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Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 23/06/2025, n. 969 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 969 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2189/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAGUSA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giovanni Giampiccolo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 2189/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
MANCUSO GAETANO
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LANDRO ANTONINO Controparte_1 P.IVA_1
CONVENUTO/I
OGGETTO
Canoni idrici
CONCLUSIONI
ATTRICE:
Piaccia al Tribunale adito
1)Accertare – per le causali di cui in narrativa- l'inesistenza del credito relativo ai canoni idrici per come reclamato nei solleciti di pagamento e messa in mora del 23/04/2021 prot. n°
00041000140200, relativa all'utenza n°10019 di Via Carducci n°245; e del 23/04/2021 prot. n° 00038000130200, relativa all'utenza n° 1677 di Via G.b. odierna n° 279, nonché con la nota protocollo n°37095 relativa all'utenza n°17971 di Via Locchi n°20 dell'8/04/2020. 2) Subordinatamente ridurre per i titoli di cui in premessa l'importo preteso con i solleciti di pagamento del 23/04/2021 prot. n° 00041000140200 pervenuta il18/05/2021; e con nota del
23/04/2021 prot. n° 00038000130200pervenuta il 18/05/2021 3) condannare il al pagamento di spese e competenze del giudizio. Controparte_1
CONVENUTO: Voglia l'Ill.mo Giudice adìto, rigettata ogni contraria domanda, istanza ed eccezione: accogliere integralmente le domande e le eccezioni qui formulate, e per l'effetto, dichiarare la parziale cessazione materia del contendere con riferimento alle fatture annullate e, rigettare, nel resto la domanda e condannare l'odierna attrice al pagamento delle somme negli atti rideterminati. Con pagina 1 di 4 vittoria di spese, compensi e oneri previdenziali
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 09.06.2021, conveniva in giudizio il Parte_1
, avverso l'intimazione di pagamento del Controparte_2 23/04/2021 prot. n° 00041000140200, relativa all'utenza n° 10019 di Via Carducci n° 245; nonché l'intimazione di pagamento del 23/04/2021 prot. n° 00038000130200, relativa all'utenza n° 1677 di Via G.B. Odierna n° 279; e la nota protocollo n° 37095 relativa all'utenza n° 17971 di Via Locchi n° 20 dell'8/04/2020, emesse dal per un importo complessivo pari ad € 13.211,80 Controparte_1 (di cui € 8.985,40 per l'utenza di Via Carducci, € 3.771,40 per l'utenza di Via G.B. Odierna e € 455,00 per l'utenza di via Locchi) asseritamente dovuto a titolo di canoni idrici non corrisposti e relative spese. Nello specifico l'attrice deduceva l'inesistenza dalla pretesa creditoria, eccepiva la prescrizione quinquennale dei canoni, in applicazione dell'art. 2948 n. 4 c.c. e subordinatamente chiedeva la riduzione dell'importo richiesto. In data 19/10/2021 si costituiva in giudizio il il quale dava atto di aver annullato Controparte_1
i solleciti di pagamento relativi all'utenza n° 10019 e all'utenza n° 1677 con provvedimenti del 27/09/2021 e 28/09/2021 per i periodi precedenti al 2013, coperti dalla prescrizione quinquennale, e contestualmente aveva provveduto ad emettere altre due ingiunzioni di pagamento di minore importo (nello specifico € 4.687,00 per l'utenza n° 10019 di via Carducci e € 356,00 per l'utenza n°
1677 di via G.B. Odierna). Chiedeva, pertanto, di dichiarare la parziale cessazione della materia del contendere con riferimento alle fatture annullate, rigettare nel resto la domanda e condannare l'attrice al pagamento delle somme dovute. Concessi i termini di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c., la causa, di natura documentale, veniva rinviata all'odierna udienza per discussione e decisione.
Preliminarmente, occorre esaminare l'eccezione, sollevata da parte attrice, di inammissibilità della domanda riconvenzionale in relazione alle nuove ingiunzioni di pagamento del 27/09/2021 e del
28/09/2021 relative rispettivamente all'utenza n. 10019 e all'utenza n. 1677.
