla restituzione dell'intero importo loro liquidato da in favore Parte_3 del Sig. nella misura di un mezzo, eventualmente compensando in via CP_1 giudiziale, le somme eventualmente reciprocamente dovute con ciascuno dei convenuti. In via istruttoria ……- Con ogni più ampia riserva istruttoria entro i termini di cui alla memoria ex art. 183, co. 6, n. 2, c.p.c. ………In ogni caso, con vittoria di spese e competenze di lite, oltre accessori come in uso e per legge”.
Per Controparte_9 Controparte_3 CP_4
: “Contrariis reiectis, previe le declaratorie
[...] CP_3 CP_5 del caso e di legge, voglia l'Ill.mo Tribunale adito: Rigettare le domande di annullamento del testamento olografo di pubblicato il 9/8/18 Dato atto che il testamento non Persona_1
pagina 5 di 22 destina tutti beni esistenti nell'asse ereditario Dato atto che e Parte_1 CP_1 si dichiarano eredi ed hanno comunque compiuto atti di accettazione dell'eredità Dichiarare che , , Controparte_11 CP_9 Controparte_3 Parte_2
e e sono successori a titolo particolare (legatari) Dato Controparte_4 CP_5 CP_5 atto che , , e , in Controparte_11 CP_9 Controparte_3 CP_5 qualità di legatari hanno ricevuto ognuno la somma di € 11.000 in conto loro maggior avere
e i legatari e la somma di € 10.000 cadauno in conto maggior Controparte_4 CP_5 avere sulle singole attribuzioni particolari di cui al testamento olografo Condannare gli eredi e in via solidale, a pagare le ulteriori somme previste Parte_1 CP_1 dal testamento. In particolare: a favore del legatario la somma di € 29.000; CP_9
a favore del legatario la somma di € 14.000; a favore del legatario CP_9 CP_3 la somma di € 14.000; a favore del legatario la somma di € 9.000; a
[...] Parte_2 favore dei legatario la somma di € 9.000 Somme maggiorate di interessi e CP_5 rivalutate dalla data di pubblicazione al saldo effettivo Condannare e Parte_1 CP_1 solidalmente a rifondere in favore di , ,
[...] Controparte_11 CP_9
, e e la somma di € Controparte_3 Parte_2 Controparte_4 CP_5 CP_5
8.693,53 anticipata a titolo di imposta di successione e la somma di € 750,00 anticipata a titolo di spesa per la pubblicazione del testamento Somme maggiorate da interessi e rivalutate dalla data del pagamento avvenuto sino al saldo effettivo In ogni caso e comunque Condannare gli eredi e in via solidale alla Parte_1 CP_1 rifusione di tutte le spese gli onorari e le anticipazioni di lite”.
FATTO E DIRITTO
La causa è stata introdotta con atto di citazione di data 31/3/22 da , la quale Parte_1 deduceva l'invalidità del testamento olografo dimesso dalla de cuius deceduta il Persona_1
20/7/18.
Si costituivano in data 09/09/2022 le parti convenute
[...]
Controparte_13 negando gli assunti della parte attrice e, ribadendo che la scheda testamentaria rilasciata da del 24/0272017 (cfr. doc. n. 1 parti convenute) è atto valido ed efficace Persona_1 perfettamente aderente alle volontà della de cuius . Persona_1
Si costituiva altresì il convenuto in data 28/09/2022 il quale chiedeva di CP_1 rigettare le domande tutte formulate dall'attrice e, per l'effetto, dichiarare e confermare la validità del testamento olografo redatto dalla Sig.ra in data 24 febbraio 2017 e, Persona_1
pagina 6 di 22 conseguentemente, dichiarare la qualifica di meri legatari dei sigg.ri Controparte_11
, , ,
[...] CP_9 Controparte_3 Parte_2 Controparte_4 CP_12
con tutti gli effetti e le conseguenze di legge che tale CP_5 Controparte_7 accertamento comporta anche in merito alla liquidazione della polizza p/67759.
Nessuno si costituiva per nonostante la regolarità della notifica Controparte_7
e si dichiara la di lui contumacia.
Alla prima udienza del 29/09/2022, il giudice assegnatario della causa si riservava e con ordinanza del 28/11/2022 venivano concessi i termini di cui all'art. 183 comma 6, c.p.c.
Depositate le memorie, la causa veniva istruita con l'escussione dei testi ammessi rispettivamente alle udienze del 20/09/2023 e del 08/02/2024 e, successivamente mediante
CTU medico legale a firma del dott. e, CTU grafologica a firma dell'avv. Persona_5
Roberta Tadiello.
- All'udienza del 09/09/2024 lette le note di udienza regolarmente depositate il giudice ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Ritiene questo Collegio che la causa possa essere decisa sulla scorta delle risultanze in atti, delle prove testimoniali assunte e degli elaborati peritali.
1. Sulle eccezioni di rito sollevate dai convenuti
[...]
. Controparte_13
Prima di passare ad esaminare nel merito l'oggetto del contendere, occorre vagliare le eccezioni processuali sollevate da
[...]
nella prima memoria Controparte_13 ex art. 183 vI° co. c.p.c. e, relativa alla inammissibilità non solo delle domande riconvenzionali formulate da parte convenuta in comparsa di costituzione (cfr. comparsa a CP_1 pag. 11), ma anche e a maggior ragione, della domanda trasversale formulata in data successiva alla costituzione e solo all'esito dell'udienza di prima comparizione.
La sollevata eccezione deve trovare accoglimento.
Con ordinanza riservata del 28.11.2022 il precedente giudice assegnatario della causa aveva dato atto della costituzione della parte oltre il termine di 20 giorni prima della CP_1 prima udienza del procedimento.
Si osserva che, secondo orientamento Giurisprudenziale consolidato (Cass. sez. III n. 12558 del 12.11.1999; Cass. sez. II n. 6846 del 16.03.2017; Corte d'Appello Catanzaro 25.09.2020 n.
