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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 18/11/2025, n. 3517 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 3517 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SECONDA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, giudice dott. Andrea Loffredo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al n.° 5601 del reg. gen. affari contenziosi dell'anno
2018 promosso da
, rappresentata e difesa dall'avv. Raffaele Santoro Parte_1
attrice contro
, rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1
CE ON
convenuta
Avente ad
OGGETTO: Risarcimento danni da perdita di chances
CONCLUSIONI
Quelle riportate nelle note scritte in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del giorno 8.04.2025, qui da intendersi richiamate e trascritte
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con comparsa in riassunzione notificata in data 3/10/2018 Parte_1
conveniva in giudizio l chiedendo Controparte_1
l'accoglimento delle conclusioni di cui all'atto di citazione notificato il
28/2/2018, così ritrascritte: “1) accertarsi la illegittimità della esclusione del nominativo dell'attrice quale candidata nel MoVimento 5 Stelle alle prossime elezioni politiche nazionali del 4 marzo 2018, giusta causale in esposto;
2) condannarsi il al risarcimento di tutti i danni patiti e patendi Controparte_1
dall'attrice, nella misura che sarà dimostrata e quantificata in prosieguo di causa, nei termini di legge, oltre interessi e rivalutazione dalla domanda al saldo;
3) con vittoria nelle spese di causa, con attribuzione al procuratore antistatario”.
L si costituiva in giudizio contestando tutto Controparte_1
quanto dedotto dalla controparte, eccependo in via preliminare l'incompetenza del giudice adito per essere competente il Tribunale di Roma, nonché, sempre in via preliminare, la nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza della domanda sotto il profilo del quantum debeatur, e deducendo nel merito l'infondatezza in fatto e in diritto delle domande avversarie.
Rigettate le eccezioni preliminari sollevate da parte convenuta con la condivisibile ordinanza del precedente giudice assegnatario del 26.03.2019, rigettate le istanze istruttorie di parte attorea, precisate le conclusioni all'udienza a trattazione scritta del giorno 8.04.2025, la causa veniva riservata in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 cpc.
La domanda è infondata e va, pertanto, rigettata.
L'attrice invoca la nullità della clausola che concede il potere di veto postumo al Capo Politico (quale previsto dall'art. 3, lett. c, dello Statuto e art. 7 del
Regolamento), poiché in contrasto con il principio di democrazia diretta e partecipata (art. 2 Statuto), con la Carta costituzionale (art. 49 Cost) e che, pertanto, è necessario provvedere ad una corretta interpretazione di essa ai sensi degli artt. 1362 ss. c.c..
Innanzitutto, giova evidenziare che nessun cittadino e/o iscritto a qualsiasi partito politico vanta un diritto soggettivo ad essere candidato e così è anche per gli iscritti al , che pure hanno il diritto di presentare la propria Controparte_1
candidatura ed eventualmente essere selezionati dagli iscritti, fermo però restando, come proprio l'art. 3, lett. c, dello Statuto e art. 7 del Regolamento prevedono, il vaglio da parte del Capo Politico che – per ragioni politiche, appunto – ha facoltà di escludere un candidato quando ritenga la mera candidatura pregiudizievole per il CP_1
Tutto ciò era, naturalmente, noto all'attrice già al momento della sua iscrizione al Movimento e la mancata condivisione da parte sua avrebbe dovuto essere manifestata prima e non certo dopo la partecipazione alla competizione. Né è possibile, dopo la partecipazione alla competizione secondo regole da tutti condivise, sollevare a posteriori l'eccezione di nullità delle clausole dello Statuto
e del Regolamento che prevedono la prerogativa del Capo Politico, volta appunto ad escludere le candidature che, seppure approvate dagli iscritti, sono ritenute politicamente incongrue.
Dunque, nessun partito politico è obbligato a candidare chiunque lo chieda ed ha sempre diritto ad un vaglio di coerenza politica sulla candidatura proposta dagli interessati e avallata dagli iscritti, e così è anche per il che CP_1
riconosce una serie di prerogative agli iscritti in punto di candidature, ma non per questo costituisce posizioni di diritto soggettivo alla candidatura.
Sono appunto le clausole di cui all'art. 3, lett. c), dello Statuto e dell'art. 7 del
Regolamento che escludono la configurabilità di un simile diritto soggettivo.
Né può assumersi che la nullità di tali clausole dipenda dall'art. 49 Cost., posto che simili clausole sono previste da tutti gli Statuti di qualsiasi partito politico e che tutti tali Statuti – ivi incluso quello del – sono sottoposti al vaglio CP_1
di legittimità delle stesse Camere, che mai hanno sollevato dubbi sulle disposizioni che prevedono prerogative politiche di questa natura.
Tanto considerato, è da escludere qualsiasi possibilità di configurare una posizione contrattualmente consolidata alla candidatura per il solo fatto dell'iscrizione al partito ovvero del gradimento di altri iscritti, ovvero un danno ingiusto o comunque qualsiasi affidamento in grado di giustificare un diritto al risarcimento. Manca – pertanto – il diritto da tutelare. E mancherebbe, in ogni caso, ogni ulteriore condizione dell'azione risarcitoria: la dimostrazione di avere agito senza la diligenza dovuta, la dimostrazione della colpa o del dolo, la prova di una concreta chance di elezione, la prova di un danno (all'immagine o biologico o quel che sia) conseguente alla mancata candidatura.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese del giudizio stante la dubbia interpretazione delle norme statutarie concernenti la volontà del Capo politico contrariamente alla volontà della maggioranza degli iscritti.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) Rigetta la domanda.
2) Compensa le spese del giudizio.
