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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 16/09/2025, n. 1517 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1517 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
N. 1151/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente Rel. dott. Serafina Aceto Giudice dott. Isabella Messina Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1151/2025 V.G. promossa da:
elettivamente domiciliata in CORSO GALILEO FERRARIS N.70 10129 Parte_1 TORINO presso lo studio dell'avv. MARISA NAPOLI che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
elettivamente domiciliato in CORSO GALILEO FERRARIS N.71 10129 Controparte_1 TORINO presso lo studio dell'avv. LAURA PROIETTI che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio concordatario in Parte_1 Controparte_1 Torino il 18/05/2013.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Torino (atto n. 2 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2013).
pagina 1 di 5 Dal matrimonio sono nati i figli: il 08/08/2011, il 05/07/2014 e , il Per_1 Per_2 Per_3
11/09/2017.
Con ricorso depositato il 22/01/2025 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e . Parte_1 Controparte_1
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE che:
1)la casa coniugale è assegnata alla moglie, la quale ivi vivrà stabilmente con i figli salvo quanto previsto ai successivi punti 3 e 4.
DA' ATTO che:
2) il marito si è già allontanato dall'abitazione coniugale.
3) la quota di comproprietà della moglie della casa coniugale e dell'annessa cantina sarà trasferita al marito al prezzo di € 60.000,00. Il trasferimento di proprietà avverrà con rogito notarile da stipularsi entro due anni dalla data di deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio, oppure successivamente, purché la moglie abbia in corso con il proprio datore di lavoro un contratto di impiego a tempo indeterminato (in assenza del quale il marito non potrà pretendere, e la moglie potrà legittimamente rifiutare, di trasferire la proprietà).
Contestualmente al rogito, il marito verserà alla moglie il prezzo di acquisto di
€ 60.000,00.
pagina 2 di 5 4) e figli rimarranno nella casa coniugale finché la moglie avrà Pt_2 acquistato un nuovo appartamento e lo stesso sia adatto per essere abitato (con lavori di ristrutturazione completati e comprensivo di arredo), anche se ciò si verificherà in data successiva al rogito oppure in data successiva allo scadere dei due anni di cui sopra.
5) A decorrere dalla data in cui moglie e figli lasceranno la casa coniugale, il marito si accollerà il 100% del mutuo residuo e provvederà, quindi, a pagare integralmente le rate residue fino all'estinzione.
6) Il c/c bancario sul quale oggi vengono addebitate le rate del mutuo sarà estinto quando moglie e figli avranno lasciato la casa familiare.
7) A decorrere dalla data di deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio, il marito si è accollato la totalità delle spese di straordinaria amministrazione della casa coniugale con annessa cantina.
Considerato che l'autorimessa in comproprietà sita in Torino, Via Pianezza 176-
178 e 180, è stata venduta come sopra specificato, il marito si impegna a estinguere, sollevando la moglie da ogni obbligo: la parte di mutuo eventualmente tuttora in essere relativa al garage;
i debiti ad oggi esistenti per spese condominiali;
entro due anni dal deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio, il finanziamento contratto con la società Findomestic per il quale la signora ha prestato fideiussione. Pt_1
DISPONE che:
8) i figli vengano affidati ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente e residenza anagrafica presso l'abitazione della madre e facoltà per il padre di vederli e tenerli con sé:
o a weekend alternati, dal venerdì sera alla domenica alle ore 19;
o nella settimana in cui nel weekend staranno con lui, dal mercoledì alle ore 19 del giorno successivo;
o nella settimana in cui nel weekend staranno con la madre, dal mercoledì alle ore 19 del venerdì;
o durante le vacanze scolastiche natalizie: ad anni alterni, dal mattino del
25 al mattino del 31 dicembre, oppure dal mattino del 31 dicembre al pagina 3 di 5 mattino del 6 gennaio;
o durante le vacanze scolastiche pasquali: ad anni alterni, i primi tre giorni di vacanza oppure gli ultimi tre giorni;
o durante le vacanze scolastiche estive: 15 giorni anche non consecutivi;
o eventuali altre festività e “ponti”: alternati nel corso di ogni anno;
o inoltre, il padre vedrà i bambini tutti i giorni in cui la madre lavorerà: il padre si recherà alle ore 6,00 presso la casa della madre per ivi stare con i bambini, che saranno poi accompagnati a scuola dal padre o dal nonno paterno.
9) ciascun genitore provvederà al mantenimento ordinario dei figli per il periodo in cui li avrà con sé, con il proprio patrimonio. Inoltre, il padre verserà alla madre, entro il giorno 23 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario alle coordinate
[...]CC0012653904, a titolo di contributo al mantenimento dei figli:
-la somma mensile complessiva di € 300,00 (€ 100,00 per ciascun figlio) per un anno solare a decorrere dalla data di deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio, dopodiché verserà la somma mensile complessiva di € 600,00 (€ 200,00 per ciascun figlio) rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT.