1308; Tribunale Napoli 09.02.2022 n. 1387), da ultimo ribadito con ordinanza della Suprema
Corte del 23.03.2022 n. 9441 (Presidente Amendola, Relatore Rossetti), alla domanda pagina 7 di 22 riconvenzionale trasversale deve applicarsi la disciplina della domanda riconvenzionale propria, per cui il deposito della comparsa di costituzione contenente la medesima deve avvenire a norma dell'art. 166 cpc. nel termine di 20 giorni prima della prima udienza a pena di inammissibilità.
Ciò chiarito, è possibile passare ad esaminare il merito del contenzioso per cui si procede.
2. Sulla prospettata invalidità del testamento di . Persona_1
- La controversia di causa ha per oggetto, in primo luogo, la presunta invalidità del testamento olografo del 24/02/2017 redatto da e, del seguente letterale tenore: “Io Persona_1 sottoscritta nata a [...] il [...], con il presente testamento nomino Persona_1 eredi dei miei beni le seguenti persone: - a mio nipote bavide lascio la casa dove abito, con tutto il suo contenuto, i terreni in localito Pieve di San Vuecuzo. - a mia nipote CP_2
lascio la casa di via Bombardi. Lascio la somma di € 40,000, depositati al Credem di
[...]
TO. Lascio a mio amico, la somma di € 25,000, depositati al Credem Parte_4 di TO. - Lascio ai la somma di € 25,000. depositati al Credem di Controparte_3
TO. - Lascio a , moglie di la somma di € 20,000 Parte_2 Controparte_3 dapositati al Credem di TO. - Lascio ai fratelli e figli di Controparte_4 CP_5 abitante a Canova di TO, la somma di € 20,000, depositati al Credem di CP_3
TO. - lascio alla mia aiutante la somma di € 20,000 depositati al Credem di CP_5
TO. - I soldi che Ho All'ufio postale di TO li lascio a figlio di mia CP_7 nipote In fede NT, 24/02/2017 ” (cfr. doc. n. 2 parte attrice). Pt_5 Persona_1
- In data 20 luglio 2018 decedeva in Castelnovo ne' NT (RE) la sig.ra nata a Persona_1
TO (RE) il 27/10/1933 ed avente ultima residenza anagrafica in NT (RE) (cfr. doc.
n. 1 parte attrice), la suddetta era vedova e senza figli.
- In data 09 agosto 2018, il Notaio di Reggio Emilia (rep. n. 59876 - racc. n. Persona_2
37121), provvedeva alla pubblicazione del testamento olografo del 24/02/2017.
- Inoltre, la sig.ra aveva stipulato in data 30/03/2015 con una Persona_1 Parte_3 polizza vita con premio lordo pari ad euro 100.015,00, aventi come beneficiari in caso morte gli “eredi testamentari ovvero in mancanza eredi legittimi” (cfr. doc. n. 5 fascicolo parte attrice) e, che detta polizza vita veniva liquidata in favore dei soggetti indicati in testamento, in parti uguali fra loro.
- con atto di compravendita dell'8/3/2021 ai rogiti del Notaio Avv. CP_1 Per_6
(rep. n. 46510 - racc. n. 34118), ha venduto gli immobili siti in NT (RE) alla via
[...]
Della Chiesa n. 15, già di proprietà esclusiva della de cuius, dichiarando che sarebbero a lui pagina 8 di 22 pervenuti per successione in morte di in forza del testamento olografo di cui Persona_1 sopra (cfr. doc. n. 6 fascicolo parte attrice).
- Con l'odierno giudizio ha contestato l'invalidità e l'annullabilità della scheda Parte_1 testamentari del 24/02/2017 sotto plurimi profili con conseguente applicabilità delle norme sulla successione legittima, da cui derivano la illegittimità della liquidazione della polizza vita, effettuata in favore degli eredi apparenti, e della compravendita dell'8/3/2021, effettuata da
CP_1
In particolare, lamenta parte attrice:
a) l'incapacità naturale della testatrice sostenendo che il testamento olografo della sig.ra
[...]
è, innanzi tutto, annullabile ai sensi dell'art. 591 comma 2° n. 3 c.c.; PE
b) l'esistenza di un vizio della volontà ex art. 624 c.c.
c) in via meramente subordinata l'inesistenza della istituzione di erede;
Con riferimento all'incapacità naturale della testatrice ar. 591 c.c.:
L'art. 591 comma 2 n. 3 c.c. stabilisce che sono incapaci di testare coloro che, sebbene non interdetti, si provi essere stati, per qualsiasi causa, anche transitoria, incapaci di intendere o di volere nel momento in cui fecero testamento.
Secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, l'incapacità naturale del disponente, che ai sensi dell'art. 591 c.c. determina l'invalidità del testamento ed il suo annullamento, non si identifica in una semplice anomalia o in una generica alterazione delle facoltà psichiche intellettive del de cuius e del normale processo di formazione ed estrinsecazione della volontà, ma richiede la prova che, a causa dell'infermità transitoria o permanente ovvero di altra causa perturbatrice, al momento della redazione del testamento il soggetto sia stato assolutamente privo della coscienza del significato dei propri atti e della capacità di autodeterminarsi, così da versare in condizioni analoghe a quelle che, con il concorso dell'abitualità, legittimano la pronuncia di interdizione (cfr. ex plurimis, Cass.
1444/2003 rv. 560179, Cass. 25845/2008 rv. 605270, Cass. 15480/2001 rv. 550935).
Ai fini del relativo giudizio il giudice, in particolare, non può ignorare il contenuto dell'atto di ultima volontà e gli elementi di valutazione da esso desumibili, in relazione alla serietà, normalità e coerenza dalle disposizioni nonché ai sentimenti ed ai fini che risultano averle ispirate (cfr. Cass. 5620/1995 rv. 492382).
L'onere della prova di tale condizione grava sul soggetto che impugna la scheda testamentaria, salvo che il testatore non risulti affetto da incapacità totale e permanente, nel qual caso è pagina 9 di 22 compito di chi vuole avvalersi del testamento dimostrare che esso fu redatto in un momento di lucido intervallo (cfr. Cass. 10571/1998 rv. 520051).