Così deciso in Nocera Inferiore il 17/11/2025
Il Giudice dott. Andrea Loffredo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SECONDA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, giudice dott. Andrea Loffredo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al n.° 5601 del reg. gen. affari contenziosi dell'anno
2018 promosso da
, rappresentata e difesa dall'avv. Raffaele Santoro Parte_1
attrice contro
, rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1
CE ON
convenuta
Avente ad
OGGETTO: Risarcimento danni da perdita di chances
CONCLUSIONI
Quelle riportate nelle note scritte in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del giorno 8.04.2025, qui da intendersi richiamate e trascritte
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con comparsa in riassunzione notificata in data 3/10/2018 Parte_1
conveniva in giudizio l chiedendo Controparte_1
l'accoglimento delle conclusioni di cui all'atto di citazione notificato il
28/2/2018, così ritrascritte: “1) accertarsi la illegittimità della esclusione del nominativo dell'attrice quale candidata nel MoVimento 5 Stelle alle prossime elezioni politiche nazionali del 4 marzo 2018, giusta causale in esposto;
2) condannarsi il al risarcimento di tutti i danni patiti e patendi Controparte_1
dall'attrice, nella misura che sarà dimostrata e quantificata in prosieguo di causa, nei termini di legge, oltre interessi e rivalutazione dalla domanda al saldo;
3) con vittoria nelle spese di causa, con attribuzione al procuratore antistatario”.
L si costituiva in giudizio contestando tutto Controparte_1
quanto dedotto dalla controparte, eccependo in via preliminare l'incompetenza del giudice adito per essere competente il Tribunale di Roma, nonché, sempre in via preliminare, la nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza della domanda sotto il profilo del quantum debeatur, e deducendo nel merito l'infondatezza in fatto e in diritto delle domande avversarie.
Rigettate le eccezioni preliminari sollevate da parte convenuta con la condivisibile ordinanza del precedente giudice assegnatario del 26.03.2019, rigettate le istanze istruttorie di parte attorea, precisate le conclusioni all'udienza a trattazione scritta del giorno 8.04.2025, la causa veniva riservata in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 cpc.
La domanda è infondata e va, pertanto, rigettata.
L'attrice invoca la nullità della clausola che concede il potere di veto postumo al Capo Politico (quale previsto dall'art. 3, lett. c, dello Statuto e art. 7 del
Regolamento), poiché in contrasto con il principio di democrazia diretta e partecipata (art. 2 Statuto), con la Carta costituzionale (art. 49 Cost) e che, pertanto, è necessario provvedere ad una corretta interpretazione di essa ai sensi degli artt. 1362 ss. c.c..
Innanzitutto, giova evidenziare che nessun cittadino e/o iscritto a qualsiasi partito politico vanta un diritto soggettivo ad essere candidato e così è anche per gli iscritti al , che pure hanno il diritto di presentare la propria Controparte_1
candidatura ed eventualmente essere selezionati dagli iscritti, fermo però restando, come proprio l'art. 3, lett. c, dello Statuto e art. 7 del Regolamento prevedono, il vaglio da parte del Capo Politico che – per ragioni politiche, appunto – ha facoltà di escludere un candidato quando ritenga la mera candidatura pregiudizievole per il CP_1
Tutto ciò era, naturalmente, noto all'attrice già al momento della sua iscrizione al Movimento e la mancata condivisione da parte sua avrebbe dovuto essere manifestata prima e non certo dopo la partecipazione alla competizione. Né è possibile, dopo la partecipazione alla competizione secondo regole da tutti condivise, sollevare a posteriori l'eccezione di nullità delle clausole dello Statuto
e del Regolamento che prevedono la prerogativa del Capo Politico, volta appunto ad escludere le candidature che, seppure approvate dagli iscritti, sono ritenute politicamente incongrue.
Dunque, nessun partito politico è obbligato a candidare chiunque lo chieda ed ha sempre diritto ad un vaglio di coerenza politica sulla candidatura proposta dagli interessati e avallata dagli iscritti, e così è anche per il che CP_1
riconosce una serie di prerogative agli iscritti in punto di candidature, ma non per questo costituisce posizioni di diritto soggettivo alla candidatura.
Sono appunto le clausole di cui all'art. 3, lett. c), dello Statuto e dell'art. 7 del
Regolamento che escludono la configurabilità di un simile diritto soggettivo.
Né può assumersi che la nullità di tali clausole dipenda dall'art. 49 Cost., posto che simili clausole sono previste da tutti gli Statuti di qualsiasi partito politico e che tutti tali Statuti – ivi incluso quello del – sono sottoposti al vaglio CP_1
di legittimità delle stesse Camere, che mai hanno sollevato dubbi sulle disposizioni che prevedono prerogative politiche di questa natura.
Tanto considerato, è da escludere qualsiasi possibilità di configurare una posizione contrattualmente consolidata alla candidatura per il solo fatto dell'iscrizione al partito ovvero del gradimento di altri iscritti, ovvero un danno ingiusto o comunque qualsiasi affidamento in grado di giustificare un diritto al risarcimento. Manca – pertanto – il diritto da tutelare. E mancherebbe, in ogni caso, ogni ulteriore condizione dell'azione risarcitoria: la dimostrazione di avere agito senza la diligenza dovuta, la dimostrazione della colpa o del dolo, la prova di una concreta chance di elezione, la prova di un danno (all'immagine o biologico o quel che sia) conseguente alla mancata candidatura.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese del giudizio stante la dubbia interpretazione delle norme statutarie concernenti la volontà del Capo politico contrariamente alla volontà della maggioranza degli iscritti.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) Rigetta la domanda.
2) Compensa le spese del giudizio.
Così deciso in Nocera Inferiore il 17/11/2025
Il Giudice dott. Andrea Loffredo