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Sentenza 20 maggio 2021
Sentenza 20 maggio 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 20/05/2021, n. 19982 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19982 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2021 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: LA CI NA nata a [...] il [...] avverso la sentenza del 22/05/2019 della CORTE APPELLO di L'AQUILA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSIO SCARCELLA;
letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale STEFANO TOCCI, che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso. Penale Sent. Sez. 3 Num. 19982 Anno 2021 Presidente: DI NICOLA VITO Relatore: SCARCELLA ALESSIO Data Udienza: 07/04/2021 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza 22.05.2019, la Corte d'appello de L'Aquila confermava la sentenza 11.06.2018 del tribunale di Chieti, appellata dalla La OP, che era stata condannata alla pena id 1 anno e 9 mesi di reclusione, oltre alle pene acces- sorie di legge, in quanto dichiarata colpevole del reato frode fiscale ex art. 2, d. Igs. n. 74 del 2000, per aver indicato quale I.r. della s.a.s. MARLA di NA La OP & c., nelle dichiarazioni presentate nel dicembre 2011, ai fini di evadere le II.DD. e VIVA, elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo pari a € 106.655, avvalendosi in particolare di fatture per operazioni inesistenti secondo le modalità esecutive e spazio - temporali meglio descritte in rubrica. 2. Contro la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensori di fi- ducia, iscritto all'Albo speciale previsto dall'art. 613, cod. proc. pen., articolando un unico motivo, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la mo- tivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Deduce la difesa, con tale unico motivo, il vizio di violazione di legge in relazione agli artt. 192, c.p.p. e 2, d. Igs. n. 74 del 2000, ed il correlato vizio di manifesta illogicità della motivazione. In sintesi, la difesa del ricorrente rileva che la sentenza impugnata ha in- tegralmente confermata quella del primo giudice che ha ritenuto provata la re- sponsabilità della ricorrente sulla base dell'accertamento eseguito dall'Agenzia delle Entrate nei confronti della società di cui l'imputata era I.r. all'epoca dei fatti, deducendo l'inesistenza delle operazioni cui si riferivano le fatture emesse dal Ma- glificio TT, dalla circostanza che l'emittente esercitava in base alle risultanze dell'anagrafe tributaria attività di locazione di immobili, sicché non avrebbe potuto fornire la merce descritta nelle fatture, mentre, con riferimento alle fatture emesse dalla Fatex, i giudici di merito avevano ritenuto l'inesistenza delle operazioni ar- gomentandola dalla pregressa cessazione dell'emittente dal registro delle imprese in data 17.12.2010. Il teste assunto in dibattimento, funzionario dell'ADE, aveva poi riferito che l'ufficio non aveva proceduto ad assumere informazioni circa l'ese- cuzione delle prestazioni da parte delle emittenti, che questi ultimi non risultava fossero stati denunciati per il reato di cui all'art. 8, d. Igs. n. 74 del 2000 ed, infine, che nessuna accesso, ispezione o verifica fosse stato eseguito presso le emittenti al fine di verificare se avessero proseguito l'attività commerciale anziché limitarsi 2 a quella id mero godimento degli immobili (quanto alle fatture emesse dal Magli- ficio Otttaviani) o se . avesse continuato l'attività di impresa dopo la cancellazione dal registro delle imprese (quanto alla Fatex). Ricorda la difesa del ricorrente che, impugnando la decisione di primo grado davanti ai giudici di appello, era stata dedotta la violazione dell'art. 192, c.p.p. in quanto la prova della responsabilità penale 'era stata fondata su elementi indiziari insufficienti e che non poteva ritenersi, come invece aveva affermato il primo giu- dice, che spettasse all'allora imputata provare i fatti allegati a sua discolpa, risol- vendosi ciò in una inversione dell'onere probatorio, competendo invece al PM in- tegrare l'insufficiente attività istruttoria, chiarendo anche le ragioni del mancato esercizio dell'azione penale nei confronti delle emittenti, non convincendo peraltro l'obiezione mossa dalla teste assunta in giudizio che aveva riferito che si sarebbe trattato di attività da svolgersi in territorio fuori dalla propria competenza, in quanto l'ufficio ben avrebbe invece potuto delegare tali accertamenti a