Sentenza 2 ottobre 2023
Sentenza 25 ottobre 2023
Decreto cautelare 14 dicembre 2023
Ordinanza cautelare 12 gennaio 2024
Rigetto
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 18/03/2025, n. 2214 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2214 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02214/2025REG.PROV.COLL.
N. 09737/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9737 del 2023, proposto da
Associazione Radio Voce nel Deserto - ODV, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Teresa Billiani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Radio Birikina s.r.l., Radio Sorriso s.r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentate e difese dall'avvocato Gianluca Barneschi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Panama, 77;
Ministero delle Imprese e del Made in Italy, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta) n. 14491/2023, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Radio Birikina s.r.l. e Radio Sorriso s.r.l. e del Ministero delle Imprese e del Made in Italy;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 marzo 2025 la Cons. Gudrun Agostini e uditi per le parti gli avvocati Teresa Billiani e Gianluca Barneschi;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Radio Voce nel Deserto impugna la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, (Sezione Quarta) n. 14491/2023 che ha accolto il ricorso proposto dalle società Radio Birikina s.r.l. e Radio Sorriso s.r.l. per l’annullamento dei seguenti atti e provvedimenti:
(i) nota del 27.5.2015 del Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione Generale per i Servizi di Comunicazione Elettronica, di Radiodiffusione e Postali, affermante la legittimità dell’impianto di Radio Voce nel Deserto, modulante frequenza 92,200 MHz, avendo la stessa ottenuto autorizzazione alla prosecuzione della propria attività;
(ii) nota del 9.9.2002 del Ministero delle Comunicazioni – D.G. Concessioni e Autorizzazioni, di comunicazione dell’esito positivo della verifica del possesso dei requisiti previsti per la prosecuzione dell’attività di radiodiffusione sonora ei sensi della Legge n. 66 del 2001 (conosciuto dalle ricorrenti in quanto richiamato nel terzo atto oggetto di causa), nella parte in cui viene legittimata l’attività di frequenza 92,200 (ovvero 92,100) MHz modulata dalla postazione sita in IA di Aviano (PN);
(iii) nota di data 8.5.2015 del Ministero dello Sviluppo Economico – D.G. - Ispettorato Territoriale Friuli Venezia Giulia con cui si comunica che l’emittente Radio Voce nel Deserto, in riscontro alla richiesta di chiarimento, ha dichiarato di considerarsi autorizzata a irradiare i propri programmi radiofonici sulla frequenza 92,100 MHz dall’impianto essendole stato riconosciuto il possesso dei requisiti previsti dalla Legge 66/2001 e che tale nota è stata inoltrata alla D.G. per i Servizi di Comunicazione Elettronica di Radiodiffusione per le valutazioni di competenza;
(iv) nota del 3.6.2015 del Ministero dello Sviluppo Economico - D.G. per la Pianificazione e la Gestione dello Spettro Radioelettrico – Divisione IV – Assegnazione frequenze per la radiodiffusione sonora e televisiva pubblica e privata, comunicante di non ravvedere “ nella questione in evidenza, alcuna linea d’azione che veda la scrivente D.G. direttamente coinvolta ”.
2. Le società Radio Birikina s.r.l. e Radio Sorriso s.r.l, lamentando di subire interferenze nelle loro emittenti modulanti frequenza 92 MHz (in località Pedrosa), 92,200 MHz (comune di Valdobbiadene), 91,900 MHz (in località Cima Forcella Rubbio) e 91.800 MHz (in località Col Gaiardin) a causa delle trasmissioni modulate in frequenza 92,100 MHz da località IA (PN) dalla emittente dell’associazione Radio Voce nel Deserto, si sono rivolte al T.A.R. Lazio per avversare le sopra riportate note con cui il Ministero in esito ad un’istruttoria (avviata su diffida e atto di significazione delle ricorrenti che miravano alla chiusura dell’impianto in esito ad un pregresso contenzioso) ha confermato che l’impianto sito in Aviano-IA (PN) originariamente censito su frequenza 92,200 MHz, ma operante su frequenza 92,100 MHz in forza dell’autorizzazione del 20.5.1996, è da considerarsi legittimo e che non si deve procedere alla chiusura dello stesso.
