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Sentenza 28 agosto 2023
Sentenza 28 agosto 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 28/08/2023, n. 35821 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35821 |
| Data del deposito : | 28 agosto 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: CELA] SIHAT nato il [...] avverso l'ordinanza del 16/12/2022 del TRIBUNALE di ANCONA udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO;
lette le conclusioni del PG, Francesca Costantini, che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. letta la memoria scritta del difensore del ricorrente, avv. Gianluca Anastasio, che ha insistito per l'accoglimento; Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 16 dicembre 2022 il Tribunale di Ancona, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha respinto l'istanza del condannato HA EL di restituzione nel termine per impugnare le seguenti sentenze di condanna emesse nei suoi confronti (si mantengono i numeri indicati nel provvedimento impugnato per favorire la comprensione della sentenza): 2) sentenza del Tribunale di Ancona del 13 maggio 2010 irrevocabile il 23 settembre 2010; 3) sentenza del Tribunale di Ancona del 18 ottobre 2011 irrevocabile il 14 Febbraio 2012; Penale Sent. Sez. 1 Num. 35821 Anno 2023 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: RUSSO CARMINE Data Udienza: 05/06/2023 4) sentenza del Tribunale di Ancona del 27 Aprile 2011, confermata dalla Corte d'appello di Ancona il 15 ottobre 2012, irrevocabile il 13 aprile 2013. In particolare, l'istanza era motivata con la mancata conoscenza dei provvedimenti derivante dal sopravvenuto stato di detenzione in Germania del ricorrente sotto falso nome. Il giudice dell'esecuzione ha respinto l'istanza rilevando che lo stato di detenzione non era noto, e che comunque il difensore non lo ha provato, che nella sentenza sub 2) l'imputato era stato difeso da un difensore di fiducia presso cui aveva eletto domicilio;
nella sentenza sub 3) l'imputato era stato difeso da difensore di fiducia, era stato dichiarato latitante per non essersi presentato presso il luogo degli arresti domiciliari a seguito di udienza di convalida del fermo di indiziato di delitto;
nella sentenza sub 4), che riguardava il dellitto di evasione per il fatto di evasione degli arresti domiciliari commesso nel corso del giudizio sub 3), il condannato era stato difeso da difensore d'ufficio, ed era stato dichiarato irreperibile dopo essere stato cercato nel luogo di ultima dimora conosciuta risultante dall'interrogatorio reso in sede di convalida del fermo e con acquisizione di informazioni presso parenti. 2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il condannato, per il tramite del difensore, con unico motivo, in cui deduce, con riferimento alle sentenze sub 2) e 3), che il riferimento alla nomina del difensore di fiducia non è sufficiente perché significherebbe reintrodurre fittiziamente una formale presunzione di conoscenza in contrapposizione alla conoscenza effettiva da indagarsi in concreto da parte del giudice, conoscenza effettiva che nel caso in esame mancherebbe per effetto della detenzione all'estero, mentre per la sentenza sub 4) non ha rilievo la circostanza che la detenzione all'estero non fosse stata comunicata né dal difensore di fiducia né dai parenti sentiti dall'autorità giudiziaria. 3. Con requisitoria scritta il Procuratore Generale, Franc:esca Costantini, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Con memoria scritta il difensore del ricorrente, avv. Gianluca Anastasio, nel produrre documenti sullo stato di detenzione all'estero del ricorrente, ha controdedotto alle conclusioni del Procuratore generale ed insistito per l'accoglimento. Considerato in diritto 1. Il ricorso è parzialmente, fondato, nei limiti della motivazione che segue. 