CA
Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 30/09/2025, n. 5501 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5501 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6815/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SEZIONE SECONDA
Specializzata in materia d'impresa
La Seconda Sezione Civile della Corte d'Appello di Roma, riunita in camera di consiglio e composta da
Camillo Romandini Presidente
Maria Delle Donne Consigliere
Lilia Papoff Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 6815 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2018, decisa all'udienza del 30.9.2025, vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dagli avv.ti Parte_1 C.F._1
Andrea Gemma e Domenico Vetere.
APPELLANTE E APPELLATO INCIDENTALE
E
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 CodiceFiscale_2
Massimiliano Cattano.
APPELLATO E APPELLANTE INCIDENTALE
C.F. ), contumace. Controparte_2 P.IVA_1
APPELLATO PRINCIPALE E INCIDENTALE
C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Controparte_3 C.F._3
Meliadò.
(C.F. ), contumace. Controparte_4 C.F._4
APPELLATI
CONCLUSIONI
L' appellante ha rinunciato all'appello incidentale nei confronti di . Controparte_3 Ha precisato nella comparsa conclusionale:
“- preso atto del fatto che il G.D. con provvedimento del 11-15/02/21 ha autorizzato il Curatore del ad abbandonare le “…potenziali pretese creditorie nei confronti dei sig.ri CP_2 CP_1
”;
[...] Parte_1 Controparte_4 Parte_2
- atteso che il risulta contumace;
CP_2
- che tale situazione è equiparabile alla rinuncia alla domanda;
- che l'abbandono al pari della rinuncia estingue l'azione;
- che la rinuncia ha l'effetto del rigetto nel merito;
dichiari la cessata materia del contendere ed annulli la sentenza impugnata, eventualmente statuendo sulle spese. Co in subordine, insiste nell'accoglimento delle proprie conclusioni, rammentando la rinuncia alle proprie domande svolte nei confronti di Con vittoria delle spese di lite”. Controparte_3
Nelle conclusioni iniziali aveva chiesto:
“Voglia Codesta On.le Corte d'Appello adita, contrariis reiectis,
(…)
NEL MERITO, in accoglimento dei motivi d'appello esposti, riformare la sentenza impugnata
e, per l'effetto, accertare e dichiarare l'insussistenza di qualsiasi responsabilità in capo al Sig. per i fatti di cui alla presente controversia, con conseguente condanna del Parte_1
alla restituzione degli importi che medio tempore fossero stati versati in forza della CP_2 provvisoria esecutorietà del provvedimento impugnato con rivalutazione monetaria ed interessi legali dal giorno del pagamento fino al saldo.
(…)
IN VIA ISTRUTTORIA si chiede l'ammissione dell'interrogatorio formale del sig. sui CP_3 capitoli di prova riprodotti nel presente appello ed all'esito prova testimoniale sui medesimi capitoli e con i testi indicati in atto. Si insiste, inoltre, nella richiesta di acquisizione della ctu sull'immobile cortinese depositata nella procedura esecutiva immobiliare RGE 33492/09.
Con vittoria, per entrambi i gradi di giudizio, di spese e onorari, oltre IVA e CPA., da distrarsi in favore della presente difesa.”
ha così concluso: Controparte_1
“Piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, previa ogni più opportuna declaratoria del caso e di legge, salvo ed impregiudicato ogni altro diritto e migliore pronuncia, così giudicare:
- nel merito, rigettare l'appello proposto dal Sig. nella misura in cui lo stesso tenta di Pt_1 addebitare qualsivoglia responsabilità, a qualsiasi titolo, all'Ing. per il dissesto CP_1 finanziario della società Controparte_2
IN VIA DI APPELLO INCIDENTALE
- in via pregiudiziale, in accoglimento del presente appello ed in riforma dell'impugnata sentenza n. 15949/18 del Tribunale di Roma, rigettare ogni e qualsiasi domanda proposta dal nei confronti dell'Ing. in quanto la curatela Controparte_2 CP_1 fallimentare, per tutti i motivi esposti in atti, risulta priva di qualsiasi legittimazione attiva nei confronti dello stesso;
- in via preliminare, in accoglimento del presente appello ed in riforma dell'impugnata sentenza
n. 15949/18 del Tribunale di Roma, rigettare ogni e qualsiasi domanda proposta dal Controparte_2 nei confronti dell'Ing. in quanto i relativi diritti risultano prescritti ai
[...] CP_1 sensi dell'art. 2949 c.c. e di ogni altra norma ritenuta applicabile;
- nel merito, in accoglimento del presente appello ed in riforma dell'impugnata sentenza n.
