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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 17/07/2025, n. 626 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 626 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Chiara Coppetta Calzavara alla udienza del
17/07/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale ex art. 429 c.p.c. e art. 127 bis c.p.c. nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2298/2024 RG ( porta riuniti
2299/24 RG e 2652/24 RG) avente ad oggetto: « opposizione decreto ingiuntivo: retribuzione responsabilità ex art. 29 d.lgs. 276/2003 »
TRA in persona del legale rappresentante pro tempore pro Parte_1 tempore - rappresentata e difesa dagli Avvocati BELLI MICHELE e RUFFO
FEDERICA ed elettivamente domiciliata in V.LE BERENINI, 4 43123 PARMA
- ricorrente/opponente
E
, e Controparte_1 CP_2 CP_3
– rappresentati e difesi dagli Avvocati PANI GAETANO
[...]
ALBERTO e PANI WALTER, e ed elettivamente domiciliati in CP_4
VIA SIDNEY SONNINO 147 09127 CAGLIARI,
-resistente
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ( RG 2298/24) depositato in data 06/11/2024 la società
ha proposto opposizione al d.i. ottenuto da Parte_1 CP_1
concludendo «Riunire i procedimenti di opposizione instaurati
[...] da avverso i decreti ingiuntivi tutti elencati al paragrafo B. del Parte_1 presente atto;
- previa fissazione dell'udienza di discussione ex art. 415 c.p.c.,
1 accertata l'inesistenza, per le ragioni di cui sopra, del diritto di credito vantato dal signor dichiarare nullo, illegittimo o come meglio, e per CP_1
l'effetto revocare, il decreto ingiuntivo opposto, emesso dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Venezia, D.I. n. 650/2024, R.G. n. 2126/2024; - comunque e in ogni caso, respingere le domande tutte proposte nei confronti della opponente in quanto infondate, non provate, illegittime o come meglio;
- In subordine, nella denegata ipotesi di conferma totale o parziale del decreto ingiuntivo opposto, e/o di condanna di a pagare qualsiasi Parte_1 somma al signor dichiarare e/o CP_1 Controparte_5 Controparte_6 tenute a manlevare e/o rimborsare da ogni e
[...] Parte_1 qualsivoglia pregiudizio e/o spesa che dovesse conseguire dal presente procedimento e dagli eventuali successivi e conseguenti procedimenti esecutivi, condannando e/o a rifondere Controparte_5 Controparte_6 di ogni e qualsiasi somma che dovesse da quest'ultima essere Pt_1 corrisposta al signor - con condanna alle spese, diritti ed CP_1 onorari, anche ex artt. 88 e 92 c.p.c.»
Nel costituirsi ha ribadito la fondatezza Controparte_1 della propria pretesa e concluso « previo rigetto dell'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto: A) Rigettare
l'opposizione formulata da controparte avverso il decreto ingiuntivo n.
650/2024 del Tribunale di Venezia, Sez. lavoro;
B) Accertare e dichiarare la fondatezza del credito azionato in via monitoria e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto ovvero, in subordine, condannare l'opponente al pagamento delle somme di cui al D.I. opposto ovvero della diversa somma ritenuta di giustizia, quantomeno secondo la misura prevista dal CCNL di riferimento (CISAL ANPIT) per l'inquadramento contrattualmente pattuito, il tutto oltre interessi fino all'effettivo soddisfo;
C) In ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. a favore dei sottoscritti legali che si dichiarano antistatari».
Con ricorso depositato sempre in data 6/11/2024 (RG 2299/24) la società ricorrente come sopra indicata ha opposto il d.i. ottenuto da
[...] concludendo « - Sospendere inaudita altera parte l'esecuzione CP_2
2 provvisoria concessa ex art. 642 c.p.c. del decreto ingiuntivo n.654/2024; -
Fissare udienza per confermare la sospensione già concessa inaudita altera parte o per sospendere l'esecuzione provvisoria concessa ex art. 642 c.p.c. del decreto ingiuntivo n.654/2024; - Riunire i procedimenti di opposizione instaurati da avverso i decreti ingiuntivi tutti elencati al Parte_1 paragrafo B. del presente atto;
- previa fissazione dell'udienza di discussione ex art. 415 c.p.c., accertata l'inesistenza, per le ragioni di cui sopra, del diritto di credito vantato dal signor dichiarare nullo, illegittimo o come CP_2 meglio, e per l'effetto revocare, il decreto ingiuntivo opposto, emesso dal
Giudice del Lavoro del Tribunale di Venezia, D.I. n. 654/2024, R.G. n.