Invero, l'Amministrazione comunale aveva erroneamente volturato d'ufficio le utenze con decorrenza 01.01.2008, quando i titolari delle utenze erano ancora in vita. Con successivo atto, ha provveduto a volturare d'ufficio alla Sig.ra fino al 31.03.2018 e dall'01.04.2018 Parte_2 all'odierna attrice. L'ufficio tribuiti di a seguito delle suddette volture, ha Controparte_1 annullato in via di autotutela i solleciti di pagamento (del 23.04.2021) e contestualmente ha provveduto, in data 27.09.2021 e 28.09.2021 ad emettere nuovi solleciti di pagamento di minor importo, riconoscendo in parte l'avvenuta prescrizione (€ 4.687,00 per l'utenza n° 10019 e € 356,00 per l'utenza n° 1677). Orbene, ai sensi dell'art 166 c.p.c., il convenuto - salva l'ipotesi di abbreviazione dei termini di comparizione ex art. 163 bis c.p.c. - deve costituirsi almeno 20 giorni prima della data fissata per la prima udienza di trattazione, pena la decadenza da una serie di facoltà, tra cui quella di proporre domande riconvenzionali. Nel caso di specie, la prima udienza è stata fissata per il 22.10.2021 con la conseguenza che il - per evitare di incorrere nelle decadenze CP_1
- avrebbe dovuto costituirsi entro il 02.10.2021. La comparsa di risposta è stata, tuttavia, depositata telematicamente in data 19.10.2021, e quindi, tre giorni prima dell'udienza fissata nell'atto di citazione: non v'è, dunque, dubbio alcuno sul fatto che il sia decaduto, ai sensi del CP_1 combinato disposto degli artt.167 comma 2 e 171 comma 2, dalla facoltà di proporre domande riconvenzionali.
pagina 2 di 4 Attesa la tardiva costituzione, la domanda di condanna al pagamento delle somme reclamate con i nuovi solleciti di pagamento, in quanto domanda nuova, è da dichiararsi inammissibile.
Ciò non toglie che, a fronte della domanda di accertamento negativo del credito, va verificato se detto credito sia effettivamente inesistente, non avendo il totalmente rinunciato alla pretesa CP_1 creditoria;
va dunque verificato se le somme richieste a partire dal 2013 siano o meno coperte dalla prescrizione.
Va ricordato che i crediti vantati nelle originarie intimazioni di pagamento riguardavano gli anni dal
2008 fino al 2018; per tali crediti è cessata la materia del contendere per i crediti fino al 31.12.2012, per come ammesso dallo stesso CP_1
In relazione all'utenza 1677 ed all'utenza 10019 va rilevato che l'unico atto interruttivo risultante agli atti, ammesso anche da parte attrice, è quello del 30.5.2019, sicchè vanno ritenute prescritte le somme pretese fino al 31.5.2014, sono dovute quelle riferite al periodo successivo.
Riguardo l'utenza n° 17971 di Via Locchi n° 20, il ha richiesto il pagamento Controparte_1 delle fatture:
- n. 3577 del 07/04/2020 per la somma di € 231,00 a titolo di canoni idrici dal 01/01/2011 al
31/12/2014;
- n. 3578 del 07/04/2020 per la somma di € 224,00 a titolo di canoni idrici dal 01/01/2015 al
31/12/2019. In relazione alle suddette fatture, il opposto ha inviato l'atto di diffida del 09.07.2020. CP_1
Ebbene, il canone idrico relativo al periodo dal 01/01/2011 al 31/12/2014, di cui alla fattura n. 3577 del 07/04/2020, dell'importo di € 231,00, risulta prescritto per il decorso del termine quinquennale tra l'emissione della fattura e il periodo di consumo, non trattandosi di conguaglio.
Per il periodo dal 1.1.2015 non trova applicazione il termine di prescrizione breve di cui alla L.
205/2017.
In tema di prescrizione breve, l'art. 1, comma 10, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020), laddove prevede che le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 si applicano alle fatture la cui scadenza è successiva […] c) per il settore idrico, al 1° gennaio 2020, va interpretato nel senso che il termine biennale ridotto si applica alle fatture – relative al settore idrico – la cui scadenza di pagamento sia successiva al 1° gennaio 2020 ed il dies a quo per il computo della prescrizione decorre dalla data di scadenza di pagamento delle fatture, purché – quanto alle prestazioni anteriori avvenute fino al
1° gennaio 2020 – a norma della legge precedente, non si determini un termine di prescrizione complessivo più lungo di quello quinquennale, dovendo trovare applicazione in tale ipotesi la regola generale desumibile dall'art. 252 delle disposizioni di attuazione c.c. (Cass. ord. 15102/24).