Le manifestazioni morbose a carattere intermittente e ricorrente che, pur potendo escludere la capacità di intendere e di volere, qualora la volontà testamentaria sia stata manifestata nel corso di tali episodi, lasciano integre negli intervalli le facoltà psichiche del soggetto, non sono assimilabili alle infermità permanenti ed abituali che diano luogo a momenti di lucido intervallo.
Tale diversità di situazioni si ripercuote sull'onere della prova, in quanto mentre nella seconda ipotesi, qualora l'attore in impugnazione abbia fornito la prova di una infermità mentale permanente, è a carico di chi afferma la validità del testamento la dimostrazione che lo stesso fu posto in essere in un momento di lucido intervallo - in quanto la normalità presunta è
l'incapacità - nella prima ipotesi, invece, quando cioè si tratta di malattia la quale nei periodi di intervallo consente la reintegrazione del soggetto nella normalità della sua capacità intellettiva, l'accertamento di fenomeni patologici anteriori all'atto di cui si controverte non è sufficiente ad integrare la prova rigorosa della sussistenza della incapacità nel momento in cui l'atto stesso è stato compiuto (cfr. Cass. 652/1991 rv. 470632).
Nel caso di specie, al fine di verificare se il de cuius al momento della redazione del testamento fosse o meno capace di intendere e di volere, è stata disposta C.T.U. medico-legale, affidata al C.T.U. dott. (cfr. la relazione a firma del dott. Persona_5 Persona_5 in fascicolo telematico, deposito del 26/07/2024).
Esaminati gli atti e la documentazione sanitaria versata in atti, il CTU medico legale Dr rassegna un'ampia relazione nella quale, in esito ad approfondita disamina di tutta Per_5 la documentazione medica e clinica disponibile, esclude che al momento della redazione del testamento fosse afflitta da condizione morbosa tale da privarla della capacità di Persona_1 autodeterminarsi.
In particolare, il CTU attesta che il lieve decadimento cognitivo non poteva avere inciso sulla capacità di testare: il CTU anzi conferma che la era in possesso della necessaria PE capacità di autodeterminarsi e della capacità di intendere e volere.
In particolare, il dott. conclude scrivendo che “alla dimissione (17.1.2017), Persona_7 risulta comunque dalla cartella clinica che non vi erano problemi rilevanti di tipo cognitivo
o di comportamento, mentre risultavano problemi rilevanti
Le cadute nell'anziano, pur essendo correlabili ad una pluralità di assai diversificate cause, possono essere un segno indiretto di declino cognitivo relativi allo stato funzionale
pagina 10 di 22 (dipendenza nelle attività di vita quotidiane) e nella mobilità (deambulazione con assistenza).
In tali condizioni, in data 24.2.2017 la signora scriveva il testamento, dalla forma PE con il quale è stato scritto non si desumono grossolani segni di compromissione delle sue facoltà mentali. In sostanza, il quadro clinico presente all'epoca di redazione del testamento
è ben definibile come decadimento cognitivo lieve-moderato come indicato nella visita geriatrica eseguita il 2.3.2017 (solo 6 giorni dopo la redazione del testamento stesso.
Da quanto sin qui considerato, emerge dunque che all'epoca di redazione del testamento
(24.2.2017) la signora era affetta da decadimento cognitivo lieve-moderato. Persona_1
Non emerge né si desume che a detta epoca la signora fosse totalmente priva della PE capacità di intendere e di volere e della capacità di autodeterminarsi, avendo comunque necessità di ausilio nel provvedere autonomamente a se stessa per lo svolgimento di attività della vita quotidiana.
Detta conclusione è confermata anche da quanto accaduto in seguito, come riscontrabile dalla cartella clinica relativa al ricovero dell'aprile 2017 e dall'atto di nomina dell'Amministratore di sostegno del novembre 2017” (cfr. pagg. 17 e 18 dell'elaborato).
Le conclusioni della relazione peritale sono, peraltro, coerenti con quanto aveva già rilevato il
Giudice Tutelare nel procedimento contraddistinto al RGV n. 2030/2017 avente ad oggetto la nomina di amministratore di sostegno a favore della de cuius e più precisamente Persona_1 come risulta dal verbale di udienza del 08.11.2017 in cui il giudice descrive : “ ….. Persona_1 la stessa per deambulazione si serve di un ausilio …. Si presenta ben curata, orientata nel tempo e nello spazio….” (cfr. doc. n. 7 parte attrice e allegato perizia grafologica avv.
Roberta Tadiello).
Il Tribunale non ha ragione per discostarsi da tale accertamento, in quanto condotto in continua aderenza alla documentazione sanitaria con motivazione logica e coerente, con metodo corretto, immune da vizi logici o di qualsivoglia altra natura, ed altresì coerente col contenuto delle stesse disposizioni testamentarie che paiono rispettare le scelte affettive del de cuius come è emerso anche dalle testimonianze in atti di cui si dirà infra.
A conferma di quanto riferito preme precisare che il dott. in data 2.7.2024 ha Persona_7 inviato ai legali delle parti ed ai loro consulenti tecnici la bozza della relazione peritale contenente le risultanze riportate, con invito a formulare eventuali osservazioni critiche entro
15 giorni e “non sono pervenute osservazioni critiche” (cfr. pag. 18 dell'elaborato).
pagina 11 di 22 Secondo una consolidata esegesi dell'art. 591 cod. civ. da parte della Suprema Corte, che questo Collegio intende condividere, “in tema di annullamento del testamento, l'incapacità naturale del testatore postula la esistenza non già di una semplice anomalia o alterazione delle facoltà psichiche ed intellettive del "de cuius", bensì la prova che, a cagione di una infermità transitoria o permanente, ovvero di altra causa perturbatrice, il soggetto sia stato privo in modo assoluto, al momento della redazione dell'atto di ultima volontà, della coscienza dei propri atti o della capacità di autodeterminarsi;
peraltro, poiché lo stato di capacità costituisce la regola e quello di incapacità l'eccezione, spetta a chi impugni il testamento dimostrare la dedotta incapacità, salvo che il testatore non risulti affetto da incapacità totale e permanente, nel qual caso grava, invece, su chi vuole avvalersene provarne la corrispondente redazione in un momento di lucido intervallo” (così, ex multis, nell'ambito della giurisprudenza di legittimità, Cass. Sez. 2, Sentenza n. 27351 del
23/12/2014; nell'ambito della giurisprudenza di merito, si rimanda alla sentenza di questo stesso Tribunale, Sez, I, n. 613/2019, pronunziata in data 11/04/2019, pubblicata il
17/04/2019).