3. Il provvedimento del Ministero dello Sviluppo Economico del 2015, oggetto della odierna impugnazione, per quanto rilevi ai fini dell’appello, riporta la seguente motivazione “ Radio Voce nel Deserto, legittimata non solo dalle ordinanze cautelaci ma anche dal provvedimento autorizzatorio ex legge n. 66/2001, esercisce in via esclusiva gli impianti in questione da ormai 20 anni (la concessione era stata ottenuta nel 1994). A nulla valendo che il ricorso è stato dichiarato improcedibile per carenza dell'interesse ad agire (Tar Lazio sent. n.6782/2014), in quanto sulla base di quanto esposto l'improcedibilità non è idonea a caducare uno stato di fatto consolidatosi nel tempo e legittimato dalla stessa Amministrazione. Sebbene il TAR Lazio abbia dichiarato l'improcedibilità del ricorso, ciò non condiziona gli effetti irreversibili della legge n.66/2001 che ha legittimato situazioni di fatto esistenti anche sulla sola base di sospensive. Effetti che non possono certamente dopo 20 anni essere cancellati, a garanzia dei principi cardine del nostro ordinamento come quelli della certezza delle situazioni giuridiche soggettive e del legittimo affidamento, ingenerato nel caso di specie nell'emittente Radio Voce nel. Deserto ”.
4. Non avendo ottenuto l’auspicata collaborazione per la risoluzione dei problemi di interferenza e ritenendo “abusiva” l’attività trasmissiva dell’Associazione Radio Voce nel Deserto sulla frequenza modulata da IA le società appellate hanno interposto ricorso al TA.R. per il Lazio deducendo, con la formulazione di cinque motivi di ricorso eccesso di potere, carenza dei presupposti, violazione dell’art. 1 della L. 66/2001, violazione dell’art. 28 del d.lgs. 177/2005, violazione degli artt. 1, 3, 6 e 21 della L. 241/1990 per mancato contraddittorio e violazione dell’art. 97 della Cost.; è stata proposta anche domanda risarcitoria con riserva di quantificazione dei danni subiti in corso di causa.
5. All’esito del giudizio, il T.A.R. con l’appellata sentenza ritenendo fondati tutti i motivi ha accolto il ricorso con riguardo alla domanda di annullamento; ha invece respinto la domanda risarcitoria ritenendola troppo generica.
6. Ne è seguito l’odierno ricorso in appello contenente anche richiesta cautelare ex art. 55 cod. proc. amm., affidato ai seguenti motivi di impugnazione:
I. “ Error in iudicando: violazione e/o falsa applicazione di legge, art. 1, comma 3, D.L. 407/1992 convertito con modificazioni nella legge 482/1992 ”;
II. “ Error in iudicando: violazione e falsa applicazione della legge n. 66/2001 ”;
III. “ Error in iudicando: erronea valutazione dei fatti – violazione di legge – difetto di istruttoria e lesione del principio del giusto procedimento ”;
IV. “ Error in iudicando: violazione di legge e/o eccesso di potere per travisamento dei fatti ”;
In punto di fatto l’appellante, per quanto rilevi in questa sede, ha ulteriormente specificato che:
- l’associazione opera senza scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento a favore di terzi dell’attività di radio diffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell’art. 16, co. 5 della legge 223 del 1990 avendo la stessa inoltrato, nei termini di legge, al Ministero la domanda di concessione con allegata comunicazione ex art. 32, co. 3;
- con contratto del 25.06.1993 ha acquistato l’azienda radiofonica della “ Canale 55 soc. coop. a r.l. ”, operante tra l’altro, con l’impianto di trasmissione in località IA, in frequenza 92,200 Mhz;
- la Canale 55 Soc. coop a.r.l. pochi mesi prima aveva a sua volta acquistato da “ RTCV S.a. r.l. ” il complesso aziendale, con atto di cessione di azienda in data 23.04.1993;
