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Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 06/05/2025, n. 1419 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1419 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
SECONDA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce – Sezione II Civile - composto dai magistrati:
Dott.ssa Francesca Caputo - Presidente est.
Dott. Alessandro Carra - Giudice
Dott. Michele Grande - Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 2427/2024 r.g.
T R A
rappresentata e difesa dagli avv.ti Paola Gatto e Fiorella Parte_1
Martina, come da mandato in atti;
- RICORRENTE -
E
CP_1
- RESISTENTE CONTUMACE-
OGGETTO: divorzio contenzioso – scioglimento del matrimonio
All'udienza del 5.2.2025 i procuratori della parte ricorrente hanno precisato le proprie conclusioni come da relativo verbale, il cui contenuto deve intendersi qui integralmente richiamato e trascritto.
Il P.M. ha rassegnato per iscritto le sue conclusioni in data 4.3.2025, nulla opponendo.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 10.4.2024 la deduceva di aver contratto Pt_1 matrimonio con il in data 23.4.2008 e di aver generato con il medesimo due CP_1 figlie, nate, rispettivamente, in data 13.8.2008 e in data 4.4.2013; evidenziava che, in ragione del venir meno della comunione materiale e spirituale, con decreto n.
4660/2022 del 21.3.2022 R.G. 8507/2021 il Tribunale di Lecce avesse omologato la separazione consensuale della coppia e che i coniugi, sin da tale, risalente, momento avessero vissuto;
negava che sussistessero possibilità di riconciliazione ed instava affinchè fosse dichiarato lo scioglimento del matrimonio suindicato, alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo.
All'udienza di prima comparizione presenziava la sola ricorrente, nonostante la rituale evocazione in giudizio del resistente;
in tal sede veniva disposto l'affido esclusivo delle minori in favore della madre, quindi veniva stabilito che la frequentazione padre- figlie potesse avvenire solo laddove fosse intervenuta richiesta del medesimo diretta ai
SS e venivano confermati i provvedimenti di carattere economico adottati in sede di separazione;
contestualmente, venivano emessi i provvedimenti funzionali all'istruzione della causa.
Nel prosieguo del procedimento, all'udienza del 5.2.2025, la ricorrente dava atto dell'avvenuto deposito della documentazione reddituale inerente al resistente, rinunciava alle istanze istruttorie articolate nel ricorso introduttivo, nonché ai termini per lo scambio delle scritture conclusive, sicchè il giudizio veniva immediatamente trattenuto in decisione.
Rileva il Tribunale che sussistano, anche alla luce della documentazione prodotta dalle parti, i presupposti per la declaratoria richiesta.
E' integrata, infatti, nel caso in esame, l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della l. 898/1970 (nel testo modificato dalla legge n. 55/2015), poiché alla data di proposizione del ricorso in esame era la separazione della coppia era stata omologata ed erano già decorsi sei mesi dalla data di comparizione davanti al Presidente del
Tribunale nel giudizio di separazione;
in ossequio alle deduzioni della ricorrente e del disinteresse manifestato dal resistente per le sorti del presente procedimento, deve ritenersi che la separazione si sia protratta ininterrottamente dalla data da ultimo indicata e che la comunione di vita materiale e spirituale tra gli stessi, siccome venuta meno definitivamente, si palesi insuscettibile di ricostituzione.
In ordine ai rapporti tra la prole ed il padre, giovi osservare come debba trovare applicazione l'affido esclusivo delle minori alla madre disposto in via provvisoria;
si rileva, in proposito, come integri condizione sufficiente per derogare alla regola dell'affidamento condiviso la sussistenza di una condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa di uno dei genitori tale da rendere l'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore (cfr. Cass. Civ. sent. n. 26587/2012); nella vicenda in esame, il resistente non ha provveduto a costituirsi al fine di sconfessare le puntuali contestazioni della ricorrente in ordine al proprio disinteresse per le esigenze di carattere sia morale, che materiale della prole, manifestando così un'evidente inerzia rispetto alla cura delle medesime che, pertanto, resteranno affidate in via esclusiva alla madre, con cui risiederanno presso l'abitazione della medesima e potranno frequentare il padre, previo sollecito di quest'ultimo con richiesta diretta ai Servizi Sociali e al
Consultorio Familiare di Lecce, in spazio neutro secondo il calendario che i medesimi vorranno predisporre, stante la risalente e perdurante assenza di rapporto con le minori.
Ancora, le condizioni già stabilite in sede di separazione quanto ai profili economici tra padre e prole risultano tuttora consone;
in particolare, la somma di € 200,00 per ciascuna figlia, ivi contemplata, appare adeguata in considerazione dei riscontri attuali in ordine alla capacità economica del resistente – percettore di un reddito annuo prossimo ad € 12.000,00, attestato nell'ultima dichiarazione reddituale;
tale somma, da corrispondersi anticipatamente il giorno 5 di ogni mese, dovrà essere annualmente rivalutata sulla base dell'indice istat.
Il dovrà, altresì, versare la quota pari al 50% delle spese straordinarie relative CP_1 alle due figlie, intendendosi tali gli esborsi, indifferibili ovvero previamente concordati e documentati, da individuarsi sulla base del protocollo vigente presso il Tribunale di
Lecce.
Le spese di lite seguono la soccombenza del resistente
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando nel giudizio introdotto da nei Parte_1 confronti di con l'intervento del Pubblico Ministero, così provvede: CP_1
a) dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto dalle parti a Lecce in data
23.4.2008 e trascritto nei registri di matrimonio di detto Comune dell'anno 2008, n.
19, P. I, alle condizioni indicate in motivazione;
b) condanna il resistente al versamento in favore della ricorrente delle spese di lite che liquida in € 1.600,00 per compensi del procuratore, da maggiorarsi di rsf al 15%, iva e cpa;
c) manda all'Ufficiale di stato civile territorialmente competente per gli adempimenti previsti dall'art. 69 D.P.R. 396/2000.
Lecce, 5.5.2025.
La Presidente est.
(dott.ssa Francesca Caputo)