L'istruttoria, articolatasi nell'espletamento della consulenza grafologica richiesta da parte attrice non ha consentito di trarre sufficienti elementi a supporto della propria ricostruzione.
Il C.T.U. incaricato, Avv. Roberta Tadiello ha infatti concluso la propria perizia affermando che: “la sintesi dei rilievi svolti, in relazione alla scheda testamentaria in verifica (testo, data
e firma) ed alle scritture autografe individuate, in contraddittorio con i consulenti di parte nominati e disponibili presso pubblici uffici, nonché agli atti e documenti di causa ed in particolare all'elaborato peritale del CTU, OT del 26/07/2024, Persona_5 consente, pertanto, alla scrivente di rispondere al quesito giudiziale posto nei termini di seguito indicati: • Previo accertamento dell'autografia e quindi della riconducibilità grafica, quanto al testo, alla data ed alla firma del testamento olografo datato 24 febbraio 2017 alla de cuius, IG , la scheda testamentaria è verosimilmente attribuibile alla Persona_1 volontà della testatrice. • L'esame grafologico non consente di accertare se la scheda testamentaria sia stata integralmente o in parte eseguita sotto dettatura di terzi.”
Riferisce la dott.ssa che “In merito alla seconda parte del quesito, relativa alla Persona_8 verifica di integrale o parziale esecuzione della scheda testamentaria sotto dettatura di terzi, si rileva che l'esame grafologico non ne consente l'accertamento. In ogni caso, il processo di dettatura di uno scritto, dal punto di vista neurofisiologico, non può prescindere dall'analisi fonetica e dall'attivazione dei processi uditivi (“La scrittura sotto dettatura e, come vedremo
pagina 12 di 22 in seguito, la scrittura libera di un concetto personale non possono fare a meno dell'analisi fonetica e, anche quando (i soggetti) hanno già raggiunto un buon livello di sviluppo, continuano a richiedere processi uditivi differenziati” e, come tale, richiederebbe una valutazione dell'effettiva capacità prestazionale della de cuius all'atto della redazione del testamento, alla luce dell'ipoacusia riscontrata già dall'anno 2012 (pag. 2 ctu medico-legale.
A tale conclusione la dott.ssa Roberta Tadiello è giunta attraverso “le seguenti fasi di indagine: ➔ Esami tecnici e strumentali sull'originale del documento in verifica;
➔ analisi dei tracciati grafici contenuti nel documento in verifica e rilevazioni delle componenti grafomotorie, gestuali e strutturali, aventi valore oggettivo ed individualizzanti anche la volontà, oltre alla rilevazione delle componenti extragrafiche e paragrafiche;
➔ disamina della situazione personale e medica della de cuius, alla luce dell'apporto della ctu medico- legale di causa del 26/07/2024, a firma OT ➔ analisi dei tracciati Persona_5
grafici contenuti nei documenti di comparazione relativi alla de cuius, IG PE
, con evidenziazione delle connotazioni ideativo-espressive, grafomotorie, gestuali e
[...] strutturali, nell'ambito della sua variabilità sottoscrittoria;
➔ analisi di confronto tra i tracciati grafici contenuti nel documento in verifica ed i tracciati autografi della de cuius,
IG , alla luce dei principi e leggi di natura grafologica, neurofisiologica e Persona_1 di fisica scritturale, nonché agli indici specifici della volontà, in ottemperanza al quesito;
”, e la comparazione del testamento con altre scritture di provenienza certa (vd. pagg. 9, 10 e 11 della perizia), e attraverso un accurato esame e delle corrispondenze rilevate in tali documenti.
La C.T.U. ha riferito nelle premesse che le risultanze degli accertamenti tecnici svolti hanno rilevato l'assenza di anomalie artificiose del supporto cartaceo e degli inchiostri, che la firma si esprime nella sequenza cognome-nome ed è vergata in conformità al testo e, pertanto, i parametri grafici sopra svolti, in relazione al testo, sono ad essa riferibili
Emerge altresì dall'elaborato che “Le risultanze dei rilievi svolti, in relazione alla scheda testamentaria in verifica (testo, data e firma), hanno confermato: • buona gestione dello spazio nel foglio con appropriata organizzazione, funzionale a rendere chiare le disposizioni, a favore dei numerosi destinatari;
• presenza di numerose disgrafie;
• presenza di cancellature coprenti il sottostante tracciato e vergatura successiva della locuzione corretta;
• omogenea presenza nei tracciati della scheda testamentaria dei parametri grafici correlati alla grafia senile, che si estrinsecano nelle manifestazioni conseguenti alla riduzione dell'elasticità dei movimenti con compromissione della motricità fine. L'analogia pagina 13 di 22 dei parametri grafici nel testo e nella firma conferma la riconducibilità di detti tracciati ad un'unica natura grafica”.
La perizia può essere posta alla base della presente decisione, dal momento che la stessa risulta chiara, ben motivata ed esaustiva, e non è intaccata dalle osservazioni del C.T.P. di parte convenuta, alle quali l'avv. Roberta Tadiello ha puntualmente replicato.
Ne consegue che la domanda di annullamento per incapacità ex art. 591 comma 2 n. 3 c.c. va respinta in quanto infondata.