quello com- petente per territorio. In sostanza, secondo la prospettazione difensiva, se dav- vero le fatture fossero state emesse per operazioni inesistenti, due sarebbero state le alternative, l'una secondo cui le fatture erano state redatte dall'imputata . e quindi a suo carico avrebbe dovuto essere contestato anche l'art. 485, c.p., l'altra secondo cui le fatture erano state realmente emesse dalle società emittenti, ed allora a questa avrebbe dovuto essere contestato l'art. 8, d. Igs. n. 74 del 2000. I giudici di appello, secondo la difesa della ricorrente, nel disattendere la tesi difensiva avrebbero però pretermesso due questioni rilevanti, ossia, da un lato, la possibilità che le emittenti avessero proseguito l'attività commerciale an- che successivamente a quella, rispettivamente, di affitto dell'azienda e di cancel- lazione dal registro delle imprese e, dall'altro, l'assenza nel fascicolo del dibatti- mento delle copie delle fatture emesse a fronte delle operazioni asseritamente inesistenti. In relazione alla seconda delle questioni per il ricorrente dovrebbe escludersi che possa tener luogo dell'acquisizione documentale l'avviso di accer- tamento emesso dall'ufficio, da cui non risulta che le fatture siano state oggetto di esame diretto da parte dei funzionari, essendosi limitati a visionare i partitari intestati alle due emittenti, donde errata sarebbe l'affermazione in sentenza se- condo cui superfluo era da ritenersi qualsiasi approfondimento relativo alla conta- bilità delle emittenti, considerato che l'annotazione dei corrispettivi delle fatture non prova la fittizietà o meno delle operazioni, a prescindere dai risvolti investiga- tivi che potevano averle interessate o ancora delle scelte del PM circa l'imputazione, da formulare. Secondo la difesa del ricorrente, ove si volesse intendere che l'atti- vità di indagine era vietata extra districtum, la motivazione sarebbe affetta da illogicità manifesta, non essendo impedito da alcuna disposizione di legge alla 3 Corte d'appello di compiere d'ufficio gli accertamenti istruttori necessari al fine di accertare l'inesistenza o meno delle operazioni fatturate, non rilevando la circo- stanza che le emittenti avessero sede fuori dal territorio abruzzese. La difesa della ricorrente, peraltro, concorda con la Corte d'appello nel ri- tenere che l'annotazione dei corrispettivi delle fatture non prova la fittizietà o meno delle operazioni, purtuttavia asserendo che ciò avrebbe dovuto costituire oggetto di puntuale verifica, competendo al PM chiedere l'esame dei legali rappresentanti delle emittenti, che ben avrebbero potuto essere assunti come testimoni non es- sendo state iscritti nel registro degli indagati e non avendo essi formato, come sembrerebbe dalla lettura della sentenza, le fatture in questione. Laddove, diver- samente, i sospetti avessero investito anche le emittenti, la prova della fittizietà avrebbe dovuto essere desunta aliunde, attraverso indagini di p.g., non gravando sulla ricorrente alcun onere di provare l'effettività delle operazioni sottese alle fat- tura. In conclusione, attesa l'insufficienza del materiale indiziario, idonea al più a sostenere la tesi dell'ufficio in sede tributaria, la sentenza dovrebbe essere annul- lata con rinvio al fine di procedere agli accertamenti richiesti. 3. Il Procuratore Generale presso questa Corte, con requisitoria scritta del 22.03.2021, ha chiesto a questa Corte di chiarare l'inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso, trattato ai sensi ex art 23, comma 8 del D.L. n. 137/2020, è inammissibile. 2. Anzitutto, è anzitutto affetto da genericità per aspecificità, in quanto non si confronta con le argomentazioni svolte nella sentenza impugnata che confutano in maniera puntuale e con considerazioni del tutto immuni dai denunciati vizi mo- tivazionali le identiche doglianze difensive svolte nel motivo di appello (che, ven- gono, per così dire "replicate" in questa sede di legittimità senza alcun apprezza- bile elementi di novità critica), esponendosi quindi al giudizio di inammissibilità. Ed invero, è pacifico nella giurisprudenza di questa Corte che è inammissi- bile il ricorso per cassazione fondato su motivi non specifici, ossia generici ed in- determinati, che ripropongono le stesse ragioni già esaminate e ritenute infondate dal giudice del gravame o che risultano carenti della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (v., tra le tante: Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012 - dep. 16/05/2012, Pezzo, Rv. 253849). 