Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 27/05/2025, n. 1237 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1237 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Marcello MAGGI - Presidente rel.
Patrizia NIGRI - Giudice
Enrica DI TURSI - Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 133 del R.G. 2025 avente ad oggetto cessazione degli effetti civili del matrimonio
TRA
Parte 1 - rappresentata e difesa dall'avv. Flavio Franzoso
ATTORE
E
CP 1 - contumace
CONVENUTO
NONCHE'
il PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Taranto
INTERVENUTO
All'udienza del 21-5-2025 la causa era riservata per la decisione sulle conclusioni di cui al relativo verbale.
II P.M. concludeva come in atti.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
intervenuta separazione consensuale, omologata con decreto di questo Tribunale dell'11-
4-2011 con previsione di assegno di mantenimento di € 100 in favore della moglie e di €
200 in favore del figlio, assegnazione della casa coniugale in comproprietà alla moglie in quanto collocataria del figlio minore,affidato in maniera condivisa previsione di pagamento da parte del CP_1 dell'intera rata di rimborso del mutuo ipotecario gravante sulla casa familiare.
La ricorrente ha chiesto l'aumento ad € 300 del mantenimento stabilito in favore del figlio
Persona 1 ,con rinuncia al proprio assegno di mantenimento e conferma delle residue condizioni di separazione.
Non si è costituito a mezzo procuratore CP 1 La causa non abbisognevole di istruzione è stata quindi riservata per la decisione sulle conclusioni dalla parte attrice rassegnate all'udienza del 21-5-2025.
La domanda di divorzio è fondata e va accolta. Dalla documentazione prodotta dall'attrice risulta che i coniugi, unitisi in matrimonio in Sava il 5-6-2003, sono legalmente separati in forza di decreto di omologa di separazione consensuale di questo Tribunale in data 11-4-
2011. Non essendo stata eccepita alcuna riconciliazione o effettiva ripresa della convivenza
, ai sensi dell'art. 3 comma 4 ultima parte 1.898-1970, deve ritenersi che la separazione si sia da allora protratta ininterrottamente e permanga attualmente. Decorso il termine previsto dalla legge, riconfermata la volontà di non riconciliarsi, va dedotta l'impossibilità della ricostituzione della originaria comunione materiale e spirituale tra i coniugi. Consegue la pronuncia di scioglimento del matrimonio, ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. B) della legge
1.12.1970 n. 898 e successive modificazioni. In ordine alle questioni accessorie, l'assegno mensile di concorso al mantenimento del figlio Persona 1 deve con decorrenza dal gennaio 2025, data della domanda, essere aumentato ad € 300,00 oltre rivalutazione Istat dallo stesso mese, tenendo conto del tempo decorso della pronuncia di separazione e delle presumibili maggiori esigenze del ragazzo,
ormai maggiorenne;
va poi confermato l'obbligo del CP 1 di provvedere nella misura della
'spese da metà al pagamento delle spese straordinarie delle stesso Persona 1
individuarsi sulla scorta del protocollo adottato da questo Tribunale il 4-7-2022.
Nulla per assegno di divorzio giacchè l'attrice ha dichiarato di rinunciare al contributo al proprio mantenimento.
Vanno per il resto confermate le condizioni economiche di separazione che prevedevano l'obbligo del CP_1 di farsi carico dell'intera rata di mutuo cointestato gravante sull'abitazione già coniugale stipulato il 28-6-2007.
Le spese di lite possono essere compensate in ragione della natura della controversia e della non opposizione del convenuto.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:
1) pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in Sava il 5-6-2003 da [...]
CP 1 nato a [...] il [...], e Parte 1 Inata a Sava il 14-9- '
1977 (atto n.9 p.1 dell'anno 2003);
2) ordina al competente ufficiale dello stato civile di procedere al passaggio in giudicato alla annotazione della presente sentenza;
3) aumenta ad € 300,00 con decorrenza dal mese di gennaio 2025 oltre rivalutazione
Istat con la stessa decorrenza, l'assegno mensile che CP 1 deve versare al coniuge per concorso nel mantenimento del figlio Persona 1
4) conferma le condizioni di separazione quanto all'obbligo del CP 1 di farsi carico dell'intera rata del mutuo ipotecario cointestato gravante sull'abitazione coniugale stipulato il 28-6-2007;
5)nulla per assegno di divorzio;
6)compensa tra le parti le spese di questo giudizio.
Così deciso il 21-5-2025 nella camera di consiglio della prima sezione civile del Tribunale di
Taranto.
Il Presidente est. (dott. Marcello Maggi)