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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 31/03/2025, n. 431 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 431 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Teramo, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott.ssa Maria
Laura Pasca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3710 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2018
e promossa
DA in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e Parte_1 difesa, giusta procura allegata all'atto introduttivo, dall'Avv. Valeriano Migliorati, elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Corropoli, Via G. Ungaretti n. 4
Attore/Opponente
CONTRO in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta Controparte_1 procura allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore del 5.07.2021, elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Teramo, Via Martini Sbraccia n. 1
Convenuto/Opposto
OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo. Contratto di somministrazione
CONCLUSIONI DEI PROCURATORI DELLE PARTI:
Per parte opponente Parte_1
“Piaccia all'Ill.mo adito Tribunale, respinta e disattesa ogni contraria istanza, domanda, eccezione
e difesa: preliminarmente:
1) Accertare e dichiarare il difetto delle condizioni di legittimità e ammissibilità dell'impugnato decreto ingiuntivo n. 976/2018 del 10.08.2018, di RG n. 2520/2018, per le ragioni in narrativa, dichiarando la nullità dell'impugnato decreto ingiuntivo e comunque revocandolo con ogni conseguente statuizione anche relativamente alla liquidazione delle spese per la fase monitoria;
2) Accertare e dichiarare, ai sensi dell'art. 9, comma 2, del DL n. 132/2014, la inutilizzabilità delle deduzioni di contenute a pag. 9 della sua comparsa di costituzione e risposta in Controparte_1 ordine ai contenuti dell'incontro di negoziazione assistita del 28.02.2018, nonché del relativo verbale prodotto da controparte (come doc. 9); nel merito:
pagina 1 di 8 3) Accogliere la presente opposizione, dichiarando che nulla è dovuto dalla società
[...] in ordine al credito rivendicato da per le ragioni esposte in Parte_1 Controparte_1 narrativa;
conseguentemente e in ogni caso, annullare, revocare e comunque privare di ogni effetto
l'impugnato decreto ingiuntivo n. 976/2018 del 10.08.2018, parimenti respingendo la domanda di pagamento di perché del tutto infondata e comunque non provata, per le ragioni Controparte_1 in narrativa;
in via riconvenzionale:
4) Accertare e dichiarare l'inadempimento di al contratto di fornitura di acqua Controparte_1 potabile n. 135489 per le ragioni di cui in narrativa;
conseguentemente, condannare CP_1
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al risarcimento in favore
[...] dell'opponente dei danni patrimoniali e non patrimoniali sofferti dall' a Pt_1 Parte_1 causa dell'inadempimento, quantificati nella somma complessiva di €uro 40.600,00 (di cui € 5.600 a titolo di rimborso delle spese sostenute dall'opponente per sopperire alla mancanza d'acqua mediante le 28 ricariche eseguite dalla;
€ 15.000 a titolo di danno per la mancata Parte_2 erogazione del servizio idrico per 15 giorni consecutivi;
€ 5.000 a titolo di danno per le cronicità dei disservizi idrici, patiti dal 2012 al 2014; € 15.000 a titolo di danno all'immagine e buon nome dell' ovvero nella diversa somma che sarà ritenuta congrua e di giustizia, Parte_1 anche ai sensi dell'art. 1226 cod. civ., oltre interessi e rivalutazione fino al saldo;
5) In via subordinata, ovvero nella denegata e non creduta ipotesi in cui codesto Ill.mo Tribunale dovesse ritenere fondata anche solo parzialmente la domanda di pagamento proposta da CP_1
compensare il credito che dovesse essere eventualmente riconosciuto all'opposta con il
[...] maggior credito vantato dalla parte opponente, di cui alla spiegata domanda riconvenzionale, adottando ogni conseguente statuizione;
6) Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio.
Per parte convenuta Controparte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza e difesa:
• rigettare l'opposizione poiché infondata in fatto ed in diritto e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto, dichiarando la sussistenza del credito fatto valere nelle forme del procedimento monitorio;
• in ogni caso condannare la società opponente, al pagamento in favore della Controparte_1 della complessiva somma di euro 32.947,43 o della diversa somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi dal dì della domanda giudiziale e sino all'effettivo soddisfo;
• rigettare la domanda riconvenzionale spiegata, tanto di accertamento e condanna quanto di compensazione, poiché inammissibile e comunque infondata in fatto e in diritto;
• Con vittoria di spese e competenze del giudizio”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato l' ha proposto opposizione Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 976/2018 che le aveva ingiunto il pagamento di € 32.947,43 oltre pagina 2 di 8 accessori e spese di procedura, di cui € 30.742,80 quale saldo delle fatture rimaste insolute nel periodo dal 3 trimestre 2012 al 3 trimestre 2014 relative alla fornitura di acqua potabile ed interessi convenzionali già maturati in relazione del contratto n. 135489 ed € 2.204,63 per compenso di riscossione e spese di notifica del sollecito del 19/08/2015 eccependo – per le ragioni che Pt_3 saranno nel prosieguo esaminate – di nulla dover corrispondere.