2 1.1. In particolare, il ricorso non è fondato con riferimento alla istanza di restituzione nel termine per impugnare la sentenza sub 2), in quanto la notifica dell'estratto della sentenza contumaciale nel domicilio eletto presso lo studio del difensore di fiducia dell'imputato comporta che il condannato in contumacia, attraverso la persona che ha scelto come domiciliatario, ha avuto conoscenza effettiva del provvedimento di condanna (Sez. 2, Sentenza n. 3911 del 20/12/2022, dep. 2023, Janu, Rv. 284215: La notifica della citazione a giudizio e dell'estratto della sentenza contumaciale nel domicilio eletto presso lo studio del difensore di fiducia dell'imputato deve far ritenere che il condannato in contumacia abbia avuto effettiva conoscenza del procedimento e del provvedimento di condanna, sì da non aver diritto alla restituzione nel termine per l'impugnazione, salva la documentata allegazione della perdurante negligenza del difensore domiciliatario, a fronte di una periodica attività di ricerca di informazioni presso tale professionista), a nulla rilevando la sopravvenuta detenzione all'estero dell'imputato, fatto che non gli impediva di prendere contatti epistolari o telefonici con il difensore che aveva indicato come domiciliatario per informarlo del luogo in cui era detenuto e per informarsi dell'esito del procedimento penale che era consapevole essere aperto nei suoi confronti. 1.2. Il ricorso non è fondato neanche con riferimento alla istanza di restituzione nel termine per impugnare la sentenza sub 3), in quanto in quel processo l'imputato ha tenuto un comportamento finalizzato ad impedire il proprio rintraccio (si è reso latitante dopo aver avuto conoscenza del provvedimento che disponeva nei suoi confronti gli arresti domiciliari all'esito dell'udienza di convalida del fermo). Ne consegue che l'imputato si è posto volontariamente nella condizione di avere conoscenza degli atti processuali mediante la consegna al difensore di fiducia ex art. 161, comma quarto, cod. proc. pen., il che è circostanza ostativa al diritto alla restituzione nel termine per impugnare la sentenza di condanna emessa all'esito (Sez. 3, Sentenza n. 11940 del 10/11/2016, dep. 2017, Gaino, Rv. 270351: La comunicazione, resa ai sensi dell'art. 161, comma primo, cod. proc. pen., di un domicilio dal quale il dichiarante si sia già allontanato in epoca antecedente va interpretata come rinunzia a partecipare al processo, essendo finalizzata ad impedire il rintraccio dell'imputato, che si pone volontariamente nella condizione di avere conoscenza degli atti processuali mediante la consegna al difensore di fiducia ex art. 161, comma quarto, cod. proc. pen., onde deve ritenersi che lo stesso abbia avuto effettiva conoscenza del procedimento e del provvedimento di condanna, sì da non aver diritto alla restituzione nel termine per l'impugnazione). 3 al Tribunale Ui o P- u) u) < o d• 1.3. Il ricorso è, invece, fondato con riferimento alla sentenza sub 4), in quanto, per garantire la conoscenza della sentenza di condanna, a differenza di quanto sostenuto dal giudice dell'esecuzione, non è sufficiente che l'imputato sia stato dichiarato irreperibile dopo essere stato cercato nel luogo di ultima dimora conosciuta e con acquisizione di informazioni presso parenti. La circostanza che il processo avesse ad oggetto una evasione dagli arresti domiciliari costituisce prova, infatti, della conoscenza del procedimento e della volontà di non comparire, ma non costituisce anche prova della conoscenza del provvedimento e della rinuncia ad impugnare (Sez. 6, Sentenza n. 7379 del 21/12/2009, dep. 2010, Halilovic, Rv. 246027: In tema di restituzione in termini per proporre impugnazione avverso una sentenza contumaciale, la situazione dell'imputato del delitto di evasione, il quale non abbia nominato un difensore di fiducia e sia rimasto irreperibile nel procedimento per il quale è evaso, può costituire prova della conoscenza del procedimento e della volontà di non comparire, ma non costituisce anche prova della conoscenza del provvedimento e della rinuncia ad impugnare. Fattispecie in cui la notifica del decreto di irreperibilità era stata eseguita nei confronti del difensore d'ufficio dell'imputato contumace). Né rileva la circostanza che il difensore d'ufficio abbia comunque appellato la sentenza in esame, in quanto la giurisprudenza di legittimità ha già sostenuto che debba essere restituito nel termine per impugnare la senl:enza contumaciale l'imputato che non abbia avuto conoscenza effettiva del processo a suo carico, nonostante il suo difensore abbia tempestivamente presentato appello avverso la medesima sentenza (Sez. 6, Sentenza n. 4695 del 18/12/2009, dep. 2010, Fondacaro, Rv. 245852). 1.4. In definitiva, il ricorso deve essere accolto, e l'ordinanza impugnata annullata, con rinvio per nuovo giudizio, limitatamente all'istanza relativa alla sentenza del Tribunale di Ancona del 27 Aprile 2011, irrevocabile il 13 aprile 2013; il ricorso è, invece, infondato nel resto.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente alla sentenza del Tribunale di giudizio sul punto Ancona del 27 aprile 2011 con rinvio per nuovo Ancona. Rigetta nel resto il ricorso Così deciso in Roma, il 5 giugno 123 Il consigliere estensore
