Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 08/07/1983, n. 4626
CASS
Sentenza 8 luglio 1983

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Nell'accertare l'effettiva volontà delle parti, a norma dell'art. 1362, primo comma, cod. civ., il giudice deve considerare anzitutto il significato letterale delle parole adoperate e, quando tale significato appare univoco, secondo le regole del linguaggio corrente, non gli è consentito il ricorso ad altri mezzi sussidiari d'interpretazione. L'individuazione di tale effettiva volontà dei contraenti, che va desunta dal contesto dell'atto, è attribuita esclusivamente al giudice del merito, il convincimento del quale non è sindacabile in Sede di legittimità, se sostenuto dall'osservanza di criteri logici e dei canoni legali di ermeneutica. (nella specie, la sentenza impugnata - confermata dalla S.C. - aveva interpretato il provvedimento 26 luglio 1947 dell'azienda comunale elettricità gas ed acqua di Trieste nel senso dell'impossibilità di includere nel coacervo degli elementi per la Determinazione della cosiddetta "indennità compenso prodotti" anche il consumo di energia elettrica per applicazioni domestiche). ( V 6566/81, mass n 417409; ( Conf 4294/81, mass n 414979).*

La funzione dell'"equità" richiamata dall'art. 1374 cod. civ. - in forza del quale "il contratto obbliga le parti non solo a quanto è nel medesimo espresso, ma anche a tutte le conseguenze che ne derivano secondo la legge, o in Mancanza, secondo gli Usi e l'equità" - è puramente suppletiva, nel senso che colma le lacune non coperte dagli Usi o da altre legittime fonti, ma non è un canone interpretativo del contratto già completo in tutti i suoi elementi.*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 08/07/1983, n. 4626
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4626
    Data del deposito : 8 luglio 1983

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