In via riconvenzionale ha domandato, stante l'inadempimento della società al Controparte_1 contratto di fornitura di acqua potabile stipulato, la condanna al risarcimento del danno alla stessa cagionato pari ad € 42.100,00 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
2. Si è costituita in giudizio la società la quale ha chiesto il rigetto Controparte_1 dell'opposizione in quanto infondata in fatto e in diritto con conferma del decreto ingiuntivo opposto.
3. Il Giudice precedente assegnatario del procedimento con ordinanza del 27.03.2019 ha rigettato la richiesta di concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto.
4. La causa, istruita mediante produzioni documentali e prova testimoniale, è pervenuta allo scrivente Magistrato in data 23.11.2020 ed è stata presa in decisione all'udienza del 5.02.2025 con concessione alle parti del termine di 20 giorni per il deposito delle comparse conclusionali e termine di successivi 20 giorni per il deposito delle memorie di replica.
5. Preliminarmente occorre chiarire che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto (che assume la posizione sostanziale di attore) mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi del diritto, di talché irrilevante in questa sede è ogni questione relativa alla sussistenza o meno dei presupposti per l'emissione del decreto ingiuntivo.
5.1. In applicazione di tale principio assorbente è la questione relativa alla mancata inclusione delle fatture relative al periodo dal 3 trimestre 2012 al 3 trimestre 2014 oggetto di ingiunzione nel piano di rateizzazione sottoscritto dall'opponente in data 11.12.2017 in quanto, secondo la prospettazione dell' tali fatture “sono state integralmente e fondatamente Parte_1 contestate tanto che ha escluso queste bollette dalla pretesa morosità dell' Controparte_1 [...]
(vd. pag. 8 della citazione). Parte_1
Dagli atti di causa emerge che:
- con missiva del 19.08.2015 la Italia s.p.a.) alla quale la Parte_4 ha conferito incarico per il servizio di recupero crediti stragiudiziali relativamente Controparte_1 alle posizioni insolute, ha sollecitato e contestualmente messo in mora l' in Parte_1 relazione al pagamento di € 29.709,96 quale saldo delle fatture relative alla fornitura di acqua nel periodo dal 3 trimestre 2012 al 3 trimestre 2014 (vd. doc. 7 allegato alla comparsa di costituzione e risposta);
- con missiva del 1.09.2015 l' ha contestato l'importo richiesto in ragione Parte_1
pagina 3 di 8 dell'inadempimento della a causa dell'improvvisa interruzione del servizio idrico Controparte_1 avvenuta nell'Agosto 2014 chiedendo, a titolo di risarcimento del danno, l'importo di € 40.000,00 e manifestando, al contempo, la disponibilità a negoziare una possibile soluzione che tenga conto dei reciproci interessi (vd. doc. 5 allegato alla citazione);
- con raccomandata del 15.11.2017 la ha contestato il mancato pagamento di € Controparte_1
38.476,69 comprensivo delle forniture dal 3 trimestre 2012 al 3 trimestre 2014 nonché del 3 e 4 trimestre 2016 e 1 trimestre 2017 (vd. doc. 17 allegato alla citazione);
- con successiva richiesta di rateizzazione dell'11.12.2017 l' sul presupposto Parte_1 della sussistenza di un debito di € 16.444,86, ha concordato il pagamento di tale importo, comprensivo delle fatture dal 3 trimestre 2016 al 3 trimestre 2017 (vd. doc. 7 allegato all'atto di citazione).