lette le conclusioni del PG, Francesca Costantini, che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. letta la memoria scritta del difensore del ricorrente, avv. Gianluca Anastasio, che ha insistito per l'accoglimento; Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 16 dicembre 2022 il Tribunale di Ancona, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha respinto l'istanza del condannato HA EL di restituzione nel termine per impugnare le seguenti sentenze di condanna emesse nei suoi confronti (si mantengono i numeri indicati nel provvedimento impugnato per favorire la comprensione della sentenza): 2) sentenza del Tribunale di Ancona del 13 maggio 2010 irrevocabile il 23 settembre 2010; 3) sentenza del Tribunale di Ancona del 18 ottobre 2011 irrevocabile il 14 Febbraio 2012; Penale Sent. Sez. 1 Num. 35821 Anno 2023 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: RUSSO CARMINE Data Udienza: 05/06/2023 4) sentenza del Tribunale di Ancona del 27 Aprile 2011, confermata dalla Corte d'appello di Ancona il 15 ottobre 2012, irrevocabile il 13 aprile 2013. In particolare, l'istanza era motivata con la mancata conoscenza dei provvedimenti derivante dal sopravvenuto stato di detenzione in Germania del ricorrente sotto falso nome. Il giudice dell'esecuzione ha respinto l'istanza rilevando che lo stato di detenzione non era noto, e che comunque il difensore non lo ha provato, che nella sentenza sub 2) l'imputato era stato difeso da un difensore di fiducia presso cui aveva eletto domicilio;
nella sentenza sub 3) l'imputato era stato difeso da difensore di fiducia, era stato dichiarato latitante per non essersi presentato presso il luogo degli arresti domiciliari a seguito di udienza di convalida del fermo di indiziato di delitto;
nella sentenza sub 4), che riguardava il dellitto di evasione per il fatto di evasione degli arresti domiciliari commesso nel corso del giudizio sub 3), il condannato era stato difeso da difensore d'ufficio, ed era stato dichiarato irreperibile dopo essere stato cercato nel luogo di ultima dimora conosciuta risultante dall'interrogatorio reso in sede di convalida del fermo e con acquisizione di informazioni presso parenti. 2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il condannato, per il tramite del difensore, con unico motivo, in cui deduce, con riferimento alle sentenze sub 2) e 3), che il riferimento alla nomina del difensore di fiducia non è sufficiente perché significherebbe reintrodurre fittiziamente una formale presunzione di conoscenza in contrapposizione alla conoscenza effettiva da indagarsi in concreto da parte del giudice, conoscenza effettiva che nel caso in esame mancherebbe per effetto della detenzione all'estero, mentre per la sentenza sub 4) non ha rilievo la circostanza che la detenzione all'estero non fosse stata comunicata né dal difensore di fiducia né dai parenti sentiti dall'autorità giudiziaria. 3. Con requisitoria scritta il Procuratore Generale, Franc:esca Costantini, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Con memoria scritta il difensore del ricorrente, avv. Gianluca Anastasio, nel produrre documenti sullo stato di detenzione all'estero del ricorrente, ha controdedotto alle conclusioni del Procuratore generale ed insistito per l'accoglimento. Considerato in diritto 1. Il ricorso è parzialmente, fondato, nei limiti della motivazione che segue. 2 1.1. In particolare, il ricorso non è fondato con riferimento alla istanza di restituzione nel termine per impugnare la sentenza sub 2), in quanto la notifica dell'estratto della sentenza contumaciale nel domicilio eletto presso lo studio del difensore di fiducia dell'imputato comporta che il condannato in contumacia, attraverso la persona che ha scelto come domiciliatario, ha avuto conoscenza effettiva del provvedimento di condanna (Sez. 2, Sentenza n. 3911 del 20/12/2022, dep. 2023, Janu, Rv. 284215: La notifica della citazione a giudizio e dell'estratto della sentenza contumaciale nel domicilio eletto presso lo studio del difensore di fiducia dell'imputato deve far ritenere che il condannato in contumacia abbia avuto effettiva conoscenza del procedimento e del provvedimento di condanna, sì da non aver diritto alla restituzione nel termine per l'impugnazione, salva la documentata allegazione della perdurante negligenza del difensore domiciliatario, a fronte di una periodica attività di ricerca di informazioni presso tale professionista), a nulla rilevando la sopravvenuta detenzione all'estero dell'imputato, fatto che non gli impediva di prendere contatti epistolari o telefonici con il difensore che aveva indicato come domiciliatario per informarlo del luogo in cui era detenuto e per informarsi dell'esito del procedimento penale che era consapevole essere aperto nei suoi confronti. 