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Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 23/06/2025, n. 915 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 915 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
N . 1 1 0 6 / 2 0 2 4 R . G . A . C .
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI
TERMINI IMERESE nelle persone dei Magistrati: dott. Giuseppe Rini Presidente dott.ssa Maria Margiotta Giudice dott. Andrea Quintavalle Giudice rel. dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1106 dell'anno 2024 del ruolo generale degli affari civili contenziosi vertente
TRA
, nata a [...] il [...], C.F. , ed Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata a Termini Imerese (PA) nella via Giuseppe Mazzini n. 14, presso lo studio dell'avv. Francesco Giunta, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti
RICORRENTE
CONTRO
, nato a [...] il [...], C.F. , ed elettivamente CP_1 C.F._2 domiciliato in Altavilla Milicia (PA), via San Giuseppe n. 60/a, presso lo studio dell'avv.
Francesco Paolo Guagliardo, che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti
RESISTENTE
E con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Termini Imerese
INTERVENTORE EX LEGE
oggetto: ricorso ex art. 473bis. 39 cpc conclusioni delle parti: come da verbale d'udienza del 28.05.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 15.05.2024, esponeva: Parte_1
− che il Tribunale di Termini Imerese, con sentenza del 27.02.2024, dichiarava lo scioglimento del matrimonio dalla stessa contratto con ad Altavilla CP_1
Milicia il 10.08.2010;
− che, con il suindicato provvedimento, il resistente veniva obbligato a corrisponderle mensilmente la complessiva somma di € 300,00 a titolo di contribuzione al mantenimento delle due figlie, e;
Persona_1 Persona_2
− che non ottemperava alle richiamate prescrizioni giudiziali. CP_1
Chiedeva, pertanto, al Tribunale adito di: “a)ammonire il genitore inadempiente;
b) individuare ai sensi dell'articolo 614 bis la somma di denaro dovuta dall'obbligato per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento;
c) condannare il genitore inadempiente al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di 75 euro a un massimo di 5.000 euro a favore della
[...]
Condannare il genitore inadempiente al risarcimento dei danni a favore dell'altro CP_2
genitore o, anche d'ufficio, del minore. Risarcimento dei danni cagionati al figlio minore e all'esponente che si quantificano in euro 10.500,00 (€ 300 X 35 mensilità a decorrere dal mese di giugno 2021 fino al mese di maggio 2024)” (cfr. ricorso introduttivo).
Costituitosi in giudizio, contestava le allegazioni di controparte e chiedeva il CP_1 rigetto delle domande “ex adverso” avanzate.
Nello specifico, il resistente deduceva di aver sempre adempiuto al proprio obbligo di contribuzione al mantenimento delle due figlie, sia mediante pagamenti in contanti che tramite accrediti postali (ricariche di Postepay); aggiungeva, inoltre, di aver devoluto alla ricorrente la propria quota di ANF, quale acconto del previsto mantenimento.
Contestava, altresì, il criterio di calcolo posto da alla base della propria Parte_1 richiesta risarcitoria, posta l'asserita definizione, tra le parti, dei loro rapporti economici con riferimento al periodo antecedente all'introduzione del procedimento divorzile.
Riferiva, infine, l'aggravamento delle proprie condizioni economiche a causa del peggioramento delle personali condizioni di salute che, a suo dire, ne comprometterebbero la capacità lavorativa.
Chiedeva, quindi, al Tribunale di: “Ritenere e dichiarare inammissibili, improponibili e/o improcedibili o con qualsiasi altra statuizione rigettare le domande tutte proposte dalla Sig.ra
[...]
con l'atto introduttivo del presente giudizio, perché infondate in fatto e in diritto, Parte_1 oltre che carenti di prova” (cfr. memoria di costituzione). All'udienza del 28.05.2025, la causa veniva assegnata in decisione, con riserva di riferirne al
Collegio.