Alla luce di tale documentazione ritiene il Tribunale che la tesi di parte opponente merita condivisione: nell'istanza di rateizzazione dell'11.12.2017, predisposta su moduli pacificamente forniti e predisposti dalla si legge che il debito residuo a tale data – poi Controparte_1 pacificamente versato – è di € 16.444,86 (debito relativo alla fornitura di acqua nel periodo del 3 e 4 trimestre del 2016 e del 1, 2 e 3 trimestre del 2017) mentre non viene più menzionato il debito relativo al periodo dal 3 trimestre 2012 al 3 trimestre 2014 oggetto del precedente sollecito di pagamento del 15.11.2017 di talché può presumersi che quest'ultimo sia stato effettivamente, in seguito ad accordi tra le parti e considerate le ripetute interruzioni nella fornitura di acqua nel periodo in contestazione, ossia dal 2012 al 2014 (vd. testimonianza di verbale di Testimone_1 udienza del 28.01.2021), oggetto di stralcio da parte della Controparte_1
A ciò si aggiunga la considerazione – di per sé assorbente – secondo cui parte convenuta si è limitata ad eccepire che la mancata inclusione delle fatture relative al periodo dal 3 trimestre 2012 al 3 trimestre 2014 nel piano di rateizzazione dipende dal fatto che il credito relativo a tale periodo era stato oggetto di cessione alla la quale – a sua Parte_5 volta – glielo aveva nuovamente ceduto prima della richiesta di emissione del decreto ingiuntivo senza, tuttavia, fornire alcuna prova di tale cessione e della successiva retrocessione risultando, per converso, che: i) nella missiva del 19.08.2015 la non si è qualificata come cessionaria del Pt_3 credito ma come incaricata dalla al servizio di recupero dei crediti relativamente Controparte_1 alle posizioni insolute;
ii) nella diffida del 15.11.2017 proveniente dalla sono Controparte_1 comprese le fatture relative al periodo in contestazione.
Né le prove orali – non ammesse dal Giudice precedente assegnatario del fascicolo – avrebbero potuto provare l'esistenza di tale cessione e conseguente retrocessione in quanto il cap. 4 è di per sé irrilevante ed il cap. 5 è genericamente formulato, essendo privo di riferimenti temporali idonei a collocare temporalmente l'asserita cessione e retrocessione del credito. Ne deriva l'accoglimento dell'opposizione con conseguente revoca del decreto ingiuntivo.
6. Quanto alle domande riconvenzionali formulate dall'opponente egli ha in primo luogo richiesto la condanna della al pagamento di € 5.000,00 a titolo di indennizzo per non aver CP_1
pagina 4 di 8 rispettato gli standard qualitativi dichiarati nella carta dei servizi nel periodo dal 2012 al 2014.
Tale domanda non può trovare accoglimento in quanto parte opponente non ha dimostrato l'effettiva entità del mancato rispetto di tali standard qualitativi, avendo la testimone Testimone_1 riferito solo genericamente che nel corso degli anni 2012, 2013 e 2014 si sono verificate numerose interruzioni nella fornitura d'acqua potabile e fenomeni di riduzione della portata d'acqua (vd. verbale di udienza del 28.01.2021).
Non può, pertanto, procedersi ad una valutazione equitativa del danno ex art. 1226 c.c. in quanto, come chiarito dalla giurisprudenza, affinché possa procedersi con la suddetta modalità di determinazione dei danni occorre che il danneggiato fornisca la prova la prova dell'esistenza del danno, essendovi incertezza solo sulla sua quantificazione, incertezza non eliminabile in ragione della presenza di lacune dell'istruttoria non colmabili in alcun altro modo. In altri termini, costituisce principio consolidato in giurisprudenza quello per cui la liquidazione del danno in via equitativa postula, in primo luogo, il concreto accertamento dell'ontologica esistenza di un pregiudizio risarcibile, il cui onere probatorio ricade sul danneggiato e, in secondo luogo, il preventivo accertamento che l'impossibilità o l'estrema difficoltà di una stima esatta del danno stesso dipenda da fattori oggettivi e non dalla negligenza della parte danneggiata nell'allegarne e dimostrarne gli elementi dai quali desumerne l'entità (cfr., ex multis, Cass. civ., sez. 3, 12 aprile
2023, n. 9744), non potendo la valutazione equitativa sopperire all'inerzia del danneggiato nel senso che se il danneggiato, pur avendone la possibilità, omette di provare elementi utili per la determinazione del danno, il giudice deve tener conto solo degli elementi provati o notori, non potendo ricorrere alla sua determinazione in via equitativa (cfr., ex multis, Cass. Civ., sez. 6-3, ordinanza 27 dicembre 2021, n. 41542).