- nel 1994 Radio Voce nel Deserto ha ottenuto con D.M. prot. n. 907190 del 7.3.1994 la concessione per la radiodiffusione sonora a carattere comunitario in ambito locale;
- con nota del 14.8.1997 l’Ispettorato Friuli Venezia Giulia ha autorizzato in via definitiva il passaggio dell’impianto in località IA dalla frequenza 92,200 Mhz a 92,100 Mhz che in precedenza era stato autorizzato in via sperimentale a “RTCV” a causa delle interferenze provocate al segnale Rai;
- dalla data dell’emanazione del decreto di concessione (7.3.1994) ad oggi ha esercito tutti gli impianti continuativamente e senza interruzioni;
- inaspettatamente in data 21.6.1997 ha ricevuto dal Ministero l’atto datato 16.6.1997 prot. n. DGCA/5/1/907190 con il quale si comunicava l’avvio del procedimento di modifica dell’allegato A del sopracitato decreto di concessione 7.3.1994, con il depennamento di tutti gli impianti acquistati dalla Canale 55 soc. coop. a rl in quanto la stessa sarebbe stata un soggetto non concessionario e quindi non autorizzato alla vendita di rami di azienda (in realtà la Canale 55 soc. coop. a rl era regolarmente subentrata a seguito di atto pubblico di cessione di azienda in data 23.04.1993 alla R.T.C.V. srl, che aveva presentato domanda di concessione);
- ancora più inaspettatamente ha ricevuto il provvedimento 1.8.1997 prot. n. III/5612 con il quale il Direttore dell’Ispettorato comunicava che gli impianti de quibus dovevano essere considerati depennati dal decreto di concessione e pertanto spenti entro cinque giorni dal ricevimento di detto provvedimento con il preavviso che ove non ottemperato si sarebbe proceduto ai termini di legge;
- per opporsi a questi atti sono poi seguiti i due ricorsi al Tar Lazio che non ha più avuto interesse di coltivare ulteriormente dopo l’intervento delle varie autorizzazioni amministrative del 2002 e 2011.
7. Si sono costituiti in giudizio di appello, in data 13.12.2023, le società Radio Birikina s.r.l. e Radio Sorriso s.r.l. eccependo la mancata notifica del ricorso al Ministero per essere stato utilizzato un indirizzo pec non valido; si sono opposte all’accoglimento dell’istanza di sospensione e nel merito hanno insistito nella infondatezza del ricorso.
8. Con decreto cautelare 5021/2023 il Presidente della Sezione, ritenendo sussistere i presupposti dell’estrema gravità e urgenza ha concesso la sospensione fino all’udienza cautelare ritenendo opportuno mantenere la res adhuc integra;
9. In data 8.1.2024 la ricorrente ha rinnovato la notifica al Ministero delle Imprese e del Made in Italy che si è costituito in giudizio con atto di stile in data 29.1.2024;
10. Con ordinanza n. 44/2024, assunta nella camera di consiglio in data 11.1.2024, il Collegio ha respinto l’istanza di sospensione degli effetti della sentenza in quanto “ ad un giudizio sommario proprio della presente fase cautelare, i motivi di appello non appaiono idonei a sovvertire la decisione impugnata, tenuto conto dei precedenti provvedimenti di spegnimento e di depennamento a suo tempo emessi a carico dell’appellante e dell’esito dei giudizi aventi ad oggetto tali provvedimenti”.
11. Nei termini di rito le appellate hanno depositato una memoria difensiva e la parte appellante ha depositato memoria di replica.
12. All’udienza pubblica del 13 marzo 2025 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
1. Preliminarmente si dà atto che è stata tempestivamente rinnovata la notifica del ricorso al Ministero il quale si è costituito in giudizio e pertanto è possibile procedere all’esame del merito.