*****
Tutto quanto sopra premesso, la domanda avanzata dalla ricorrente è fondata e, pertanto, merita accoglimento.
su cui incombeva l'onere della prova, non ha, infatti, provato l'adempimento CP_1
del proprio obbligo di contribuzione economica al mantenimento delle due figlie, nei termini previsti dalla sentenza emessa da questo Tribunale in data 27.02.2024, nell'ambito del procedimento divorzile. Né a conclusione contraria può pervenirsi sulla scorta della produzione documentale (cfr. ricevute di pagamento), da considerarsi, innanzitutto, irrilevante atteso che i relativi pagamenti risultano essere stati compiuti verosimilmente in favore della figlia maggiorenne (si veda il codice fiscale del titolare della carta prepagata) e non, invece, nei confronti della ricorrente, unica legittimata a riceverli giusto accordo in tal senso raggiunto dalle parti in sede divorzile (cfr. p. 2, sentenza del
27.02.2024).
Tali documenti non sono, inoltre, idonei a provare l'esatto adempimento del resistente, essendo privi di causale e per un importo decisamente inferiore rispetto alla maggiore somma dovuta, calcolata dalla data di emanazione della sentenza di divorzio e sino all'attualità.
Nulla è stato, altresì prodotto con riferimento al mantenimento della figlia minorenne.
Alcuna rilevanza esimente può, infine, ascriversi al dedotto peggioramento delle condizioni economiche del resistente, non avendo quest'ultimo fornito la relativa prova.
In ragione di quanto sopra, devono, pertanto, ritenersi sussistenti nel caso di specie le gravi inadempienze economiche che consentono di applicare le misure previste dall'art. 473- bis. 39 c.p.c.
Per costante orientamento giurisprudenziale, da ritenersi applicabile anche a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 473- bis. 39 c.p.c. : “Le misure sanzionatorie previste dall'art. 709 ter c.p.c., e, in particolare, la condanna al pagamento di sanzione amministrativa pecuniaria, sono suscettibili di essere applicate facoltativamente dal giudice nei confronti del genitore responsabile di gravi inadempienze e di atti "che comunque arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto svolgimento delle modalità dell'affidamento"; esse, tuttavia, non presuppongono l'accertamento in concreto di un pregiudizio subito dal minore, poiché l'uso della congiunzione disgiuntiva "od" evidenzia che l'avere ostacolato il corretto svolgimento delle prescrizioni giudiziali è un fatto che giustifica di per sé l'irrogazione della condanna, coerentemente con la funzione deterrente e sanzionatoria intrinseca alla norma richiamata" (Cass. civ., 20264/2022; Cass. civ., n. 16980/ 2018).
Sulla scorta di tali principi, ritiene, allora, il Tribunale di applicare, allo stato, la sola misura dell'ammonimento, unitamente alla condanna di al pagamento di una sanzione CP_1 amministrativa pecuniaria in favore della quantificata in € 1.000,00. CP_2 CP_2
Le spese processuali seguono la soccombenza e vengono liquidate, tenuto conto della natura e complessità della controversia, ai valori minimi secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014 e ss. mm..
Spese da corrispondersi in favore dell'erario ai sensi dell'art. 133, D.P.R. 115/2002, stante l'ammissione di al patrocinio a spese dello Stato. Parte_1
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla controversia come sopra insorta:
- ammonisce prescrivendogli l'osservanza delle statuizioni contenute nella CP_1 sentenza n. 320/2024, emessa da questo Tribunale nel procedimento n. 1910/2023 R.G.;
- condanna al pagamento della somma di € 1.000,00 (mille/00) in favore della CP_1
Controparte_2
- condanna al pagamento, in favore di , delle spese di lite che CP_1 Parte_1 vengono liquidate, quanto alle spese vive, negli importi prenotati a debito, nonché in €
3.809,00per compensi, oltre Iva, Cpa e rimb. spese for. come per legge e dispone che, ex art. 133 D.P.R. n.115/2002, il pagamento delle somme predette sia eseguito in favore dell'Erario.