3. Con riferimento all'esistenza di un vizio della volontà ex art. 624 c.c.
Parte attrice rileva che vi è un altro decisivo motivo per l'annullamento del testamento di cui si tratta, ovvero la esistenza del vizio della volontà ex art. 624 c.c. sostenendo che, nel caso di specie, vi sono tutti i presupposti per ritenere che il contenuto del testamento olografo redatto dalla de cuius non sia conforme alla volontà di questa. Persona_1
Non può parimenti essere accolta, non ravvisandosi alcun riscontro probatorio in tal senso, la pretesa caducatoria del testamento in contestazione avanzata ai sensi dell'art. 624 c.c. da parte attrice quale prospettata conseguenza della asserita condotta captatoria senza indicare alcun soggetto responsabile di tale condotta e, tesa a condizionare l'autentica volontà del testatore.
Gli accertamenti tecnici e le risultanze istruttorie svolte nel processo hanno inoltre dimostrato che la testatrice non era incorsa in vizio della volontà ex art 624 c.c. Persona_1
L'istruttoria ha dimostrato che in diverse occasioni la de cuius - in vita - aveva Persona_1 ripetutamente espresso parole di ringraziamento e gratitudine verso gli attuali legatari - CP_11
Cont
e mentre invece si doleva del fatto che gli altri parenti CP_3 Parte_6
( e ) restavano lontani e, mantenevano comportamenti e rapporti Parte_1 CP_1 ingiustamente freddi e di disaffezione.
In particolare, la teste (teste di parte convenuta avv. N. Ruffini) sentita sul Testimone_1 cap. n. 17 della memoria ex art. 183 VI° co. c.p.c. avv. N. Ruffini del 27.01.2023 alla domanda
“ Nella primavera 2017 confidò all'amica di aver voluto Persona_1 Tes_1 ricompensare le persone che le erano accanto e che le manifestavano solidarietà quali la famiglia , e rispondeva;
: “si è vero, in CP_3 CP_5 CP_9 CP_2 diverse circostanze mi confidò di avere redatto un testamento depositato presso un'Autorità,
a favore delle persone che le erano accanto e che la aiutavano e dalle quali si sentiva protetta, ma non mi ha confidato i nominativi”
pagina 14 di 22 Emerge dagli atti che tutte le allegazioni operate da parte attrice in proposito si riducono a mere prospettazioni di parte prive di riscontro probatorio e, conseguentemente, inidonee ad assumere qualsivoglia rilievo ai fini del decidere.
Va peraltro evidenziato che, secondo condivisibile orientamento ermeneutico di legittimità, al fine del positivo accertamento circa la sussistenza di una reale attività captatoria rilevante ai sensi dell'art. 624 c.c. da parte di un soggetto e incidente sul processo formativo della volontà del testatore, “non basta una qualsiasi influenza esercitata sul testatore per mezzo di sollecitazioni, consigli, blandizie e promesse, ma è necessario il concorso di mezzi fraudolenti, che siano da ritenersi idonei ad ingannare il testatore - avuto riguardo all'età, allo stato di salute, alle condizioni di spirito dello stesso - e ad indurlo a disporre in modo difforme da come avrebbe deciso se il suo libero orientamento non fosse stato artificialmente
e subdolamente deviato” (così, ex multis, Cass. n. 30424/2022); mezzi questi che, così intesi, non paiono puntualmente indicati da all'interno dei propri atti difensivi, Parte_1
Occorre chiarire come l'istruttoria espletata nel corso del procedimento abbia definitivamente chiarito la validità del testamento olografo del 24 febbraio 2017 ed in particolare come la de cuius era ben cosciente delle persone che le stavano vicino ed aveva redatto il Persona_1 proprio testamento nominando “eredi” le persone che le erano accanto e che la aiutavano e dalle quali si sentiva protetta (cfr. teste ). Testimone_1
4. Parte attrice in via del tutto subordinata chiede “nel deprecato e denegato caso di mancato accoglimento delle domande formulate in via principale”, di accertare che il testamento della sig.ra istituisce unicamente dei legatari e, per l'effetto, dichiarare l'apertura di Persona_1 una successione “in parte legittima ed in parte testamentaria”, dichiarando che gli unici eredi della de cuius sono l'odierna attrice sig.ra , nata a [...] il [...], per Parte_1 rappresentazione del proprio padre premorto sig. , fratello della de cuius, ed Persona_3 il sig. , nato a [...] l'[...], per rappresentazione della propria madre CP_1 premorta sig.ra , sorella della de cuius; conseguentemente, chiede di condannare Persona_4
i convenuti alla restituzione agli eredi legittimi dei beni costituenti l'asse ereditario non oggetto di legato in loro favore, dichiarando l'inefficacia degli eventuali atti di disposizione dei suddetti beni;
- conseguentemente, condannare i convenuti alla restituzione agli eredi legittimi di quanto incassato in relazione alla polizza vita già stipulata dalla de cuius con
Parte_3
Peraltro, è bene precisare come gli eventuali legati istituiti nel testamento olografo dalla de cuius facciano in ogni caso riferimento ad un legato di specie, considerato che la IG
pagina 15 di 22 non si è limitata semplicemente a legare una somma di denaro, ma ha identificato in PE modo preciso la provenienza della provvista ), con la conseguenza che Parte_7 varrà la disposizione di cui all'art. 654 c.p.c., secondo cui il legato avrà effetto nei limiti della quantità che vi si trova. Dello stesso tenore, la disposizione di cui all'art. 655 c.c. secondo cui il legato “ha effetto solo se all'apertura della successione le cose si trovano nel luogo indicato e solo per la parte che vi si trova”. Ne deriva, pertanto, che l'eventuale obbligo dell'erede a compiere i legati istituiti nel testamento olografo, varrà al più limitatamente agli importi effettivamente disponibili sul conto indicato dalla de cuius.
