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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 26/05/2025, n. 556 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 556 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giorgio Latti Presidente Relatore
dott. Mario Farina Giudice
dott.ssa Chiara Mazzaroppi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n.v.g. 3090/2025 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. LILLIU Parte_1 C.F._1
NZ
e
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. ANNIS CP_1 C.F._2
ILARIA
ricorrenti e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO
intervenuto per legge
Oggetto: Domanda congiunta per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità
genitoriale per figli nati fuori dal matrimonio
Pag. 1 a 4 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno proposto una domanda congiunta per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio,
nella quale hanno esposto:
“- i ricorrenti hanno intrattenuto una relazione sentimentale, evolutasi in un rapporto di convivenza more uxorio, durato circa 12 anni;
- da tale rapporto sono nati tre figli, (nata a [...] il [...]), Persona_1
(nato a [...] il [...]) e (nata a [...]_2 Parte_2
l'8.09.2023);
- la famiglia ha fissato sin dalle origini la propria residenza e domicilio presso l'abitazione sita in Cagliari nella via Tevere n. 20;
- attualmente frequenta la classe quinta della scuola elementare Italo Stagno di Cagliari, Per_1
dal lunedı̀ al venerdı̀, dalle ore 8.30 alle ore 16.30, e una volta alla settimana frequenta il catechismo;
frequenta la quarta elementare della scuola Italo Stagno di Persona_2
Cagliari, dal lunedı̀ al venerdı̀ dalle 8.30 alle ore 16.30 e il catechismo la domenica, presso la chiesa di Sant'Avendrace; la piccola è accudita a tempo pieno dalla madre e il prossimo Pt_2
settembre verrà iscritta all'asilo nido;
- la relazione more uxorio si è interrotta da circa sei mesi, a causa del venir meno del legame affettivo e dell'intollerabilità della convivenza a nulla sono serviti i tentativi di mantenere la famiglia unita, nemmeno la nascita dell'ultima bambina è riuscita a rafforzare il legame dei ricorrenti;
- la sig.ra unitamente ai propri figli, è rimasta a vivere presso l'abitazione familiare, sita Pt_1
in Cagliari nella via Tevere n. 20, mentre il sig. si è trasferito presso l'abitazione dei CP_1
propri genitori, sita nello stesso stabile ove si trova l'abitazione familiare;
Pag. 2 a 4 - durante questo periodo, nonostante le problematiche personali e lavorative del sig. la CP_1
signora ha concordato col padre dei suoi figli le modalità di visita;
Pt_1
- pertanto, i ricorrenti, di comune accordo, hanno deciso di formalizzare le condizioni di affidamento dei figli minori e di regolamentarle nei seguenti termini:
1) I bambini resteranno affidati, secondo modalità condivisa, ad entrambi i genitori, i quali adotteranno di comune accordo le scelte educative e scolastiche, le cure mediche, l'eventuale indirizzo religioso, la partecipazione alle attività formative extrascolastiche, i viaggi di istruzione e svago, le attività sportive e ricreative, l'acquisto e l'uso di mezzi di trasporto personali;
2) I figli minori potranno stare col padre, ogni qualvolta lo richiederanno, e comunque almeno tre pomeriggi a settimana previo accordo con la madre (in tali giorni il padre li riprenderà da scuola e li accompagnerà alle attività ludiche, religiose e sportive che i bambini praticheranno), nonché nei fine settimana alternati dal venerdı̀ pomeriggio alla domenica sera, con permanenza notturna presso il padre, compatibilmente con la volontà dei bambini (ciò
avverrà anche in settimana, sempre compatibilmente con le volontà dei figli minori);
3) tenuto conto dei tempi di permanenza dei figli presso ciascun genitore (pressochè
equivalenti) e del fatto che il (pescatore all'impianto di ostriche) abita nello stesso CP_1
stabile in cui si trova la casa familiare (quindi della vicinanza ai propri figli) e del fatto che la signora disoccupata, in base al presente accordo, percepirà integralmente e in via Pt_1
esclusiva l'assegno unico familiare, pari a circa € 700,00 mensili, e che percepisce mensilmente l'assegno di inclusione nella misura di circa € 250,00, i ricorrenti concordano che provvederanno al mantenimento diretto dei propri figli e che divideranno al 50% le spese straordinarie, nonché tutte le spese mediche e scolastiche, che si dovessero rendere necessarie per i bambini, purchè preventivamente concordate e documentate;
Pag. 3 a 4 4) i ricorrenti prestano fin d'ora il proprio consenso al rilascio del passaporto e della carta di identità valida per espatrio”.
Con note scritte sostitutive dell'udienza, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare e confermato le conclusioni di cui al ricorso introduttivo, la causa è stata rimessa in decisione.
Deve, quindi, prendersi atto dell'accordo che attiene ai rapporti patrimoniali fra Parte_1
e CP_1
Gli accordi intervenuti tra e devono essere omologati non Parte_1 CP_1
essendo in contrasto con gli interessi della prole.
In ragione dell'accordo tra le parti, le spese del giudizio sono compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così
dispone:
1) Accoglie il ricorso e provvede in conformità alle condizioni concordate dalle parti come sopra riportate;
2) dichiara le spese integralmente compensate tra le parti.
Si comunichi
Cagliari, 19.5.2025
Il Presidente
Giorgio Latti
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