4 3. Lo stesso è inoltre da ritenersi proposto per motivi non consentiti dalla legge, in quanto non scanditi da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata, risolvendosi invero in una critica sterile e non argomentata delle ragioni per le quali la sentenza sarebbe affetta dal dedotto vizio motivazionale. Ed invero, dall'esame congiunto delle sentenze di primo grado e di appello (che, com'è noto si integrano reciprocamente: Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013 - dep. 04/11/2013, Argentieri, Rv. 257595), risulta palese la manifesta infondatezza del motivo, atteso che la Corte d'appello, con percorso argomentativo immune da vizi logici, indica nell'impugnata sentenza le ragioni per cui ha ritenuto di non poter accogliere le identiche doglianze difensive svolte nei motivi di appello. • In particolare, affermano i giudici di appello, il quadro probatorio valoriz- zato dal giudice di prime cure, appariva del tutto idoneo e sufficiente a giustificare la condanna dell'imputata per il reato ascrittole, fondandosi su un insieme di ele- menti conducenti univocamente all'affermazione dell'inesistenza delle forniture per le quali sono state emesse le fatture portate in detrazione. Non è apparsa di poco conto l'evidenza documentale, ribadita dal funzionario dell'agenzia delle en- trate esaminato in dibattimento, che una delle due ditte avesse oggetto sociale completamente diverso da quello della vendita di beni e l'altra risultasse addirit- tura cancellata dal registro delle imprese l'anno precedente a quello di emissione delle fatture. I giudici di appello, peraltro, non si limitano a desumere l'inesistenza delle operazioni fatturate dalla diversa dell'oggetto sociale o dalla cancellazione dal registro delle imprese, ma valorizzano attraverso un procedimento logico - argomentativo ineccepibile, ulteriori elementi, da essi traendo conforto per la con- ferma dell'ipotesi accusatoria: a) la circostanza che tali fatture non erano state annotate, se non per piccoli importi asseritamente pagati in contanti, nella conta- bilità della IA di NA La OP & C. Sas;
b) la circostanza secondo cui fosse da ritenersi fuori dai canoni della logica la spiegazione offerta dall'imputata e dal marito in ordine alla mancata annotazione dei pagamenti (asseritamente perché effettuati in contanti) laddove anche quelli effettivamente annotati risultano effet- tuati in contanti;
c) la assoluta non credibilità dell'affermazione secondo cui né l'imputata né il marito avessero conoscenza alcuna di persone fisiche legate a tali due ditte, alle quali necessariamente dovevano essere rivolte per l'effettuazione degli ordini;
d) la circostanza, ancora, che, per quanto riscontrato in sede di ac- certamento dell'Agenzia delle entrate, la TT TT non solo risultava avere come oggetto sociale l'attività di locazione di immobili, ma risultava anche aver dichiarato nel 2011 componenti positivi di reddito riconducibili esclusivamente al compenso scaturente dalla locazione. 5 4. Si tratta di argomenti che, lungi dal prestare il fianco a censure di illogi- cità manifesta, si pongono assolutamente in linea con i canoni della logica, in quanto non soltanto aderenti alle emergenze processuali, ma assolutamente con- gruenti sul piano logico- argomentativo. Dimentica la difesa del ricorrente, del resto, che il ricorso, da parte del giudice, a ipotesi o illazioni, ai fini della formazione e della motivazione del proprio convincimento, è da considerare certamente vietato quando, mediante dette ipo- tesi o illazioni, si voglia costruire una prova positiva di colpevolezza;
non può, invece, ritenersi vietato quando, in presenza di elementi di per sé idonei a dimo- strare la colpevolezza, ne vengano dalla difesa prospettati altri di cui si assuma l'idoneità a neutralizzare la valenza dei primi. In tal caso, infatti, il giudice (analo- gamente a quanto si verifica, in termini rovesciati, allorché egli deve valutare gli indizi a carico), è non solo facoltizzato, ma addirittura tenuto a prospettarsi quelle che possono apparire ragionevoli e plausibili ipotesi alternative atte ad escludere la detta idoneità. Solo la irragionevolezza e la conseguente implausibilità di tali ipotesi, quindi, e non il semplice fatto della loro prospettazione a sostegno dell'"iter motivazionale" seguito dal giudice, può dare luogo a censura in sede di legittimità (Sez. 1, n. 3424 del 02/03/1992 - dep. 24/03/1992, Rv. 189683 - 01). 