5. Con riferimento alla polizza vita stipulata dalla de cuius con Parte_3
emerge dagli atti che, in data 30 marzo 2015, la Sig.ra stipulava con Persona_1 Parte_3 la polizza assicurativa p/67759 (cfr. doc. 5 fascicolo parte attrice), del valore di euro
[...]
100.000,00 (centomila/00), recante tra i beneficiari “gli eredi testamentari o, in mancanza, gli eredi legittimi” (cfr. doc. 5 fascicolo parte attrice).
A seguito del decesso della Sig.ra veniva pubblicato il testamento olografo per Persona_1 cui è causa, ove la predetta polizza non è menzionata.
L'Istituto di Credito procedeva, tuttavia, alla liquidazione pro quota dell'importo capitale
(euro 100.000,00) della polizza in favore dei soggetti nominati nel testamento olografo del 24 febbraio 2017, presumendone la piena validità, oggi contestata dall'attrice, e attribuendo agli stessi la qualifica di eredi testamentari (tra questi anche . CP_1
Successivamente, e precisamente con comunicazione del 24 aprile 2019, indirizzata alla formalmente contestava la scelta dell'Istituto di Credito, Parte_3 CP_1 operata in piena autonomia e, non supportata da alcun profilo di diritto, invitandolo a non liquidare il predetto importo in capo agli odierni convenuti, i quali, in qualità di meri legatari
(e non di eredi), non avrebbero dovuto beneficiare della polizza in questione (cfr. doc. n. 2 fascicolo convenuto . CP_1
A dire dell' , invece, l'aver la de cuius qualificato i summenzionati soggetti come “eredi” CP_14 rappresentava elemento sufficiente per la liquidazione della polizza. Senonché, con successiva comunicazione del 20 novembre 2020, indirizzata ai Sig.ri CP_2 CP_9
, ed Controparte_3 Parte_2 Controparte_4 CP_12 CP_5 nuovamente il Sig. per il tramite del proprio legale, ribadiva la differente CP_1 natura di semplici legatari dei medesimi, rivendicando il suo diritto, in qualità di unico erede testamentario, ad esigere la ripetizione delle somme indebitamente recepite da questi ultimi
(cfr. doc. n. 3 fascicolo convenuto . CP_1
pagina 16 di 22 Si conferma che l'oggetto dei suddetti legati, quindi, è il saldo dei depositi bancari presso
, non certo il valore di riscatto della polizza vita stipulata dalla sig.ra Pt_7 Persona_1
Pertanto, i convenuti che hanno proceduto all'incasso del valore della polizza, operazione questa effettuata illegittimamente e senza l'autorizzazione degli eredi (riconosciuti come tali dagli stessi convenuti nella comparsa di costituzione delle parti + altri), dovranno CP_11 necessariamente restituire agli eredi e le somme incassate, come Parte_1 CP_1 da domanda svolta dalla attrice e dal convenuto . CP_1
Secondo parte attrice, le disposizioni contenute nel testamento sarebbero dei legati, in quanto avrebbero ad oggetto soltanto una parte dell'asse ereditario della defunta. Ne deriva che il residuo cadrebbe in successione tra tutti gli eredi della (vale a dire i figli e i loro rispettivi eredi).
Il Collegio condivide questa ricostruzione.
Dall'esame del testamento, infatti, emerge che le disposizioni contenute nello stesso costituiscono legati.
Si rileva che la Supremo Corte ha statuito che: “la disposizione testamentaria con cui il testatore abbia lasciato ad un legatario le somme risultanti a credito su un conto corrente bancario al momento della sua morte è un legato di specie;
per converso, il legato di somme di denaro, senza indicazione di un conto specifico, va qualificato legato di genere con conseguente applicazione dell'art. 653 c.c.”. Ed infatti, solo nel primo caso è evidente l'intenzione del "de cuius" di attribuire non un generico ammontare numerario, ma piuttosto il diritto ad esigere il capitale e gli interessi presenti su un conto in un determinato momento”
(Cass. civ., Sez. VI - 2, Ordinanza, 23/07/2020, n. 15661).
Pertanto, alcun diritto alla chiesta “integrazione” vi è in capo ai convenuti, ma, vi è il diritto degli eredi a vedersi restituite le somme illegittimamente da questi incassate.
Sul punto, va premesso che ai sensi dell'art. 588, co. 2, c.c.: «L'indicazione di beni determinati
o di un complesso di beni non esclude che la disposizione sia a titolo universale, quando risulta che il testatore ha inteso assegnare quei beni come quota del patrimonio». Secondo la giurisprudenza di legittimità, tale norma va applicata nel senso che l'assegnazione di beni determinati deve interpretarsi, ai sensi dell'art. 588 c.c., come disposizione ereditaria (cd. institutio ex re certa), qualora il testatore abbia inteso chiamare l'istituito nell'universalità dei beni o in una parte indeterminata di essi, considerata in funzione di quota del patrimonio relitto, mentre deve interpretarsi come legato, se abbia voluto attribuirgli singoli individuati beni (Cass. 3016/2002).
pagina 17 di 22 Rilevato che nel caso che ci occupa la de cuius nel testamento non ha disposto di tutti i suoi beni e che ha istituito solo legatari, ritiene questo Collegio di dover accogliere la domanda subordinata di parte attrice e conseguentemente dichiarare l'apertura di una successione in parte legittima ed in parte testamentaria, dichiarando che gli unici eredi della de cuius sono l'odierna attrice sig.ra , nata a [...] il [...], per rappresentazione del Parte_1 proprio padre premorto sig. , fratello della de cuius, ed il sig. , Persona_3 CP_1 nato a [...] l'[...], per rappresentazione della propria madre premorta sig.ra Per_4
sorella della de cuius; ne discende pertanto che i convenuti devono essere condannati
[...] alla restituzione agli eredi legittimi dei beni costituenti l'asse ereditario non oggetto di legato in loro favore, dichiarando l'inefficacia degli eventuali atti di disposizione dei suddetti beni.