2106/2024; - comunque e in ogni caso, respingere le domande tutte proposte nei confronti della opponente in quanto infondate, non provate, illegittime o come meglio;
- In subordine, nella denegata ipotesi di conferma totale o parziale del decreto ingiuntivo opposto, e/o di condanna di a Parte_1 pagare qualsiasi somma al signor dichiarare e/o CP_2 Controparte_5 tenute a manlevare e/o rimborsare da Controparte_6 Parte_1 ogni e qualsivoglia pregiudizio e/o spesa che dovesse conseguire dal presente procedimento e dagli eventuali successivi e conseguenti procedimenti esecutivi, condannando e/o a rifondere Controparte_5 Controparte_6 di ogni e qualsiasi somma che dovesse da quest'ultima essere Pt_1 corrisposta al signor - con condanna alle spese, diritti ed CP_2 onorari, anche ex artt. 88 e 92 c.p.c.»
Si è costituito ribadendo la fondatezza della propria CP_2 pretesa e chiedendo « A) Rigettare l'opposizione formulata da controparte avverso il decreto ingiuntivo n. 654/2024 del Tribunale di Venezia, Sez. lavoro;
B) Accertare e dichiarare la fondatezza del credito azionato in via monitoria e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto ovvero, in subordine, condannare l'opponente al pagamento delle somme di cui al D.I. opposto ovvero della diversa somma ritenuta di giustizia, quantomeno secondo la misura prevista dal CCNL di riferimento (CISAL ANPIT) per l'inquadramento contrattualmente pattuito, il tutto oltre interessi fino all'effettivo soddisfo;
C) In
3 ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. a favore dei sottoscritti legali che si dichiarano antistatari»
Con ricorso depositato in data 19/12/2024 (RG 2652/24) la medesima società ha proposto opposizione al d.i. ottenuto da Controparte_3 concludendo « Riunire i procedimenti di opposizione instaurati da
[...] avverso i decreti ingiuntivi tutti elencati al paragrafo B. del Parte_1 presente atto;
- previa fissazione dell'udienza di discussione ex art. 415 c.p.c., accertata l'inesistenza, per le ragioni di cui sopra, del diritto di credito vantato dal signor dichiarare nullo, illegittimo o come Controparte_3 meglio, e per l'effetto revocare, il decreto ingiuntivo opposto, emesso dal
Giudice del Lavoro del Tribunale di Venezia, D.I. n. 700/2024, R.G. n.
2046/2024; - comunque e in ogni caso, respingere le domande tutte proposte nei confronti della opponente in quanto infondate, non provate, illegittime o come meglio;
- Quindi condannare il signor e/o l'Avv. Controparte_3
Gaetano Pani – quale avvocato antistatario – alla restituzione degli importi corrisposti da in forza dell'esecutorietà del decreto ingiuntivo Parte_1 opposto;
- In subordine, nella denegata ipotesi di conferma totale o parziale del decreto ingiuntivo opposto, e/o di condanna di a pagare Parte_1 qualsiasi somma al signor e/o all'avv. Gaetano Pani Controparte_3 quale avvocato antistatario – previa condanna di questi ultimi alla restituzione a dell'eventuale maggior somma percepita in forza del Parte_1 pagamento di cui al punto I.5) del Fatto –, dichiarare e/o Controparte_5 [...] tenute a manlevare e/o rimborsare da ogni e Controparte_6 Parte_1 qualsivoglia pregiudizio e/o spesa che dovesse conseguire dal presente procedimento e dagli eventuali successivi e conseguenti procedimenti esecutivi, condannando e/o a rifondere Controparte_5 Controparte_6 di ogni e qualsiasi somma che dovesse risultare dovuta da Pt_1 quest'ultima al signor e/o all'Avv. Gaetano Pani;
- con Controparte_3 condanna alle spese, diritti ed onorari, anche ex artt. 88 e 92 c.p.c»