5. A ciò va aggiunta, si osserva, anche la circostanza, che emerge dalla sentenza impugnata, in base alla quale la stessa Corte territoriale, ulteriormente argomentando sul punto, ha osservato come se, da un lato, apparivano mera- mente congetturali le ipotesi alternative formulate dalla difesa dell'imputata (che comunque non si confrontavano con tutti gli elementi valorizzati per motivare la pronuncia di condanna), dall'altro, correttamente i giudici territoriali hanno rite- nuto che apparisse del tutto superfluo qualsiasi approfondimento istruttorio rela- tivo alla contabilità di dette due ditte (che peraltro risultano avere sede entrambe in Regioni diverse) considerato che l'eventuale annotazione o meno dei corrispet- tivi delle fatture non dà contezza della verità o fittizietà delle operazioni che ne sono alla base a prescindere dai risvolti investigativi che possono averle interes- sate o ancora dalle scelte della pubblica accusa sull'imputazione da formulare. Si tratta, all'evidenza, di affermazione corretta non solo logicamente, ma anche giuridicamente, atteso che l'annotazione dei corrispettivi (soprattutto se accompagnata, come nel caso in esame, da annotazioni parziali delle fatture, se non per piccoli importi asseritamente pagati in contanti) non solo non fornisce prova dell'esecuzione della prestazione, ma, a fronte di quanto emerso in sede istruttoria, denunciava all'evidenza l'inattendibilità della contabilità, rendendo su- perfluo, alla luce degli altri elementi indiziari acquisiti in sede di indagine, qualsiasi 6 accertamento ulteriore presso le società emittenti, non potendo certo dolersi la ricorrente dell'asserito mancato esercizio dell'azione penale nei confronti dei legali rappresentanti delle società emittenti (circostanza, questa, che peraltro sembre- rebbe essere stata solo riferita dalla teste sentita in dibattimento), atteso che, quand'anche ciò non fosse realmente avvenuto, non avrebbe privato di rilevanza penale la condotta dell'utilizzatrice a fronte dell'inesistenza oggettiva delle opera- zioni per come desunta sulla base della gravità indiziaria degli elementi raccolti e valutati logicamente dai giudici di merito. 6. Solo per completezza, infine, deve comunque evidenziarsi come, pur non potendosi certo ritenere che in subiecta materia, in sede penale, possa trovare applicazione il principio dell'inversione dell'onere probatorio (nel senso che non competa al contribuente - imputato fornire la prova dell'esistenza dell'operazione fatturata), deve non di meno tuttavia, affermarsi che non può ritenersi sufficiente, in presenza di gravi, precisi e concordanti elementi indiziari (quali quelli emersi in sede istruttoria) al fine di desumere elementi in senso favorevole all'imputato, la mera esistenza della fattura, documento di solito utilizzato proprio allo scopo di far apparire reale un'operazione fittizia. In presenza, quindi, di una serie di ele- menti convergenti che evidenzino l'apparenza dell'operazione fatturata, dunque, superfluo si presenta qualsivoglia accertamento istruttorio presso l'emittente, non assumendo rilevanza la circostanza, pur dedotta dalla difesa della ricorrente, fon- data sull'asserita incertezza di chi abbia materialmente formato il documento - fattura recante l'operazione oggettivamente inesistente: l'art. 2, d. Igs. 74 del 2000, infatti, punisce l'avvalersi di fatture o altri documenti per operazioni inesi- stenti, collegando di regola la condotta di utilizzazione alla speculare condotta di frode fiscale dell'emittente ex art. 8, d. Igs. n. 74 del 2000, ma non esclude certo che la condotta di avvalimento divenga priva id rilevanza penale ove le "fatture o altri documenti" siano formate dallo stesso utilizzatore, ove poi registrate in con- tabilità ed utilizzate in dichiarazione ai fini di evasione. Ed invero, questa Corte ha già avuto modo di affermare che il reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74) è configurabile anche nel caso in cui la falsa documentazione venga creata dal medesimo utilizzatore che la faccia apparire come proveniente da terzi, poiché la "ratio" del reato di frode fiscale ri- siede nel fatto di punire colui che artificiosamente si precostituisce dei costi soste- nuti al fine di abbattere l'imponibile, e non presuppone il concorso del terzo (Sez. F, n. 47603 del 31/08/2017 - dep. 17/10/2017, Rv. 271033 - 01; Sez. 3, n. 48498 del 24/11/2011 - dep. 28/12/2011, P.M. in proc. Iossa, Rv. 251626 - 01). P 7 )./(L7 7. L'inammissibilità del ricorso determina, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al ver- samento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di € 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 7 aprile 2021
udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSIO SCARCELLA;
letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale STEFANO TOCCI, che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso. Penale Sent. Sez. 3 Num. 19982 Anno 2021 Presidente: DI NICOLA VITO Relatore: SCARCELLA ALESSIO Data Udienza: 07/04/2021 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza 22.05.2019, la Corte d'appello de L'Aquila confermava la sentenza 11.06.2018 del tribunale di Chieti, appellata dalla La OP, che era stata condannata alla pena id 1 anno e 9 mesi di reclusione, oltre alle pene acces- sorie di legge, in quanto dichiarata colpevole del reato frode fiscale ex art. 2, d. Igs. n. 74 del 2000, per aver indicato quale I.r. della s.a.s. MARLA di NA La OP & c., nelle dichiarazioni presentate nel dicembre 2011, ai fini di evadere le II.DD. e VIVA, elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo pari a € 106.655, avvalendosi in particolare di fatture per operazioni inesistenti secondo le modalità esecutive e spazio - temporali meglio descritte in rubrica. 2. Contro la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensori di fi- ducia, iscritto all'Albo speciale previsto dall'art. 613, cod. proc. pen., articolando un unico motivo, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la mo- tivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Deduce la difesa, con tale unico motivo, il vizio di violazione di legge in relazione agli artt. 192, c.p.p. e 2, d. Igs. n. 74 del 2000, ed il correlato vizio di manifesta illogicità della motivazione. In sintesi, la difesa del ricorrente rileva che la sentenza impugnata ha in- tegralmente confermata quella del primo giudice che ha ritenuto provata la re- sponsabilità della ricorrente sulla base dell'accertamento eseguito dall'Agenzia delle Entrate nei confronti della società di cui l'imputata era I.r. all'epoca dei fatti, deducendo l'inesistenza delle operazioni cui si riferivano le fatture emesse dal Ma- glificio TT, dalla circostanza che l'emittente esercitava in base alle risultanze dell'anagrafe tributaria attività di locazione di immobili, sicché non avrebbe potuto fornire la merce descritta nelle fatture, mentre, con riferimento alle fatture emesse dalla Fatex, i giudici di merito avevano ritenuto l'inesistenza delle operazioni ar- gomentandola dalla pregressa cessazione dell'emittente dal registro delle imprese in data 17.12.2010. Il teste assunto in dibattimento, funzionario dell'ADE, aveva poi riferito che l'ufficio non aveva proceduto ad assumere informazioni circa l'ese- cuzione delle prestazioni da parte delle emittenti, che questi ultimi non risultava fossero stati denunciati per il reato di cui all'art. 8, d. Igs. n. 74 del 2000 ed, infine, che nessuna accesso, ispezione o verifica fosse stato eseguito presso le emittenti al fine di verificare se avessero proseguito l'attività commerciale anziché limitarsi 2 a quella id mero godimento degli immobili (quanto alle fatture emesse dal Magli- ficio Otttaviani) o se . avesse continuato l'attività di impresa dopo la cancellazione dal registro delle imprese (quanto alla Fatex). Ricorda la difesa del ricorrente che, impugnando la decisione di primo grado davanti ai giudici di appello, era stata dedotta la violazione dell'art. 192, c.p.p. in quanto la prova della responsabilità penale 'era stata fondata su elementi indiziari insufficienti e che non poteva ritenersi, come invece aveva affermato il primo giu- dice, che spettasse all'allora imputata provare i fatti allegati a sua discolpa, risol- vendosi ciò in una inversione dell'onere probatorio, competendo invece al PM in- tegrare l'insufficiente attività istruttoria, chiarendo anche le ragioni del mancato esercizio dell'azione penale nei confronti delle emittenti, non convincendo peraltro l'obiezione mossa dalla teste assunta in giudizio che aveva riferito che si sarebbe trattato di attività da svolgersi in territorio fuori dalla propria competenza, in quanto l'ufficio ben avrebbe invece potuto delegare tali accertamenti a quello com- petente per territorio. In sostanza, secondo la prospettazione difensiva, se dav- vero le fatture fossero state emesse per operazioni inesistenti, due sarebbero state le alternative, l'una secondo cui le fatture