E' bene precisare come i legati istituiti nel testamento olografo dalla de cuius facciano in ogni caso riferimento ad un legato di specie, considerato che la IG non si è limitata PE semplicemente a legare una somma di denaro, ma ha identificato in modo preciso la provenienza della provvista (Credem di TO)1, con la conseguenza che troverà applicazione la disposizione di cui all'art. 654 c.p.c., secondo cui il legato avrà effetto nei limiti della quantità che vi si trova.
Dello stesso tenore, la disposizione di cui all'art. 655 c.c. secondo cui il legato “ha effetto solo se all'apertura della successione le cose si trovano nel luogo indicato e solo per la parte che vi si trova”. Ne deriva, pertanto, che l'eventuale obbligo dell'erede a compiere i legati istituiti nel testamento olografo, varrà al più limitatamente agli importi effettivamente disponibili sul conto indicato dalla de cuius.
Deve altresì trovare accoglimento la domanda di parte attrice di condannare i convenuti alla restituzione agli eredi legittimi di quanto incassato pro quota in relazione alla polizza vita già stipulata dalla de cuius con Parte_3
Orbene, l'oggetto dei suddetti legati, quindi, è il saldo dei depositi bancari presso , non Pt_7 certo il valore di riscatto della polizza vita stipulata dalla sig.ra Persona_1
Pertanto, i convenuti che hanno proceduto all'incasso del valore della polizza, operazione questa effettuata illegittimamente e senza l'autorizzazione degli eredi (riconosciuti come tali dagli stessi convenuti nella comparsa di costituzione delle parti + altri), dovranno CP_11 necessariamente restituire agli eredi e le somme incassate. Parte_1 CP_1
E' bene precisare poi che la polizza vita non rientra nell'asse ereditario. Infatti, l'art. 1920 comma 3 c.c., norma che disciplina l'assicurazione a favore di un terzo, stabilisce che, per pagina 18 di 22 effetto della designazione, “il terzo acquista un diritto proprio ai vantaggi dell'assicurazione”.
Questo perché si tratta di un atto tra vivi, con la conseguenza che il beneficiario acquista, per effetto della designazione, un diritto proprio nei confronti dell'assicurazione. Il diritto al pagamento all'indennità non è acquistato a titolo di legato o di quota ereditaria, ma iure proprio sulla base della promessa fatta dall'assicuratore di pagare il capitale al verificarsi dell'evento assicurato.
In sostanza, la morte dell'assicurato, evento assicurato, rappresenta il mero momento di consolidamento del diritto già acquisito inter vivos (tra vivi) e non mortis causa (a causa di morte) e, quindi, l'obbligazione di pagamento che grava sull'assicuratore discende esclusivamente dal contratto di assicurazione e dalla designazione del beneficiario.
Come ha affermato la Corte di Cassazione con la sentenza numero 26606 del 2016, “nel contratto di assicurazione per il caso di morte, il beneficiario designato acquista, ai sensi dell'art. 1920, comma 3, c. c., un diritto proprio che trova la sua fonte nel contratto e che non entra a far parte del patrimonio ereditario del soggetto stipulante e non può, quindi, essere oggetto delle sue disposizioni testamentarie né di devoluzione agli eredi secondo le regole della successione legittima …“.
6. Con riferimento alla qualità di legatari dei convenuti – le obbligazioni degli eredi. Cont Parte convenuta , e rileva che ai sensi dell'art. 588 c.c. CP_11 CP_9 CP_3 Pt_2 sono successori a titolo particolare (legatari) e che, come tali gli stessi, sono esonerati dal pagamento di qualsivoglia passività. Gli stessi per mero errore, si erano inizialmente dichiarati eredi presso l'Agenzia delle Entrate (cfr. dichiarazione fiscale, doc. n. 4 fascicolo avv. ed avevano corrisposto a favore dell'Amministrazione Tributaria a titolo di Pt_2 imposta di successione, nell'interesse di tutti gli eredi , la somma di euro 8.693,53 (cfr. doc. n.
5 parte ), chiedendone la restituzione;
così come chiedono la restituzione delle spese Pt_2 anticipate per la pubblicazione del testamento per un importo di euro 750,00 (cfr. doc. fascicolo . Pt_2
Ritiene questo Collegio che la domanda debba trovare accoglimento e, che le suddette somme debbano essere restituite dagli eredi legittimi e . Parte_1 CP_1
Il TUS all'art. 36 stabilisce che gli eredi sono solidalmente obbligati a versare l'imposta dovuta da loro e dai legatari mentre questi ultimi sono tenuti al pagamento dell'imposta relativa ai rispettivi legati.
pagina 19 di 22 La norma tributaria (articolo 36, comma 1, Dlgs 346/1990), infatti, nel prevedere che gli eredi sono obbligati solidalmente al pagamento dell'imposta, nell'ammontare complessivamente dovuto da loro e dai legatari (cfr Cassazione 22523/2007), richiama la nozione di solidarietà dettata dall'articolo 1292 del codice civile.
Questa disposizione, tra l'altro, chiarisce che l'obbligazione è in solido quando più debitori sono obbligati tutti per la medesima prestazione, in modo che ciascuno può essere costretto all'adempimento per la totalità e l'adempimento da parte di uno libera gli altri.
La norma tributaria (articolo 36, comma 1, Dlgs 346/1990), infatti, nel prevedere che gli eredi sono obbligati solidalmente al pagamento dell'imposta, nell'ammontare complessivamente dovuto da loro e dai legatari (cfr. Cassazione 22523/2007), richiama la nozione di solidarietà dettata dall'articolo 1292 del codice civile.
Questa disposizione, tra l'altro, chiarisce che l'obbligazione è in solido quando più debitori sono obbligati tutti per la medesima prestazione, in modo che ciascuno può essere costretto all'adempimento per la totalità e l'adempimento da parte di uno libera gli altri.
Le spese per la pubblicazione del testamento sono di norma a carico di tutti gli eredi in proporzione alle quote ereditarie, anche se chi le anticipa (spesso chi richiede l'atto) ha diritto al rimborso dagli altri.