2. Ancora in rito si rileva che l’associazione appellante nei termini previsti dall’art. 73, comma 1 cod. proc. amm. non ha depositato una memoria difensiva ma soltanto una replica il cui oggetto, invero, come hanno evidenziato le appellate in udienza, non è contenuta nei limiti della funzione di contrasto alle difese svolte nelle memorie ex art. 73, comma 1 c.p.a. delle controparti ma rappresenta attività difensiva vera e propria in quanto contiene nuove deduzioni come tali non ammissibili al di fuori del termine perentorio previsto dall’art. 73 c.p.a. In adesione ai precedenti di questo Consiglio (ex plurimis Sez. II 30 settembre 2019, n. 6534, Sez. IV 4 marzo 2025, n. 1814) va quindi dichiarata inammissibile la replica della ricorrente, depositata il 20 febbraio 2025, che contiene difese, tra cui anche quelle sulle vicende relative al ricorso sub R.G. 2453/2024 T.a.r. Lazio, che avrebbero dovuto essere svolte nel rispetto dei termini di rito.
3. Può quindi passarsi all’esame dei motivi di ricorso.
3.1. Con il primo motivo di impugnazione la appellante deduce l’erroneità del provvedimento della Direzione Generale per le Concessioni e Autorizzazioni del Ministero del 16.06.1997 prot. DGCA/5/1/90190 recante ordine di spegnimento che fa richiamo ad una normativa secondo cui sono ammissibili solo le compravendite operate tra concessionari. A riguardo evidenzia che all’epoca della compravendita de qua (la cessione di azienda da Canale 55 S.c.a.r.l. effettuata in data 25.06.1993) le concessioni non erano state ancora rilasciate e pertanto si doveva fare esclusivo riferimento all’art. 1, comma 3, ultima parte del DL n. 407/92, convertito con modificazioni dalla legge n. 482/92 con conseguente piena legittimità della compravendita di cui al contratto del 25.06.1993 relativo all’acquisizione dell’azienda da Canale 55 soc.coop.a.r.l ma anche dell’acquisto degli impianti in precedenza operato da quest’ultima dalla R.T.C.V. s.r.l.. Conclude quindi che la Canale 55 è regolarmente subentrata nella autorizzazione ex art. 32 della L. n. 223/1990 acquisita in virtù della domanda a suo tempo prestata dalla R.T.C.V. s.r.l..
3.2. Il motivo è inammissibile.
Il provvedimento dell’allora Ministero delle Comunicazioni del 16.6.1997 è divenuto definitivo e inoppugnabile in seguito alla definizione con decreto di perenzione n. 7336/2013 e sentenza di improcedibilità n. 6782/2014 del T.a.r. Lazio dei pregressi giudizi impugnatori e ciò preclude la possibilità di un suo rinnovato esame in sede giudiziaria. A maggiore ragione un siffatto esame si profila inammissibile se richiesto per la prima volta in fase di appello. Di talché l’inammissibilità della censura per carenza di interesse che necessariamente deve presidiare ogni mezzo di gravame.