erano state redatte dall'imputata . e quindi a suo carico avrebbe dovuto essere contestato anche l'art. 485, c.p., l'altra secondo cui le fatture erano state realmente emesse dalle società emittenti, ed allora a questa avrebbe dovuto essere contestato l'art. 8, d. Igs. n. 74 del 2000. I giudici di appello, secondo la difesa della ricorrente, nel disattendere la tesi difensiva avrebbero però pretermesso due questioni rilevanti, ossia, da un lato, la possibilità che le emittenti avessero proseguito l'attività commerciale an- che successivamente a quella, rispettivamente, di affitto dell'azienda e di cancel- lazione dal registro delle imprese e, dall'altro, l'assenza nel fascicolo del dibatti- mento delle copie delle fatture emesse a fronte delle operazioni asseritamente inesistenti. In relazione alla seconda delle questioni per il ricorrente dovrebbe escludersi che possa tener luogo dell'acquisizione documentale l'avviso di accer- tamento emesso dall'ufficio, da cui non risulta che le fatture siano state oggetto di esame diretto da parte dei funzionari, essendosi limitati a visionare i partitari intestati alle due emittenti, donde errata sarebbe l'affermazione in sentenza se- condo cui superfluo era da ritenersi qualsiasi approfondimento relativo alla conta- bilità delle emittenti, considerato che l'annotazione dei corrispettivi delle fatture non prova la fittizietà o meno delle operazioni, a prescindere dai risvolti investiga- tivi che potevano averle interessate o ancora delle scelte del PM circa l'imputazione, da formulare. Secondo la difesa del ricorrente, ove si volesse intendere che l'atti- vità di indagine era vietata extra districtum, la motivazione sarebbe affetta da illogicità manifesta, non essendo impedito da alcuna disposizione di legge alla 3 Corte d'appello di compiere d'ufficio gli accertamenti istruttori necessari al fine di accertare l'inesistenza o meno delle operazioni fatturate, non rilevando la circo- stanza che le emittenti avessero sede fuori dal territorio abruzzese. La difesa della ricorrente, peraltro, concorda con la Corte d'appello nel ri- tenere che l'annotazione dei corrispettivi delle fatture non prova la fittizietà o meno delle operazioni, purtuttavia asserendo che ciò avrebbe dovuto costituire oggetto di puntuale verifica, competendo al PM chiedere l'esame dei legali rappresentanti delle emittenti, che ben avrebbero potuto essere assunti come testimoni non es- sendo state iscritti nel registro degli indagati e non avendo essi formato, come sembrerebbe dalla lettura della sentenza, le fatture in questione. Laddove, diver- samente, i sospetti avessero investito anche le emittenti, la prova della fittizietà avrebbe dovuto essere desunta aliunde, attraverso indagini di p.g., non gravando sulla ricorrente alcun onere di provare l'effettività delle operazioni sottese alle fat- tura. In conclusione, attesa l'insufficienza del materiale indiziario, idonea al più a sostenere la tesi dell'ufficio in sede tributaria, la sentenza dovrebbe essere annul- lata con rinvio al fine di procedere agli accertamenti richiesti. 3. Il Procuratore Generale presso questa Corte, con requisitoria scritta del 22.03.2021, ha chiesto a questa Corte di chiarare l'inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso, trattato ai sensi ex art 23, comma 8 del D.L. n. 137/2020, è inammissibile. 2. Anzitutto, è anzitutto affetto da genericità per aspecificità, in quanto non si confronta con le argomentazioni svolte nella sentenza impugnata che confutano in maniera puntuale e con considerazioni del tutto immuni dai denunciati vizi mo- tivazionali le identiche doglianze difensive svolte nel motivo di appello (che, ven- gono, per così dire "replicate" in questa sede di legittimità senza alcun apprezza- bile elementi di novità critica), esponendosi quindi al giudizio di inammissibilità. Ed invero, è pacifico nella giurisprudenza di questa Corte che è inammissi- bile il ricorso per cassazione fondato su motivi non specifici, ossia generici ed in- determinati, che ripropongono le stesse ragioni già esaminate e ritenute infondate dal giudice del gravame o che risultano carenti della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (v., tra le tante: Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012 - dep. 16/05/2012, Pezzo, Rv. 253849). 