Si è costituito ribadendo la fondatezza Controparte_3 delle proprie pretese e concludendo «A) Rigettare l'opposizione formulata da controparte avverso il decreto ingiuntivo n. 700/2024 del Tribunale di Venezia,
4 Sez. lavoro;
B) Accertare e dichiarare la fondatezza del credito azionato in via monitoria e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto ovvero, in subordine, condannare l'opponente al pagamento delle somme di cui al D.I. opposto ovvero della diversa somma ritenuta di giustizia, quantomeno secondo la misura prevista dal CCNL di riferimento (CISAL ANPIT) per l'inquadramento contrattualmente pattuito, il tutto oltre interessi fino all'effettivo soddisfo;
C) In ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. a favore dei sottoscritti legali che si dichiarano antistatari»
Con le note autorizzate parte opponente ha concluso « conclusioni: - accertata l'inesistenza, per le ragioni di cui sopra, del diritto di credito vantato dai SI , e Parte_2 CP_2 CP_3
, dichiarare nullo, illegittimo o come meglio, e per l'effetto
[...] revocare, i decreti ingiuntivi opposti di cui in atto, emessi dal Giudice del
Lavoro del Tribunale di Venezia, D.I. n. 650/2024, 654/2024 e 700/2024; - comunque, e in ogni caso, respingere le domande tutte proposte nei confronti della opponente in quanto infondate, non provate, illegittime o come meglio;
- quindi condannare i SI , e Parte_2 CP_2
e/o l'Avv. Gaetano Pani – quale avvocato Controparte_3 antistatario – alla restituzione degli importi corrisposti da in Parte_1 forza dell'esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto;
- con condanna alle spese, diritti ed onorari, anche ex artt. 88 e 92 c.p.c».
Gli opposti hanno invece concluso « A) Rigettare le opposizioni formulate da controparte avverso i decreti ingiuntivi opposti n. 650/2024,
654/2024 e 700/2024; B) Accertare e dichiarare la fondatezza del credito azionato in via monitoria e, per l'effetto, confermare i decreti ingiuntivi opposti ovvero, in subordine, condannare l'opponente al pagamento delle somme di cui ai D.I. opposti ovvero della diversa somma ritenuta di giustizia, il tutto oltre interessi fino all'effettivo soddisfo;
C) In ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. a favore dei sottoscritti legali che si dichiarano antistatari».
5 Le società e pur indicate in Controparte_5 Controparte_6 ricorso non sono state citate e non se ne è chiesta la dichiarazione di contumacia.
La causa è stata istruita sulla scorta della documentazione prodotta dalle parti.
*** *** ***
1. , Controparte_1 CP_2 CP_3
hanno agito in sede monitoria esponendo tutti di essere stati
[...] assunti da con un contratto a tempo determinato e livello D1 Controparte_5 con la mansione di MANOVALE CCNL CONTRATTO APPLICATO CISAL
ANPIT e distaccati in favore di nel cantiere di Fusina Controparte_6
(VE), ove detta società aveva assunto l'incarico di subappaltatore della con sede legale in Parma che, a sua volta, era aggiudicataria Parte_1 dell'appalto indetto da ENEL Produzione S.p.A. per la “Realizzazione Nuova
Centrale Turbo Gas Enel Fusina (VE)” "Andrea Palladio"; di andare creditori della busta paga di luglio 2024; hanno agito nei confronti della datrice di lavoro e di tutti gli utilizzatori della prestazione ex art. 29 co. 2 d.lgs.
276/2003.
2. Ha proposto opposizione la sola la quale ha agito CP_7 anche in manleva nei confronti di e ma non li ha citati. La società CP_5 CP_6 contesta la fondatezza della pretesa dei ricorrenti quanto a: 1) inapplicabilità dell'art. 29 d.lgs. 276/2003; 2) inammissibilità della condanna alle spese per abuso del processo;
3) difetto di legittimazione passiva quanto agli emolumenti non aventi natura strettamente retributiva.