15949/18 del Tribunale di Roma, rigettare ogni e qualsiasi domanda proposta dal Controparte_2 nei confronti dell'Ing. in quanto infondata in fatto ed in diritto e non
[...] CP_1 provata, per le ragioni tutte meglio argomentate in atti, dichiarando che nulla è dovuto dal convenuto alla procedura fallimentare;
CP_1
- sempre nel merito, in accoglimento del presente appello ed in riforma dell'impugnata sentenza
n. 15949/18 del Tribunale di Roma, annullare, revocare e/o comunque dichiarare inefficace la condanna dell'Ing. alla rifusione delle spese di lite in favore dello Stato ed al pagamento CP_1 delle spese di CTU, in quanto infondata in fatto ed in diritto, per le ragioni tutte meglio argomentate nel presente atto, dichiarando che nulla è dovuto dal convenuto a titolo di spese legali del CP_1 giudizio di primo grado;
- nell'istruttoria, ammettere i mezzi istruttori già tempestivamente richiesti dall'Ing. CP_1 con le memorie ex art. 183, VI comma, n. 2 e 3 c.p.c. e pedissequamente riproposti in sede di precisazione delle conclusioni nell'ambito del giudizio RG 38083/14 del Tribunale di Roma, che qui di seguito si ritrascrivono integralmente:
(…)
- in ogni caso, con vittoria di competenze legali e spese del doppio grado di giudizio, oltre IVA
e CPA ed ogni altro eventuale onere di legge.”
All'udienza di precisazione delle conclusioni ha affermato “Appare, quindi, cessata la materia del contendere, dal punto di vista oggettivo, dato che vi è stato un provvedimento definitivo di abbandono di qualsiasi pretesa in sede penale e civile da parte del soggetto portatore della legittimazione attiva, e dal punto soggettivo perché il è ormai Controparte_2 definitivamente chiuso ed estinto.”.
ha così concluso: Controparte_3
“Voglia l'Ill.ma Corte adita, previa ogni opportuna declaratoria di inammissibilità e/o decadenza di parte appellante, confermare l'impugnata sentenza n. 15949/2018 del Tribunale di
Milano pubblicata il 31.07.2018, e per l'effetto, rigettare ogni domanda avanzata dal sig. nei Pt_1 confronti del dott. Controparte_3
Si reiterano tutte le istanze istruttorie formulare nel giudizio di primo grado e non ammesse, da considerarsi di seguito integralmente trascritte.
Con vittoria di spese ed onorari di entrambi i gradi di giudizio”.
Ha infine accettato la rinuncia agli atti da parte di rappresentando Parte_1 dell'avvenuto accordo sulle spese.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
1. Il conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Roma, Controparte_2
e al fine di sentire accertare e Controparte_1 Parte_1 Controparte_4
dichiarare la responsabilità in solido, e/o secondo i singoli aspetti attribuibili a ciascuno, di
, nella qualità di amministratori Controparte_4 Parte_1 Controparte_1
della in ordine alle condotte pregiudizievoli per la società e poi per il Controparte_2
attore nell'interesse dei suoi creditori e, per l'effetto, condannare i convenuti in CP_2
solido, e/o singolarmente ciascuno dei convenuti secondo quanto verrà accertato in corso di causa, al pagamento, a titolo di risarcimento del danno, della somma di € 17.500,00
(ammontare del passivo), oltre rivalutazione e interessi o, in subordine, della maggiore o minore somma accertata in corso di causa, determinata anche in via equitativa.