Il legato, in linea generale, non è tenuto a contribuire a queste spese, poiché la pubblicazione del testamento è necessaria per la costituzione dell'eredità nel suo complesso e non è direttamente legata al solo bene lasciato al legatario
Tutte le somme andranno maggiorate di interessi (art 1284 comma IV CC con riferimento al
DLvo 231/02) dalla domanda all'effettivo pagamento.
7. Ritiene questo Collegio di dover concludere che il testamento è valido e, consacra fedelmente le ultime volontà di Persona_1
Il testamento contiene la inequivocabile istituzione dei convenuti Controparte_15
Cont
e quali legatari e quindi, successori a titolo particolare per i beni
[...] CP_7 specificamente indicati.
Il testamento effettivamente non contempla l'attribuzione di tutti i beni mobili ed immobili disponibili costituenti l'asse ereditario, pertanto i beni de residuo (alcuni terreni, una autovettura ecc……) debbono essere attribuiti ex lege: classico caso di successione mista, cioè in parte testamentaria ed in parte legittima per il residuo.
Preme precisare che questo tipo di successione si verifica quando il testamento designa un erede per alcuni beni specifici, mentre il resto del patrimonio viene devoluto per legge.
pagina 20 di 22 La sentenza, quindi, interviene per regolare e dare esecuzione a entrambi i tipi di devoluzione, coordinando la volontà testamentaria con le regole della successione legale, in particolare per quanto riguarda la divisione dei beni e le quote spettanti agli eredi.
In tal senso vi è l'adesione anche delle difese di (pagina 11 comparsa di risposta) e CP_1
(pagina 9-10 atto di citazione). Parte_1
Inoltre, emerge dagli atti che l'attrice e il convenuto si Parte_1 CP_1 proclamano eredi ed agiscono in tale veste di eredi in giudizio: risulta quindi integrata una valida accettazione tacita di eredità in capo a costoro (che si costituiscono avanti al Giudice per far valere diritti ereditari: accettazione tacita. Si veda in Giurisprudenza ex pluribus Cass
1/7/2005 n. 14.081).
e sono eredi di ad ogni effetto e quindi obbligati a Parte_1 CP_1 Persona_1 pagare i legati istituiti con il testamento ed in particolare con le modalità già esaminate ed indicate ai punti sub. n. 4 (istituzione di legato), punto sub. n. 5 (polizza vita stipulata dalla de cuius con e, sub. n. 6 (qualità di legatari dei convenuti – le obbligazioni Parte_3 degli eredi).
8. Sulle spese di lite
La regolazione delle spese di lite seguirebbe la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c.
Tuttavia, la riscontrata presenza di oggettive difficoltà di accertamento in merito alla vicenda fattuale costituente l'oggetto di contendere, idonea ad incidere sulla esatta conoscibilità a priori delle rispettive ragioni delle parti, tenuto anche conto degli obiettivi margini di opinabilità da correlarsi all'espletamento di verifiche peritali, rappresenta elemento da valorizzare al fine di derogare al principio generale di cui all'art. 91 c.p.c., costituendo una ragione di per sé sufficiente ai sensi dell'art. 92 c.p.c., come interpretato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 77/2019, per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite tra i contendenti considerata anche la reciproca soccombenza.
Sono invece da porre definitivamente a carico di parte attrice le spese relative ai compensi delle consulenze tecniche espletate in corso di causa, già liquidate in favore dei C.T.U. con separati decreti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni diversa ed ulteriore istanza, eccezione e deduzione (anche istruttoria) disattesa o assorbita, così provvede:
pagina 21 di 22 1) RIGETTA la domanda di annullamento del testamento avanzata da parte attrice dichiarandolo valido ed efficacie;
2) ACCOGLIE la domanda subordinata di parte attrice e, accertato che il testamento della de cuius istituisce unicamente dei legatari per l'effetto, dichiarare l'apertura di una Persona_1 successione in parte legittima ed in parte testamentaria, dichiarando che gli unici eredi della de cuius sono l'odierna attrice sig.ra , nata a [...] il [...], per Parte_1 rappresentazione del proprio padre premorto sig. , fratello della de cuius, ed Persona_3 il convenuto , nato a [...] l'[...], per rappresentazione della propria CP_1 madre premorta sig.ra , sorella della de cuius; conseguentemente Persona_4
Cont
3) CONDANNA i convenuti e alla restituzione Controparte_16 CP_7 agli eredi legittimi dei beni costituenti l'asse ereditario non oggetto di legato in loro favore e, conseguentemente, Cont
4) CONDANNA i convenuti e alla restituzione Controparte_16 CP_7 agli eredi legittimi degli importi percepiti pro quota a seguito della liquidazione della polizza vita assicurativa p/67759 già stipulata dalla de cuius con Parte_3
5) DICHIARA inammissibile la domanda di riconvenzionale avanzata da parte convenuta in quanto proposta tardivamente;
CP_1
Cont 6) RIGETTA la domanda dei convenuti e con Controparte_16 riferimento alla richiesta di integrazione del legato per tutte le ragioni di cui alla parte motiva
(punto sub. n. 4);
7) CONDANNA e in solido alla restituzione ai legatari Parte_1 CP_1
Cont convenuti e, al rimborso dell'importo di cui al punto Controparte_16 sub. n. 6 di cui alla parte motiva, somme che devono essere maggiorate di interessi (art 1284 comma IV CC con riferimento al DLvo 231/02) dalla domanda al saldo;
8. COMPENSA integralmente le spese di lite del presente giudizio tra i contendenti stante la reciproca soccombenza;
9. PONE definitivamente a carico di parte attrice le spese relative ai compensi delle consulenze tecniche espletate in corso di causa già liquidate in favore dei C.T.U. con separati decreti;
10. OGNI altra istanza, eccezione, domanda e questione assorbita.
Così deciso in Reggio Emilia, nella Camera di Consiglio del 11 settembre 2025
Il Giudice est. Graziella Tugnetti
Il Presidente Damiano Dazzi
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