1.2. Il ricorso non è fondato neanche con riferimento alla istanza di restituzione nel termine per impugnare la sentenza sub 3), in quanto in quel processo l'imputato ha tenuto un comportamento finalizzato ad impedire il proprio rintraccio (si è reso latitante dopo aver avuto conoscenza del provvedimento che disponeva nei suoi confronti gli arresti domiciliari all'esito dell'udienza di convalida del fermo). Ne consegue che l'imputato si è posto volontariamente nella condizione di avere conoscenza degli atti processuali mediante la consegna al difensore di fiducia ex art. 161, comma quarto, cod. proc. pen., il che è circostanza ostativa al diritto alla restituzione nel termine per impugnare la sentenza di condanna emessa all'esito (Sez. 3, Sentenza n. 11940 del 10/11/2016, dep. 2017, Gaino, Rv. 270351: La comunicazione, resa ai sensi dell'art. 161, comma primo, cod. proc. pen., di un domicilio dal quale il dichiarante si sia già allontanato in epoca antecedente va interpretata come rinunzia a partecipare al processo, essendo finalizzata ad impedire il rintraccio dell'imputato, che si pone volontariamente nella condizione di avere conoscenza degli atti processuali mediante la consegna al difensore di fiducia ex art. 161, comma quarto, cod. proc. pen., onde deve ritenersi che lo stesso abbia avuto effettiva conoscenza del procedimento e del provvedimento di condanna, sì da non aver diritto alla restituzione nel termine per l'impugnazione). 3 al Tribunale Ui o P- u) u) < o d• 1.3. Il ricorso è, invece, fondato con riferimento alla sentenza sub 4), in quanto, per garantire la conoscenza della sentenza di condanna, a differenza di quanto sostenuto dal giudice dell'esecuzione, non è sufficiente che l'imputato sia stato dichiarato irreperibile dopo essere stato cercato nel luogo di ultima dimora conosciuta e con acquisizione di informazioni presso parenti. La circostanza che il processo avesse ad oggetto una evasione dagli arresti domiciliari costituisce prova, infatti, della conoscenza del procedimento e della volontà di non comparire, ma non costituisce anche prova della conoscenza del provvedimento e della rinuncia ad impugnare (Sez. 6, Sentenza n. 7379 del 21/12/2009, dep. 2010, Halilovic, Rv. 246027: In tema di restituzione in termini per proporre impugnazione avverso una sentenza contumaciale, la situazione dell'imputato del delitto di evasione, il quale non abbia nominato un difensore di fiducia e sia rimasto irreperibile nel procedimento per il quale è evaso, può costituire prova della conoscenza del procedimento e della volontà di non comparire, ma non costituisce anche prova della conoscenza del provvedimento e della rinuncia ad impugnare. Fattispecie in cui la notifica del decreto di irreperibilità era stata eseguita nei confronti del difensore d'ufficio dell'imputato contumace). Né rileva la circostanza che il difensore d'ufficio abbia comunque appellato la sentenza in esame, in quanto la giurisprudenza di legittimità ha già sostenuto che debba essere restituito nel termine per impugnare la senl:enza contumaciale l'imputato che non abbia avuto conoscenza effettiva del processo a suo carico, nonostante il suo difensore abbia tempestivamente presentato appello avverso la medesima sentenza (Sez. 6, Sentenza n. 4695 del 18/12/2009, dep. 2010, Fondacaro, Rv. 245852). 1.4. In definitiva, il ricorso deve essere accolto, e l'ordinanza impugnata annullata, con rinvio per nuovo giudizio, limitatamente all'istanza relativa alla sentenza del Tribunale di Ancona del 27 Aprile 2011, irrevocabile il 13 aprile 2013; il ricorso è, invece, infondato nel resto.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente alla sentenza del Tribunale di giudizio sul punto Ancona del 27 aprile 2011 con rinvio per nuovo Ancona. Rigetta nel resto il ricorso Così deciso in Roma, il 5 giugno 123 Il consigliere estensore