Su richiesta di veniva chiamato in causa, ai fini di manleva, Parte_1 CP_3
nella qualità di amministratore di fatto della società fallita.
[...]
2. Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 17418/2018:
- condannava al pagamento della somma risarcitoria di € Controparte_1
12.743.675,69 e al pagamento della somma risarcitoria di € 8.382.151,33, in Parte_1
favore della curatela fallimentare della oltre rivalutazione, e oltre CP_2 Controparte_2
interessi dalla data del passaggio in giudicato della presente sentenza e fino all'effettivo soddisfo;
- rigettava la domanda del nei confronti di e la domanda di CP_2 Persona_1
nei confronti del terzo chiamato Pt_1 Controparte_3
- condannava i convenuti e in solido tra loro, alla Controparte_1 Parte_1
refusione, in favore dello Stato, delle spese di lite e poneva definitivamente a carico dei convenuti e in solido tra loro, le spese di C.T.U.; Controparte_1 Parte_1 - condannava al pagamento delle spese di lite in favore del terzo Parte_1
chiamato in causa Controparte_3
3. ha proposto appello principale, chiedendo riformare la sentenza Parte_1
impugnata e, per l'effetto, accertare e dichiarare l'insussistenza di qualsiasi responsabilità a suo carico per i fatti di causa e, in via subordinata, la condanna di Controparte_3
manlevarlo e tenerlo indenne da qualsivoglia condanna.
4. ha chiesto il rigetto dell'appello proposto da nella misura Controparte_1 Pt_1
in cui lo stesso tentasse di addebitargli qualsivoglia responsabilità, e, in accoglimento dell'appello incidentale, ha chiesto il rigetto delle domande proposte dal nei CP_2
suoi confronti.
5. a chiesto il rigetto dell'appello proposto da nei suoi confronti. Controparte_3 Pt_1
Nel corso del giudizio poi ha rinunciato all'appello nei confronti di il quale Pt_1 CP_3
ha accettato la rinuncia e nulla ha preteso a titolo di spese di lite.
6. Il è rimasto contumace. Controparte_2
7. Nelle note di trattazione dell'udienza del 10.1.2024 ha fatto presente che il CP_1
era stato dichiarato chiuso con provvedimento del Tribunale Controparte_2
di Roma del 2.11.2022 e la società risultava cancellata, come emergeva dall'allegata visura.
Inoltre ha depositato rapporto riepilogativo della procedura fallimentare, datato
11.7.2022, tratto dall'Archivio ufficiale delle C.C.I.A.A., in cui vengono riportate le attività
ancora da compiere. Non risultano da compiere più attività di verifica e recupero crediti,
mentre è prevista la ripartizione dell'atto per settembre 2022.
Si dà atto inoltre atto dell'esecutività del piano di ripartizione, della programmata chiusura della procedura a dicembre 2022 all'esito della ripartizione e delle seguenti disposizioni del Giudice Delegato: quindi dell'autorizzazione all'abbandono delle “potenziali pretese creditorie nei confronti dei sig.ri Controparte_1 Parte_1 Controparte_4 Parte_2
”.
[...]
i è rimesso, quindi, alle valutazioni di questa Corte in ordine all'eventuale effetto CP_1
estintivo del presente procedimento conseguente all'intervenuta cancellazione dal Registro
delle Imprese di una delle parti (seppure non costituita nel procedimento di appello), ex art. 299 c.p.c.
All'udienza di precisazione delle conclusioni pur insistendo nelle proprie CP_1
conclusioni nel merito, ha ritenuto comunque cessata la materia del contendere, stante la chiusura della procedura fallimentare e l'emissione di un provvedimento definitivo di abbandono di qualsiasi pretesa in sede penale e civile da parte del soggetto portatore della legittimazione attiva.