3. Ciò posto le opposizioni devono essere rigettate per le ragioni di seguito svolte
SULLA DOMANDA DI MANLEVA – DOMANDA C.D. TRASVERSALE –
CHIAMATA IN CAUSA
4. Preliminarmente deve rilevarsi che la società opponente ha concluso anche per la condanna in manleva nei confronti di e ma tali CP_5 CP_6 società non sono state citate e l'opponente non ha chiesto che fossero dichiarate contumaci.
6 5. Va comunque rilevato che la domanda c.d. trasversale svolta da uno dei convenuti nei confronti degli altri deve essere proposta con la forma della chiamata in causa del coevocato (Cass. 12662/2021) e, nel rito del lavoro, la chiamata in causa deve comunque essere autorizzata dal Giudice previo contraddittorio delle parti (vd Corte Cost. 67/2003).
6. La chiamata in causa, quanto alla domanda di manleva, non potrebbe essere autorizzata riguardando rapporti commerciali tra le parti resistenti che, esulando dai rapporti di cui all'art. 409 c.p.c., non sono soggette al rito del lavoro e l'accertamento della cui fondatezza ritarderebbe la definizione del giudizio sia per la necessità di chiamare in causa i coevocati, nemmeno costituiti (quindi con ogni rischio sul buon fine delle notifiche) sia per la necessità di affrontare questioni che non attengono al rapporto di lavoro ma ai rapporti commerciali, magari con necessità di complessa istruttoria a seguito delle difese dei chiamati in causa/coevi ( per esempio con necessità di CTU).
7. Non potrebbe nemmeno essere autorizzata la chiamata in causa per la domanda di regresso posto che questa ai sensi dell'art. 1299 c.c. presuppone l'intervenuto pagamento del debito.
RESPONSABILITA' EX ART. 29 D.LGS. 276/2003
8. A norma dell'art. 29, co. 2, d.lgs. 276/2003 ratione temporis vigente
«In caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento. Il committente che ha eseguito il pagamento è tenuto, ove previsto, ad assolvere gli obblighi del sostituto d'imposta ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e può esercitare l'azione di regresso nei confronti del coobbligato secondo le regole generali».
7 9. L'art. 30 d.lgs. 276/2003 a differenza dell'art. 29 d.lgs. 276/2003 non prevede ma nemmeno esclude una responsabilità solidale del distaccatario.
10. Tuttavia la S.C. ha statuito in riferimento alla responsabilità di cui all'art. 29 d.lgs. 276/2003 che «la stessa ratio dell'introduzione della responsabilità solidale del committente - evitare il rischio che i meccanismi di decentramento, e di dissociazione fra titolarità del contratto di lavoro e utilizzazione della prestazione, vadano a danno dei lavoratori utilizzati nell'esecuzione del contratto commerciale - non giustifica, come sottolineato dal Giudice delle leggi, una esclusione (che si porrebbe, altrimenti, in contrasto con il precetto dell'art. 3 Cost.) della predisposta garanzia nei confronti dei dipendenti del subfornitore, atteso che la tutela del soggetto che assicura un'attività lavorativa indiretta non può non estendersi a tutti i livelli del decentramento» (vd. Corte Cost. 254/2017 e Cass. n. 25172 del 08/10/2019).
11. Se dunque alla luce di una interpretazione estensiva e costituzionalmente orientata l'art. 29 del d.lgs. n. 276 del 2003, lungi dall'essere norma eccezionale, mira a disciplinare la responsabilità in tutte le ipotesi di dissociazione fra la titolarità del contratto di lavoro e l'utilizzazione della prestazione, assicurando in tal modo tutela omogenea a tutti quelli che svolgono attività lavorativa indiretta, qualunque sia il livello di decentramento deve affermarsi anche la responsabilità del distaccatario e del committente del distaccatario e di tutta la successiva filiera dell'appalto per i crediti retributivi maturati dal lavoratore del distaccante, trattandosi comunque di una ipotesi di dissociazione fra la titolarità del contratto di lavoro e l'utilizzazione della prestazione.
12. Tale interpretazione è pienamente condivisibile in quanto aderente all' attuale frammentazione dei processi produttivi con frequente dissociazione tra fruitore delle prestazioni lavorative e formale datore di lavoro.