- o la somma pari al 100% dell'Assegno Unico fintanto che madre e figli resteranno nella casa coniugale. Dal momento in cui la lasceranno, i tre figli (oggi carico del padre) saranno dichiarati, ai fini fiscali, a carico della madre e l'Assegno Unico sarà così distribuito: 60% alla madre e 40% al padre.
10) Inoltre, il padre sosterrà il 100% dei costi per l'attività sportiva (calcio) di ogni figlio;
11) Ciascun genitore contribuirà, nella misura del 50%, alle spese straordinarie, mediche, scolastiche ed extrascolastiche, compresa la mensa scolastica, concordate e documentate, necessarie o urgenti, e invierà il rendiconto entro il giorno 20 di ogni mese, con i relativi giustificativi, all'altro genitore, il quale procederà al rimborso entro 15 giorni dalla richiesta a mezzo bonifico bancario (alle coordinate [...]CC0012653904 per quanto riguarda il conto corrente intestato alla madre e [...]
pagina 4 di 5 per quanto riguarda il conto corrente intestato al padre.
12) Con riferimento alle spese ordinarie e straordinarie di cui ai punti precedenti,
i coniugi dichiarano di conoscere il Protocollo siglato dal Tribunale di Torino con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino 15/3/2016 e ad esso fanno espresso riferimento, consapevoli che, salvo diversa previsione, tale protocollo si intenderà richiamato dal Giudice nel proprio provvedimento.
DA' ATTO che:
13) Entrambi i ricorrenti riconoscono di avere provveduto in pari misura, fino alla data del ricorso introduttivo del presente giudizio, al mantenimento dei figli e alle spese ordinarie e straordinarie relative ai medesimi, per cui nulla pretendono l'uno dall'altro.
14) I coniugi danno atto di essere economicamente autosufficienti e, quindi, di rinunciare all'assegno di mantenimento l'uno nei confronti dell'altro.
15) I coniugi dichiarano che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto nel ricorso introduttivo del presente giudizio e per le ragioni nello stesso specificate, non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro per qualsiasi altro titolo, ragione o causa.
16) I coniugi esprimono il loro consenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto;
i coniugi si impegnano a rimettere eventuali querele eventualmente proposte oggetto di procedimenti penali tuttora pendenti.
NULLA SULLE SPESE.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
12/09/2025.
Il Presidente rel/est.
Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente Rel. dott. Serafina Aceto Giudice dott. Isabella Messina Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1151/2025 V.G. promossa da:
elettivamente domiciliata in CORSO GALILEO FERRARIS N.70 10129 Parte_1 TORINO presso lo studio dell'avv. MARISA NAPOLI che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
elettivamente domiciliato in CORSO GALILEO FERRARIS N.71 10129 Controparte_1 TORINO presso lo studio dell'avv. LAURA PROIETTI che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio concordatario in Parte_1 Controparte_1 Torino il 18/05/2013.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Torino (atto n. 2 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2013).
pagina 1 di 5 Dal matrimonio sono nati i figli: il 08/08/2011, il 05/07/2014 e , il Per_1 Per_2 Per_3
11/09/2017.
Con ricorso depositato il 22/01/2025 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e . Parte_1 Controparte_1
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE che:
1)la casa coniugale è assegnata alla moglie, la quale ivi vivrà stabilmente con i figli salvo quanto previsto ai successivi punti 3 e 4.
DA' ATTO che:
2) il marito si è già allontanato dall'abitazione coniugale.
3) la quota di comproprietà della moglie della casa coniugale e dell'annessa cantina sarà trasferita al marito al prezzo di € 60.000,00. Il trasferimento di proprietà avverrà con rogito notarile da stipularsi entro due anni dalla data di deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio, oppure successivamente, purché la moglie abbia in corso con il proprio datore di lavoro un contratto di impiego a tempo indeterminato (in assenza del quale il marito non potrà pretendere, e la moglie potrà legittimamente rifiutare, di trasferire la proprietà).
Contestualmente al rogito, il marito verserà alla moglie il prezzo di acquisto di
€ 60.000,00.
pagina 2 di 5 4) e figli rimarranno nella casa coniugale finché la moglie avrà Pt_2 acquistato un nuovo appartamento e lo stesso sia adatto per essere abitato (con lavori di ristrutturazione completati e comprensivo di arredo), anche se ciò si verificherà in data successiva al rogito oppure in data successiva allo scadere dei due anni di cui sopra.
5) A decorrere dalla data in cui moglie e figli lasceranno la casa coniugale, il marito si accollerà il 100% del mutuo residuo e provvederà, quindi, a pagare integralmente le rate residue fino all'estinzione.
6) Il c/c bancario sul quale oggi vengono addebitate le rate del mutuo sarà estinto quando moglie e figli avranno lasciato la casa familiare.