4.1. Il secondo motivo di ricorso è invece finalizzato a censurare l’erronea applicazione della legge n. 66 del 2001 e il contrasto del pronunciamento con altri precedenti su casi analoghi dello stesso Tribunale. L’associazione appellante afferma che il primo giudice avrebbe errato nel ritenere che Radio Voce nel Deserto avesse potuto continuare la propria attività di radiodiffusione in virtù dell’art. 1 della legge n. 66/2001, sulla base delle ordinanze cautelari di sospensione del TAR Lazio e che, una volta intervenute le pronunce di perenzione e di improcedibilità di entrambi i giudizi, sarebbero stati travolti anche gli effetti delle predette ordinanze cautelari. Sostiene che ciò non sarebbe così, perché l’art. 1 della legge n. 66/2001 stabilisce che fino all’attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze televisive in tecnica digitale, da adottarsi non oltre il 31 dicembre 2002, i soggetti in possesso dei requisiti previsti dai commi 1, 3, 4, 6, 8 e 9 dell’art. 6 del regolamento approvato dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni con deliberazione n. 78 del 10.12.1998 che non ottengono l’autorizzazione possono comunque proseguire l’esercizio della radiodiffusione. Insiste quindi che la prosecuzione dell’attività di radiodiffusione sarebbe subordinata esclusivamente al possesso dei requisiti di carattere generale previsti dal comma 2 bis e ter della predetta legge, che Radio Voce nel Deserto possedeva essendo associazione priva di scopo di lucro esercente attività di radiodiffusione su frequenze terrestri in ambito locale a carattere comunitario e perché la legittimità dell’operato deriva dalla comunicazione del Ministero del 9.9.2002 che ha accertato l’esito positivo della verifica del possesso dei requisiti e dalla successiva autorizzazione alla fornitura del 25.02.2011. La legittimazione intervenuta in forza di questi atti sarebbe stata anche la ragione per la quale i giudizi davanti al Tar non sono stati ulteriormente coltivati per sopraggiunta carenza di interesse.
4.2. Il terzo motivo è invece rivolto avverso il capo decisorio in cui si afferma che gli effetti benefici dei regimi di proroga di cui alle leggi n. 66/2001 e n. 112/2004 “ hanno determinato, nella concreta gestione dell’attività radiodiffusiva, problemi di interferenza con gli impianti – parimenti legittimi – condotti dalle ricorrenti ” (Radio Birikina e Radio Sorriso) e che “ tali problemi non sono mai affrontati, né, tantomeno, risolti ” nonostante le rassicurazioni rese dal Ministero dello Sviluppo Economico nella nota del 27.05.2015. Afferma che questa deduzione del giudice non corrisponderebbe al vero, per il fatto che l’interferenza non sarebbe stata provata né fatta oggetto di verificazione in sede giudiziale e troverebbe smentita nelle sentenze del Tar Lazio 11664/2020 e n. 602/2021 (confermate in appello con sentenza di questo Consiglio n. 2861/2024) dalle quali emergerebbe che non è la frequenza utilizzata dall’appellante a creare problemi di interferenza nelle trasmissioni con quelle delle appellate ma il contrario.
4.3. Con il quarto e ultimo mezzo di impugnazione si afferma che dovrebbero comunque essere fatti salvi gli effetti ormai irreversibili come quelli che nella fattispecie sono stati determinati dall’effettivo pluriennale esercizio dell’attività di radiotrasmissione, protratta ormai ininterrottamente da oltre 33 anni riproponendo quindi una legittima aspettativa sulla correttezza del proprio operato consolidatasi nel tempo e suffragata dai provvedimenti amministrativi succedutisi negli anni. Tale situazione sarebbe stata tollerata nel corso degli anni anche dalle società appellate che non hanno mai azionato gli ordinari strumenti per opporsi al problema interferenziale ma che hanno promosso il presente giudizio solamente in epoca successiva allo spostamento dell’impianto di Pedrosa ed ai conseguenti provvedimenti negativi del Ministero che hanno costituito oggetto delle sentenze del Consiglio di Stato del 2024.
4.4. I motivi da due a quattro possono essere trattati congiuntamente in quanto strettamente connessi e devono ritenersi infondati.
In ordine alla sollevata disparità di trattamento che viene solo genericamente affermata ma non dimostrata, il Collegio evidenzia che la giurisprudenza amministrativa è costante nell’affermare che: “ in caso di disparità di trattamento, il destinatario di un provvedimento illegittimo non può invocare, come sintomo di eccesso di potere, il provvedimento più favorevole illegittimamente adottato nei confronti di un terzo che si trovi in analoga situazione ” (cfr. Cons. Stato n. 2548/2013, n. 4867/2014).