13. Del resto, in tale direzione anche la Circolare n. 6 del 29 marzo
2018 dell' , secondo la quale la ratio della Controparte_8 sentenza 254/2017, ovvero la necessità di evitare il rischio che i meccanismi di decentramento e di dissociazione tra titolarità del contratto di lavoro e
8 fruizione della prestazione vadano a scapito dei lavoratori utilizzati, giustifica l' estensione del vincolo solidaristico anche al distacco.
14. Pertanto tale censura va rigettata.
INAMMISSIBILITA' liquidazione spese di lite - ILLEGITTIMO
FRAZIONAMENTO DEL CREDITO
15. In tema di frazionamento del credito, il principio in base al quale i diritti di credito che, oltre a fare capo ad un medesimo rapporto di durata tra le stesse parti, sono anche in proiezione iscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato o comunque fondati sul medesimo fatto costitutivo, non possono essere azionati in separati giudizi, a meno che il creditore non risulti titolare di un interesse oggettivamente valutabile al la tutela processuale frazionata, deve essere inteso con la duplice specificazione per cui: a)
l'espressione "medesimo rapporto di durata" va letta in senso storico/fenomenologico, con conseguente attribuzione ad essa del significato di relazione di fatto realizzatasi tra le parti nella concreta vicenda da cui deriva la controversia;
b) nell'espressione “medesimo fatto costitutivo”, l'aggettivo
“medesimo” va inteso come sinonimo di “analogo” e non di “identico”
(Dunque. Sez. 2, n. 24168 del 08/08/2023), deve dunque escludersi che possa configurarsi un'ipotesi di abusivo frazionamento del credito nel caso, quale quello in esame, nel quale più lavoratori agiscano per crediti retributivi nei confronti del medesimo datore di lavoro, trattandosi di diversi rapporti di lavoro, unificati solo dalla contemporaneità delle azioni e dal fatto che i lavoratori sono difesi dai medesimi legali.
16. Né ricorre una fattispecie analoga a quella oggetto della sentenza citata da parte opponente (Cass., 10634/10), in cui l'azione per equa riparazione era stata condotta partitamente da singoli soggetti a fronte di una precedente azione collettiva.
17. Pertanto anche tale censura va rigettata.
EMOLUMENTI RIENTRANTI NELLA GARANZIA EX ART. 29 CIT.
18. I lavoratori hanno agito per il pagamento della busta paga di luglio
2024.
9 19. Quanto a e a i decreti Parte_2 CP_2 ingiuntivi sono stati concessi con esclusione di ferie e permessi non goduti;
quanto a con esclusione dei permessi non goduti e Trasferta Italia.
20. Quanto a (D.I. n. 650/2024) e a Parte_2 [...]
(D.I. n. 654/2024) la società opponente lamenta che non rientrano CP_2 nella responsabilità solidale le voci “trasferta Italia”, quota TFR dell'anno ed esonero IVS DL 115/2022; quanto ad (D.I. n. Controparte_3
700/2024) le voci Trasferta Italia, quota TFR dell'anno e premio di risultato.
21. L'art. 29 d.lgs. 276/2003 è effettivamente limitato agli emolumenti di natura strettamente retributiva ( Cass. L., 28517/2019; Cass. L., 23303/19) con esclusione pertanto dell' indennità sostitutiva ferie e dei permessi non goduti
(Cass. 15958/2021 che richiama . Cass. 16/7/1992 n. 8627, Cass. 13/3/1997 n.
2231, Cass. 29/8/1997 n. 8212, v. anche Cass. 24/12/1997 n. 13039, Cass.
7/3/2002 n. 3298), con esclusione dell'indennità sostitutiva del preavviso
(Cass. 8717/1990, 7109/1990, 4081/1990; in senso contrario Cass. n.
27140/2024 alla quale questa sezione allo stato non intende aderire in quanto fondata sul rilievo della «natura indennitaria e retributiva e non risarcitoria» dell'indennità di preavviso mentre la costante giurisprudenza di legittimità fa riferimento alla nozione di «natura strettamente retributiva» e quindi con esclusione di quegli emolumenti che hanno una componente anche indennitaria o risarcitoria), con inclusione, invece, dei ROL per riduzione orario di lavoro (Cass. L., 10354/2016).