7. In secondo luogo parte opponente ha chiesto la condanna della società opposta al pagamento dei danni cagionati in conseguenza dell'interruzione della somministrazione di acqua per 15 giorni consecutivi dal 12 al 26 agosto 2014 pari a:
- € 5.600,00 a titolo di spesa per n. 28 forniture di acqua potabile da parte della Parte_6 al costo di € 200,00 ciascuna;
- € 1.500,00 a titolo di spese sostenute per i vari interventi di assistenza tecnica sugli impianti;
- € 1.000,00 per ogni giorno di mancata erogazione del servizio, a titolo di indennizzo dovuto in forza dell'art. 9 pt.
4.3.4. della carta dei servizi;
- € 15.000,00 a titolo di risarcimento del danno all'immagine.
Sul deve, innanzitutto, ritenersi provata l'effettiva interruzione della fornitura di acqua dal 12 al 26 agosto 2014 alla luce delle contestazioni inviate a mezzo fax dallo stesso alla Controparte_2 in data 13.08.2014, in data 18.08.2014 e in data 22.08.2014 (vd. doc. 2 allegato Controparte_1 alla citazione), della testimonianza di (la quale, pur non ricordando i giorni esatti, ha Testimone_1 confermato che la carenza di acqua si è protratta per più di una settimana – dieci giorni a cavallo del ferragosto, vd. verbale di udienza del 28.01.2021) e di titolare della ditta Testimone_2
(il quale ha confermato che per due settimane ha dovuto effettuare delle forniture Parte_6
pagina 5 di 8 di acqua in favore dell' stante la totale assenza di acqua, vd. verbale di udienza del Pt_1
15.04.2021) nonché delle ricevute delle forniture di acqua effettuate dalla ditta le Parte_6 quali riportano le date dal 13.08.2015 al 26.08.2014 (vd. doc. 3 allegato all'atto di citazione e doc.
16 allegato alla memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c. di parte opponente).
7.1. Ciò posto, quanto alla domanda di condanna al risarcimento del danno pari alle spese sostenute per far fronte alla suddetta interruzione della fornitura, parte opposta deve essere condannata al pagamento di € 5.600,00, pari al costo sostenuto dall' per la Parte_1 fornitura di acqua da parte della (vd. doc. 16 allegato alla memoria ex art. 183 co. Parte_6
6 n. 2 c.p.c. di parte opponente) mentre non può trovare accoglimento la richiesta di condanna al pagamento di € 1.500,00 a titolo di spese sostenute per i vari interventi di assistenza tecnica sugli impianti, trattandosi di spese non documentalmente provate.
7.2. Quanto alla richiesta di condanna al pagamento di un indennizzo per ogni giorno di mancata erogazione del servizio ex art. 9 pt.
4.3.4. della carta dei servizi, detta carta prevede che:
- il Gestore deve fornire “un servizio continuo, regolare e senza interruzioni” in quanto “la mancanza del servizio potrà essere imputabile solo a eventi di forza maggiore, a guasti o manutenzioni necessarie per il corretto funzionamento degli impianti all'uopo utilizzati e per la garanzia di qualità e di sicurezza del servizio” (art. 4.6.1.);
- il primo intervento al di fuori dei casi di pericolo – ipotesi sussistente nel caso di specie – è di
“2-3 giorni lavorativi dalla segnalazione o dalla scoperta del problema”, con la precisazione che
“nel caso si abbia interruzione della fornitura idrica all'Utenza, il tempo sopraindicato si riduce a 1 giorno di calendario” (art. 4.6.4);
- in caso di inadempienza al rispetto del tempo di primo intervento, l'utente può ottenere un rimborso dal Gestore pari ad € 250,00 al giorno (pt. 4.3.4.).
Orbene, nel caso di specie, poiché risulta comprovata la totale interruzione della fornitura idrica, appositamente segnalata già in data 13.08.2014 (vd. doc. 2 allegato alla citazione) ed è pacifico il mancato pronto intervento da parte della ritiene il Tribunale che parte opposta Controparte_1 deve essere condannata al pagamento di € 3.750,00 (€ 250,00 * 15 giorni). Contrariamente a quanto sostenuto dall'opponente, tuttavia, non è possibile aumentare l'importo previsto nella carta dei servizi di € 250,00 ad € 1.000,00 sulla base del rilievo per cui l'utenza in questione riguarda una struttura alberghiera in quanto trattasi di un indennizzo connesso al mero ritardo nell'intervento, che non dipende – pertanto – dalla natura dell'utente.
