Articolo 18 della Legge 8 marzo 1968, n. 152
Articolo 17Articolo 19
Versione
2 aprile 1968
Art. 18. (Assistenza sanitaria ai figli degli iscritti)

Hanno diritto all'assistenza sanitaria i figli celibi e nubili, conviventi e a carico, degli iscritti in attivita' di servizio e pensionati, i quali non abbiano superato il ventunesimo anno di eta'.
Conservano il diritto all'assistenza sanitaria i figli maggiorenni, qualora frequentino istituti di istruzione superiore, per tutta la durata del corso legale, ma comunque non oltre il ventiseiesimo anno di eta'.
Le limitazioni di eta' non si applicano nei casi di assoluta e permanente inabilita' al lavoro.
Entrata in vigore il 2 aprile 1968