Così deciso nella camera di consiglio del 23.06.2025
Il Presidente
Dott. Giuseppe Rini
Il Giudice relatore
Dott. Andrea Quintavalle
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI
TERMINI IMERESE nelle persone dei Magistrati: dott. Giuseppe Rini Presidente dott.ssa Maria Margiotta Giudice dott. Andrea Quintavalle Giudice rel. dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1106 dell'anno 2024 del ruolo generale degli affari civili contenziosi vertente
TRA
, nata a [...] il [...], C.F. , ed Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata a Termini Imerese (PA) nella via Giuseppe Mazzini n. 14, presso lo studio dell'avv. Francesco Giunta, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti
RICORRENTE
CONTRO
, nato a [...] il [...], C.F. , ed elettivamente CP_1 C.F._2 domiciliato in Altavilla Milicia (PA), via San Giuseppe n. 60/a, presso lo studio dell'avv.
Francesco Paolo Guagliardo, che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti
RESISTENTE
E con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Termini Imerese
INTERVENTORE EX LEGE
oggetto: ricorso ex art. 473bis. 39 cpc conclusioni delle parti: come da verbale d'udienza del 28.05.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 15.05.2024, esponeva: Parte_1
− che il Tribunale di Termini Imerese, con sentenza del 27.02.2024, dichiarava lo scioglimento del matrimonio dalla stessa contratto con ad Altavilla CP_1
Milicia il 10.08.2010;
− che, con il suindicato provvedimento, il resistente veniva obbligato a corrisponderle mensilmente la complessiva somma di € 300,00 a titolo di contribuzione al mantenimento delle due figlie, e;
Persona_1 Persona_2
− che non ottemperava alle richiamate prescrizioni giudiziali. CP_1
Chiedeva, pertanto, al Tribunale adito di: “a)ammonire il genitore inadempiente;
b) individuare ai sensi dell'articolo 614 bis la somma di denaro dovuta dall'obbligato per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento;
c) condannare il genitore inadempiente al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di 75 euro a un massimo di 5.000 euro a favore della
[...]
Condannare il genitore inadempiente al risarcimento dei danni a favore dell'altro CP_2
genitore o, anche d'ufficio, del minore. Risarcimento dei danni cagionati al figlio minore e all'esponente che si quantificano in euro 10.500,00 (€ 300 X 35 mensilità a decorrere dal mese di giugno 2021 fino al mese di maggio 2024)” (cfr. ricorso introduttivo).
Costituitosi in giudizio, contestava le allegazioni di controparte e chiedeva il CP_1 rigetto delle domande “ex adverso” avanzate.
Nello specifico, il resistente deduceva di aver sempre adempiuto al proprio obbligo di contribuzione al mantenimento delle due figlie, sia mediante pagamenti in contanti che tramite accrediti postali (ricariche di Postepay); aggiungeva, inoltre, di aver devoluto alla ricorrente la propria quota di ANF, quale acconto del previsto mantenimento.
Contestava, altresì, il criterio di calcolo posto da alla base della propria Parte_1 richiesta risarcitoria, posta l'asserita definizione, tra le parti, dei loro rapporti economici con riferimento al periodo antecedente all'introduzione del procedimento divorzile.
Riferiva, infine, l'aggravamento delle proprie condizioni economiche a causa del peggioramento delle personali condizioni di salute che, a suo dire, ne comprometterebbero la capacità lavorativa.
Chiedeva, quindi, al Tribunale di: “Ritenere e dichiarare inammissibili, improponibili e/o improcedibili o con qualsiasi altra statuizione rigettare le domande tutte proposte dalla Sig.ra
[...]
con l'atto introduttivo del presente giudizio, perché infondate in fatto e in diritto, Parte_1 oltre che carenti di prova” (cfr. memoria di costituzione). All'udienza del 28.05.2025, la causa veniva assegnata in decisione, con riserva di riferirne al
Collegio.