E’ incontestato e risulta provato in atti che l’associazione appellante, in seguito agli acquisti operati, era stata destinataria nell’anno 1997 di un “ordine di spegnimento” da parte dalla Direzione Generale del Ministero della Comunicazione (nota prot. DGCA/5/1/ 907190 del 16 giugno 1997) che tra l’altro, riguardava l’impianto sito in località IA di Aviano, operante su frequenza 92,100. Nel 1998, a conclusione del relativo procedimento, la Direzione Generale del Ministero ha poi emesso un “provvedimento di depennamento” (nota prot. DGCA/5/ 1907190 del 14 settembre 1998) per tutti gli impianti derivanti dall’acquisto della soc. Canale 55 S.c.a.r.l., tra cui anche quello operante su frequenza 92,100, dall’allegato A dell’atto di concessione rilasciata il 7 marzo 1994.
Entrambi questi provvedimenti sono stati impugnati da Radio Voce nel Deserto al T.a.r. Lazio, lamentando violazione dell’art. 3 comma 4, l. n. 241/1990, dell’art. 16 commi 21, 22 e 31 comma 13,1 n. 223 del 1990. I provvedimenti sono stati interinalmente sospesi con le ordinanze cautelari n. 2302/1997 e n. 1384/1999, per una durata di circa 15 anni.
Durante il periodo di sospensione degli effetti dei provvedimenti ablativi l’impianto sito in località IA di Aviano poteva quindi regolarmente proseguire l’attività di radiodiffusione che era pertanto considerata – anche ai fini delle vicende amministrative intervenute nel seguito - legittimamente esercita.
Emerge dai documenti che nelle more dei sopra richiamati giudizi e in pendenza della sospensione giudiziale dei provvedimenti ablativi Radio Voce nel Deserto ha ottenuto con provvedimento prot. D.G.C.A./5/2/907190/PN del 09.09.2002, a seguito della presentazione della domanda ex legge n. 66/2001 e sulla base della dichiarazione effettuata sul modulo in ordine al possesso dei requisiti di cui all’art. 1, comma 2 bis e 2 ter della citata legge, l’autorizzazione dal Ministero della Comunicazione “ alla prosecuzione dell’attività di radiodiffusione ” in attesa del Piano nazionale di assegnazione delle frequenze.
Sulla base di questo atto permissivo, recante “ esito della verifica del possesso dei requisiti ”, l’associazione appellante è stata dichiarata “ soggetto legittimato ” in quanto in capo alla stessa era stato accertato il possesso dei requisiti generali di natura oggettiva (afferenti la tipologia di associazione) e soggettiva (assenza di condanne irrevocabili per alcuni tipi di reati e misure di prevenzione e/o sicurezza), richiesti per poter esercire l’attività di emittente radiotelefonica locale.
L’autorizzazione del 2002 (e ciò vale anche per la successiva proroga ex DL 352/2003, convertito in legge 43/2004 e autorizzazione generalizzata ex L. 112/2004), contrariamente a quanto assunto nel ricorso, tuttavia, nulla ha disposto in ordine ai singoli impianti o all’impianto operante in località IA di Aviano che, nel periodo in questione, infatti, poteva legittimamente operare, come già acclarato dall’impugnata sentenza, in forza del provvedimento della magistratura ai sensi dell’art. 1 comma 7 della legge 122/1998 nonostante tale impianto fosse colpito da ordine di spegnimento e da provvedimento di depennamento, che erano infatti interinalmente sospesi.
Esattamente questa circostanza è stata confermata all’odierna appellante nell’ambito della consulenza richiesta all’associazione Corrallo che nota del 3 febbraio 2015, riguardo agli effetti della L. 66/2001 e della comunicazione ministeriale del 2002, ha specificato che “ tale attività radiofonica può avvenire, ovviamente, con gli impianti legittimamente eserciti alla data della ricezione del suddetto provvedimento della DGCA (9 settembre 2002) ” (doc. 23 parte appellante).