22. Dalla responsabilità ex art. 29 d.lgs. 276/2003 è altresì escluso il pagamento di retribuzioni non corrisposte per l'unilaterale sospensione del rapporto. In tal senso si veda infatti ex plurimis Cass. L., 28517/2019 «in tema di responsabilità solidale del committente con l'appaltatore di servizi, la locuzione "trattamenti retributivi", contenuta nell'art. 29, comma 2, del d.lgs.
n. 276 del 2003, deve essere interpretata in maniera rigorosa, nel senso della natura strettamente retributiva degli emolumenti che il datore di lavoro risulti tenuto a corrispondere ai propri dipendenti, con conseguente esclusione delle somme liquidate a titolo di risarcimento del danno per illegittima unilaterale riduzione dell'orario lavorativo da parte del datore di lavoro».
10 23. Il committente inoltre risponde solamente per i crediti maturati in relazione al periodo del rapporto di lavoro coinvolto dall'appalto ed in particolare della sola quota parte di maturato dal lavoratore nell'ambito Pt_3 dello specifico appalto (Cass, Lav. 444/2019).
24. Ciò posto le censure non debbono essere accolte in quanto:
-se è vero che in via generale l'indennità di trasferta ha natura anche indennitaria, tuttavia nel caso in esame è evidente che si tratta di retribuzione in quanto per tutti e tre i lavoratori l'assunzione presso è Controparte_5 coincisa con il distacco presso nel cantiere di Fusina Controparte_6
(VE) in appalto di a sua volta in appalto di ENEL Produzione Parte_1
S.p.A.; dunque alcuna trasferta hanno compiuto i lavoratori e l'indennità in parola si risolve in un aumento di retribuzione;
- il TFR ha natura pacificamente retributiva ed è integralmente dovuto in quanto tutti e tre i lavoratori hanno operato alle dipendenze di solo ed CP_5 esclusivamente nel distacco e poi nell'appalto in parola, quindi il periodo in cui è maturato il TFR coincide con il distacco in parola;
-il premio di risultato ha chiaramente natura retributiva costituendo un incentivo retributivo;
-quanto all'esonero IVS come ben chiarito dalla stessa opponente, previsto dal DL 115/2022, è un esonero contributivo a favore dei lavoratori che percepiscono una retribuzione inferiore a determinate soglie individuate dalla citata normativa, e, dunque, concretandosi in un aumento della retribuzione, ha natura retributiva.
25. Dunque l'opposizione va rigettata e i decreti ingiuntivi integralmente confermati, con la precisazione che deve darsi atto degli intervenuti pagamenti ma dell'insussistenza del diritto alla ripetizione.
SPESE DI LITE
26. Le spese di lite della presente fase seguono la soccombenza e vengono liquidate - come in dispositivo - avuto riguardo ai valori medi previsti dal DM 55/2014 e DM 147/2022 (quest'ultimo applicabile ex art. 6 alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore ovvero il 23/10/2022), per le controversie di lavoro € 5200-26.000 ridotto ex
11 art. 4, comma 1, penultimo e ultimo periodo, DM cit., tenuto conto del valore effettivo della controversia, che non è stata svolta attività istruttoria, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate (semplici), dei contrasti giurisprudenziali (non sussistenti). Tale importo dovrà essere ridotto del 30% (essendo le posizione identiche in fatto ed in diritto) e aumentato del
30% per ogni ricorrente oltre il primo (vd. Cass. Sez. 3, 17/04/2024, n.
10367).
P.Q.M.
Il giudice definitivamente pronunciando così provvede:
1) Rigetta le opposizioni, conferma i decreti ingiuntivi opposti e dato atto dell'intervenuto pagamento, dichiara che non sussiste il diritto alla ripetizione;
2) Condanna l'opponente alla rifusione delle spese di lite in favore degli opposti che liquida per compensi di avvocato € 2.400,00 – 30%
+ 30% per ogni ricorrente oltre al primo, oltre rimborso forfettario del 15%,
IVA e CPA, come per legge, con distrazione in favore dei procuratori degli opposti dichiaratisi anticipatari.
Venezia, all'udienza del 17/07/2025
Il Giudice
Dott.ssa Chiara Coppetta Calzavara
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