7.3. Quanto alla richiesta di risarcimento del danno all'immagine costituisce opinione consolidata in giurisprudenza quella per cui “in tema di risarcimento del danno non patrimoniale subìto dalle persone giuridiche, il pregiudizio arrecato ai diritti immateriali della personalità costituzionalmente protetti, ivi compreso quello all'immagine e alla reputazione commerciale, non costituendo un mero danno-evento, e cioè in re ipsa, deve essere oggetto di allegazione e di prova, anche tramite presunzioni semplici” (cfr. Cass. civ., sez. 3, ordinanza 10 luglio 2023, n. 19551; Cass. civ., sez. 3, ordinanza 18 novembre 2022, n. 34026).
pagina 6 di 8 Orbene, nel caso di specie, parte opponente non ha allegato alcun elemento dal quale poter desumere la sussistenza di un effettivo danno all'immagine dell'hotel in conseguenza dell'assenza di fornitura idrica nel periodo in contestazione, afferendo i pregiudizi subiti e riferiti dalla testimone
(ossia le lamentele della clientela presente nell'hotel nelle due settimane in Testimone_1 contestazione, la concessione di sconti, il ritardato pagamento da parte dei tour operator nonché la perdita di clientela, vd. verbale di udienza del 28.01.2021) ad un pregiudizio di natura commerciale, il quale, oltre a dover essere oggetto di rigorosa prova anche in punto di quantificazione, potrebbe – al più – essere richiesto dalla società che gestisce l'hotel, pacificamente non gestito dalla proprietaria odierna attrice.
7.4. Conclusivamente parte opposta deve essere condannata al pagamento, a titolo di risarcimento del danno di € 9.359,00.
Sul totale del danno così liquidato deve essere riconosciuto il danno derivante dal mancato tempestivo godimento dell'equivalente pecuniario che, in difetto di diversi elementi probatori, si ritiene di compensare adottando quale parametro quello degli interessi legali da calcolarsi sulla somma via via rivalutata dalla produzione dell'evento di danno sino ad oggi, tempo della liquidazione (cfr. Cass. Civ. sez. U., 17 febbraio 1995, n. 1712): pertanto, previa devalutazione alla data del sinistro (26.08.2014) della somma espressa in moneta attuale, alla somma via via rivalutata annualmente devono essere aggiunti gli interessi compensativi nella misura legale dall'evento morte fino alla data della presente sentenza.
Da tale data, giorno della liquidazione all'effettivo saldo decorrono, poi, gli interessi legali sulla somma sopra liquidata complessivamente.
8. Le altre domande ed eccezioni formulate sono assorbite in virtù del principio di diritto consolidato nella giurisprudenza di legittimità in base al quale la figura dell'assorbimento che esclude il vizio di omessa pronuncia ricorre, in senso proprio, quando la decisione sulla domanda cd. assorbita diviene superflua, per sopravvenuto difetto di interesse della parte, che con la pronuncia sulla domanda cd. assorbente ha conseguito la tutela richiesta nel modo più pieno e, in senso improprio, quando la decisione cd. assorbente esclude la necessità o la possibilità di provvedere sulle altre questioni, ovvero comporta un implicito rigetto di altre domande (cfr., ex multis, Cass. civ., sez. III, 14 maggio 2013, n. 11547)
9. Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono poste a carico della società opposta.
Esse si liquidano, in applicazione delle tabelle allegate al DM 147/2022, tenuto conto del valore della controversia (tenuto conto del decisum), della natura delle questioni giuridiche e fattuali trattate e del pregio dell'attività professionale svolta, in € 7.616,00 (€ 1.701,00 per la fase di studio,
€ 1.204,00 per la fase introduttiva, € 1.806,00 per la fase istruttoria ed € 2.905,00 per la fase decisionale).
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da Pt_1
pagina 7 di 8 ontro ogni avversa domanda e eccezione disattesa Parte_1 Controparte_1
o assorbita, così dispone:
1) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
2) condanna, per le causali di cui in parte motiva, parte opposta al pagamento in favore dell'opponente di € 9.359,00 oltre interessi come indicati nel par.
7.4. della motivazione;
3) rigetta le ulteriori domande formulate dall'opponente;
4) condanna parte opposta al pagamento delle spese di lite in favore dell'opponente che si liquidano in € 286,00 per anticipazioni ed € 7.616,00 per onorario, oltre rimborso forfettario al
15%, IVA e CPA come per legge
Teramo, il 29.03.2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Laura Pasca
(atto sottoscritto digitalmente)
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