4 3. Lo stesso è inoltre da ritenersi proposto per motivi non consentiti dalla legge, in quanto non scanditi da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata, risolvendosi invero in una critica sterile e non argomentata delle ragioni per le quali la sentenza sarebbe affetta dal dedotto vizio motivazionale. Ed invero, dall'esame congiunto delle sentenze di primo grado e di appello (che, com'è noto si integrano reciprocamente: Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013 - dep. 04/11/2013, Argentieri, Rv. 257595), risulta palese la manifesta infondatezza del motivo, atteso che la Corte d'appello, con percorso argomentativo immune da vizi logici, indica nell'impugnata sentenza le ragioni per cui ha ritenuto di non poter accogliere le identiche doglianze difensive svolte nei motivi di appello. • In particolare, affermano i giudici di appello, il quadro probatorio valoriz- zato dal giudice di prime cure, appariva del tutto idoneo e sufficiente a giustificare la condanna dell'imputata per il reato ascrittole, fondandosi su un insieme di ele- menti conducenti univocamente all'affermazione dell'inesistenza delle forniture per le quali sono state emesse le fatture portate in detrazione. Non è apparsa di poco conto l'evidenza documentale, ribadita dal funzionario dell'agenzia delle en- trate esaminato in dibattimento, che una delle due ditte avesse oggetto sociale completamente diverso da quello della vendita di beni e l'altra risultasse addirit- tura cancellata dal registro delle imprese l'anno precedente a quello di emissione delle fatture. I giudici di appello, peraltro, non si limitano a desumere l'inesistenza delle operazioni fatturate dalla diversa dell'oggetto sociale o dalla cancellazione dal registro delle imprese, ma valorizzano attraverso un procedimento logico - argomentativo ineccepibile, ulteriori elementi, da essi traendo conforto per la con- ferma dell'ipotesi accusatoria: a) la circostanza che tali fatture non erano state annotate, se non per piccoli importi asseritamente pagati in contanti, nella conta- bilità della IA di NA La OP & C. Sas;
b) la circostanza secondo cui fosse da ritenersi fuori dai canoni della logica la spiegazione offerta dall'imputata e dal marito in ordine alla mancata annotazione dei pagamenti (asseritamente perché effettuati in contanti) laddove anche quelli effettivamente annotati risultano effet- tuati in contanti;
c) la assoluta non credibilità dell'affermazione secondo cui né l'imputata né il marito avessero conoscenza alcuna di persone fisiche legate a tali due ditte, alle quali necessariamente dovevano essere rivolte per l'effettuazione degli ordini;
d) la circostanza, ancora, che, per quanto riscontrato in sede di ac- certamento dell'Agenzia delle entrate, la TT TT non solo risultava avere come oggetto sociale l'attività di locazione di immobili, ma risultava anche aver dichiarato nel 2011 componenti positivi di reddito riconducibili esclusivamente al compenso scaturente dalla locazione. 5 4. Si tratta di argomenti che, lungi dal prestare il fianco a censure di illogi- cità manifesta, si pongono assolutamente in linea con i canoni della logica, in quanto non soltanto aderenti alle emergenze processuali, ma assolutamente con- gruenti sul piano logico- argomentativo. Dimentica la difesa del ricorrente, del resto, che il ricorso, da parte del giudice, a ipotesi o illazioni, ai fini della formazione e della motivazione del proprio convincimento, è da considerare certamente vietato quando, mediante dette ipo- tesi o illazioni, si voglia costruire una prova positiva di colpevolezza;
non può, invece, ritenersi vietato quando, in presenza di elementi di per sé idonei a dimo- strare la colpevolezza, ne vengano dalla difesa prospettati altri di cui si assuma l'idoneità a neutralizzare la valenza dei primi. In tal caso, infatti, il giudice (analo- gamente a quanto si verifica, in termini rovesciati, allorché egli deve valutare gli indizi a carico), è non solo facoltizzato, ma addirittura tenuto a prospettarsi quelle che possono apparire ragionevoli e plausibili ipotesi alternative atte ad escludere la detta idoneità. Solo la irragionevolezza e la conseguente implausibilità di tali ipotesi, quindi, e non il semplice fatto della loro prospettazione a sostegno dell'"iter motivazionale" seguito dal giudice, può dare luogo a censura in sede di legittimità (Sez. 1, n. 3424 del 02/03/1992 - dep. 24/03/1992, Rv. 189683 - 01). 