7) A decorrere dalla data di deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio, il marito si è accollato la totalità delle spese di straordinaria amministrazione della casa coniugale con annessa cantina.
Considerato che l'autorimessa in comproprietà sita in Torino, Via Pianezza 176-
178 e 180, è stata venduta come sopra specificato, il marito si impegna a estinguere, sollevando la moglie da ogni obbligo: la parte di mutuo eventualmente tuttora in essere relativa al garage;
i debiti ad oggi esistenti per spese condominiali;
entro due anni dal deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio, il finanziamento contratto con la società Findomestic per il quale la signora ha prestato fideiussione. Pt_1
DISPONE che:
8) i figli vengano affidati ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente e residenza anagrafica presso l'abitazione della madre e facoltà per il padre di vederli e tenerli con sé:
o a weekend alternati, dal venerdì sera alla domenica alle ore 19;
o nella settimana in cui nel weekend staranno con lui, dal mercoledì alle ore 19 del giorno successivo;
o nella settimana in cui nel weekend staranno con la madre, dal mercoledì alle ore 19 del venerdì;
o durante le vacanze scolastiche natalizie: ad anni alterni, dal mattino del
25 al mattino del 31 dicembre, oppure dal mattino del 31 dicembre al pagina 3 di 5 mattino del 6 gennaio;
o durante le vacanze scolastiche pasquali: ad anni alterni, i primi tre giorni di vacanza oppure gli ultimi tre giorni;
o durante le vacanze scolastiche estive: 15 giorni anche non consecutivi;
o eventuali altre festività e “ponti”: alternati nel corso di ogni anno;
o inoltre, il padre vedrà i bambini tutti i giorni in cui la madre lavorerà: il padre si recherà alle ore 6,00 presso la casa della madre per ivi stare con i bambini, che saranno poi accompagnati a scuola dal padre o dal nonno paterno.
9) ciascun genitore provvederà al mantenimento ordinario dei figli per il periodo in cui li avrà con sé, con il proprio patrimonio. Inoltre, il padre verserà alla madre, entro il giorno 23 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario alle coordinate
[...]CC0012653904, a titolo di contributo al mantenimento dei figli:
-la somma mensile complessiva di € 300,00 (€ 100,00 per ciascun figlio) per un anno solare a decorrere dalla data di deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio, dopodiché verserà la somma mensile complessiva di € 600,00 (€ 200,00 per ciascun figlio) rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT.
- o la somma pari al 100% dell'Assegno Unico fintanto che madre e figli resteranno nella casa coniugale. Dal momento in cui la lasceranno, i tre figli (oggi carico del padre) saranno dichiarati, ai fini fiscali, a carico della madre e l'Assegno Unico sarà così distribuito: 60% alla madre e 40% al padre.
10) Inoltre, il padre sosterrà il 100% dei costi per l'attività sportiva (calcio) di ogni figlio;
11) Ciascun genitore contribuirà, nella misura del 50%, alle spese straordinarie, mediche, scolastiche ed extrascolastiche, compresa la mensa scolastica, concordate e documentate, necessarie o urgenti, e invierà il rendiconto entro il giorno 20 di ogni mese, con i relativi giustificativi, all'altro genitore, il quale procederà al rimborso entro 15 giorni dalla richiesta a mezzo bonifico bancario (alle coordinate [...]CC0012653904 per quanto riguarda il conto corrente intestato alla madre e [...]
pagina 4 di 5 per quanto riguarda il conto corrente intestato al padre.
12) Con riferimento alle spese ordinarie e straordinarie di cui ai punti precedenti,
i coniugi dichiarano di conoscere il Protocollo siglato dal Tribunale di Torino con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino 15/3/2016 e ad esso fanno espresso riferimento, consapevoli che, salvo diversa previsione, tale protocollo si intenderà richiamato dal Giudice nel proprio provvedimento.
DA' ATTO che:
13) Entrambi i ricorrenti riconoscono di avere provveduto in pari misura, fino alla data del ricorso introduttivo del presente giudizio, al mantenimento dei figli e alle spese ordinarie e straordinarie relative ai medesimi, per cui nulla pretendono l'uno dall'altro.
14) I coniugi danno atto di essere economicamente autosufficienti e, quindi, di rinunciare all'assegno di mantenimento l'uno nei confronti dell'altro.
15) I coniugi dichiarano che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto nel ricorso introduttivo del presente giudizio e per le ragioni nello stesso specificate, non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro per qualsiasi altro titolo, ragione o causa.
16) I coniugi esprimono il loro consenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto;
i coniugi si impegnano a rimettere eventuali querele eventualmente proposte oggetto di procedimenti penali tuttora pendenti.
NULLA SULLE SPESE.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
12/09/2025.
Il Presidente rel/est.
Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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