L’impianto in questione, pertanto, come correttamente affermato dal T.A.R. Lazio, pur in presenza della comunicazione positiva rilasciata dal Ministero nel 2002 in ordine alla facoltà di prosecuzione dell’attività da parte dell’associazione emittente Radio Voce nel Deserto era da considerarsi operante esclusivamente in virtù di provvedimento della magistratura a titolo provvisorio.
Identica considerazione va fatta in ordine alla nota autorizzativa del Ministero 2011 per le forniture di contenuti di programmi radiofonici numerici destinati alla diffusione in tecnica digitale su frequenze terrestri, posto che anche tale provvedimento, che al suo interno richiama l’autorizzazione alla prosecuzione del 2002, attiene in generale, come specifica la stessa nota, “ all’attività della associazione emittente per le province che risultano autorizzate dall’Amministrazione alla data di presentazione della domanda ” ed aveva, ovviamente, effetti riflessi anche sull’impianto in questione che, come detto poc’anzi, era operante in via provvisoria nelle more dei giudizi al T.A.R.
Questi sono i motivi per i quali né il primo né il secondo dei provvedimenti citati possono aver generato affidamenti di sorta in capo all’odierna appellante con conseguente infondatezza anche del quarto motivo di appello, per il fatto che gli atti a cui si richiama la ricorrente si riferiscono in via generale all’attività dell’emittenza e non contemplano o autorizzano l’impianto in questione.
Nel 2013 e 2014 i giudizi sopra menzionati avanti al T.A.R. Lazio si sono conclusi con decreto di perenzione n. 7336/2013 e con sentenza di improcedibilità n. 6782/2014 e conseguentemente, avendo perso efficacia le ordinanze di sospensione, hanno ripreso efficacia i provvedimenti del 1997.
E’ pertanto da ritenersi corretta la conclusione del T.A.R. Lazio che ha rilevato che in considerazione degli avvenimenti sopra riportati “ deriva che il provvedimento emesso in data 27.5.2015 dal Ministero, nel quale si è prospettata la legittimità dell’impianto dell’associazione Radio Voce del Deserto, peraltro rimettendo a generiche rassicurazioni la soluzione delle interferenze con gli impianti eserciti dalle ricorrenti, è da ritenere frutto di un palese travisamento in fatto e diritto e, come tale, va annullato ”.
Per i motivi sopra esposti, contrariamente a quanto affermato dalla appellante, non era invece necessario disporre l’annullamento delle autorizzazioni del 2002 e del 2011, perché non avevano ad oggetto l’impianto in sé ma riguardavano l’attività dell’associazione emittente in quanto tale. Invece le note del 8.5.2015 e 3.6.2015 rappresentano mere comunicazioni prive di efficacia dispositiva.
Il Collegio da infine atto che questo è sostanzialmente il thema decidendum e che le questioni ulteriori introdotte dall’appellante, tra cui le vicende che hanno provocato i ricorsi di Radio Birikina, conclusi con la sentenza di questa Sezione del 2024, non hanno alcun collegamento diretto con l’oggetto del presente appello. Le questioni vagliate quindi esauriscono la vicenda sottoposta al Collegio, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell’art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, tra le tante, per le affermazioni più risalenti, Cass. civile, sez. II, 22 marzo 1995 n. 3260 e, per quelle più recenti, Cass. civile, sez. V, 16 maggio 2012 n. 7663; sez. I, 27 dicembre 2013 n. 28663).
5. Per le ragioni esposte l’appello deve essere rigettato.
6. Sussistono nondimeno, in considerazione della particolarità della vicenda, giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese della presente fase di appello.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello (ricorso RG 9737/2023), come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese di lite compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Sergio De Felice, Presidente
Roberto Caponigro, Consigliere
Giovanni Gallone, Consigliere
Roberta Ravasio, Consigliere
Gudrun Agostini, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Gudrun Agostini | Sergio De Felice |
IL SEGRETARIO