Si osserva che la prescrizione del credito connesso al canone idrico, in quanto legata ad una prestazione periodica, qual è quella della fornitura di acqua, effettuata contro pagamento di importi che rappresentano il corrispettivo di un contratto di somministrazione, è quella quinquennale prevista dall'art. 2948 n. 4 c.c. (Cass. Ord. 6966/2018) Sul punto, merita di essere richiamato un consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui: “quando la somministrazione ha ad oggetto una fornitura di merce con prestazioni periodiche o continuative, da pagarsi ad anno o in termini più brevi, come nel presente caso, al diritto di credito per corrispettivi derivanti dalla
pagina 3 di 4 somministrazione è applicabile il termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948 co. 4 cc” (ex multis: Cass. civ. sez. 3 del 27.01.2015 n. 1442; Cass. civ. sez. 2 del 21.06.2009 n. 6209).
Poiché si tratta in buona parte di debiti ereditari, e poiché risulta che parte attrice non è unica erede della madre , deceduta il 30.3.2018, avendo accettato l'eredità di quest'ultima anche Parte_2
(vds. atto notarile di accettazione dell'eredità regolarmente prodotto agli atti), CP_3
sarà tenuta in proporzione della propria quota ereditaria, in quanto la deroga alla Parte_2 regola di cui all'art. 752 c.c. vale solo per i tributi erariali.
In considerazione della soccombenza reciproca, le spese vanno compensate integralmente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando: dichiara cessata la materia del contendere con riguardo alle somme richieste a titolo di canoni idrici fino al 31.12.2012; dichiara dovute da parte attrice, in proporzione alla propria quota ereditaria, le somme a tale titolo richieste per l'utenza 1677 e per l'utenza 10019 e successive al 31.5.2014;
dichiara dovute da parte attrice, in proporzione alla propria quota ereditaria, le somme a tale titolo richieste per l'utenza 17971 e successive all'1.1.2015; compensa integralmente le spese di lite.
Ragusa, 23/06/2025.
Il Giudice
dott. Giovanni Giampiccolo
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAGUSA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giovanni Giampiccolo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 2189/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
MANCUSO GAETANO
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LANDRO ANTONINO Controparte_1 P.IVA_1
CONVENUTO/I
OGGETTO
Canoni idrici
CONCLUSIONI
ATTRICE:
Piaccia al Tribunale adito
1)Accertare – per le causali di cui in narrativa- l'inesistenza del credito relativo ai canoni idrici per come reclamato nei solleciti di pagamento e messa in mora del 23/04/2021 prot. n°
00041000140200, relativa all'utenza n°10019 di Via Carducci n°245; e del 23/04/2021 prot. n° 00038000130200, relativa all'utenza n° 1677 di Via G.b. odierna n° 279, nonché con la nota protocollo n°37095 relativa all'utenza n°17971 di Via Locchi n°20 dell'8/04/2020. 2) Subordinatamente ridurre per i titoli di cui in premessa l'importo preteso con i solleciti di pagamento del 23/04/2021 prot. n° 00041000140200 pervenuta il18/05/2021; e con nota del
23/04/2021 prot. n° 00038000130200pervenuta il 18/05/2021 3) condannare il al pagamento di spese e competenze del giudizio. Controparte_1
CONVENUTO: Voglia l'Ill.mo Giudice adìto, rigettata ogni contraria domanda, istanza ed eccezione: accogliere integralmente le domande e le eccezioni qui formulate, e per l'effetto, dichiarare la parziale cessazione materia del contendere con riferimento alle fatture annullate e, rigettare, nel resto la domanda e condannare l'odierna attrice al pagamento delle somme negli atti rideterminati. Con pagina 1 di 4 vittoria di spese, compensi e oneri previdenziali
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 09.06.2021, conveniva in giudizio il Parte_1