*****
Tutto quanto sopra premesso, la domanda avanzata dalla ricorrente è fondata e, pertanto, merita accoglimento.
su cui incombeva l'onere della prova, non ha, infatti, provato l'adempimento CP_1
del proprio obbligo di contribuzione economica al mantenimento delle due figlie, nei termini previsti dalla sentenza emessa da questo Tribunale in data 27.02.2024, nell'ambito del procedimento divorzile. Né a conclusione contraria può pervenirsi sulla scorta della produzione documentale (cfr. ricevute di pagamento), da considerarsi, innanzitutto, irrilevante atteso che i relativi pagamenti risultano essere stati compiuti verosimilmente in favore della figlia maggiorenne (si veda il codice fiscale del titolare della carta prepagata) e non, invece, nei confronti della ricorrente, unica legittimata a riceverli giusto accordo in tal senso raggiunto dalle parti in sede divorzile (cfr. p. 2, sentenza del
27.02.2024).
Tali documenti non sono, inoltre, idonei a provare l'esatto adempimento del resistente, essendo privi di causale e per un importo decisamente inferiore rispetto alla maggiore somma dovuta, calcolata dalla data di emanazione della sentenza di divorzio e sino all'attualità.
Nulla è stato, altresì prodotto con riferimento al mantenimento della figlia minorenne.
Alcuna rilevanza esimente può, infine, ascriversi al dedotto peggioramento delle condizioni economiche del resistente, non avendo quest'ultimo fornito la relativa prova.
In ragione di quanto sopra, devono, pertanto, ritenersi sussistenti nel caso di specie le gravi inadempienze economiche che consentono di applicare le misure previste dall'art. 473- bis. 39 c.p.c.
Per costante orientamento giurisprudenziale, da ritenersi applicabile anche a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 473- bis. 39 c.p.c. : “Le misure sanzionatorie previste dall'art. 709 ter c.p.c., e, in particolare, la condanna al pagamento di sanzione amministrativa pecuniaria, sono suscettibili di essere applicate facoltativamente dal giudice nei confronti del genitore responsabile di gravi inadempienze e di atti "che comunque arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto svolgimento delle modalità dell'affidamento"; esse, tuttavia, non presuppongono l'accertamento in concreto di un pregiudizio subito dal minore, poiché l'uso della congiunzione disgiuntiva "od" evidenzia che l'avere ostacolato il corretto svolgimento delle prescrizioni giudiziali è un fatto che giustifica di per sé l'irrogazione della condanna, coerentemente con la funzione deterrente e sanzionatoria intrinseca alla norma richiamata" (Cass. civ., 20264/2022; Cass. civ., n. 16980/ 2018).
Sulla scorta di tali principi, ritiene, allora, il Tribunale di applicare, allo stato, la sola misura dell'ammonimento, unitamente alla condanna di al pagamento di una sanzione CP_1 amministrativa pecuniaria in favore della quantificata in € 1.000,00. CP_2 CP_2
Le spese processuali seguono la soccombenza e vengono liquidate, tenuto conto della natura e complessità della controversia, ai valori minimi secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014 e ss. mm..
Spese da corrispondersi in favore dell'erario ai sensi dell'art. 133, D.P.R. 115/2002, stante l'ammissione di al patrocinio a spese dello Stato. Parte_1
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla controversia come sopra insorta:
- ammonisce prescrivendogli l'osservanza delle statuizioni contenute nella CP_1 sentenza n. 320/2024, emessa da questo Tribunale nel procedimento n. 1910/2023 R.G.;
- condanna al pagamento della somma di € 1.000,00 (mille/00) in favore della CP_1
Controparte_2
- condanna al pagamento, in favore di , delle spese di lite che CP_1 Parte_1 vengono liquidate, quanto alle spese vive, negli importi prenotati a debito, nonché in €
3.809,00per compensi, oltre Iva, Cpa e rimb. spese for. come per legge e dispone che, ex art. 133 D.P.R. n.115/2002, il pagamento delle somme predette sia eseguito in favore dell'Erario.
Così deciso nella camera di consiglio del 23.06.2025
Il Presidente
Dott. Giuseppe Rini
Il Giudice relatore
Dott. Andrea Quintavalle