8. Anche preso atto del fatto che il G.D. aveva autorizzato il Curatore del Pt_1
, comunque contumace, ad abbandonare le potenziali pretese creditorie nei CP_2
confronti dei sig.ri Controparte_1 Parte_1 Controparte_4 CP_3
ha ritenuto tale volontà di abbandono equiparabile alla rinuncia alla domanda, con
[...]
conseguente estinzione dell'azione e ha chiesto quindi, in via principale, dichiarare cessata la materia del contendere e annullare la sentenza impugnata, eventualmente statuendo sulle spese.
9. Preliminarmente occorre valutare le conseguenze processuali della chiusura del appellato, fattispecie che rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 118, comma CP_2
1, n.
3. Ai sensi del successivo comma 2, “La chiusura della procedura di fallimento nel caso di
cui al n. 3) non è impedita dalla pendenza di giudizi, rispetto ai quali il curatore può mantenere la legittimazione processuale, anche nei successivi stati e gradi del giudizio, ai sensi dell'articolo 43. In
deroga all'articolo 35, anche le rinunzie alle liti e le transazioni sono autorizzate dal giudice delegato”.
Nel caso di specie il giudice delegato ha espressamente autorizzato il curatore ad abbandonare le pretese creditorie nei confronti degli originari convenuti della controversia.
In data 18.9.2025 ha anche depositato la richiesta di autorizzazione del curatore CP_1
fallimentare ove si fa riferimento alla inutilità di coltivare le pretese creditorie.
Essendo tuttavia la curatela già contumace nel giudizio di appello, è mancata un rinuncia formale nel processo che avrebbe richiesto una apposita costituzione a tale unico scopo.
Deve quindi escludersi che il curatore possa aver mantenuto la legittimazione processuale, ma non si è verificato l'evento interruttivo previsto dall'art. 300 c.p.c., dato che in radice è venuto meno qualsiasi interesse sostanziale della procedura a coltivare l'azione la quale, pertanto, deve ritenersi rinunciata con conseguente integrale cessazione della materia del contendere, anche con riferimento all'appello incidentale di volto a CP_1
contrastare l'azione della curatela, e anche nei rapporti tra e essendo peraltro Pt_1 CP_3
l'appello proposto in via subordinata da nei confronti di già oggetto di Pt_1 CP_3
rinuncia.
Si tratta quindi di rinuncia al diritto soggettivo, atto giuridico abdicativo per la cui validità
ed efficacia non si richiede alcuna accettazione ad opera delle controparti processuali, ma la sola capacità giuridica del titolare del diritto azionato. La rinuncia alla domanda difatti, a differenza della rinuncia agli atti del giudizio, non richiede l'adozione di forme particolari e non necessita di accettazione della controparte ed estingue l'azione (v. tra le varie, Cass. n.
33761/2019).
10. Deve essere quindi dichiarata la cessazione della materia del contendere per rinuncia alla domanda e difetto sopravvenuto di interesse ad agire della curatela attrice, con conseguente perdita di efficacia della sentenza di primo grado. Non essendo emersi elementi certi di responsabilità a carico dei convenuti né della illegittimità delle pretese della parte attrice, sussistono valide ragioni per compensare integralmente le spese di lite.
Per analoghe ragioni anche le spese di C.T.U. devono essere poste definitivamente a carico di tutte le parti in solido, tranne che nei confronti di e Controparte_4 CP_3
estranei alla vicenda.
[...]
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Preso atto del venir meno dell'interesse ad agire del in Controparte_2
riforma della sentenza appellatadichiara cessata la materia del contendere;
2) Compensa le spese di lite per entrambi i gradi di giudizio;
3) Pone definitivamente le spese di C.T.U. a carico di tutte le parti in solido, tranne che nei confronti di e . Controparte_4 Controparte_3
Così deciso nella camera di consiglio della Corte d'Appello di Roma del 30.9.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Lilia Papoff Camillo Romandini