, avverso l'intimazione di pagamento del Controparte_2 23/04/2021 prot. n° 00041000140200, relativa all'utenza n° 10019 di Via Carducci n° 245; nonché l'intimazione di pagamento del 23/04/2021 prot. n° 00038000130200, relativa all'utenza n° 1677 di Via G.B. Odierna n° 279; e la nota protocollo n° 37095 relativa all'utenza n° 17971 di Via Locchi n° 20 dell'8/04/2020, emesse dal per un importo complessivo pari ad € 13.211,80 Controparte_1 (di cui € 8.985,40 per l'utenza di Via Carducci, € 3.771,40 per l'utenza di Via G.B. Odierna e € 455,00 per l'utenza di via Locchi) asseritamente dovuto a titolo di canoni idrici non corrisposti e relative spese. Nello specifico l'attrice deduceva l'inesistenza dalla pretesa creditoria, eccepiva la prescrizione quinquennale dei canoni, in applicazione dell'art. 2948 n. 4 c.c. e subordinatamente chiedeva la riduzione dell'importo richiesto. In data 19/10/2021 si costituiva in giudizio il il quale dava atto di aver annullato Controparte_1
i solleciti di pagamento relativi all'utenza n° 10019 e all'utenza n° 1677 con provvedimenti del 27/09/2021 e 28/09/2021 per i periodi precedenti al 2013, coperti dalla prescrizione quinquennale, e contestualmente aveva provveduto ad emettere altre due ingiunzioni di pagamento di minore importo (nello specifico € 4.687,00 per l'utenza n° 10019 di via Carducci e € 356,00 per l'utenza n°
1677 di via G.B. Odierna). Chiedeva, pertanto, di dichiarare la parziale cessazione della materia del contendere con riferimento alle fatture annullate, rigettare nel resto la domanda e condannare l'attrice al pagamento delle somme dovute. Concessi i termini di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c., la causa, di natura documentale, veniva rinviata all'odierna udienza per discussione e decisione.
Preliminarmente, occorre esaminare l'eccezione, sollevata da parte attrice, di inammissibilità della domanda riconvenzionale in relazione alle nuove ingiunzioni di pagamento del 27/09/2021 e del
28/09/2021 relative rispettivamente all'utenza n. 10019 e all'utenza n. 1677.
Invero, l'Amministrazione comunale aveva erroneamente volturato d'ufficio le utenze con decorrenza 01.01.2008, quando i titolari delle utenze erano ancora in vita. Con successivo atto, ha provveduto a volturare d'ufficio alla Sig.ra fino al 31.03.2018 e dall'01.04.2018 Parte_2 all'odierna attrice. L'ufficio tribuiti di a seguito delle suddette volture, ha Controparte_1 annullato in via di autotutela i solleciti di pagamento (del 23.04.2021) e contestualmente ha provveduto, in data 27.09.2021 e 28.09.2021 ad emettere nuovi solleciti di pagamento di minor importo, riconoscendo in parte l'avvenuta prescrizione (€ 4.687,00 per l'utenza n° 10019 e € 356,00 per l'utenza n° 1677). Orbene, ai sensi dell'art 166 c.p.c., il convenuto - salva l'ipotesi di abbreviazione dei termini di comparizione ex art. 163 bis c.p.c. - deve costituirsi almeno 20 giorni prima della data fissata per la prima udienza di trattazione, pena la decadenza da una serie di facoltà, tra cui quella di proporre domande riconvenzionali. Nel caso di specie, la prima udienza è stata fissata per il 22.10.2021 con la conseguenza che il - per evitare di incorrere nelle decadenze CP_1
- avrebbe dovuto costituirsi entro il 02.10.2021. La comparsa di risposta è stata, tuttavia, depositata telematicamente in data 19.10.2021, e quindi, tre giorni prima dell'udienza fissata nell'atto di citazione: non v'è, dunque, dubbio alcuno sul fatto che il sia decaduto, ai sensi del CP_1 combinato disposto degli artt.167 comma 2 e 171 comma 2, dalla facoltà di proporre domande riconvenzionali.
pagina 2 di 4 Attesa la tardiva costituzione, la domanda di condanna al pagamento delle somme reclamate con i nuovi solleciti di pagamento, in quanto domanda nuova, è da dichiararsi inammissibile.
Ciò non toglie che, a fronte della domanda di accertamento negativo del credito, va verificato se detto credito sia effettivamente inesistente, non avendo il totalmente rinunciato alla pretesa CP_1 creditoria;
va dunque verificato se le somme richieste a partire dal 2013 siano o meno coperte dalla prescrizione.