5. A ciò va aggiunta, si osserva, anche la circostanza, che emerge dalla sentenza impugnata, in base alla quale la stessa Corte territoriale, ulteriormente argomentando sul punto, ha osservato come se, da un lato, apparivano mera- mente congetturali le ipotesi alternative formulate dalla difesa dell'imputata (che comunque non si confrontavano con tutti gli elementi valorizzati per motivare la pronuncia di condanna), dall'altro, correttamente i giudici territoriali hanno rite- nuto che apparisse del tutto superfluo qualsiasi approfondimento istruttorio rela- tivo alla contabilità di dette due ditte (che peraltro risultano avere sede entrambe in Regioni diverse) considerato che l'eventuale annotazione o meno dei corrispet- tivi delle fatture non dà contezza della verità o fittizietà delle operazioni che ne sono alla base a prescindere dai risvolti investigativi che possono averle interes- sate o ancora dalle scelte della pubblica accusa sull'imputazione da formulare. Si tratta, all'evidenza, di affermazione corretta non solo logicamente, ma anche giuridicamente, atteso che l'annotazione dei corrispettivi (soprattutto se accompagnata, come nel caso in esame, da annotazioni parziali delle fatture, se non per piccoli importi asseritamente pagati in contanti) non solo non fornisce prova dell'esecuzione della prestazione, ma, a fronte di quanto emerso in sede istruttoria, denunciava all'evidenza l'inattendibilità della contabilità, rendendo su- perfluo, alla luce degli altri elementi indiziari acquisiti in sede di indagine, qualsiasi 6 accertamento ulteriore presso le società emittenti, non potendo certo dolersi la ricorrente dell'asserito mancato esercizio dell'azione penale nei confronti dei legali rappresentanti delle società emittenti (circostanza, questa, che peraltro sembre- rebbe essere stata solo riferita dalla teste sentita in dibattimento), atteso che, quand'anche ciò non fosse realmente avvenuto, non avrebbe privato di rilevanza penale la condotta dell'utilizzatrice a fronte dell'inesistenza oggettiva delle opera- zioni per come desunta sulla base della gravità indiziaria degli elementi raccolti e valutati logicamente dai giudici di merito. 6. Solo per completezza, infine, deve comunque evidenziarsi come, pur non potendosi certo ritenere che in subiecta materia, in sede penale, possa trovare applicazione il principio dell'inversione dell'onere probatorio (nel senso che non competa al contribuente - imputato fornire la prova dell'esistenza dell'operazione fatturata), deve non di meno tuttavia, affermarsi che non può ritenersi sufficiente, in presenza di gravi, precisi e concordanti elementi indiziari (quali quelli emersi in sede istruttoria) al fine di desumere elementi in senso favorevole all'imputato, la mera esistenza della fattura, documento di solito utilizzato proprio allo scopo di far apparire reale un'operazione fittizia. In presenza, quindi, di una serie di ele- menti convergenti che evidenzino l'apparenza dell'operazione fatturata, dunque, superfluo si presenta qualsivoglia accertamento istruttorio presso l'emittente, non assumendo rilevanza la circostanza, pur dedotta dalla difesa della ricorrente, fon- data sull'asserita incertezza di chi abbia materialmente formato il documento - fattura recante l'operazione oggettivamente inesistente: l'art. 2, d. Igs. 74 del 2000, infatti, punisce l'avvalersi di fatture o altri documenti per operazioni inesi- stenti, collegando di regola la condotta di utilizzazione alla speculare condotta di frode fiscale dell'emittente ex art. 8, d. Igs. n. 74 del 2000, ma non esclude certo che la condotta di avvalimento divenga priva id rilevanza penale ove le "fatture o altri documenti" siano formate dallo stesso utilizzatore, ove poi registrate in con- tabilità ed utilizzate in dichiarazione ai fini di evasione. Ed invero, questa Corte ha già avuto modo di affermare che il reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74) è configurabile anche nel caso in cui la falsa documentazione venga creata dal medesimo utilizzatore che la faccia apparire come proveniente da terzi, poiché la "ratio" del reato di frode fiscale ri- siede nel fatto di punire colui che artificiosamente si precostituisce dei costi soste- nuti al fine di abbattere l'imponibile, e non presuppone il concorso del terzo (Sez. F, n. 47603 del 31/08/2017 - dep. 17/10/2017, Rv. 271033 - 01; Sez. 3, n. 48498 del 24/11/2011 - dep. 28/12/2011, P.M. in proc. Iossa, Rv. 251626 - 01). P 7 )./(L7 7. L'inammissibilità del ricorso determina, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al ver- samento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di € 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 7 aprile 2021