Va ricordato che i crediti vantati nelle originarie intimazioni di pagamento riguardavano gli anni dal
2008 fino al 2018; per tali crediti è cessata la materia del contendere per i crediti fino al 31.12.2012, per come ammesso dallo stesso CP_1
In relazione all'utenza 1677 ed all'utenza 10019 va rilevato che l'unico atto interruttivo risultante agli atti, ammesso anche da parte attrice, è quello del 30.5.2019, sicchè vanno ritenute prescritte le somme pretese fino al 31.5.2014, sono dovute quelle riferite al periodo successivo.
Riguardo l'utenza n° 17971 di Via Locchi n° 20, il ha richiesto il pagamento Controparte_1 delle fatture:
- n. 3577 del 07/04/2020 per la somma di € 231,00 a titolo di canoni idrici dal 01/01/2011 al
31/12/2014;
- n. 3578 del 07/04/2020 per la somma di € 224,00 a titolo di canoni idrici dal 01/01/2015 al
31/12/2019. In relazione alle suddette fatture, il opposto ha inviato l'atto di diffida del 09.07.2020. CP_1
Ebbene, il canone idrico relativo al periodo dal 01/01/2011 al 31/12/2014, di cui alla fattura n. 3577 del 07/04/2020, dell'importo di € 231,00, risulta prescritto per il decorso del termine quinquennale tra l'emissione della fattura e il periodo di consumo, non trattandosi di conguaglio.
Per il periodo dal 1.1.2015 non trova applicazione il termine di prescrizione breve di cui alla L.
205/2017.
In tema di prescrizione breve, l'art. 1, comma 10, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020), laddove prevede che le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 si applicano alle fatture la cui scadenza è successiva […] c) per il settore idrico, al 1° gennaio 2020, va interpretato nel senso che il termine biennale ridotto si applica alle fatture – relative al settore idrico – la cui scadenza di pagamento sia successiva al 1° gennaio 2020 ed il dies a quo per il computo della prescrizione decorre dalla data di scadenza di pagamento delle fatture, purché – quanto alle prestazioni anteriori avvenute fino al
1° gennaio 2020 – a norma della legge precedente, non si determini un termine di prescrizione complessivo più lungo di quello quinquennale, dovendo trovare applicazione in tale ipotesi la regola generale desumibile dall'art. 252 delle disposizioni di attuazione c.c. (Cass. ord. 15102/24).
Si osserva che la prescrizione del credito connesso al canone idrico, in quanto legata ad una prestazione periodica, qual è quella della fornitura di acqua, effettuata contro pagamento di importi che rappresentano il corrispettivo di un contratto di somministrazione, è quella quinquennale prevista dall'art. 2948 n. 4 c.c. (Cass. Ord. 6966/2018) Sul punto, merita di essere richiamato un consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui: “quando la somministrazione ha ad oggetto una fornitura di merce con prestazioni periodiche o continuative, da pagarsi ad anno o in termini più brevi, come nel presente caso, al diritto di credito per corrispettivi derivanti dalla
pagina 3 di 4 somministrazione è applicabile il termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948 co. 4 cc” (ex multis: Cass. civ. sez. 3 del 27.01.2015 n. 1442; Cass. civ. sez. 2 del 21.06.2009 n. 6209).
Poiché si tratta in buona parte di debiti ereditari, e poiché risulta che parte attrice non è unica erede della madre , deceduta il 30.3.2018, avendo accettato l'eredità di quest'ultima anche Parte_2
(vds. atto notarile di accettazione dell'eredità regolarmente prodotto agli atti), CP_3
sarà tenuta in proporzione della propria quota ereditaria, in quanto la deroga alla Parte_2 regola di cui all'art. 752 c.c. vale solo per i tributi erariali.
In considerazione della soccombenza reciproca, le spese vanno compensate integralmente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando: dichiara cessata la materia del contendere con riguardo alle somme richieste a titolo di canoni idrici fino al 31.12.2012; dichiara dovute da parte attrice, in proporzione alla propria quota ereditaria, le somme a tale titolo richieste per l'utenza 1677 e per l'utenza 10019 e successive al 31.5.2014;
dichiara dovute da parte attrice, in proporzione alla propria quota ereditaria, le somme a tale titolo richieste per l'utenza 17971 e successive all'1.1.2015; compensa integralmente le spese di lite.
Ragusa, 23/06/2025.
Il Giudice
dott. Giovanni Giampiccolo
pagina 4 di 4